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قوانين سان مارينو

Decree No. 18 laying down the Hunting Code

صدر في 1972-06-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
basic legislation, hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting authorization/permit fee, hunting gear/hunting methods, stock enhancement/repopulation, offences/penalties, protection of species, biodiversity

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  1. DECRETO 5 giugno 1972, n.18 (pubblicato nell'albo del Palazzo Governativo in data 12 giugno 1972). Testo unico delle disposizioni legislative sulla caccia. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l'articolo unico del Decreto 2 marzo 1972 n.8; ValendoCi delle facoltà a Noi attribuite con la predetta disposizione legislativa; Viste le leggi 13 luglio 1962 n.18 e 2 marzo 1972 n.7; Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente testo unico delle disposizione legislative sulla caccia; Art. 1 Esercizio della caccia Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento ed alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati. E' considerato altresì esercizio di caccia il vagare od il soffermarsi con armi, arnesi od altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla. Agli effetti della presente legge sono considerati esercizio di caccia anche l'abbattimento o la cattura di selvaggina compiuti in qualsiasi altro modo, a meno che essi non siano avvenuti per forza maggiore o per caso fortuito. Art. 2 Selvaggina Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà, eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole. In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la cattura od a chi la uccide. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finchè non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesemente ferita al feritore. Si intende libero il terreno non precluso, comunque, alla libera caccia. Art. 3 Selvaggina stanziale protetta - Animali nocivi La Reggenza, sentiti gli organi competenti e la Federazione della Caccia, stabilirà con apposito decreto e agli effetti della presente legge quale sia la selvaggina da considerarsi stanziale protetta e quali gli animali da considerarsi nocivi. Art. 4 Licenza di caccia La caccia (e l'uccellagione)(*) possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza. Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetti o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza. Il contravventore è punito con la multa da L. 10.000 a L. 20.000 ed inoltre con la pena pecuniaria dal doppio al triplo della tassa di cui all'art. 56. Art. 5 Uffici preposti al rilascio delle licenze Le licenze di caccia (ed uccellagione) (*) anche con porto di fucile per l'esercizio dell'attività venatoria, vengono rilasciate dal Comando della Gendarmeria, su delega della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Art. 6 Tipi di patente Il Comando della Gendarmeria può rilasciare ai cittadini sammarinesi ed agli italiani qui residenti, nei modi previsti dalla presente legge, patenti di caccia (ed uccellagione)(*) valevoli per la sola Repubblica di San Marino (tipo "A") oppure per questa e l'intero territorio della Repubblica Italiana (tipo "B"). Art. 7 Libretto La licenza di caccia è rilasciata su apposito libretto personale formato: a) da una copertina ed annessi foglietti contenenti la fotografia e la firma del titolare nonchè l'indicazione delle generalità e dei connotati; b) dalla bolletta dell'Ufficio del Registro da cui risulti il versamento della tassa annuale; c) dalle ricevute, rilasciate dalla Federazione della caccia, da cui risultino i versamenti delle quote per il ripopolamento, per l'iscrizione alla Federazione stessa, per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile. La quota annua per il ripopolamento è fissata dalla Federazione Sammarinese della Caccia. I capitali e i massimali della garanzia infortuni e responsabilità civile sono stabiliti con decreto reggenziale. Il titolare deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario che la rilascia. Se si tratta di analfabeta se ne fa menzione nel libretto. Art. 8 Minori La patente può essere concessa anche ai minori di anni ventuno quando ricorrono i presupposti di cui ai successivi capoversi. Quando il minore è emancipato l'istante deve presentare anche i documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione. Quando chi esercita la patria potestà o la tutela acconsente alla concessione della patente, (oltre ai documenti richiesti), l'istante deve produrre anche il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela. In nessun caso la patente può venire concessa a chi non abbia compiuto il 18 anno di