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قوانين سان مارينو

Decree No. 71 concerning the controls on the hygiene of food and beverages

صدر في 1993-04-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, beverages, hygiene/sanitary procedures, inspection

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النص

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  1. Decreto 27 aprile 1993 n.71 (pubblicato il 30 aprile 1993) Modalità di esecuzione dei controlli sull'igiene degli alimenti e bevande. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visti gli artt.5 e 9 della Legge 29 ottobre 1992 n.85; Vista la delibera del Congresso di Stato n.12 del 13 gennaio 1993; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Art.1 I controlli di cui all'Art. 9 della Legge 29 ottobre 1992 n.85 si eseguono con: a) esame diretto della merce consistente nell'accertare che: i caratteri organolettici e cioè aspetto, colore, odore, sapore e consistenza siano quelli propri e caratteristici del prodotto in esame e non abbiano subito alterazioni di rilievo; i caratteri rilevabili con strumenti ed esami semplici quali i densimetri, cartine di tornasole, termometri e simili, rientrino o meno nella normalità; l'eventuale confezione sia conforme alle disposizioni della citata legge e dei Decreti di attuazione; b) esami ed analisi di laboratorio intesi ad accertare i requisiti intrinseci del prodotto e ad accertare od escludere l'esistenza di difetti altrimenti non rilevabili. Gli esami e le analisi di laboratorio si eseguono su di un campione prelevato secondo le prescrizioni di cui ai successivi articoli. Art.2 (Campioni regolamentari di saggio) I campioni dei prodotti alimentari destinati ad analisi di laboratorio possono essere regolamentari o di saggio. Il campione regolamentare, prelevato con le modalità di cui ai punti successivi, viene fatto per accertare e reprimere le infrazioni di legge. E' obbligatorio prelevarlo quando sussistono motivi per sospettare che il prodotto non sia conforme a legge. Il campione di saggio viene eseguito per indagini conoscitive a carico di prodotti di commercio che all'esame diretto risultano normali per acquisire elementi di giudizio su eventuali difetti occulti, per prevenire infrazioni di legge e per seguire i processi produttivi dei singoli alimenti e bevande e dare suggerimenti ai produttori nell'interesse della salute pubblica. Il campione regolamentare viene formato secondo le seguenti modalità: nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in piu' recipienti, se ne preleva una quantità rappresentativa della massa dalla quale si ricava il campione per l'analisi; nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in piu' recipienti, se ne prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi; nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati alla rinfusa, se ne prelevano quantità parziali nella parte superiore, centrale ed inferiore della massa; l'insieme delle quantità parziali rappresentative della partita vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi; nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in piu' recipienti, se ne prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali prelevate vengono riunite e mescolate per ricavare il campione di analisi; nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse e quando la natura di tale sostanza o prodotto e il tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'apertura, si prelevano a caso da un numero di confezioni rappresentative della partita, aliquote di sostanza o prodotto dalle quali, riunite e mescolate, si ricava il campione per l'analisi; nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, quando la natura delle sostanze o prodotti ed il tipo di controllo analitico da effettuare non ne consentono l'apertura, si preleva a caso, dalla partita, un numero rappresentativo di confezioni per formare il campione per l'analisi. I campioni regolamentari, prelevati in quantità adeguate alle esigenze di analisi, vanno suddivisi in cinque aliquote uguali. Ciascuna aliquota del campione è destinata: una a disposizione del produttore da trattenersi in deposito del Laboratorio Analisi per un periodo di almeno 20 gg.; una al detentore della merce; una all'analisi di prima istanza; una all'eventuale analisi di revisione amministrativa; una per gli accertamenti eventualmente disposti dall'Autorità Giudiziaria. Art.3 (Verbale di prelevamento di un campione regolamentare) Per ciascun campione regolamentare prelevato, occorre redigere apposito verbale in cui siano specificati: data (giorno, mese, anno ed ore); generalità e qualifica dei prelevatori; estremi della ragione sociale della Ditta ove si preleva; generalità complete del titolare o responsabile dell'Esercizio; generalità complete delle eventuali persone dipendenti presenti all'operazione; qualifica esatta di ciò che si preleva, che deve essere desunta esclusivamente dalle diciture apposte sui contenitori o, in mancanza, dalla dichiarazione dell'intervento; quantità di ciò che si preleva e numero totale dei campioni firmati; modalità di scelta delle merci prelevate per il campionamento; quantità totale della merce oggetto del campionamento (distinta per colli, confezioni, numero, litri, chilogrammi ecc.) presente nell'esercizio e pronta per la vendita; trascrizione esatta di tutto ciò che è indicato sul contenitore allegando opportunamente anche alcune copie di etichette, quando possibile; indicazione della provenienza della merce; menzione delle modalità di confezione del campione; nomina degli estremi del sigillo e del cartellino apposti ad ogni confezione; menzione del numero di copie in cui viene redatto il verbale e di quelle che vengono lasciate all'esercente; trascrizione di eventuali dichiarazioni dell'interessato; controfirma dei verbalizzanti e delle persone presenti all'operazione. Art. 4 Le disposizioni di cui al presente Decreto entrano in vigore il 1° giugno 1993. Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 1993/1692 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Patricia Busignani - Salvatore Tonelli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari

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