Act No. 9 on the gathering of mushrooms
صدر في 1991-01-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- سان مارينو
- الموضوعات
- Food and nutrition, Forestry, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- vegetables/legumes, authorization/permit, offences/penalties, non-wood forest products, collecting/harvesting, seasons
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REPUBBLICA DI SAN MARINO Legge 25 Gennaio 1991, n. 9 Disciplina della ricerca e della raccolta dei funghi Testo coordinato [modificata dalla Legge 30 Novembre 1995, n. 135] Articolo 1 Finalità 1. La Repubblica di San Marino con la presente normativa disciplina, tutela e valorizza la raccolta dei funghi spontanei epigei ed ipogei sul proprio territorio. 2. Le funzioni amministrative di cui alle presenti norme sono demandate al Dicastero al Territorio, Ambiente ed Agricoltura, che le esercita tramite gli Uffici Dipartimentali e con l'ausilio dell'Associazione Micologica Sammarinese. Articolo 2 Raccolta dei funghi e diritto di riserva 1. La raccolta dei funghi spontanei è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. 2. Il proprietario dei boschi e dei terreni di cui al comma 1 o coloro che ne hanno la disponibilità hanno diritto a riservarsi la proprietà dei funghi, purché manifestino tale volontà esplicitamente e chiaramente mediante l'apposizione di tabelle con scritta prestampata, ben visibile da terra: "RACCOLTA DEI FUNGHI RISERVATA". 3. Le tabelle, di dimensioni minime di centimetri 30 di larghezza e centimetri 25 di altezza, sono poste su pali ad almeno metri 2,50 dal suolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. 4. È fatto divieto ai privati di apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpate dei torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. Articolo 3 Limiti, modalità e divieti di raccolta dei funghi 1. La raccolta dei funghi è consentita ai titolari e ai conduttori dei fondi, nonché ai cittadini sammarinesi e ai residenti nel territorio della Repubblica muniti del tesserino rilasciato dall'Ufficio Agrario e Forestale dello Stato o da Ente appositamente delegato - Associazione Micologica Sammarinese. Il possesso del tesserino non è richiesto ai minori degli anni quattordici, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di regolare tesserino. 2. Il tesserino, che dovrà essere rinnovato annualmente, viene rilasciato previa verifica della conoscenza di elementari nozioni micologiche e di norme di corretto comportamento ambientale. 3. La quantità massima giornaliera dei funghi raccolti non può superare il limite di tre chilogrammi per persona; tale limite non si applica per i funghi parassiti lignicoli. 4. I funghi devono essere sommariamente puliti sul posto di raccolta e devono essere collocati in cesti di vimini o di altro materiale rigido ed arieggiato. 5. È fatto divieto di danneggiare le fungaie ed i funghi, di usare nella raccolta rastrelli, uncini od altri arnesi che possano provocare danneggiamento allo strato humifero del suolo. 6. Il Dicastero al Territorio, Ambiente ed Agricoltura, su proposta dell'Ufficio Agrario e Forestale, sentito il parere dell'Associazione Micologica Sammarinese, può porre il divieto temporale di raccolta in quelle parti di territorio nelle quali si prevedano profonde modificazioni dell'ecosistema sui fattori che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante. Del divieto è data ampia pubblicità anche con l'affissione di manifesti nelle zone interessate. Articolo 4 Deroghe, limiti e divieti di raccolta funghi [Articolo modificato dall'articolo 1 della Legge 30 Novembre 1995, n. 135] 1. Le limitazioni ed i divieti di cui agli articolo 2 ed articolo 3 non si applicano ai funghi prodotti da coltivazioni. 2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita cesarea (ovolo buono) allo stadio di ovulo. 3. È altresì vietata la raccolta degli esemplari del gruppo Boletus edulis (porcini), il cui diametro del cappello risulti inferiore a 4 centimetri. 4. È vietata la raccolta di esemplari di Calocybe gambosa (prugnolo) e di Cantharellus cibarius (galletto) il cui diametro del cappello sia inferiore ai 2 centimetri. 5. I caratteri morfologici delle specie indicate ai comma 2, comma 3 e comma 4 del presente articolo sono riportati nell'Allegato 1 che fa parte integrante della presente Legge. Articolo 5 Periodi di ricerca e raccolta dei tartufi 1. La ricerca e raccolta dei tartufi sono consentite nei periodi indicati nella Tabella allegata alla presente normativa. 2. In presenza di particolari situazioni climatiche il Dicastero al Territorio, Ambiente e Agricoltura , su proposta dell'Ufficio Agrario e Forestale, sentito il parere dell'Associazione Micologica Sammarinese, può stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta Tabella. 