età, anche se appartenente a corpi militari. I minori degli anni 18 i quali, in base alla precedente legge, hanno già ottenuto la patente possono conservarla. Art. 9 Esame di idoneità Al fine di ottenere il rilascio della licenza di caccia, ovvero la restituzione della stessa in caso sia di revoca che di sospensione d'ufficio, occorre sostenere un esame di idoneità all'esercizio venatorio di fronte ad una apposita commissione. L'esame concerne la conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di caccia, di elementi di zoologia con particolare riferimento al riconoscimento della selvaggina, e del maneggio delle armi. A giudizio della commissione l'esame potrà essere integrato da una prova pratica di tiro. Il candidato, per essere ammesso all'esame, deve presentare alla commissione un certificato medico di idoneità psicofisica. La Commissione è nominata dal Segretario di Stato per gli Affari Interni ed è composta: a) da un Presidente nominato dallo stesso Segretario di Stato per gli Affari Interni; b) dal Direttore dell'Ufficio Agrario o da persona dal medesimo incaricata; c) dal Comandante della Gendarmeria o da un Sottufficiale di questa; d) da un esperto di scienze naturali (zoologia); e) dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Segretario della Federazione Sammarinese della Caccia, che funge da Vice Presidente della Commissione; f) da due cacciatori designati dalla Federazione della Caccia. La Commissione, che ha la durata di un anno ed elegge nel suo seno il segretario, si riunisce su convocazione del Presidente, sentita la Federazione della Caccia. Tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed un successivo esame devono trascorrere almeno sei mesi. Art. 10 Requisito della buona condotta Il Comando della Gendarmeria può rifiutare la concessione della licenza a coloro che non sono in grado di provare la buona condotta o non diano affidamento di non abusare delle armi. Contro il provvedimento, che deve essere scritto e motivato, è ammesso ricorso, nel termine perentorio di quindici giorni correnti dalla notifica, al Commissario della Legge che decide in via definitiva. Art. 11 Durata della licenza La licenza di caccia è personale ed è valida, salvo revoca, per sei anni decorrenti dalla data del rilascio. Tale validità è subordinata alla vidimazione annuale ed alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa, nonchè al pagamento delle quote dovute alla Federazione della Caccia anche a titolo assicurativo. Art. 12 Vidimazione annuale La vidimazione annuale viene effettuata dal Comando della Gendarmeria. Essa viene rifiutata quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza stessa. In caso di rifiuto della vidimazione il richiedente può ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate. Art. 13 Rinnovazione annuale La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione della bolletta dell'Ufficio del Registro e delle ricevute della Federazione della Caccia a cura del Comando della Gendarmeria. Alla richiesta di rinnovazione annuale della licenza di caccia presentata in tempo utile non è necessario unire il certificato penale, a meno che il Comando della Gendarmeria non ne faccia richiesta. Art. 14 Domanda per la licenza di tipo "A" La domanda di concessione di licenza di tipo "A" in carta legale da L. 300, deve essere corredata dei seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza; b) certificato di residenza; c) certificato di nascita; d) certificato penale, rilasciato da non oltre un mese, da cui risulti che l'istante non ha riportato condanna - per la quale non sia intervenuta amnistia o riabilitazione - a pena detentiva superiore ad un anno per i reati contro la proprietà o la persona o comunque che non sia recidivo per tali reati. I membri del Consiglio Grande e Generale, gli impiegati governativi e i militari sono dispensati dal presente tale certificato; e) dichiarazione rilasciata dalla Federazione della Caccia attestante che l'istante ha superato l'esame di idoneità all'esercizio venatorio; f) bolletta dell'Ufficio del Registro da cui risulti il versamento della tassa annuale; g) recente fotografia dell'interessato senza cartoncino; h) ricevuta della Federazione della Caccia da cui risultino la iscrizione ad essa e l'avvenuto pagamento delle quote per l'assicurazione obbligatoria e per il ripopolamento. Art. 15 Domanda per la licenza di tipo "B" Per ottenere la patente di tipo "B" l'interessato dovrà presentare domanda in carta legale da L. 300 al Comando della Gendarmeria corredandola dei seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di residenza; c) certificato di cittadinanza (per i cittadini sammarinesi residenti in Italia tale certificato