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قوانين سان مارينو

Decree No. 75 amending Decree No. 63 of 27 April 1993 (Health conditions for the production and placing on the market of fresh poultry meat)

صدر في 2000-08-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Food and nutrition, Livestock
الكلمات المفتاحية
poultry, slaughtering, hygiene/sanitary procedures, birds, food safety and quality, poultry products, certification, transport/storage

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النص

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  1. Decreto 31 agosto 2000 n.75 REPUBBLICA DI SAN MARINO Modifica al Decreto 27 aprile 1993 n.63 (Condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile). Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all’Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41; Vista la Decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal Comitato di Cooperazione San Marino- CE di cui all’art. 13 dell’Accordo interinale sopracitato; Vista la Legge 27 ottobre 1992 n. 85; Vista la Delibera del Congresso di Stato del 28 agosto 2000 n.43; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art.1 Il presente Decreto modifica il Decreto 27 aprile 1993 n.63, in attuazione della Direttiva 97/79 CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che modifica la Direttiva 71/118 del Consiglio del 15 febbraio 1971 adottata con Decisione 1/94 dal Comitato di Cooperazione San Marino-CE . Art.2 Il comma 2 dell’art. 4 del Decreto 27 aprile 1993 n. 63 è così modificato: "Le carni fresche dei volatili da cortile devono essere accompagnate durante il trasporto: da un documento di accompagnamento commerciale che deve contenere oltre alle indicazioni previste dall’Allegato I, capitolo X, punto 43, un numero di codice attribuito dal Servizio Veterinario competente per zona, che consenta l’identificazione del veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento speditore. da un certificato sanitario conforme all’allegato III qualora si tratti di carni fresche di volatili da cortile ottenute in un macello situato in una zona soggetta a restrizioni di polizia sanitaria, o provenienti da un Paese Terzo". Art.3 Dopo l’art. 7 del Decreto 27 aprile 1993 n. 63 è inserito il seguente articolo: "Articolo 7 bis: E’ consentito derogare ai requisiti strutturali di cui all’allegato I, per gli stabilimenti che macellano meno di 150.000 volatili all’anno, purché: Lo stabilimento risponda ai requisiti dell’allegato II; Il responsabile dello stabilimento tenga un registro dove siano indicate le entrate degli animali e le uscite dei prodotti della macellazione; Il veterinario ufficiale sia presente al momento della macellazione e dell’eventuale eviscerazione differita; Il servizio veterinario controlli il circuito di distribuzione delle carni proveniente dallo stabilimento; Le carni provenienti da questi stabilimenti devono essere riservate al mercato nazionale." Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 agosto 2000/1699 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Maria Domenica Michelotti – Gian Marco Marcucci IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Francesca Michelotti

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