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قوانين سان مارينو

Act No. 94 on the use and disposal of asbestos

صدر في 2005-06-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Environment, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
pollution control, waste disposal, hazardous substances, soil rehabilitation, offences/penalties, waste management

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  1. LEGGE 28 giugno 2005 n. 94 REPUBBLICA DI SAN MARINO Norme relative alla utilizzazione, bonifica e smaltimento dell'amianto Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 giugno 2005. Art. 1 (Finalità) 1. E’ fatto divieto, nell’intero territorio della Repubblica di San Marino, di importare, esportare, commercializzare, produrre e utilizzare amianto e materiali contenenti amianto, questi ultimi individuati dall’elenco nell’Allegato 1 della presente legge. 2. La presente legge concerne la bonifica e lo smaltimento dell’amianto e dei materiali contenenti amianto nel territorio della Repubblica di San Marino e detta norme per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto o materiali contenenti amianto. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) amianto: i silicati fibrosi denominati actinolite (n. CAS 77536-66-4); amosite (n. CAS 12172 73-5); antofillite (n. CAS 77536-67-5); crisotilo (n. CAS 12001-29-5); crocidolite (n. CAS 12001-78-4); tremolite (n. CAS 77536-68-6). Tale lista potrà essere aggiornata tramite decreto reggenziale; b) rifiuti di amianto: i materiali provenienti dalle operazioni di bonifica e smaltimento nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente, in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3. La gestione dei rifiuti contenenti amianto è regolamentata dalle leggi sammarinesi vigenti; i rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali pericolosi (tossici e nocivi), ai sensi dell'articolo 4, del “Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel territorio della Repubblica di San Marino”; c) Ditta incaricata: l’impresa e/o le imprese che effettuano operazioni di bonifica, raccolta, trasporto, smaltimento di amianto e materiali contenenti amianto e che sono iscritte allo specifico Albo di cui all’articolo 4; d) bonifica: operazione di rimozione e/o incapsulamento o confinamento dei materiali contenenti amianto; e) gestione: la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento dei rifiuti di amianto o di prodotti contenenti amianto, compreso il controllo di queste operazioni; f) smaltimento dei rifiuti di amianto: le operazioni necessarie per l’innocuizzazione dei rifiuti ed il conseguente deposito di essi in discarica o interramento controllato; g) fibra: ai fini delle misurazioni, si prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1; h) edifici a destinazione d’uso privato: gli edifici classificati “GRUPPO A, E (punti 1-2-3-4)” all’articolo 183, Legge 19 luglio 1995 n.87 - Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie; i) edifici a destinazione d’uso collettiva: “GRUPPO B, C, D, E, (punti 5-6-7-8-9), F, G”, all’articolo 183, Legge 19 luglio 1995 n.87 – Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie. Art. 3 (Valori limite) 1. Ambiente di Lavoro: La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi ove si bonifica o si smaltisce amianto, non può superare i seguenti valori limite, espressi come media ponderata su un periodo di otto ore: a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo. Il valore massimo di esposizione per 15 minuti non deve superare più di 5 volte i livelli indicati precedentemente. 2. Tutela Ambientale: a) per le emissioni in atmosfera si applica il limite di 0,1 mg/m3 di aria emessa (pari a 2 fibre/ml); b) agli effluenti liquidi provenienti da attività di bonifica si applica il limite di 30g. di materiali totali in sospensione per metro cubo di effluente scaricato. 3. Le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi contenenti amianto, sono definiti nell’Allegato 2. 4. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono disposti con specifico decreto reggenziale, su proposta della Commissione per la Tutela Ambientale di cui all'articolo 55 della Legge 19 luglio 1995 n. 87. Art. 4 (Bonifiche e tutela dell'ambiente) 1. Le norme relative e gli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi dei materiali contenenti amianto nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di bonifica e le operazioni da effettuare durante i controlli su materiali contenenti amianto, sono definite con specifiche Linee Guida emesse dalla Commissione per la Tutela Ambientale, di cui all’articolo 55 della Legge 19 Luglio 1995 n.87, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. 2. La Commissione per la Tutela Ambientale, di cui all’articolo 55 della Legge 19 luglio 1995 n. 87, acquisirà i dati per la compilazione di uno speciale Albo in cui verranno iscritte le ditte incaricate della bonifica. La Commissione Tutela Ambientale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilirà i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le ditte di cui al presente comma sono tenute ad impiegare il personale che abbia conseguito idoneo attestato di formazione e informazione in merito al rischio amianto (entro 90 giorni sarà emanato apposito decreto reggenziale contenente le disposizioni sulla formazione e informazione del personale addetto). 