dovrà essere rilasciato dal Comune di residenza); d) certificato penale rilasciato da non oltre un mese; e) ricevuta della Federazione della Caccia da cui risultino la iscrizione ad essa Federazione e l'avvenuto pagamento delle quote per l'assicurazione obbligatoria e per il ripopolamento; f) dichiarazione rilasciata dalla Federazione della Caccia attestante che il richiedente ha superato l'esame di idoneità all'esercizio venatorio; g) due fotografie formato tessera autenticate dalla Segreteria di Stato per Affari Esteri, oppure dalla Autorità comunale del luogo di residenza del richiedente, o da pubblico notaio; h) bolletta dell'Ufficio del Registro da cui risulti il versamento della tassa annuale; i) vaglia postale od assegno bancario di L. 300 per l'acquisto del libretto o marche da bollo relative. Art. 16 Persone alle quali non può essere concessa la patente di tipo "B" Non può essere concessa la patente di tipo "B": 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per misfatto e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi ha riportato condanna alla reclusione per misfatto contro le persone commesso con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 3) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per reati contro la personalità dello Stato o di Stati Esteri o contro l'ordine pubblico; 4) a chi ha riportato condanna per porto abusivo di armi. Non può inoltre essere rilasciata la suddetta patente a chi si trova in condizioni incompatibili con quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 56 della Convenzione Italo-Sammarinese di Amicizia e Buon Vicinato 31 marzo 1939 modificata dagli Accordi Aggiuntivi 20 dicembre 1960. La patente deve essere revocata quando nella persona del titolare vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio. Art. 17 Possesso e presentazione della licenza Chi esercita la caccia deve avere con sè la prescritta licenza ed è tenuto ad esibirla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. Il contravventore è punito con la multa da L. 5.000 a L. 20.000. Art. 18 Porto di utensili da punta o da taglio Durante l'esercizio della caccia la licenza di cui agli articoli precedenti autorizza a portare quegli utensili da punta o da taglio strettamente indispensabili per provvedere all'impianto di appostamenti ovvero alla preparazione di arnesi per la caccia. La licenza autorizza altresì a portare piu' fucili quando ciò sia effettivamente richiesto da talune forme di caccia. Art. 19 Territorio sul quale può esercitarsi la caccia (e l'uccellagione)(*) La patente di tipo "B" autorizza l'esercizio della caccia e della uccellagione anche entro il territorio della Repubblica Italiana purchè gli intestatari si uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio. Similmente i cittadini italiani muniti di patente del loro Stato possono esercitare la caccia (e l'uccellagione)(*) su questo territorio purchè si attengano alle disposizioni che qui regolano l'esercizio venatorio. Art. 20 Periodi di permesso di caccia - Calendario venatorio La caccia è di regola permessa dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio. La Reggenza, con apposito decreto, sentito il parere della Federazione della Caccia, stabilirà ogni anno il calendario venatorio indicante i termini di apertura della caccia ai sensi e con le riserve di cui all'art. 26. Ogni atto che costituisce esercizio di caccia, compiuto in tempo di divieto, è punito con la multa di L. 5.000 a L. 60.000. Art. 21 Mezzi di caccia La caccia può essere esercitata con armi portatili, con cani, con furetti e con falchi. Ogni forma di uccellagione è vietata. Durante l'esercizio venatorio sono vietati: 1) l'uso di armi da appoggio; 2) l'uso di armi corte da fuoco; 3) l'uso di carabine ad aria compressa, di qualsiasi tipo e dimensione; 4) l'uso di armi munite di silenziatore; 5) l'uso di armi da fuoco impostate con scatto provocato dalla selvaggina; 6) l'uso di reti di ogni tipo, eccetto che da parte della Federazione della Caccia a scopo di ripopolamento o miglioramento delle speci; 7) il soprerba, lo strascino o strusa; 8) le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracci; 9) le sostanze venefiche anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina e quelle inebrianti o esplodenti; 10) i mezzi elettrici, le lanterne, e le insidie notturne; 11) le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti; 12) i lacci di qualsiasi genere; 13) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico, muniti o non di amplificatore del suono; 14) le panie e i panioni, sia fissi che vaganti. Il contravventore è punito con la multa da L. 10.000 a L. 60.000. Art. 22 Appostamenti di caccia Gli appostamenti di caccia si distinguono in appostamenti fissi o temporanei. Sono appostamenti fissi quelli costruiti in muratura o altra solida materia, con preparazione di sito e destinati durabilmente all'esercizio venatorio. Essi sono circondati da una zona di rispetto ai fini di sicurezza e di protezione. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei. Art. 23 Autorizzazioni L'impianto di appostamenti fissi deve essere preventivamente autorizzato dalla Federazione della Caccia. Il pagamento della tassa prevista non può aver luogo prima che sia concessa la predetta autorizzazione. Il contravventore è punito con la multa da L. 10.000 e L. 60.000 ed inoltre con la pena pecuniaria dal doppio al triplo della tassa dovuta, con obbligo di immediata rimozione degli impianti abusivi. Chiunque eserciti la caccia in appostamento fisso deve avere con sè la licenza di concessione ed è tenuto a presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. In caso di contravvenzione si applica la multa da L. 5.000 a L. 20.000. Art. 24 Divieti di impianto E' vietato l'impianto di appostamenti fissi senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno. Ove il terreno che costituisce la zona di rispetto di un appostamento fisso appartenga in parte ad altri proprietari o possessori, occorre anche il consenso di questi; in difetto la zona di protezione è limitata al terreno per cui esiste il consenso. Gli appostamenti fissi non possono essere impiantati a distanza minore di metri 400 dal confine di bandite, oasi e zone di ripopolamento e cattura. E' vietato l'impianto di appostamenti temporanei senza il consenso del proprietario o possessore del terreno qualora l'impianto medesimo importi notevoli manomissioni di piante. I contravventori sono puniti con la multa da L. 10.000 a L. 60.000 ed hanno l'obbligo di immediata rimozione degli impianti abusivi. Art. 25 Segnali perimetrali degli appostamenti fissi La zona di rispetto di ogni appostamento fisso è stabilita di volta in volta dalla Federazione della Caccia ed è indicata su ogni singola concessione. La zona di rispetto degli appostamenti fissi deve essere delimitata da segnali perimetrali portanti la scritta "Appostamento di Caccia". In mancanza di tali segnali il titolare è punito con la multa da L. 5.000 a L. 60.000. In caso di abusiva apposizione, di rimozione e di spostamento di segnali, il colpevole è punito con la multa da L. 5.000 a L. 20.000. Art. 26 Restrizione o proroga del periodo di caccia (o uccellagione)(*) La Reggenza, sentito il parere della Federazione della Caccia, potrà col calendario venatorio di cui all'art. 20, o anche con decreto successivo, restringere o prorogare il periodo di caccia (o di uccellagione) (*), vietare o permettere le medesime sia in modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate località. Art. 27 Animali nocivi L'abbattimento e la cattura di animali nocivi, al pari della presa e della distruzione di uova, nidi o di piccoli nati dagli stessi, sono permessi dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiuti nelle ore notturne anche col fucile, previa autorizzazione scritta della Federazione della Caccia che ne stabilirà le necessarie cautele e ne darà comunicazione al Comando della Gendarmeria. In tempo di divieto di caccia con il fucile l'abbattimento e la cattura di tali animali può essere esercitata dagli agenti di vigilanza di cui all'art. 44 ed osservato l'art. 46 della presente legge. Può, tuttavia, essere autorizzata dalla Federazione della Caccia a persone da questa nominativamente designate e con modalità da determinarsi dandone comunicazione al Comando della Gendarmeria. L'abbattimento e la cattura di animali nocivi possono essere fatti con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo seguente. Il contravventore è punito con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. Non è punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria od altrui persona ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia. La Reggenza, sentito il parere della Federazione della Caccia, può limitare ed anche sospendere in una o piu' località e per periodi di tempo determinati, la caccia o la cattura di una o piu' specie di animali nocivi, nonchè la presa dei piccoli e la distruzione dei nidi. Art. 28 Uso dei mezzi di cattura degli animali nocivi L'uso dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo precedente è subordinato all'osservanza delle seguenti norme: a) i lacci, le tagliole, le trappole debbono essere usati in modo da non presentare pericolo per la selvaggina non dannosa o per gli animali domestici; b) da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto i lacci e le trappole debbono avere il gancio di arresto chiuso in modo da riuscire innocui; c) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima del sorgere del sole; d) i punti dove sono collocati i lacci, trappole, tagliole e bocconi avvelenati debbono essere contrassegnati in modo visibile al fine di renderne agevole la identificazione; e) deve essere tenuta nota esatta del punto ove siano collocati i lacci, le tagliole, le trappole e i bocconi avvelenati, nonchè del relativo numero. