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قوانين سان مارينو

Decree No. 83 prohibiting the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of ß-agonists

صدر في 2000-08-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Food and nutrition, Livestock
الكلمات المفتاحية
MRL-maximum residue limit, hormones/steroids, drugs, animal health, aquaculture, fish diseases, food safety and quality, meat

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  1. Decreto 31 agosto 2000 n.83 REPUBBLICA DI SAN MARINO Norme che vietano l’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b -agoniste nelle produzioni animali Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all’accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41; Vista la Decisione n.1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino-CE di cui all’art.13 dell’accordo interinale sopra citato; Vista la Legge 29 ottobre 1992 n. 85; Vista la Delibera del Congresso di Stato del 28 agosto 2000 n.43; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Articolo 1 Il presente Decreto regolamenta l’utilizzo di determinate sostanze, in attuazione delle disposizioni di cui alla direttiva 96/22 CE del Consiglio del 29 aprile 1996, abrogante le direttive 81/602 CEE del Consiglio del 31 luglio 1981 e 88/146 CEE del Consiglio del 7 marzo 1988 adottate con la decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino - CE Articolo 2 1. Ai fini del presente Decreto si intendono per: a) – carni fresche e prodotti a base di carni quelli definiti e disciplinati dai decreti 27 aprile 1993 n.60 e 31 agosto 2000 n.74; b) – prodotti di acquacoltura quelli definiti e disciplinati dal Decreto 15 luglio 1999 n. 80. c) – medicinali veterinari quelli definiti e disciplinati dal Decreto 27 aprile 1993 n. 65. 2. Inoltre, si intende per: "animali da azienda": gli animali domestici della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, come pure gli animali selvatici delle specie citate e i ruminanti selvatici, qualora siano stati allevati in un’azienda; "trattamento terapeutico": la somministrazione – in applicazione dell’articolo 5 del presente Decreto ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell’animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l’interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze b -agoniste, in vista dell’induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell’induzione della tocolisi negli equidi allevati a fini diversi della produzione di carni; c) "trattamento zootecnico": la somministrazione: ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate in applicazione dell’articolo 5 del presente Decreto, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l’impianto di embrioni, previo esame dell’animale in oggetto da parte di un veterinario statale; ii) agli animali d’acquacoltura, ad un gruppo di riproduttori, a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario di Stato e sotto la sua responsabilità; d) "trattamento illecito": l’utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati ovvero l’utilizzazione di sostanze o prodotti autorizzati dalla normativa comunitaria a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalla normativa stessa. . Articolo 3 E’ vietata: l’immissione sul mercato di sostanze stilbeniche, loro derivati, sali ed esteri, nonché di tireostatici al fine di somministrarli ad animali di qualsiasi specie; l’immissione sul mercato di sostanze b -agoniste al fine di somministrarle ad animali le cui carni e i cui prodotti sono destinati al consumo umano a fini diversi da quelli previsti dall’articolo 5, punto 2. l’immissione sul mercato ai fini della commercializzazione e della somministrazione, sotto qualsiasi forma, di somatotropina bovina. Articolo 4 E’ vietata: la somministrazione, mediante qualsiasi metodo, ad un animale d’azienda e agli animali d’acquacoltura, di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze b -agoniste; la detenzione, in un’azienda, eccetto sotto controllo ufficiale, di animali d’azienda, nonché l’immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano degli stessi qualora siano loro somministrate le sostanze di cui alla lettera a), ovvero sia stata in loro constatata la presenza di tali sostanze, salvo che venga provato che detti animali sono stati trattati conformemente all’articolo 5; la detenzione, in un’azienda, eccetto sotto controllo ufficiale, l’immissione sul mercato per il consumo umano degli animali d’acquacoltura cui siano state somministrate le sostanze di cui alla lettera a), nonché i prodotti trasformati provenienti da detti animali; l’immissione sul mercato delle carni degli animali di cui alla lettera b) e c); la trasformazione delle carni di cui alla lettera d). Articolo 5 In deroga agli articoli 3 e 4, il Servizio Veterinario di Stato può utilizzare: a scopo terapeutico, in animali d’azienda, medicinali veterinari ad azione estrogena, androgena o gestagena autorizzati conformemente al Decreto 27 Aprile 1993 N° 65; le sostanze b -agoniste, sotto forma di iniezione, per l’induzione della tocolosi nelle vacche al momento del parto. Il trattamento degli animali individuati è registrato dal veterinario il quale annota su un registro, le seguenti informazioni: natura del trattamento, natura dei prodotti autorizzati, data del trattamento, identificazione degli animali trattati. Il Servizio Veterinario di Stato può autorizzare la somministrazione a scopi terapeutici di medicinali veterinari autorizzati contenenti: trembolone allilico da somministrare per via orale ovvero le sostanze b agoniste a equidi o ad animali da compagnia, semprechè siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante; Tale somministrazione deve essere effettuata da un veterinario o, nel caso di medicinali veterinari di cui al punto 2, sotto sua diretta responsabilità; il trattamento deve essere registrato dal veterinario responsabile, il quale dovrà precisare le informazioni di cui al punto 1. E’ tuttavia vietata la detenzione da parte del titolare