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قوانين سان مارينو

Decree No. 54 laying down health rules governing trade between the Republic of San Marino and the European Community countries in products of animal origin not subject to specific Decrees

صدر في 1996-05-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Food and nutrition, Livestock
الكلمات المفتاحية
animal by-products, international trade, offences/penalties, food safety and quality, inspection, meat, milk/dairy products, apiculture/sericulture, swine, equine-animals, game
الفئات
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  1. Decreto 20 maggio 1996 n. 54 NORME SANITARIE RELATIVE AGLI SCAMBI FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E I PAESI CE DI ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON COMPRESI DA ALTRI SPECIFICI DECRETI. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto 2 dicembre 1992 n. 98 che dà esecuzione all'Accordo interinale del commercio e unione doganale del 27 novembre 1992 fra la Repubblica di San Marino e la CEE; Vista la Legge 17 marzo 1993 n. 41; Vista la decisione n. 1/94 adottata in data 28 giugno 1994 dal comitato di Cooperazione San Marino-CEE di cui all'art. 13 dell'Accordo interinale sopra citato; Vista la Legge 27 ottobre 1992 n. 85 Vista la delibera del Congresso di Stato del 6 maggio 1996 n. 36; ValendoCi delle Nostre Facoltà; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: CAPITOLO I Disposizioni Generali Art. 1 Il presente Decreto stabilisce le norme sanitarie che disciplinano gli scambi fra la Repubblica di San Marino e i Paesi CE, di alcuni prodotti di origine animale, non compresi da altri specifici Decreti, in attuazione della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17/12//92 adottata con decisione n. 1/94 del Comitato di Cooperazione San Marino-CEE. Il presente Decreto non pregiudica l'adozione di requisiti piu' particolareggiati in materia di polizia sanitaria nell'ambito di normative specifiche sopracitate né il mantenimento di restrizioni agli scambi o alle importazioni di prodotti, motivati da esigenze di sanità pubblica. Art. 2 1. Ai fini del presente Decreto, s'intende per: a) scambi: scambi di merci fra San Marino e i Paesi CE; b) malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia contenuta nell'allegato del presente Decreto; c) organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati, presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente (ad eccezione dell'uomo) e tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale o il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale può essere portato o trasmesso: questa definizione non comprende i medicinali veterinari immunologi autorizzati; d) proteine animali trasformate per l'alimentazione animale: le proteine animali trattate in modo da rendere adatte all'utilizzazione diretta come alimento per animali oppure come ingrediente di alimenti per animali. Comprendono la farina di pesce, di carne, di ossa, di zoccoli, di corna, di sangue, di piume, i ciccioli essiccati, e altri prodotti affini, comprese le miscele contenenti tali prodotti. e) proteine animali destinate al consumo umano: i prodotti di cui al punto b) dell'articolo 2 del Decreto 27 aprile 1993 n.°60. f) prodotto apicolo: il miele, la cera, la pappa reale, il propoli o il polline non destinati al consumo umano né ad un uso industriale. g) Autorità competente: il Servizio Veterinario di Stato. Art. 3 L'Autorità competente provvede affinché : gli scambi e le importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 1 nonché delle gelatine non destinate al consumo umano non siano vietati o limitati per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria diverse da quelle risultanti dall'applicazione del presente Decreto, segnatamente le misure di salvaguardia eventualmente prese; ulteriori prodotti di origine animale, non previsti nel presente Decreto, possono essere oggetto di scambio o di importazione, solo previo parere favorevole della CE. Gli altri prodotti di origine animale previsti dal Decreto 27 aprile 1993 n. 60 possono formare oggetto di scambio solo se soddisfano i requisiti di detto Decreto e requisiti pertinenti di questo Decreto. CAPITOLO II Disposizioni applicabili agli scambi Art. 4 L'autorità competente provvede affinché i prodotti di cui all'allegato I, nonché nell'art. 3 secondo e terzo trattino del presente Decreto, possono essere oggetto di scambio, solo se soddisfano le condizioni seguenti: 1. soddisfare i requisiti dell'art. 5 e quelli specifici di cui all'allegato I per gli aspetti di salute degli animali e per gli aspetti di sanità pubblica. 