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando si tratti di zone recintate ove non sia possibile l'accesso agli estranei. Nei luoghi facilmente sorvegliabili il collocamento dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo precedente è consentito solo alla Federazione della Caccia o a persone da essa preventivamente autorizzate e rese note al Comando della Gendarmeria. Art. 29 Caccia vietata nei luoghi di uso pubblico e sportivo E' sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville, parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi. E' parimenti a tutti vietato l'esercizio venatorio dove esistono monumenti nazionali. Le località di cui al presente articolo debbono essere delimitate da tabelle portanti la scritta "Divieto di caccia". Tali tabelle sono esenti da tasse. Il contravventore è punito con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. Art. 30 Caccia vietata nelle appartenenze delle abitazioni e nei luoghi privati chiusi La caccia è vietata nelle appartenenze di abitazioni, salvo che al proprietario o col suo consenso. E' pure vietata, salvo che al proprietario o col suo consenso, nei parchi, nei giardini privati e nei fondi, purchè completamente chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura di altezza non minore di mt. 1,80 o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno m. 1,50 e la larghezza di m. 3. Il contravventore è punito con la multa da L. 10.000 e L. 20.000. Art. 31 Caccia vietata nei terreni in attualità di coltivazione E' vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione, quando esso può arrecare danno effettivo alle colture. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del primo taglio, i frutteti, gli agrumeti, gli oliveti, e i vigneti specializzati dalla germogliazione alla raccolta, i terreni di recente rimboschimento ed altri casi analoghi. Il colpevole è punito con la multa da L. 5.000 a L. 60.000. Art. 32 Sparo di armi in direzione delle abitazioni ed altri immobili L'esercizio della caccia con uso di armi da sparo è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro nonchè sulle strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali. E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di 150 metri dagli stessi. Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata si deve rispettare una distanza tale da evitare nocumento. Nelle zone indicate nel primo comma è vietato il portare armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. E' in ogni caso vietato il portare armi cariche, anche se in posizione di sicurezza, nell'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque specie. I contravventori sono puniti con la multa da L. 5.000 a L. 60.000. Art. 33 Limitazione dell'esercizio di caccia L'esercizio di caccia è soggetto alle seguenti limitazioni: a) divieto di usare richiami accecati; b) divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la coturnice; c) divieto di cacciare a rastrello in terreno libero in piu' di quattro persone; d) divieto di cacciare sparando dai veicoli a trazione animale o meccanica; e) divieto di usare pernici, starne, quaglie e fagiani di cattura per tiro a volo. L'uso di quaglie di cattura è limitato esclusivamente all'addestramento ed allevamento dei cani e alle prove sul terreno. E' vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio uccelli morti di dimensioni inferiori a quelle del tordo, fatta eccezione per lo storno, il passero e l'allodola. Il contravventore è punito con la multa da L. 5.000 a L. 60.000. Art. 34 Presa e detenzione di uova, nidi e piccoli nati Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e salve le eccezioni di cui all'articolo 27. Per la protezione delle linee di conduttura dell'energia elettrica è permessa al personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso del fucile, purchè il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato dalla Federazione della Caccia e da questa reso noto al Comando Gendarmeria. Il contravventore è punito con la multa da L. 20.000 a L. 40.000. In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potestà od alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore, od il tutore, è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare delle