تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سان مارينو

Decree No. 59 making provision on veterinary checks to be carried out on trade in live animals and products of animal origin

صدر في 1996-05-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Food and nutrition, Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, international trade, cattle, sheep/goats, swine, equine-animals, poultry, animal feed/feedstuffs, animal by-products, hygiene/sanitary procedures, inspection, birds, food safety and quality, meat, milk/dairy products, fish products, molluscs
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Decreto 20 maggio 1996 n. 59 NORME RELATIVE AI CONTROLLI VETERINARI APPLICABILI NEGLI SCAMBI DI ANIMALI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 Dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41; Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato; Vista la Legge 27 ottobre 1992 n. 85; Visto il Decreto 4 ottobre 1984 n. 87; Vista la delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996 n.36; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Disposizioni Generali Art. 1 Il presente Decreto disciplina i controlli veterinari sugli animali vivi e prodotti di origine animale di cui agli Allegati A e B, in entrata e/o in uscita dal territorio della Repubblica di San Marino, in attuazione della Direttiva 90/425/CEE del Consiglio del 26/6/90 e della Direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell'11/12/89 modificate da ultimo dalla Direttiva 92/118/CEE, e adottate con decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CEE. Art. 2 Ai fini del presente Decreto si intende per: a) "Controllo veterinario": qualsiasi controllo fisico e/o formalità amministrativa riguardante i prodotti o gli animali di cui all'art. 1 mirante direttamente o indirettamente a garantire la protezione della salute pubblica o della salute animale; b) "Scambi": scambio: fra San Marino e Paesi membri di animali o prodotti; c) "Stabilimento": qualsiasi azienda autorizzata che effettui la produzione, lo stoccaggio e la lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1; d) "Azienda": il complesso agricolo e la stalla del commerciante nei quali sono tenuti o allevati abitualmente gli animali di cui all'allegato A nonché, per gli equini, l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o in generale qualsiasi locale o impianto in cui sono tenuti o allevati abitualmente equini indipendentemente dal loro impiego; e) "Autorità competente": il Servizio Veterinario del Servizio Igiene Ambientale; f) "Stato membro": lo Stato facente parte della Comunità Europea; g) "Stato terzo": lo Stato non facente parte della CE Scambi di prodotti origine animale controlli alla produzione. Art. 3 1. Sono destinati agli scambi solo i prodotti di cui all'art. 1 che sono stati ottenuti, controllati marcati ed etichettati conformemente alla normativa vigente per tale destinazione e che sono accompagnati dal certificato sanitario, dal certificato di salubrità ovvero da qualsiasi altro documento prescritto, fino al destinatario ivi indicato. 2. I titolari degli stabilimenti di origine vigilano. attraverso controlli permanenti diretti, sulla conformità dei prodotti ai requisiti, di cui al comma 1 e ne sono responsabili. 3. L'Autorità competente sottopone gli stabilimenti a regolari controlli allo scopo di accertarsi che i prodotti destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 1. 4. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorità competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, sono adottate le misure necessarie con eventuale sospensione dell'autorizzazione. 5. Se il trasporto riguarda piu' luoghi di destinazione, i prodotti devono essere raggruppati in tante partite quanti sono i luoghi di destinazione, ciascuna partita deve essere accompagnata dal certificato o dai documenti di cui al comma 1. 