2. provenire da stabilimenti che: a) si impegnino, in funzione dei requisiti specifici previsti nell'allegato I a: rispettare le condizioni di produzione di cui al presente Decreto; stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati; in base ai prodotti, prelevare campioni da analizzarsi in laboratori riconosciuti dall'autorità competente per verificare che le norme stabilite dal presente Decreto siano rispettate. conservare documentazione scritta o registrata delle informazioni ottenute in applicazione dei trattini precedenti per presentarle all'autorità competente. I risultati dei vari controlli e delle prove saranno conservati per almeno due anni. garantire lo svolgimento della bollatura e dell'etichettatura. se dall'esito delle analisi di laboratorio o da altre informazioni a disposizione emerge l'esigenza di un grave rischio sanitario o di polizia sanitaria, informarne l'autorità competente, spedire ai fini degli scambi soltanto prodotti corredati da un documento commerciale che precisi la natura del prodotto, il nome ed eventualmente il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento di produzione, b) siano soggetti a una supervisione esercitata dall'autorità competente per assicurarsi che il conduttore o il gerente dello stabilimento rispettino i requisiti del presente Decreto. c) siano soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente in base alle garanzie offerte dallo stabilimento per assicurare il rispetto dei requisiti del presente Decreto Art. 5 L'autorità competente provvede ad adottare le misure necessarie a garantire che i prodotti di origine animale di cui all'allegato I non siano oggetto di scambi originari di un'azienda situata in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui sia sensibile la specie da cui il prodotto è ottenuto o originari di uno stabilimento o zona da cui i movimenti o gli scambi presentino un rischio per la situazione sanitaria degli Stati membri CE salvo nel caso di prodotti trattati termicamente, in conformità alla legislazione comunitaria CAPITOLO III Disposizioni applicabili alle importazioni da Paesi extra-CE Art. 6 Le condizioni applicabili alle importazioni di prodotti contemplati dal presente Decreto devono offrire almeno le garanzie previste al capitolo II In ogni caso i prodotti cui al presente Decreto, destinati alla Repubblica di San Marino dovranno provenire da Paesi e da stabilimenti autorizzati dalla CE. La verifica su questi prodotti e sui relativi documenti sanitari accompagnatori , verrà eseguita presso i posti d'ispezione frontaliera d'ingresso nella comunità. CAPITOLO IV Sanzioni Art. 7 Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Decreto, in particolare, qualora l'Autorità competente constati che i certificati o i documenti redatti non corrispondono allo stato effettivo dei prodotti di cui all'allegato I, o che i prodotti in questione non soddisfano ai requisiti del presente Decreto o non sono stati presentati ai controlli da esso stabiliti, incorrerà nelle sanzioni previste dalla Legge 27 ottobre 1992 n. 85. Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 maggio 1996/1695 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari ALLEGATO I CONDIZIONI SPECIFICHE DI POLIZIA SANITARIA CAPITOLO I Latte liquido, latte in polvere e prodotti derivati dal latte in polvere e non destinati al consumo umano Gli scambi fra la Repubblica di San Marino e la CE e le importazioni di latte liquido o di latte in polvere e dei prodotti derivati dal latte in polvere e non destinati al consumo umano sono sottoposti alle condizioni seguenti: 1) qualunque sia il contenitore in cui il prodotto è trasportato, esso deve portare un contrassegno che ne precisi la natura; 2) ogni partita deve essere accompagnata , secondo il caso , da un documento commerciale