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قوانين سان مارينو

Delegated Decree 21 March 2024 n.67: Hunting Calendar 2024-2025

صدر في 2024-03-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Delegato 21 marzo 2024 n.67: Calendario Venatorio 2024-2025.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
allocation/quota, birds, hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods, hunting/capture, migratory species, seasons, size, wild fauna

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  1. REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 21 marzo 2024 n.67 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti l’articolo 6 e l’articolo 3, primo comma, numero 1) della Legge 12 aprile 2007 n.52; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.40 adottata nella seduta del 12 marzo 2024; Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: CALENDARIO VENATORIO 2024 – 2025 Art. 1 1. L’esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale. 2. L’esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (di seguito brevemente anche F.S.d.C.). Art. 2 1. Secondo le disposizioni dell’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, le linee guida dei calendari venatori dei prossimi esercizi sono quelle indicate dal Piano Faunistico Venatorio in vigore. Anno per anno, su indicazione dell’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, vengono fissate le singole date di apertura e chiusura dell’esercizio venatorio, tenendo conto, con il fine di evitare picchi di pressione venatoria, dei calendari venatori delle regioni limitrofe. 2. Su basi tecnico-scientifiche rilevate dall’Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, potranno altresì variare, in aumento o in diminuzione rispetto alle prescrizioni riportate nel presente decreto delegato, le specie cacciabili ed il numero dei capi giornalieri prelevabili. Art. 3 1. L’esercizio venatorio ha inizio l’1 settembre 2024 e termina il 10 febbraio 2025, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 lettera l). Art. 4 1. L’esercizio venatorio è regolato come segue: a) 1 settembre 2024 apertura della caccia alla selvaggina migratoria; b) 1, 4, 8, 11 settembre 2024 la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 6:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:30, da appostamento (aspetto); dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:00 è consentito l’utilizzo del cane per il recupero della selvaggina migratoria abbattuta. c) 15 settembre 2024 apertura generale della caccia dalle ore 7:00; d) 1 dicembre 2024 ultimo giorno di caccia alla selvaggina stanziale. 2. L’addestramento dei cani è consentito a partire dal 15 agosto 2024 nelle forme, modalità e limiti previsti dall’articolo 11 del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.98, nello specifico può essere effettuato nelle giornate del 15, 17, 18, 22, 24, 25, 28 agosto e del 7 settembre 2024. 3. Durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana. 4. All’appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia. 5. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto, fatto salvo ove diversamente indicato. Art. 5 1. La caccia è consentita: a) dal 15 settembre al 29 settembre 2024 alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7:00; b) dal 30 settembre all’1 dicembre 2024 alla selvaggina stanziale, esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; c) dal 30 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 alla selvaggina migratoria 5 giorni alla settimana; d) dall’1 febbraio al 10 febbraio 2025 limitatamente alle specie di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) del presente decreto delegato; e) dal 15 settembre 2024 l’esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l’ausilio del cane in numero massimo di n. 2 cani per ogni cacciatore e non più di n. 6 cani da seguita. Ogni squadra composta da 2 o 3 cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di 6 cani di qualsiasi razza compresi i meticci, fatto salvo dove diversamente indicato. f) dal 2 dicembre 2024 è vietato l’utilizzo del cane da seguita ad eccezione delle battute al cinghiale e alla volpe. 2. Come forma di caccia è sempre vietata la “posta” alla beccaccia. 3. Sono vietati, durante l’esercizio venatorio, l'uso e la detenzione di cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia al cinghiale, nonché di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo “over 100” o similari. Art. 6 1. Le specie cacciabili sono le seguenti: a) nei giorni 1, 4, 8, 11 settembre 2024: tortora selvatica, tortora dal collare, ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno, merlo, colombaccio e piccione torraiolo (Columba livia var. domestica). b) dal 15 settembre al 30 dicembre 2024: frosone, merlo, quaglia, tortora selvatica, tortora dal collare, fringuello e verdone; c) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024: pispola e allodola; d) dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, piccione torraiolo (Columba livia var. domestica), volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, marzaiola e gallinella d’acqua; e) dal 1 febbraio al 10 febbraio 2025: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, piccione torraiolo (Columba livia var. domestica), volpe, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e colombaccio; f) dal 15 settembre al 1 dicembre 2024: fagiano e lepre; g) dal 15 settembre al 30 ottobre 2024: pernice rossa; h) dal 2 novembre 2024: chiusura alla femmina del fagiano; i) dal 19 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025 nelle giornate di mercoledì e sabato è consentita la caccia in forma collettiva al cinghiale secondo le disposizioni del Piano pluriennale di gestione faunistico venatoria del cinghiale (Decreto Delegato 19 ottobre 2017 n.118 e successive modifiche) e del Piano di prelievo annuale del cinghiale vigenti. l) dal 16 marzo al 14 agosto 2025 è consentita la caccia di selezione al cinghiale secondo le disposizioni del Piano pluriennale di gestione faunistico venatoria del cinghiale (D.D. 19 ottobre 2017 n.118 e successive modifiche) e del Piano di prelievo annuale del cinghiale vigenti. 2 In via sperimentale è chiusa la caccia alla starna durante la stagione venatoria 2024-2025. Art. 7 1. Durante ogni giornata di caccia consentita il cacciatore può abbattere al massimo: a) due fagiani o un fagiano e una lepre o un fagiano e una pernice rossa o una lepre e una pernice rossa; b) 10 capi di piccione torraiolo (Columba livia var. domestica); c) 30 capi di selvaggina migratoria, di cui non più di 20 capi per ogni singola specie, ad eccezione di pispola e tordo sassello consentiti nel numero massimo di 15 capi; tortora selvatica e tortora dal collare 5 capi ciascuna specie, quaglia consentito nel numero massimo di 10 capi; storno e fringuello consentiti nel numero massimo di 30 capi; d) 2 capi di beccaccia; e) per il periodo dal 1 febbraio al 10 febbraio 2025 per la specie colombaccio 3 capi al giorno. Art. 8 1. Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia. 2. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell’apposita casella al momento dell’abbattimento, mentre se viene depositata il segno di abbattimento deve essere cerchiato. 3. La selvaggina migratoria deve essere segnata sull’apposito tesserino al termine dell’azione di caccia. In ogni caso la selvaggina migratoria deve essere sempre segnata sul tesserino venatorio, negli appositi spazi, in due momenti, il primo entro le ore 12:00 (indicando il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti sino alle ore 12:00) ed il secondo a fine giornata (indicando il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dalle ore 12:00 sino a fine giornata). Art. 9 1. Per la stagione venatoria 2024 – 2025 viene adottato il nuovo tesserino venatorio contenente la scheda di statistica del prelievo venatorio. 2. Al termine di ogni giornata di caccia il cacciatore deve riportare il numero di capi prelevati per ogni singola specie indicata nella scheda di statistica. 3. Il tesserino venatorio, contenente la scheda di statistica, deve essere riconsegnato, debitamente compilato a cura del cacciatore, alla F.S.d.C. entro il 28 febbraio 2025. Art. 10 1. La mancata osservanza delle norme sulla caccia durante lo svolgimento dell’esercizio venatorio comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.117. Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 marzo 2024/1723 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Filippo Tamagnini – Gaetano Troina IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Nicola Berti

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