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قوانين سان مارينو

Decree Law 19 March 2024 n.54: Regulation of migration flows for work reasons and for extraordinary needs for the year 2024

صدر في 2024-03-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Decreto Legge 19 marzo 2024 n.54: Regolamentazione dei flussi di migrazione per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie per l’anno 2024.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
farming, labour, authorization/permit, migration, agricultural development

أين تقرؤه

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النص

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  1. Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente decreto - legge stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l’anno 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e dagli articoli 33 e 45 della Legge 9 maggio 2023 n.80.

  2. Art. 2 (Permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro) 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è di trecento, così ripartiti: a) duecentosettantacinque permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale; b) venticinque permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.

  3. Art. 3 (Permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro) 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) e comma 4 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è di seicentosessanta, così ripartiti: a) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con disabilità ovvero invalidità; b) centoquaranta permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti alla famiglia; c) quattrocentotrenta permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti anziani; d) trenta permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale altamente specializzato nel processo d’internazionalizzazione o di alta specializzazione nel settore bancario, industriale, tecnologico, universitario ed economico, previa dettagliata e specifica relazione del datore di lavoro in cui siano indicati i contenuti del progetto, requisiti e tempistiche del professionista; i lavoratori di cui alla presente lettera possono essere avviati al lavoro anche tramite contratti a progetto stipulati ai sensi dell’articolo 29 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 e integrato dall’articolo unico, comma 6 del Decreto Delegato 17 marzo 2023 n.48 ovvero, nel solo settore universitario, tramite apposito programma di stage ovvero tirocinio curriculare compilato da docente universitario; e) venti permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati nel settore dello spettacolo, dell’intrattenimento e delle attività artistiche; f) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come responsabili di produzione che lavorano a turni; g) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti al facchinaggio assunti presso imprese di servizio che svolgono attività di traslochi; h) dieci permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti alle pulizie presso imprese che svolgono tale attività o di lavaggio auto.

  4. Art. 4 (Permessi di soggiorno speciale per i membri dell’equipaggio di natanti sammarinesi) 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell’equipaggio di natanti sammarinesi, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge n.118/2010 è di cinque.

  5. Art. 5 (Permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato) 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge n.118/2010 è di quarantacinque.

  6. Art. 6 (Permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino) 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e) della Legge n.118/2010 e successive modifiche è di venticinque.

  7. Art. 7 (Permessi di soggiorno per programmi di vacanza/lavoro) 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per programmi vacanza/lavoro, di cui all’articolo 10-bis della Legge n.118/2010 e successive modifiche è di millecentoventicinque.

  8. Art.8 (Permessi di soggiorno per imprenditori) 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10-ter della Legge n.118/2020 e successive modifiche è di centoventi.

  9. Art. 9 (Permessi di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico) 1. Il numero massimo di permessi di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico di cui all’articolo 17 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101 è di trenta.

  10. Art.10 (Permessi di soggiorno speciali per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e per motivi Esportivi) 1. Il numero massimo complessivo di permessi di soggiorno speciali per dipendenti e giocatori di Imprese Esportive e di permessi di soggiorno speciali per motivi Esportivi, di cui rispettivamente all’articolo 33 ed all’articolo 45 della Legge n.80/2023 è di cinquanta.

  11. Art.11 (Abrogazione) 1. E’ abrogato il Decreto Delegato 28 novembre 2023 n.167. Sono fatti salvi gli effetti ed atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso. Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 marzo 2024/1723 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Filippo Tamagnini – Gaetano Troina IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Gian Nicola Berti

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