di cui all'art. 4 paragrafo 2, lettera a), ultimo trattino , o dal certificato sanitario recante il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione o di trattamento e la dichiarazione che il prodotto ha subito un trattamento termico conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 lettera a); questo documento o certificato deve essere conservato dal destinatario della spedizione per almeno un anno; 3) il documento o certificato di cui al paragrafo 2 deve contenere una dichiarazione secondo la quale: a) durante la trasformazione o il trattamento il latte è stato sottoposto ad una temperatura minima di 71,7°C per almeno 15 secondi o qualsiasi combinazione equivalente; b) per il latte in polvere e i prodotti derivati dal latte in polvere , sono state soddisfatte le seguenti condizioni: i) dopo la conclusione del processo di essiccazione, sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione del prodotto; ii) il prodotto finale è stato messo in contenitori nuovi; e; c) in caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, il veicolo o il contenitore è stato disinfettato mediante un disinfettante approvato dalle autorità competenti prima che il latte liquido, il latte in polvere o i prodotti derivati dal latte in polvere siano stati caricati in tale veicolo o contenitore per essere trasportati verso la loro destinazione. CAPITOLO 2 Involucri di origine animale A. Scambi Gli scambi di involucri di origine animale sono subordinati alla presentazione di un documento che precisi lo stabilimento di origine, che deve essere: quando gli involucri sono salati o essiccati all'origine e quando gli involucri salati sono successivamente manipolati per altri fini, uno stabilimento approvato dall'autorità competente; negli altri casi, uno stabilimento riconosciuto conformemente al Decreto 27/4/93 n° 59 gli involucri devono essere trasportati in modo da evitare una contaminazione. B. Importazioni da Paesi terzi Le importazioni di involucri di origine animale in provenienza da paesi terzi sono subordinati alla presentazione del certificato firmato da un Veterinario Ufficiale del paese terzo esportatore e attestante: i) che gli involucri provengono da uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore; ii) che gli involucri sono stati puliti, raschiati e successivamente o salati o decolorati ( o in alternativa al procedimento di salatura o decolorazione essiccati dopo la raschiatura). iii) che dopo il trattamento di cui al punto ii) si è provveduto a prendere misure efficaci affinché gli involucri non possono nuovamente essere contaminati. CAPITOLO 3 Pelli di ungulati non compresi - dai Decreti n. 59 e 60 del 27 aprile 1993 Gli scambi e le importazioni provenenti dai Paesi terzi di pelli di ungulati sono subordinati alla condizione che ciascuna partita sia accompagnata dal documento commerciale di cui all'art.4, paragrafo 2 lettera a ), ultimo trattino oppure da un certificato sanitario attestante quanto segue: a) per le pelli di ungulati diversi dai suini: i) che le pelli non sono ottenute da animali originari di una regione o di un paese soggetti a restrizioni per le specie in questione a causa della diffusione di una malattia trasmissibile grave; ii) che prima della spedizione le pelli sono state essiccate, salate secche o verdi o hanno subito un trattamento chimico per un periodo di 14 giorni; iii) che la partita non è stata in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi. Questi requisiti non sono richiesti quando le pelli sono state isolate per 21 giorni o hanno subito un trasporto di 21 giorni senza interruzione; b) per le pelli di suini: i) che prima della macellazione, i suini dai quali provengono le pelli hanno risieduto nel paese esportatore per almeno tre mesi; ii) che prima dell'esportazione le pelli sono state essiccate o salate secche o verdi o hanno subito un trattamento chimico per un periodo minimo di 14 giorni; iii) che nei dodici mesi precedenti la spedizione non siano scoppiate nel paese d'origine o, in caso di regionalizzazione, nella regione d'origine epidemie di peste suina africana o di malattia vescicolare dei suini; iv) che la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi. Le importazioni di pelli non trattate sono autorizzate soltanto in provenienza da Paesi terzi dai quali sono autorizzate, in applicazione della normativa comunitaria, le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti. CAPITOLO 4 Alimenti nei quali sono stati incorporati materiali a rischio ridotto ai sensi del Decreto 20 maggio 1996 n.55 1. Ogni partita di alimenti per animali in recipienti ermeticamente chiusi deve essere accompagnata da un certificato rilasciato e firmato da un Veterinario Ufficiale del Paese d'origine, attestante che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico a una temperatura minima di 3.0F°. 