3. Presso la Commissione Tutela Ambientale è istituito il Registro dell’amianto nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto in matrice friabile o matrice compatta presente negli edifici a destinazione d’uso collettiva e privata. a) I proprietari degli immobili con destinazione d’uso collettiva, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare, alla Commissione di cui sopra, i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma e adottare e presentare un piano di controllo e manutenzione, entro i successivi 30 giorni come da Linee Guida di cui al comma 1. b) I proprietari degli immobili con destinazione d’uso privata, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono comunicare, alla Commissione di cui sopra, i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma e adottare le misure di controllo e bonifica come da Linee Guida di cui al comma 1. 4. Il Servizio di Igiene Urbana della A.A.S.S. si attiverà per la bonifica e la gestione del rifiuto in merito a strutture private, con superfici non superiori a 25 m2, contenenti amianto in matrice compatta, sulla base di quanto disposto dall’articolo 7 del “Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti nel territorio della Repubblica di San Marino”. Art. 5 (Controllo operazioni di bonifica e gestione del rifiuto) 1. Le Ditte incaricate inviano alla Commissione Tutela Ambientale, entro il 31 gennaio di ogni anno, per l’anno precedente, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di rifiuti di amianto che sono stati oggetto dell'attività di bonifica e gestione del rifiuto; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. Art. 6 (Piano di Lavoro per attività di rimozione dell'amianto) 1. La Ditta incaricata predispone un Piano di Lavoro prima dell'inizio dei lavori di rimozione dell'amianto, o dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di trasporto. 2. Il Piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la tutela dell’ambiente naturale. 3. Il Piano di Lavoro deve prevedere: a) la descrizione della natura dei lavori e l’indicazione della loro durata presumibile; b) l’indicazione del luogo ove i lavori verranno effettuati; c) l’indicazione delle generalità del committente; d) la descrizione delle tecniche lavorative per attuare quanto previsto dalla rimozione dell’amianto e dei materiali contenenti amianto; e) la descrizione della natura e l’indicazione della quantità dell'amianto contenuto nei materiali da rimuovere; f) la descrizione delle caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalle misure per la protezione dei lavoratori e decontaminazione; g) la descrizione dei materiali previsti per le operazioni di rimozione; h) la descrizione degli appositi mezzi individuali di protezione forniti ai lavoratori; i) l’indicazione delle adeguate misure per la protezione dei terzi e per la gestione dei rifiuti, come stabilito dalla Legge n. 87/1995 e dal Regolamento sui rifiuti; j) la descrizione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 3, delle particolari misure adottate conformemente alle esigenze specifiche del lavoro da eseguire; k) la dichiarazione di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori addetti alla bonifica di amianto e materiali contenenti amianto; l) in allegato, il Documento di valutazione del rischio, come da articolo 3, Legge n.31/1998. 4. Copia del Piano di Lavoro deve essere inviato al Servizio Igiene Ambientale (SIA) prima dell’inizio lavori. 5. Se il SIA non rilascia prescrizioni entro 25 giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 3, la Ditta incaricata può eseguire i lavori, previa comunicazione scritta al SIA dell’inizio lavori e ferma restando la sua responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni della presente legge. 6. I lavoratori o i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al comma 3. 7. Il Piano di Lavoro può essere compilato seguendo la schema dell’Allegato 3 . 8. Il Piano di Lavoro deve essere coordinato e integrato con quanto previsto dal Decreto 26 febbraio 2002 n.25 “Disposizioni in materia di cantieri” di cui all’articolo 7, comma 2, lettera i), della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31. Art. 7 (Comunicazione per attività di incapsulamento e confinamento) 1. Nel caso di bonifiche che prevedano incapsulamento o confinamento, la ditta incaricata presenterà una comunicazione di inizio lavori al SIA, almeno 10 giorni prima dell’inizio lavori, nella quale viene descritto il tipo di bonifica, i Dispositivi Protezione Individuali (D.P.I.) e le procedure utilizzate. Art. 8 (Protezione dei lavoratori) 1. In tutte le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, la Ditta incaricata effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. 2. La valutazione del rischio prevede l’accertamento dell'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto. 3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, la Ditta incaricata attua le disposizioni dell’ articolo 9. 4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3. 