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قوانين سان مارينو

Act No. 42 amending the Hunting Code

صدر في 1979-07-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods, stock enhancement/repopulation

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  1. LEGGE 18 luglio 1979 n.42 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 26 luglio 1979) Modifiche alla legge sulla caccia. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 luglio 1979. Art. 1 Gli articoli 9, 42, 47 e 52 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla caccia, approvato con Decreto 5 giugno 1972 n.18, sono modificati nel modo indicato negli articoli seguenti. Art. 2 L'art. 9 del Testo Unico sulla caccia nel suo primo comma è sostituito dal seguente: "Al fine di ottenere il rilascio della licenza di caccia ovvero la restituzione della stessa in caso di revoca, occorre sostenere un esame di idoneità all'esercizio venatorio di fronte ad una apposita Commissione". "Il titolare di licenza di caccia rilasciata da Stato estero può ottenere licenza di caccia sammarinese senza sostenere esame di idoneità, a condizione che nello Stato di provenienza abbia superato un esame analogo a quello previsto dal presente articolo, e che depositi in Gendarmeria la licenza estera. Rimangono applicabili in tal caso le altre disposizioni concernenti il rilascio di licenza di caccia. Al titolare di licenza rilasciata da Stato estero possono altresì essere concessi permessi provvisori di caccia per periodo non superiore a trenta giorni, previo pagamento di una tassa fissa di lire 5.000 e delle quote di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 7. Spetta alla Commissione di cui al primo comma del presente articolo di decidere sulla conversione di licenze di caccia estere e in particolare sul tipo e la validità della licenza da rilasciarsi. Alla stessa Commissione compete di fornire al Comando della Gendarmeria direttive di massima per il rilascio di permessi provvisori di caccia". Art. 3 Al primo comma dell'art. 21 del Testo Unico sulla caccia è aggiunta la seguente disposizione: "Trattandosi di fucile a ripetizione, semiautomatico o comunque capace di sparare piu' volte senza ricarica, l'uso deve esserne limitato a non piu' di tre colpi, eventualmente mediante apposito accorgimento tecnico". Art. 4 L'art. 41 del Testo Unico sulla caccia è abrogato e sostituito dal seguente: "Il territorio dello Stato è diviso ai fini venatori nelle seguenti zone: 1) zone di ripopolamento, costituite per incrementare la riproduzione della selvaggina, per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti, per agevolare la sosta delle specie migratorie. In esse è vietata la caccia con qualsiasi mezzo esercitato. Sono consentite catture da parte della Federazione Sammarinese della Caccia a scopo di studio ovvero di ripopolamento di altre zone del territorio; 2) zone di caccia controllata, nelle quali l'esercizio venatorio è soggetto a limitazioni di tempo, di mezzi, di modi e di capi da abbattere per ciascuna delle specie cacciabili; 3) zone di gestione sociale della caccia, in cui, sempre in regime di caccia controllata, l'uso e la tutela delle risorse faunistiche venatorie sono affidati agli stessi cacciatori, rappresentati dalla Federazione Sammarinese della Caccia. Compete a quest'ultima di disciplinare la gestione di queste particolari zone di caccia stabilendo le forme di partecipazione diretta ed i contributi finanziari per i cacciatori ammessi. L'esercizio della caccia in territorio sammarinese è subordinato al possesso di uno speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia previo accertamento del possesso degli altri documenti e dei requisiti stabiliti dalla legge. Il tesserino è personale e contiene chiara indicazione dei limiti all'esercizio venatorio, degli obblighi e delle formalità che sono a carico dei cacciatori secondo il regolamento di caccia controllata. Nel dare le disposizioni di cui agli articoli 7, 20, 26 e 37 la Reggenza potrà procedere, sentito il parere della Federazione Sammarinese della Caccia, alla istituzione e delimitazione delle zone di caccia e a disciplinare il regime di caccia controllata da applicarsi alle zone di cui al secondo e al terzo punto del primo comma del presente articolo. Potrà dare inoltre direttive di massima per la gestione sociale delle zone di cui al punto terzo. Ogni inosservanza delle norme date col Decreto Reggenziale contenente il calendario venatorio, la delimitazione delle zone, la disciplina del regime di caccia controllata e le direttive per la gestione sociale della caccia è punita con la multa a giorni di cui all'art. 85 del Codice Penale applicabile dal secondo al terzo grado. Rimane salva ed impregiudicata l'applicazione delle pene previste per gli stessi fatti nelle altre disposizioni del Testo Unico sulla Caccia, nel codice penale e nelle altre Leggi della Repubblica. Restano escluse dalla presente disciplina sulla caccia le zone che saranno destinate a parchi nazionali per le conservazioni della flora e della fauna, nelle quali è esclusa ogni forma di cattura ai fini di caccia e di distruzione della vegetazione". Art. 5 Al secondo coma dell'art. 47 del Testo Unico sulla caccia è aggiunta la seguente disposizione: "Gli agenti debbono altresì procedere in via cautelare al ritiro della licenza e del tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia, da trasmettere immediatamente all'Autorità giudiziaria insieme al verbale di accertamento e contestazione del reato. All'atto della contestazione del reato, copia del verbale deve essere rilasciato all'interessato". Al secondo comma dell'art. 52 dello stesso Testo Unico è aggiunta la seguente disposizione: "Con la sospensione o la revoca della licenza è disposta altresì la sospensione o la revoca del tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia". Al quarto comma dell'art. 52 predetto è aggiunta la frase: "sempre che a ciò non abbiano provveduto gli agenti di vigilanza al momento dell'accertamento e della contestazione del reato". Art. 6 La presente legge entra in vigore all'atto della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 23 luglio 1979-1678 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Marino Bollini - Lino Celli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

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