2. Ogni partita di alimenti semiumidi per animali deve essere accompagnata dal documento commerciale o dal certificato, attestante che: I) il materiale grezzo di origine animale dal quale sono stati fabbricati gli alimenti per animali familiari è ricavato esclusivamente dalla macellazione di animali sani, le cui carni sono state riconosciute idonee al consumo umano; II) gli ingredienti di origine animale sono stati sottoposti a un trattamento termico al centro della massa di almeno 90°C; III) dopo la trasformazione sono stati presi effettivi provvedimenti affinché la partita non venisse ricontaminata. 3. Gli alimenti essiccati per animali familiari devono soddisfare i seguenti requisiti: a) il materiale grezzo dal quale sono stati ricavati gli alimenti per animali è materiale a basso rischio conformemente agli articoli 2, 5 del Decreto 20 maggio 1996 n.55; b) ciascuna partita è accompagnata dal documento commerciale o certificato attestante che: I) i componenti degli alimenti essiccati per animali consistono in prodotti di animali macellati che sono stati trattati termicamente in modo da raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 90°C, fermo restando che il trattamento non è necessario per prodotti finiti i cui composti sono stati sottoposti a tale trattamento; II) dopo il trattamento termico è stata adottata ogni precauzione per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto prima della spedizione; III) il prodotto è stato imballato in contenitori (sacchi o sacchetti) nuovi; IV) il procedimento di trattamento è stato esaminato con risultati soddisfacenti, in conformità dell'allegato II, capitolo III, punto 2 del Decreto 20 maggio 1996 n.55; 4. Ciascuna partita di prodotti ricavati da pelli lavorate deve essere accompagnata dal documento commerciale o certificato attestante che i prodotti sono stati sottoposti, durante la lavorazione, a un trattamento termico in grado di distruggere gli organismi patogeni (compresa la salmonella) e che, dopo la lavorazione, sono state prese misure efficaci affinché i prodotti non venissero contaminati. CAPITOLO 5 Ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna), zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) Gli scambi e le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposti alle condizioni seguenti: A.se sono destinati all'alimentazione umana o animale: 1) per quanto riguarda gli scambi, le ossa, le corna e gli zoccoli sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria previste dal Decreto 27 aprile 1993 n. 59. 2) per quanto riguarda gli scambi, i prodotti a base di ossa, i prodotti a base di corna e i prodotti a base di zoccoli, sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria previste dal Decreto 27 aprile 1993 n. 60. 3) per quanto riguarda le importazioni , le ossa, i prodotti a base di ossa, le corna, i prodotti a base di corna gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli sono sottoposti alle condizioni previste dal Decreto 27 aprile 1993 n. 59. B. se non destinate a fini diversi dell'alimentazione umana o animale, compresi quelli destinati ad essere trasformati in previsione della fabbricazione di gelatine: 1) E' autorizzata l'importazione di ossa e dei relativi prodotti (esclusa la farina di ossa), di corna, di zoccoli e relativi prodotti ( esclusa la farina di zoccoli) purché: i) i prodotti siano essiccati prima dell'esportazione e non siano refrigerati o congelati; ii) i prodotti siano trasportati soltanto per via terrestre e marittima dal Paese di origine direttamente verso un posto d'ispezione di frontiera della Comunità e non siano