5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni dell’ articolo 9. 6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura svolte in condizioni analoghe. 7. La Ditta incaricata effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. 8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta il Servizio Igiene Ambientale lo disponga, tramite provvedimento motivato. 9. I lavoratori o i loro rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro disposizione. Art. 9 (Notifica) 1. La Ditta incaricata che esercita un’attività nella quale l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5 dell'articolo 8, notifica al SIA le risultanze della valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni: a) attività svolte e procedimenti applicati; b) varietà e quantitativi annui di amianto e materiali contenenti amianto bonificati o smaltiti; c) numero di lavoratori addetti; d) misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati. 2. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui al comma precedente. Art. 10 (Informazione dei lavoratori) 1. Nelle attività di cui all'articolo 1, comma 2, la Ditta incaricata fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonchè ai loro rappresentanti, tutte le informazioni sui rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, come previsto dall’articolo 5, punto 1, della Legge n. 31/1998. Art. 11 (Sorveglianza Sanitaria) 1. La Ditta incaricata provvede, a norma dell'articolo 17 Legge n. 31/1998, alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori come previsto dall’Allegato 2 del Decreto n. 89/1999, Cod. 70.00. 2. Il medico del lavoro fornisce ai lavoratori o ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e provvede, se necessario, a proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. 3. Il medico del lavoro istituisce apposita cartella di rischio, “Lavoratore esposto ad amianto”. Certifica l’idoneità alla mansione specifica di addetto alla bonifica e smaltimento di amianto e prodotti contenenti amianto. Alla cessazione dell’attività dell’azienda o del rapporto di lavoro del lavoratore, la cartella sanitaria di rischio dovrà essere inviata al SIA. Art. 12 (Misure d'emergenza) 1. Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 2. La Ditta incaricata comunica immediatamente al SIA il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze. Art. 13 (Operazioni lavorative particolari) 1. Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura particolare è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto superi i valori limite di cui all'articolo 8 e per le quali non è possibile attuare misure tecniche di prevenzione atte a limitare l'esposizione dei lavoratori, la Ditta incaricata adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti. In particolare, oltre ad applicare le misure generali indicate nei precedenti articoli: a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di protezione destinati ad essere usati durante tali lavori; b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri assoluti; c) provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta: "ATTENZIONE ZONA AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE"; d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente al SIA. Art. 14 (Funzioni di Vigilanza) 1. Il Servizio Igiene Ambientale vigila sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, delle Linee Guida e come previsto dall’articolo 88 della Legge 19 luglio 1995 n.87 – Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie. Art. 15 (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi concernenti l’articolo 1 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00. 2. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 1.500,00 a Euro 3.500,00. 3. La mancata iscrizione all’Albo di cui all’articolo 4, comma 2, e dell’invio della relazione annuale, di cui all’articolo 5, sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00. 4. La mancata iscrizione al Registro e comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, e la mancata presentazione del Piano di Lavoro, di cui all’articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 1.500,00. 5. La mancata comunicazione di cui all’articolo 7 nonché l’inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dagli articoli 8 e 10 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 3.500,00. 6. L’inosservanza degli obblighi concernenti l’articolo 11 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 1.500,00 a Euro 3.500,00. 7. L’'inosservanza degli obblighi concernenti l’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 3.500,00 a Euro 5.000,00. 8. In caso di reiterate violazioni delle norme di cui alla presente legge, la Commissione per la Tutela Ambientale, viste le istruttorie e gli accertamenti degli Uffici e Servizi competenti, propone alla Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura di attivare le opportune azioni tese alla cessazione e revoca delle autorizzazioni dell’attività delle imprese interessate. 9. L’emissione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti è di competenza del Dirigente del Servizio di Igiene Ambientale. 