multa inflitta al colpevole. Non è punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè ne dia subito avviso alla Federazione della Caccia che adotterà le disposizioni del caso. Art. 35 Caccia notturna vietata E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. Il contravventore è punito con la multa da L. 5.000 a L. 60.000. La pena è raddoppiata quando la caccia notturna sia esercitata con uso di fari abbaglianti. Art. 36 Caccia vietata su terreno ricoperto di neve E' fatto divieto di cacciare o di catturare qualsiasi specie, di selvaggina quando il terreno, in tutto o nella maggior parte, sia coperto di neve. Il contravventore è punito con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. Art. 37 Caccia vietata di selvaggina E' sempre vietato abbattere e catturare: a) i pipistrelli, il porcospino, il falco di qualsiasi specie e il cardellino; b) l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), la gru, il fenicottero, le cicogne e i cigni; c) i rapaci notturni. Questa disposizione non si applica alla cattura delle civette e dei barbagianni destinati a servire da zimbello; d) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte; e) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie; f) l'usignolo, il pettirosso, i luì di qualsiasi specie, il regolo, il fioraccino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie; g) i colombi torraioli (Columbia livia), sia di colombaia che selvatici, i colombi domestici di qualsiasi razza compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato, i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo è consentita solo alla Federazione della Caccia; h) la selvaggina introdotta dalla Federazione della Caccia durante il periodo di acclimatazione. La Reggenza, su proposta della Federazione della Caccia, potrà estendere la proibizione ad altre specie di selvaggina. Il contravventore è punito con la multa da L. 5.000 a L. 60.000. Art. 38 Porto di armi (o arnesi per l'uccellagione) (*) in periodo di caccia chiusa Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata (e di arnesi per l'uccellagione) a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato e chiuso in busta od altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 41; non si applica agli agenti di vigilanza di cui all'art. 44. Il contravventore è punito con la multa da L. 10.000 e L. 20.000. Art. 39 Detenzione di selvaggina speciale Salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, è fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia avuto il permesso dalla Federazione della Caccia. Chiunque per qualsiasi motivo, in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina della specie indicata nel precedente comma, che non sia destinata a scopo di ripopolamento, deve darne avviso entro 48 ore alla Federazione della Caccia che provvede nel modo piu' conveniente, alla destinazione della selvaggina stessa. Il contravventore è punito con la multa da L. 15.000 a L. 30.000. Gli animali vengono sequestrati e consegnati alla Federazione della Caccia la quale li destinerà per quanto possibile al ripopolamento. Chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati od altra selvaggina contrassegnata deve darne notizia alla Federazione della Caccia. Il contravventore è punito con la multa da L. 5.000 a L. 10.000. Art. 40 Commercio di selvaggina Sono sempre vietati la detenzione ed il commercio della selvaggina che per l'art. 37 della presente legge gode speciale protezione. Dopo l'ottavo giorno dalla chiusura della caccia è vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare la selvaggina che non sia accompagnata da certificato comprovante la provenienza e la legittimità della cattura. Il contravventore è punito con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. Art. 41 Le bandite, le zone di ripopolamento e cattura e le oasi hanno lo scopo di incrementare la riproduzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti, e di agevolare la sosta delle specie migratorie. Per bandite, per zone di ripopolamento e cattura, per oasi si intendono le zone nelle quali la caccia, con qualsiasi mezzo, è vietata. La costruzione di bandite, oasi e zone di ripopolamento e cattura è disposta con decreto reggenziale sentito il parere della Federazione della Caccia. E' vietata la costruzione di riserve private. La Reggenza tuttavia su proposta della Federazione della Caccia, potrà autorizzare un consorzio nazionale venatorio nell'interesse esclusivo degli iscritti alla Federazione Sammarinese della Caccia e regolamentarlo con apposite norme. Ogni atto che costituisce esercizio di caccia, compiuto in zona di divieto, è punito con la multa da L. 5.000 a L. 60.000. Art. 42 Zona di ripopolamento