trasbordati in un porto o in un luogo situato al di fuori della Comunità; iii) i prodotti dopo i controlli documentali previsti siano direttamente inoltrati verso lo stabilimento di lavorazione; 2) ciascuna partita di prodotti deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale l'importatore si impegna a non destinare i prodotti importati ai sensi del presente capitolo all'alimentazione umana o animale diretta. Tale dichiarazione deve essere presentata al Veterinario Ufficiale del posto di ispezione di frontiera del punto d'entrata della merce sul territorio della Comunità per esservi vistata dal summenzionato Veterinario Ufficiale, e deve accompagnare la partita fino alla sua destinazione; CAPITOLO 6 1. Fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalla BSE, e quelle imposte all'alimentazione dei ruminanti da proteine ruminanti, gli scambi e le importazioni di proteine animali trasformate sono subordinate: A. per quanto riguarda gli scambi: di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione umana, alla presentazione del documento o certificato di cui al Decreto 27 aprile 1993 n. 60. di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione animale, alla presentazione del documento o certificato previsto all'articolo 10 del Decreto 20 maggio 1996 n.55. B. per quanto riguarda le importazioni: 1)alla presentazione di un certificato sanitario firmato dal Veterinario Ufficiale del Paese d'origine e attestante che: a) il prodotto: I)se è destinato al consumo animale, è stato sottoposto ad un trattamento termico appropriato in modo da essere conforme alle norme microbiologiche di cui all'allegato II, capitolo III, del Decreto 20 maggio 1996 n.55; II) se è destinato al consumo umano, risponde ai requisiti: b) dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto trattato; c) al momento della partenza dal Paese di origine sono stati prelevati campioni da sottoporre ad esame per accertare l'assenza di salmonella; d) l'esame è risultato negativo; 2) dopo controllo documentale del certificato di cui al punto 1), al prelievo di campioni da parte dell'autorità competente del posto d'ispezione di frontiera; I) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa; II) mediante campionamento aleatorio sulle partite di prodotti confezionati nello stabilimento di fabbricazione; 3) per l'immissione in libera pratica nel territorio della comunità delle partite di proteine animali trasformate, alla prova che i risultati dei prelievi effettuati conformemente al punto B, 1, lettera c) sono negativi, eventualmente previo nuovo trattamento. CAPITOLO 7 Sangue e prodotti sanguigni di origine animale (non provenienti da equidi) 1. Gli scambi di sangue e di prodotti sanguigni avvengono conformemente alle disposizioni generali contenute nell'art. 4 del presente Decreto. 2. Le importazioni di sangue e di prodotti sanguigni destinati all'industria farmaceutica sono subordinate alla presentazione del certificato sanitario attestante il rispetto delle disposizioni concernenti l'identità delle materie interessate, l'imballaggio, le condizioni di trasporto, di deposito, di manipolazione e di trasformazione, nonché di quelle relative alla eliminazione dell'imballaggio, le condizioni di trasporto, di deposito, di manipolazione e di trasformazione per eliminare qualsiasi pericolo per la salute pubblica e quella degli animali, fatti salvi i requisiti previsti dal Decreto 27 aprile 19993 n. 60 che restano applicabili alle importazioni destinate al consumo umano. 3. le importazioni di prodotti sanguigni di origine animale delle specie diverse dagli equidi, destinati ad altri fini, sono subordinate alla presentazione del certificato sanitario firmato dal Veterinario Ufficiale e attestante che il Paese d'origine non presenti un rischio sanitario, per quanto riguarda il virus epizootico bovino e/o della febbre catarrale: a) i prodotti: provengono da un macello situato in un luogo in cui, entro un raggio di 10 km non sono state riscontrate le malattie in questione cui la specie dalla quale si ricava il prodotto è ricettiva; provengono da un animale che: ha risieduto nel Paese di origine per tre mesi e è stato sottoposto a ispezione prima della macellazione e post mortem, risultando