Act No. 147 concerning the collection and treatment of waste water and establishing an environmental fee
صدر في 2003-10-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- سان مارينو
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- effluent waste water/discharge, sewerage, environmental fees/charges, classification/declassification, pollution control, freshwater pollution
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LEGGE 30 ottobre 2003 n.147 REPUBBLICA DI SAN MARINO Norme per la raccolta e trattamento delle acque reflue ed istituzione di una tassa ambientale sul ciclo delle acque Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 ottobre 2003. Art.1 (Istituzione di una Tassa Ambientale) La presente legge istituisce la tassa ambientale per lo sfruttamento delle risorse idriche, stanti le necessità di tutela ambientale e di indirizzo per un più razionale uso della risorsa ed un corretto smaltimento dei reflui prodotti. Art.2 (Fognature) Sul territorio è adottato lo smaltimento delle acque reflue mediante la rete fognaria ed è fatto obbligo agli utenti di predisporre, a propria cura e spese, l’allacciamento in reti separate per le acque bianche e nere secondo i criteri già indicati nella Legge 4 maggio 1979 n. 22. E' ammessa, per gli scarichi da insediamenti civili e per quelli ad essi assimilabili, la immissione nel suolo o in corsi d'acqua superficiale solo per le aree non servite da pubblica fognatura purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 60, quinto comma, della Legge 19 luglio 1995 n.87. Tale deroga cesserà non appena, nell'area in oggetto, diverrà operativa la pubblica fognatura. Per gli allacciamenti misti esistenti si procede secondo quanto previsto nella Legge 4 maggio 1979 n. 22. Art. 3 (Classificazione delle acque reflue) Le acque reflue sono classificate in: 1) acque bianche: si definiscono tali solo ed esclusivamente le acque meteoriche, di falda e di raffreddamento qualora queste ultime non siano contaminate dal ciclo produttivo e rispettino il limite di temperatura di cui all'Allegato B1 della Legge 19 luglio 1995 n. 87. 2) acque nere: si definiscono tali le acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili o produttivi che siano ritenute nocive alla salute dalle competenti autorità e immesse nei limiti previsti dall'Allegato B1 della Legge 19 luglio 1995 n. 87. Art. 4 (Iniziative a tutela dell’ambiente) Annualmente il Congresso di Stato destina, con propria deliberazione, una quota delle entrate derivanti dalla tassa per finanziare iniziative finalizzate ad aumentare l’efficienza dell’utilizzo della risorsa acqua, a diminuire la quantità e incrementare la qualità dei reflui da sottoporre a depurazione anche attraverso il miglioramento della rete fognaria. Le iniziative da finanziare verranno proposte annualmente dalla Commissione per la Tutela Ambientale in funzione delle risorse messe a disposizione. Art.5 (Tassa ambientale) L’importo della tassa, commisurato alla potenzialità inquinante ed allo sfruttamento della risorsa idrica, verrà stabilito mediante decreto reggenziale con indicazione delle modalità applicative e della decorrenza degli obblighi contributivi. Il decreto reggenziale di cui al comma che precede dovrà essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Art. 6 (Obbligo di segnalazione di captazioni) Sono obbligati al pagamento della tassa tutti gli utenti collegati alla rete idrica e coloro che si approvvigionano da captazioni diverse dal Pubblico Acquedotto, le quali devono essere preventivamente autorizzate. L’esistenza o l’apertura delle predette captazioni deve essere comunicata all’Ente Gestore, che effettua l’istruttoria della pratica per il Collegio Tecnico della Commissione per la Tutela Ambientale cui compete l’autorizzazione, con le seguenti tempistiche: entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge per quelle attualmente esistenti; preventivamente all’apertura per i nuovi indicando localizzazione e portata prelevata. Art. 7 (Compiti di indirizzo) E’ attribuita alla Commissione per la Tutela Ambientale di cui all’articolo 55 della Legge 19 luglio 1995 n. 87 la funzione di indirizzo e coordinamento in materia di acque reflue ed il compito di proporre al Congresso di Stato eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa vigente in materia di ciclo delle acque. Art. 8 (Norme finali e transitorie) Entro il 31 dicembre 2003 dovrà essere completato il protocollo di trasferimento di personale e mezzi del Settore Fognature dall’Azienda Autonoma di Stato di Produzione all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici previo confronto con le Organizzazioni Sindacali. E’ abrogata ogni norma o disposizione in contrasto con la presente legge. Art. 9 (Entrata in vigore) La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 2003/1703 d.F.R I CAPITANI REGGENTI Giovanni Lonfernini – Valeria Ciavatta IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Loris Francini