6. Se i prodotti di cui all'art. 1 sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto deve restare sotto controllo doganale fino al luogo di uscita dal territorio della Comunità Economica Europea. Controlli sui prodotti nel luogo di destinazione. Art. 4 L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo: a) Gli operatori economici, (ad esclusione dei titolari di licenza di vendita al dettaglio di prodotti di origine animale), che ricevono merce proveniente da un altro Stato: I) sono soggetti a preventivo registrazioni presso il Servizio Igiene Ambientale; II) sono tenuti ai fini dei controlli di cui al successivo punto b, a segnalare all'autorità competente l'arrivo dei prodotti provenenti da un altro Stato, entro i termini stabiliti dall'autorità stessa. b) Nel luogo di destinazione controlli veterinari per verificare il rispetto delle prescrizione poste dall'art. 3, incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto, procedendo eventualmente a prelievo di campioni, Art. 5 1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia e/o di una zoonosi oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, si dispone distruzione della partita o qualsiasi altro impiego consentito. 2. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che la merce non soddisfa le condizioni previste, può essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentono la scelta tra la distruzione della merce, oppure la sua utilizzazione ad altri fini, compresa la rispedizione su autorizzazione della competente autorità del Paese dello stabilimento d'origine; ove si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione. Art. 6 Nei casi previsti dall'art. 5, va immediatamente contattata la competente autorità dello Stato speditore, informandola delle decisioni prese e delle relative motivazioni, e per adottare eventuali provvedimenti concertati. Oltre che all'autorità competente i provvedimenti adottati sono comunicati allo speditore o al suo mandatario. Le spese per la distruzione della partita o per la sua rispedizione, stoccaggio o per la utilizzazione ad altri scopi, sono a carico del destinatario. Il presente Decreto, non pregiudica le vie di ricorso previste dalla legislazione vigente, contro le decisioni della competente autorità. Tuttavia, in caso di controversie se le due parti in causa sono d'accordo, la questione può essere sottoposta entro un termine massimo di un mese, alla valutazione di un esperto che figura su un elenco di esperti della Comunità. Le spese di perizia sono a carico della Comunità. L'esperto è tenuto a formulare il suo parere entro il termine massimo di 72 ore oppure dopo aver ricevuto il risultato delle analisi eventuali le parti accettino il parere dell'esperto nell'osservanza della legislazione Veterinaria Comunitaria. Scambi di animali controlli all'origine Art. 7 1. Sono destinati agli scambi solo gli animali che soddisfino le norme di polizia sanitaria previste dagli specifici Decreti. 2. Gli animali devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti: a) provenire da un'azienda sottoposta a regolari controlli Veterinari Ufficiali; b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda d'origine o di passaggio; c) essere accompagnati dai previsti certificati sanitari; d) se si tratta animali recettivi, non devono provenire da: I) azienda centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato C; II) un'azienda o da un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato C o all'applicazione di misure di salvaguardia. 3. Fatte salve le funzioni di controllo vigenti l'autorità competente sottopone a controlli le aziende, i mercati e i centri di raccolta autorizzati, i centri e gli organismi allo scopo di accertarsi che gli animali o le produzioni destinati agli scambi siano conformi ai requisiti di cui al comma 2 lettere b) e c). 4. Se esiste un sospetto fondato che i requisiti non sono rispettati, l'autorità competente procede alle verifiche necessarie e, in caso di conferma del sospetto, adotta le misure adeguate con eventuale sequestro dell'azienda, del centro o dell'organismo in questione. 5. Il Veterinario Ufficiale che ha rilasciato il certificato o il documento che accompagna gli animali, il giorno stesso del loro rilascio informa l'autorità competente dello Stato destinatario conformemente al precedente art. 3 punto 7. Controllo nel luogo di destinazione agli animali. Art. 8 L'autorità competente applica le seguenti misure di controllo: a) nel luogo di destinazione, controlli veterinari per verificare il rispetto delle condizioni poste dall'art. 7 procedendo eventualmente a prelievo di campioni; b) durante il trasporto i controlli necessari in caso di sospetto di infrazione. Art. 9 1. Nei casi in cui le disposizioni prevedono la quarantena per gli animali vivi, questa avviene di norma, presso l'azienda destinataria. 