3. Le variazioni al calendario di raccolta non possono comunque anticipare l'apertura ed hanno validità limitata all'anno in corso. Alle suddette variazioni è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate. Articolo 6 Ricerca, raccolta di tartufi e diritto di riserva 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o del conduttore dei fondi, tramite l'affissione di apposite tabelle di cui al comma successivo. 2. Le tabelle, di dimensioni minime di centimetri 30 di larghezza e di centimetri 25 di altezza, devono essere poste su pali di almeno metri 2,50 di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con scritta prestampata, ben visibile da terra, "RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA" e con l'aggiunta degli estremi di riconoscimento di cui all'articolo 9. 3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpate degli argini dei torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. Articolo 7 Tartufaie controllate 1. Per tartufaia controllata si intende quella costituita in terreni dove crescono i tartufi allo stato naturale, sottoposta a miglioramenti colturali ed incrementata con la messa a dimora di idonee piante preventivamente micorrizate. 2. È considerato incremento della tartufaia la copertura delle aree aperte mediante messa a dimora di idonee piante preventivamente micorrizate secondo un sesto di impianto non superiore a 12 x 12 metri e a 6 x 6 metri, rispettivamente per alto fusto e piante arbustive. 3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni: a. decespugliamento e diradamento della tartufaia; b. trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione; c. sarchiatura annuale della tartufaia; d. potatura delle piante simbionti; e. pacciamatura naturale annuale sulle superfici della tartufaia; f. drenaggio e governo delle acque superficiali; g. irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie. 4. Le operazioni indicate alle lettere a., b., d., f. devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio Vigilanza Ecologica. I miglioramenti devono essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie della tartufaia; l'operazione prevista alla lettera b. del presente articolo è obbligatoria. Articolo 8 Tartufaie coltivate 1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di piante micorrizate di qualunque specie secondo un sesto di impianto non superiore a metri 12 x 12 e a metri 6 x 6 per piante di nocciolo o altre specie di analoghe dimensioni. Articolo 9 Riconoscimento delle tartufaie 1. Il riconoscimento delle tartufaie viene rilasciato dal Dicastero al Territorio, Ambiente ed Agricoltura su esplicita richiesta di coloro che ne hanno titolo e su parere conforme della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 10. 2. Le richieste di riconoscimento vanno presentate all'Ufficio Agrario e Forestale che ha il compito di istruirle per l'esame della competente Commissione Tecnica. 3. Le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate sono revocate in seguito all'accertamento del venir meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate. Le attestazioni di riconoscimento devono essere rilasciate entro due mesi dalla richiesta. Articolo 10 Commissione Tecnica per il riconoscimento delle tartufaie e per il rilascio dei tesserini. 1. La Commissione Tecnica competente ad esprimere parere sul riconoscimento delle tartufaie e per il rilascio dei tesserini di abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi è così composta: a. un rappresentante di nomina del Dicastero all'Agricoltura; b. Direttore dell'Ufficio Agrario e Forestale dello Stato o suo delegato; c. un Tecnico dell'Ufficio Agrario e Forestale dello Stato; d. due Rappresentanti dell'Associazione Micologica Sammarinese. Articolo 11 Ricerca e raccolta di tartufi su terreni liberi 1. Per la ricerca e la raccolta di tartufi è obbligatorio il possesso del tesserino di cui all'articolo 10 che dovrà essere rinnovato annualmente. Il tesserino è strettamente personale, non cedibile e deve essere munito della fotografia del titolare. 2. Il rilascio del tesserino è subordinato al superamento dell'esame di idoneità da sostenersi davanti alla Commissione Tecnica di cui all'articolo 10. 3. Il tesserino ha validità sull'intero territorio della Repubblica di San Marino, escluse le tartufaie coltivate o controllate. 4. È fatto divieto di rilasciare permessi differenziati o riferiti a periodi predeterminati. Articolo 12 Modalità e divieti di ricerca e raccolta dei tartufi 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi dovrà avvenire secondo l'osservanza delle seguenti norme: 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate con l'ausilio del cane. 2. Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato esclusivamente l'apposito "vanghetto" di larghezza non superiore a centimetri 6. 3. Le buche nel terreno possono essere aperte soltanto dopo l'accertata presenza del tartufo. 4. Dopo l'estrazione dei tartufi, le buche devono essere subito riempite con la stessa terra. 5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la raccolta mediante lavorazione andante del terreno. 6. La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. 7. La ricerca e la raccolta dei tartufi possono essere effettuate soltanto nei periodi stabiliti in base all'articolo 5. 8. Sono vietate la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite con piante micorrizate prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante stesse. 9. La ricerca e la raccolta dei tartufi non possono essere effettuate senza l'apposito tesserino di cui all'articolo 11. 10. L'età minima del raccoglitore non deve essere inferiore agli anni quattordici. 11. Il proprietario del terreno o chi ne ha la disponibilità, qualora non abbia esercitato il diritto di riserva di cui all'articolo 6, non può opporsi all'accesso dei raccoglitori muniti di tesserino. Il proprietario dei terreni o il conduttore dei fondi può comunque richiedere il controllo dell'apposito tesserino. 12. I conduttori di tartufaie coltivate o controllate non sono soggetti all'obbligo del tesserino nelle tartufaie di loro competenza. Articolo 13 Sanzioni amministrative e pecuniarie 1. Ogni violazione delle suddette norme, fermo restando l'obbligo della denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria. 2. La sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 100.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 è applicata per ciascuna delle seguenti violazioni in materia di ricerca e raccolta dei tartufi: a. ricerca e raccolta in periodi di divieto; b. raccolta di tartufi mediante lavorazione andante del terreno; c. apertura di buche in sovrannumero non riempite con la stessa terra rimossa; d. raccolta nelle aree rimboschite con piante micorrizate prima che sia trascorso il periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante; e. ricerca e raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane; f. raccolta con attrezzo diverso dal vanghetto; g. ricerca e raccolta senza il prescritto tesserino di cui all'articolo 11; h. raccolta durante le ore notturne; i. raccolta di tartufi non maturi od avariati; l. raccolta di tartufi in zone riservate ai sensi degli articolo 7 ed articolo 8; m. apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate; n. commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta; 3. Le violazioni di cui alle lettere a., b., c., d., e., f., h., i., l. comportano il ritiro del tesserino per un periodo da sei mesi ad un anno; nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva del tesserino. 4. La sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 20.000 ad un massimo di Lire 200.000 è applicata per ciascuna delle seguenti violazioni in materia di ricerca e di raccolta dei funghi: a. la raccolta di una quantità giornaliera di funghi superiore a quella consentita; b. raccolta di funghi nei periodi o nei luoghi non consentiti ai sensi dell'articolo 5; c. danneggiamento dei funghi e delle fungaie, raccolta con mezzi che possono provocare danni allo strato humifero del suolo; d. ricerca e raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino rilasciato dall'Ufficio Agrario o da Ente da esso delegato. Articolo 14 Vigilanza 1. La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme è affidata all'Ufficio Agrario e Forestale che la esercita mediante il corpo delle Guardie Ecologiche. 2. Sono inoltre incaricati di far rispettare le presenti norme gli Agenti dei Corpi di Polizia e le Guardie Ecologiche Volontarie abilitate all'esercizio delle loro funzioni secondo le vigenti norme di Legge. Articolo 15 1. La presente Legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. TABELLA ALLEGATA La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei periodi: Dal 1° Ottobre al 31 Dicembre per: Tuber magnatum (tartufo bianco) Tuber aestivum varietà uncinatum (tartufo uncinato) Tuber macrosporum (tartufo nero liscio) Tuber mesentericum (tartufo nero ordinario) Dal 1° Dicembre al 15 Marzo per: Tuber melanosporum (tartufo nero pregiato) Dal 1° Gennaio al 15 Marzo per: Tuber brumale varietà moschatum (tartufo moscato) Tuber brumale (tartufo nero d'inverno) Dal 15 Gennaio al 30 Aprile per: Tuber borchii o Tuber albidum (bianchetto o marzuolo) Dal 1° Maggio al 31 Agosto per: Tuber aestivum Vitt. (scorzone)