indenne dalle malattie in questione; o la cui madre soddisfa tali condizioni. Se le partite rispondono ai requisiti che precedono: salvo nel caso previsto al punto 5, ciascuna partita di prodotti sanguigni deve essere trasportata direttamente dal porto di entrate in un laboratorio di trattamento e tutti i residui risultanti dal trattamento devono essere immediatamente distrutti; per ogni partita di prodotti sanguigni deve essere prelevato un campione e inviato ad un laboratorio riconosciuto, per individuare la presenza del virus epizootico bovino e della febbre catarrale, la partita suddetta non può lasciare il laboratorio finché il campione di prova sia risultato negativo per quanto riguarda il virus epizootico bovino e della febbre catarrale; le spese dei controlli effettuati sono a carico dell'importatore; b) i prodotti sono stati sottoposti ad uno dei seguenti trattamenti: riscaldati a una temperatura di almeno 65°C per almeno 3 ore, oppure irradiati a 2,5 megarad, oppure sottoposti a una modifica del pH in pH5 per 3 ore; c) nel caso di prodotti sanguigni destinati all'uso per la diagnosi in vitro o come reattivi, essi sono stati spediti in contenitori ermeticamente chiusi e impermeabili. In tal caso: i contenitori o il loro imballaggio esterno devono recare in modo ben visibile l'indicazione "Esclusivamente destinati all'uso quali reagenti per la diagnosi in vitro o per laboratorio"; i prodotti sanguigni possono essere utilizzati esclusivamente quale reagente per la diagnosi in vitro o per laboratorio e la documentazione che accompagna il prodotto deve indicare che i prodotti o i loro residui non devono entrate in contatto con ruminanti o suini. 4. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti sanguigni proventi da Paesi terzi considerati indenni da malattie trasmissibili gravi, purché tali prodotti siano accompagnati da un certificato veterinario attestante che provengono da un animale originario di uno Stato membro o di uno dei suddetti Paesi terzi. 5. I prodotti sanguigni confezionati in contenitori ermeticamente chiusi e impermeabili possono essere immagazzinati in stabilimenti posti sotto la sorveglianza permanente di un Veterinario Ufficiale, purché tali prodotti siano tenuti separati da qualsiasi altro prodotto di origine animale immagazzinato nello stesso stabilimento. CAPITOLO 8 Siero di equidi 1. Per essere oggetto di scambi, il siero deve provenire da equidi che non presentano nessuna delle malattie trasmissibili di cui al Decreto 3 marzo 1995 n. 38 e nessuna delle malattie trasmissibili gravi cui sono sensibili gli equidi ed essere ottenuto in enti o centri non sottoposti a restrizioni sanitarie in applicazione del suddetto Decreto. 2. Può essere importato soltanto il siero proveniente da equidi nati e allevati in un Paese terzo dal quale è autorizzata l'importazione di equidi da macello. CAPITOLO 9 Strutto e grassi pressati o fusi 1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di strutto e grassi pressati o fusi da Paesi terzi dai quali è consentita l'importazione di carni fresche delle specie in questione. 2. Se è insorta una delle malattie trasmissibili gravi nei dodici mesi precedenti l'esportazione da uno dei paesi di cui al precedente paragrafo 1, ciascuna partita di strutto o grassi pressati o fusi deve essere accompagnata dal certificato attestante che: A. lo strutto o i grassi pressati o fusi hanno subito uno dei seguenti trattamenti termici: I) a una temperatura minima di 70°C per almeno 30 minuti, o II) a una temperatura minima di 90°C per almeno 15 minuti, o III) a una temperatura minima di 80°C a fusione continua; B. Se lo strutto o i grassi pressati o fusi vengono imballati, sono stati collocati in contenitori nuovi e sono state prese tutte le precauzioni per impedirne la ricontaminazione; C. Nel caso di trasporto sfuso del prodotto, i tubi, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave o i serbatoi di magazzinaggio a terra, o direttamente verso gli stabilimenti sono stati ispezionati prima dell'uso e ne è stata accertata la nettezza. CAPITOLO 10 Materiale grezzo per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici e tecnici 1. Per materiale grezzo si intendono le carni fresche, le ghiandole, gli organi e altre interiora, nonché la mucosa intestinale, non destinati al consumo umano, il materiale grezzo è considerato fresco se è stato sottoposto soltanto ad un trattamento col freddo o ad un trattamento mediante il quale gli organismi patogeni non vengono annientati con sufficiente sicurezza. A tale riguardo devono essere utilizzati soltanto materiali a rischio ridotto ai sensi del Decreto 20 maggio 1996 n.55. 