2. La quarantena, ove sia richiesta da particolari motivi veterinari può avvenire in un apposito centro che è considerato come il luogo di destinazione della spedizione. Art. 10 1. Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto viene constatata la presenza di agenti generatori di una malattia di una zoonosi oppure di altre cause suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo oppure la provenienza da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'autorità competente dispone, di mettere in quarantena l'animale o la partita di animali nel centro di quarantena piu' vicino o di abbatterli o di distruggerli. 2. Le spese relative alle misure previste al comma 1 sono a carico dello speditore o del suo mandatario o della persona che ha in carico i prodotti o gli animali. 3. Le constatazioni fatte, le decisioni prese nonché le relative motivazioni sono comunicate immediatamente alle competenti autorità degli altri Stati membri, e alla Commissione delle Comunità europee. 4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, viene constatato che gli animali non soddisfano le condizioni prescritte può essere lasciato allo speditore o al suo mandatario, se le condizioni di salubrità o di polizia sanitaria lo consentano, di scegliere a proprie spese tra: a) in caso di presenza di residui, il loro mantenimento sotto controllo finché sia stata confermata l'osservanza delle norme comunitarie e, nel caso di mancata osservanza, l'applicazione delle misure previste dalla normativa comunitaria; b) l'abbattimento degli animali la distruzione dei prodotti; c) la loro rispedizione su autorizzazione della competente autorità dello Stato membro di spedizione e la preventiva informazione dello Stato o degli Stati membri di transito. 5. In caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione. Art. 11 1. La competente autorità che accerti uno dei casi di cui all'art. 10 si mette immediatamente in contatto con l'autorità dello Stato membro speditore perché possa prendere tutte le misure necessarie e comunica all'autorità richiedente la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni. 2. Se l'autorità richiedente nutre il timore che tali misure non siano sufficienti essa esamina insieme alla competente autorità dello Stato membro speditore i mezzi per ovviare alla situazione. Art. 12 Per quanto concerne l'importazione da Paesi terzi di animali e prodotti compresi negli allegati A e B, questi dovranno rispondere ai requisiti igienici e di polizia sanitaria previsti dalle norme Comunitarie. Questi prodotti e animali saranno sottoposti a controllo sanitario presso i posti di ispezione frontaliera d'ingresso nella Comunità. Al loro arrivo nella Repubblica di San Marino questi animali o prodotti sottostanno agli stessi obblighi di quelli di origine Comunitaria. Art. 13 Chiunque a qualsiasi titolo contravvenga alle norme del presente Decreto incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge 29 Ottobre 1992 n. 85 e dalle normative vigenti per ogni specifico prodotto in oggetto. Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari ALLEGATO A Animali vivi delle specie seguenti: Bovini; Suini; Ovicaprini; Equidi; Pollame; Conigli; Selvaggina da ripopolamento. ALLEGATO B Carni fresche (bovine - suine- ovicaprine - equine - volatili da cortile - coniglio - e selvaggina); Prodotti a base di carne; Latte crudo e prodotti a base di latte anche non destinati al consumo umano; Prodotti della pesca - molluschi bivalvi vivi; Sangue e prodotti sanguigni di origine animale; Grassi animali fusi - ciccioli e sottoprodotti di fusione; Miele e prodotti apicoli; Lumache destinate al consumo umano; Rifiuti di origine animale trasformati come ingredienti per alimenti animali; Alimenti per animali; Uova da cova; Pelli grezzi destinate alla conciatura (comprese lana, setole, piume); Sperma surgelato della specie suina e bovina; Embrioni bovini. ALLEGATO C Afta epizootica; Peste suina classica; Peste suina africana; Malattia vescicolare dei suini; Malattia di Newcastle; Peste bovina; Peste dei piccoli ruminanti; Stomatite vescicolare; Febbre catarrale; Peste equina; Encefalomielite virale equina; Malattia di Teschen; Influenza aviaria; Vaiolo degli ovicaprini; Dermatite nodulare contagiosa; Febbre della Rift Valley; Pleuropolmonite contagiosa dei bovini.

Decree No. 59 making provision on veterinary checks to be carried out on trade in live animals and products of animal origin · Nelum