Viene dichiarata zona di ripopolamento e rifugio il Monte Titano, e precisamente la zona delimitata dalla strada consolare che, partendo da Porta S. Francesco arriva al bivio dello Stand della Murata, quindi da una linea che, dopo aver tagliato perpendicolarmente la pendice montana, segue il piede del Monte Titano in direzione nord fino alla strada di San Giovanni sotto le Penne e, successivamente dalla anzidetta strada fino al bivio per Rimini e, infine, dalla strada consolare Dogana - San Marino fino alla porta San Francesco. Art. 43 Gestione della zona di ripopolamento e rifugio La gestione, la sorveglianza e tutto quanto concerne la zona di cui all'articolo precedente sono di competenza della Federazione della Caccia, con l'ausilio della Commissione Agraria. La Federazione è autorizzata a porre lungo tutta la linea di demarcazione della zona di ripopolamento le tabelle perimetrali portanti la scritta "Divieto di caccia". Art. 44 Agenti di vigilanza La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alla Gendarmeria, alla Polizia Urbana, alle Guardie Forestali nonchè ai Guardiacaccia dipendenti dalla Federazione della Caccia. Art. 45 Guardiacaccia e guardie giurate venatorie La Federazione della Caccia ha la facoltà di chiedere al Segretario di Stato per gli Affari Interni il riconoscimento di guardiacaccia ed inoltre di guardie giurate volontarie da sciegliersi fra i soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizi di vigilanza venatoria. I guardiacaccia e le guardie volontarie sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato il giuramento di rito avanti il Segretario di Stato per gli Affari Interni. La qualità di guardia giurata volontaria non dà luogo ad alcuna agevolazione fiscale nel rilascio della licenza di caccia. Art. 46 Caccia vietata a taluni agenti di vigilanza Ai guardiacaccia ed alle guardie forestali è vietato di esercitare la caccia nel territorio della Repubblica. Gli stessi sono però autorizzati alla cattura degli animali nocivi ai sensi del precedente articolo 27; a tal fine essi hanno facoltà di portare, anche in tempo di divieto, il fucile da caccia con munizioni spezzate, ovvero la carabina purchè siano muniti di uno speciale porto d'armi rilasciato dal Comando della Gendarmeria su richiesta della Federazione della Caccia. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle guardie giurate volontarie. Art. 47 Agenti di vigilanza e loro poteri Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi ed arnesi atti alla caccia (o alla uccellagione)(*) o in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'art. 1. In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonchè la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge, possono, altresì, osservate le disposizioni del Codice di Procedura Penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere ad ispezioni ed a perquisizioni, ed in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti della Forza Pubblica. Art. 48 Verbale degli agenti e destinazione della selvaggina o delle cose sequestrate. Gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazione alle disposizioni della presente legge, redigeranno verbale nel quale verranno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata contravvenzione e ne trasmetteranno copia, oltre che al Tribunale Commissariale, alla Federazione della Caccia. Se tra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta gli agenti ne faranno consegna alla Federazione della Caccia, che provvederà a liberare, in località adatta, la selvaggina viva e a consegnare la morta agli organi di Previdenza e Assistenza. Ogni altra cosa sequestrata sarà depositata presso la Cancelleria del Tribunale. Art. 49 Cattura dei cani I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare incustoditi nelle campagne, debbono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza. Sono considerati incustoditi i cani che non si trovino sotto la sorveglianza, costante ed effettiva, del proprietario o del possessore. Art. 50 Custodia dei cani da guardia, da seguito e da tana I cani da guardia alle abitazioni ed al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a piu' di metri 200 dalla abitazione o dal bestiame. I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente sorvegliati e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio. In difetto sono considerati incustoditi a tutti gli effetti del precedente articolo. Per l'addestramento e l'allenamento i cani da ferma possono essere condotti nelle campagne soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, nelle località preventivamente fissate dalla Federazione della Caccia e devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato. E' data