2. Il materiale grezzo deve essere accompagnato dal documento commerciale o certificato di cui all'art. 10 paragrafo 2 del Decreto 20 maggio 1996 n.55. 3. L'originale del certificato sanitario o del documento commerciale deve essere presentato, per gli scambi, alle autorità veterinarie competenti rispettivamente per lo stabilimento di trasformazione e per il magazzino provvisorio - magazzino frigorifero e per lo stabilimento di selezione, nonché per le importazioni da Paesi terzi, all'autorità responsabile del controllo al posto d'ispezione alle frontiere. 4. Il materiale grezzo deve essere direttamente trasportato verso gli stabilimenti di trasformazione autorizzati o registrati e rispondenti alle condizioni del Decreto 20 maggio 1996 n.55 oppure, per il magazzinaggio provvisorio, verso magazzini frigoriferi autorizzati. Il materiale grezzo destinato alla fabbricazione, di prodotti farmaceutici può anche essere selezionato e immagazzinato, prima della lavorazione, in stabilimenti appositamente autorizzati a tal fine degli Stati membri. Questi ultimi informano la Commissione in merito all'autorizzazione di siffatti stabilimenti di selezione. 5. Il materiale grezzo può essere trasportato verso lo stabilimento di trasformazione solo in contenitori o mezzi di trasporto a tenuta stagna e convenientemente sigillati. I contenitori e i documenti di accompagnamento devono essere contrassegnati, secondo la loro destinazione, con la dicitura "Destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali" ovvero " Destinato esclusivamente alla fabbricazione di prodotti farmaceutici o tecnici". Sui contenitori e sui documenti di accompagnamento devono essere indicati la denominazione e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione. 6. I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto delle merci, nonché tutte le attrezzature o le apparecchiature venute a contatto con il materiale grezzo non trattato, devono essere puliti e disinfettati: Il materiale di imballaggio deve essere bruciato o eliminato in altro modo, secondo le indicazioni del Veterinario Ufficiale. 7. Il magazzinaggio provvisorio del materiale grezzo è ammesso solo, previa autorizzazione e sotto la sorveglianza del Veterinario Ufficiale, in magazzini frigoriferi autorizzati a tal fine. Il materiale deve essere separato dalle altre merci e depositato in modo da evitare la diffusione di malattie epizootiche. 8. Negli stabilimenti di trasformazione il materiale grezzo deve essere trattato in modo da distruggere gli organismi patogeni e da evitare la contaminazione della popolazione animale locale. L'asportazione di materiale grezzo dallo stabilimento è consentita solo, previa autorizzazione del Veterinario Ufficiale, in casi eccezionali, ai fini di un'innocua eliminazione, ai sensi del Decreto 13 maggio 1996 n.55, verso stabilimenti di trasformazione riconosciuti o registrati a tal fine. Al trasporto del materiale grezzo e alla notifica al Veterinario Ufficiale competente per lo stabilimento di trasformazione, si applicano per analogia le disposizioni dei punti 5, 6 e 9. 9. Il trasporto del materiale grezzo dallo stabilimento d'origine o dal confine con il Paese terzo deve essere comunicato al Veterinario Ufficiale responsabile dello stabilimento di trasformazione, del magazzino provvisorio o dello stabilimento di selezione: negli scambi dal Veterinario Ufficiale responsabile dello stabilimento di origine, in caso di importazione da Paesi terzi, dall'autorità preposta al controllo alla frontiera mediante il sistema ANIMO oppure per telex o telefax. CAPITOLO 11 Prodotti apicoli 1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura: a) non devono provenire da una zona oggetto di un divieto connesso al manifestarsi di peste americana o, Acariasi. b) la durata del divieto