dell’azienda di medicinali veterinari contenenti sostanze b -agoniste che possono essere utilizzate per indurre la tocolisi. Articolo 6 I prodotti ormonali e le sostanze b -agoniste autorizzati ad essere somministrati ad animali da azienda, conformemente all’articolo 5, devono rispettare le disposizioni del Decreto 27 Aprile 1993 N° 65. Non possono tuttavia essere autorizzati conformemente al paragrafo 1: a) i prodotti ormonali che agiscono mediante un effetto deposito; b) i prodotti ormonali il cui periodo di sospensione è superiore a 15 giorni dopo la fine del trattamento; c) i medicinali veterinari contenenti b -agonisti il cui periodo di sospensione è superiore a 28 giorni dopo la fine del trattamento. Articolo 7 In vista degli scambi, il Servizio Veterinario può autorizzare l’immissione sul mercato di animali destinati alla riproduzione o di animali riproduttori a fine carriera che nel corso di quest’ultima sono stati oggetto di uno dei trattamenti di cui all’articolo 5 purché siano rispettati i periodi di sospensione minimi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b) o lettera c) o i termini di sospensione previsti nell’autorizzazione di immissione sul mercato. Tuttavia, gli scambi di cavalli, in particolare cavalli da corsa, da competizione, destinati alla riproduzione o ad esposizioni, cui sono stati somministrati medicinali veterinari contenenti trembolone allilico o sostanze b -agoniste per i fini di cui all’articolo 5, possono aver luogo prima della fine del periodo di sospensione purché siano soddisfatte le condizioni di somministrazione e purché la natura e la data del trattamento siano indicate sul certificato o sul passaporto che accompagna detti animali. Le carni o i prodotti provenienti da animali cui sono state somministrate sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena ovvero sostanze b -agoniste, conformemente alle disposizioni del presente Decreto, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano solo se gli animali in questione sono stati trattati con medicinali veterinari che rispettano le prescrizioni dell’articolo 6 e se è stato rispettato, prima della loro macellazione, il periodo di sospensione previsto. Articolo 8 Il Servizio Veterinario di Stato provvede affinché: la detenzione delle sostanze di cui agli articoli 3 e 4, lettera a) sia limitata alle persone autorizzate dalla legislazione per quanto riguarda l’importazione, la fabbricazione, il magazzinaggio, la distribuzione, la vendita e l’utilizzazione; oltre ai controlli previsti dai Decreti che disciplinano l’immissione sul mercato dei vari prodotti di cui trattasi, i controlli ufficiali previsti all’articolo 11 del Decreto 31 agosto 2000 n.84 siano effettuati, senza alcun preavviso, per accertare: la detenzione o la presenza di sostanze o prodotti vietati conformemente all’articolo 3 che siano destinati ad essere somministrati ad animali per fini di ingrasso; il trattamento illecito degli animali; il mancato rispetto dei periodi di sospensione di cui all’articolo 6; il mancato rispetto delle restrizioni previste all’articolo 5 e per l’uso di determinate sostanze o determinati prodotti; la ricerca: della presenza delle sostanze di cui al punto 1 negli animali, nelle acque di abbeveraggio e in tutti i luoghi in cui gli animali sono allevati o tenuti; della presenza di residui delle suddette sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nei loro tessuti e nei prodotti animali sia effettuata secondo le disposizioni degli allegati III e V del Decreto 31 agosto 2000 n.84; qualora i controlli previsti ai punti 2 e 3: rivelino la presenza di sostanze o prodotti il cui uso o la cui detenzione sono vietati, ovvero la presenza di residui di sostanze la cui somministrazione costituisce un trattamento illecito, tali sostanze o prodotti siano sequestrati, mentre gli animali eventualmente trattati o le loro carni siano posti sotto controllo ufficiale fino a quando siano prese le sanzioni necessarie; rivelino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2, lettere b) e c), l’autorità competente adotti le misure appropriate, in funzione della gravità dell’infrazione accertata. Articolo 9 Conformemente a quanto stabilito dal Decreto 27 Aprile 1993 N° 65, le imprese che acquistano o producono sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena e gestagena o sostanze b -agoniste e le imprese autorizzate a qualsiasi titolo a smerciare dette sostanze, nonché quelle che acquistano o fabbricano prodotti farmaceutici e medicinali veterinari a partire da dette sostanze devono conservare un registro su cui si debbono annotare, in ordine cronologico, le quantità prodotte o acquistate e quelle cedute o utilizzate per la produzione di prodotti farmaceutici e medicinali veterinari e coloro a cui le hanno cedute o da cui le hanno acquistate. Le informazioni di cui al primo comma devono essere messe a disposizione della competente autorità su sua richiesta e, in caso di informazione computerizzate, devono essere stampate. Articolo 10 Qualora dall’esito dei controlli effettuati risulti la violazione delle prescrizioni del presente Decreto nel paese d’origine degli animali o dei prodotti, il Servizio Veterinario di Stato si conforma alle disposizioni del Decreto 20 Maggio 1996 N° 63, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri dell’ U.E. e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica. Articolo 11 Chiunque contravvenga alle norme del presente Decreto incorre nelle sanzioni previste dalla Legge 29 Ottobre 1992 N° 85, salvo il fatto non costituisca più grave reato. Articolo 12 Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel Decreto 27 aprile 1993 n. 64 che siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto. Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2000/1699 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Maria Domenica Michelotti – Gian Marco Marcucci IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Francesca Michelotti

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