10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono aggiornate mediante decreto reggenziale. Art. 16 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 4 luglio 2005/1704 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Rosa Zafferani Allegato 1 Elenco prodotti contenenti amianto (articolo 1, comma 1) • a) pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sottoforma di lastre di copertura; • b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile ed industriale; • c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine ed impianti industriali; • d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore; • e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo; • f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni; • g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande; • h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e di medicinali; • i) diaframmi per processi di elettrolisi; • l) materiali coibenti; • m) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; • n) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie. ALLEGATO 2 Procedure e metodi di analisi per la misurazione dell’inquinamento da Amianto (Protezione dei lavoratori) 1- Le caratteristiche e l'attrezzatura per il campionamento delle fibre di amianto nell'aria e la determinazione della concentrazione delle fibre di amianto nel campione d'aria prelevato sono fissate nel metodo di riferimento appresso riportato. Possono tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati rispetto al metodo di riferimento. 2- I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: ovvero entro una semisfera di 300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie. 3- Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) aventi diametro di 25 mm, di porosità tra 0,8 e 1,2 micron, con reticolo stampato. 4- Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33 mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio è rivolto verso il basso. 5- Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min ± 5%. Durante il periodo di campionamento la portata è mantenuta entro ± 10% della portata iniziale. 6- Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del 2%. 7- Il carico di fibre ottimale sui filtri é compreso tra 100 e 400 fibre/mm². 8- In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino coprioggetti. 9- Per il conteggio delle fibre si procede come da Linee Guida, Allegati 1,2 e 3 (Tutela dell’ambiente) 1- Le procedure di campionamento degli effluenti liquidi contenenti materiali di amianto, seguono quanto indicato nell’Allegato B1, Legge n. 87/1995. 2- Le procedure per il campionamento per le emissioni in atmosfera seguono quanto indicato nell’Allegato 9B del Decreto 26 settembre 1995 n.108. ALLEGATO 3 Schema Piano di Lavoro per la rimozione di materiali contenenti Amianto in matrice compatta, come da Art. 6 Il presente Piano viene predisposto prima della rimozione dei materiali contenenti Amianto dalla scrivente Ditta incaricata, completo degli Allegati e approvato dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (quando previsto), e costituisce Piano Operativo di Sicurezza (POS, Allegato 7, Decreto 25 febbraio 2002), per la parte relativa all’intervento di rimozione dell’amianto. 1. Dati identificativi 1.1 Ditta incaricata ………………………………… 1.2 Sede legale …………………………………….. 1.3 Generalità e mansioni degli addetti alla rimozione ……………………………………. 1.4 Medico del Lavoro …………………………………………………………………… 1.5 Generalità del committente (colui che affida i lavori alla Ditta incaricata) ………….. 1.6 Coordinatore della sicurezza, se previsto …………………………………………….. 1.7 Ditta che effettua il trasporto ………………………………………………………….. 1.8 Destinazione del rifiuto ……………………………………………………………….. Allegati: ·certificato di idoneità alla mansione specifica degli addetti ·certificato di avvenuta informazione e formazione acquisito ·iscrizione della Ditta incaricata all’Albo di cui all’Art. 4, comma 2 ·autorizzazione al trasporto della Ditta incaricata o di altra ditta se diversa dalla prima ·autorizzazione della Ditta smaltitrice 2. Definizione dell’intervento e natura del materiale 2.1 Ubicazione cantiere …………………………………………………………………….. 2.2 Tipo del materiale da rimuovere: ………………….. friabile compatto quantità (in m2 o Kg) ………………………………………………………………………. ubicazione del materiale …………………………………………………………………….. altezza dal suolo …………………………………………………………………………….. durata presunta dell’intervento ……………………………………………………………… Allegati: · Stralcio PRG · Documentazione fotografica del materiale da bonificare · Planimetria del sito e distanze dagli edifici confinanti 3. Procedure operative 3.1 Descrizione delle procedure organizzative ed operative, comprensiva dei macchinari e delle attrezzature impiegati. 3.2. Dispositivi di protezione individuali utilizzati……………………………………………………… Allegati · Schede tecniche dei prodotti incapsulanti utilizzati 4. Programma di decontaminazione dell’area e degli addetti alla bonifica 4.1 Procedure igieniche e di decontaminazione ……………………………………………. 4.2 Ubicazione dei servizi igienici e dell’accumulo temporaneo del rifiuto prodotto ……… 5. Valutazione del rischio 5.1 Riferimento a lavoro di bonifica come da Art. 8 ……………………………………………. Allegati: · Campionamenti personali eseguiti in lavori simili

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