facoltà alla Federazione della Caccia di fissare un periodo minore e di consentire, con le modalità necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'uso dei cani da ferma per le prove sul terreno, anche nelle zone di ripopolamento e cattura. In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni i cani sono considerati incustoditi e si applicano le norme del precedente articolo. Chi sia tenuto alla custodia di un cane è obbligato ad applicare la massima diligenza per impedire che esso vaghi nelle campagne nei modi vietati nel presente capo. I contravventori sono puniti con la multa da L. 5.000 a L. 60.000. Art. 51 Concorso di reati - Casi di aggravamento di pena La condanna per inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge non esclude l'applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dalle vigenti leggi penali. Nel caso in cui non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire il sequestro delle armi o strumenti da caccia, la pena è raddoppiata. La pena è del pari raddoppiata se la contravvenzione è commessa da un agente di vigilanza. Art. 52 Pene accessorie La condanna per violazione della presente legge comporta la confisca della selvaggina. Con la pronuncia di condanna l'Autorità giudiziaria può disporre altresì la confisca dei mezzi di caccia; la confisca non si estende al cane. In caso di condanna l'Autorità giudiziaria può inoltre disporre la sospensione della licenza da sei mesi a due anni e nei casi di particolare gravità la revoca. I predetti provvedimenti sono immediatamente esecutivi nonostante i ricorsi presentati contro di essi a norma di Legge. In caso di sospensione o di revoca della licenza la Gendarmeria provvede al ritiro del libretto di cui all'art. 7. La licenza revocata può essere nuovamente concessa solo dopo trascorsi due anni dalla revoca; il termine è di tre anni nei riguardi dei recidivi. L'Autorità Giudiziaria trasmette al Comando della Gendarmeria e alla Federazione della Caccia copia di ogni provvedimento di condanna per violazione della presente legge. Art. 53 Contributi o premi agli agenti di vigilanza - Importi riscossi Le somme riscosse, sotto qualsiasi forma, per le infrazioni alla presente Legge saranno versate alla Cancelleria del Tribunale che applicherà quanto è disposto dall'art. 43 della legge sul bollo 14 marzo 1918 e quindi, a sua volta, ne farà versamento all'ufficio del Registro. Le dette somme saranno ripartite: il 40% agli agenti, il 60% al Pubblico Erario (**). Art. 54 Federazione Sammarinese della Caccia E' costituita con sede in San Marino la Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.) munita di personalità giuridica propria. Essa si compone di organi centrali e periferici ed ha piena autonomia funzionale ed amministrativa pur facendo parte insieme con le altre Federazioni Sportive del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (C.O.N.S.). Art. 55 Statuto della Federazione Sammarinese della Caccia L'attività e l'organizzazione della Federazione Sammarinese della Caccia sono regolate da un proprio Statuto che deve essere approvato dal Consiglio dei XII. Art. 56 Tasse per le licenze da caccia Le licenze per la caccia sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annue: 1) TIPO "A" a) licenza di caccia con uso di fucile a non piu' di due colpi L. 500 b) licenza di caccia anche con uso di fucile a piu' di due colpi L. 700 2) TIPO "B" a) licenza di caccia anche con uso di fucile a piu' di due colpi L. 6.000 b) licenza di caccia anche con uso di fucile a non piu' di due colpi L. 4.000 3) Licenza di appostamento fisso di caccia L. 700 Gli agenti di vigilanza ammessi all'esercizio della caccia e gli appartenenti ai corpi uniformati hanno diritto allo sconto del 50% su ogni tipo di licenza. Art. 57 Norme transitorie Con l'entrata in vigore della presente legge non saranno piu' rilasciate le patenti valide per le Province di Pesaro e Forlì di cui all'art. 9 della Legge 29 aprile 1954 n.16, nè verranno in alcun modo rinnovate. Le patenti suddette continuano ad essere valide per le province indicate, nonchè per il territorio della Repubblica fino alla loro scadenza, dopo di chè l'interessato, nel caso ne voglia effettuare il rinnovo, sarà tenuto a richiedere il rilascio di uno dei due tipi di patente di cui alla presente legge. Art. 58 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 giugno 1972-1671 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Marino Benedetto Belluzzi - Giuseppe Micheloni IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI E. Della Balda (*) v. art. 21, 2° comma (**) Disposizione abrogata in virtu' del Decreto 18-9-1967 n. 39

Decree No. 18 laying down the Hunting Code · Nelum