deve essere almeno 30 giorni, a decorrere dall'ultimo caso constato, e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati e controllati dalla suddetta autorità. CAPITOLO 12 Trofei di caccia Gli scambi e le importazioni di trofei di caccia non trattati devono essere accompagnati dal documento commerciale previsto all'art.4 paragrafo 2, lettera a), ultimo trattino o dal certificato sanitario attestante che: 1) i suddetti trofei non provengono da animali originari di una regione sottoposta a restrizioni a causa della presenza di malattie trasmissibili gravi; 2) i suddetti trofei sono perfettamente secchi e senza resti di carne; sono stati essiccati o salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione; 3) la partita non è stata in contatto con nessun altro prodotto d'origine animale o con nessuna animale che possa contaminarla; 4) il prodotto una volta secco, è stato disinfettato con prodotti autorizzati dall'autorità competente del Paese speditore; 5) i trofei sono stati posti in imballaggi nuovi e trasparenti. CAPITOLO 13 Stallatico liquido per trattamento del suolo (a) Prodotti trasformati a base di letame Tutti i concimi organici sono stati sottoposti ad un trattamento in modo che il prodotto sia esente da agenti patogeni. Possono essere oggetto di scambio o di importazioni i prodotti trasformati a base di letame che rispondono alle condizioni seguenti: essere esenti da salmonelle: salmonelle assenti in 25 g di prodotto trasformato; essere esenti da enterobatteri: secondo le misure del tenore in germi aerobi (< 1000 unità che formano colonie per g di prodotto trattato); essere stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi: tenore in umidità < 14%; valore "acqua" del prodotto < 0,7. I prodotti devono essere conservati in modo da rendere impossibile la contaminazione o l'infezione secondaria e l'umidificazione dopo il trattamento. Al riguardo, i prodotti devono essere conservati: in silos ben chiusi e ben isolati, o in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o "big bags"). Stallatico liquido non trasformato Può essere oggetto di scambi o di importazioni soltanto lo stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili e equidi. Tale stallatico liquido deve essere originario di una regione esente da malattie trasmissibili gravi per gli animali, segnatamente le seguenti malattie: afta epizootica, malattia di Newcastle, peste suina classica, peste suina africana peste equina, malattia vescicolare del suino. CAPITOLO 14 Lana, pelo setole, piume e parti di piume, non trattati 1. La lana di ovini, il pelo di ruminanti e le setole di suini si considerano non trattati se non sono sottoposti a lavaggio industriale o non sono ottenuti al momento della concia; le piume o parti di piume si considerano non lavorate se non sono trattate con getti di vapore o con altro procedimento che escluda la trasmissione di agenti patogeni. 2. La lana di ovini, il pelo di ruminanti, le setole di suini, le piume e le parti di piume (merci) possono essere oggetto di scambi o essere importati soltanto se non sono ermeticamente imballati essiccati. Tuttavia sono vietati gli scambi e le importazioni di setole da paesi o regioni in cui la peste suina africana è endemica. Questo divieto non si applica alle setole di suini: a) bollite, tinte o sbianchite; oppure b) sottoposte ad un altro trattamento per uccidere in modo certo gli organismi patogeni, purché comprovato da un certificato del veterinario competente per il luogo di provenienza. Il lavaggio industriale non è considerato un trattamento nel senso della presente disposizione. 3. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano agli scambi e alle importazioni di piume ornamentali e di piume: a) trasportate nei viaggi turistici per uso personale; o b) oggetto di scambi o importate come spedizione a privati a fini non industriali 4. Le merci devono essere inoltrate direttamente verso lo stabilimento di destinazione o il deposito in modo tale da evitare qualsiasi propagazione di organismi patogeni.

Decree No. 54 laying down health rules governing trade between the Republic of San Marino and the European Community countries in products of animal origin not subject to specific Decrees · Nelum