Act No. 127 on viticulture and wine production
صدر في 1986-10-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- سان مارينو
- الموضوعات
- Food and nutrition, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- viticulture/oenological practices, certification
- الفئات
- agriculture
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LEGGE 31 ottobre 1986 n. 127 Legge sulla viticoltura e sulla produzione di vino. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 ottobre 1986. Titolo I Finalità Art. 1 Allo scopo di tendere ad una valorizzazione e tutela delle produzioni vitivinicole, è istituita una tutela d'origine e di qualità relativa alla viticoltura sul territorio della Repubblica di San Marino, nonchè alla trasformazione delle uve ivi ottenute in mosto di uve e in vino. Art. 2 Il marchio di "Identificazione di origine" utilizzato sarà "San Marino". Art. 3 Il marchio "San Marino" sarà assegnato unicamente ai vini prodotti sul territorio e provenienti dai mosti e dalle uve frutto dei vigneti ubicati nella Repubblica di San Marino. Titolo II Vini e vitigni ad identificazione d'origine Art. 4 I vitigni ed i relativi cloni oggetto della "identificazione d'origine" la cui coltivazione è consentita nell'ambito del territorio sono: Biancale - Canino - Cargarello - Moscato - Ribolla Sangiovese. Art. 5 I vini che potranno essere prodotti sul territorio della Repubblica di San Marino ed a cui sarà assegnato il marchio di "Identificazione di origine" sono: Bianchi: Moscato, Biancale, Cargarello, Ribolla, Canino. Rossi: Sangiovese. Spumanti: Gran Moscato, Moscato, Brut. Rosati: Rosato San Marino, Rosato Spumante. Art. 6 Con specifici Decreti Reggenziali proposti dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 35 potranno essere introdotti altri vitigni, qualora riconosciuti validi ed interessanti in base ad adeguata sperimentazione. Titolo III Disciplinari di produzione Art. 7 Con appositi Decreti Reggenziali proposti dal Deputato all'Agricoltura saranno indicate le singole denominazioni e fissati i relativi disciplinari di produzione. Art. 8 Nei disciplinari di produzione saranno stabilite: 1) le delimitazioni delle zone di produzioni delle uve; 2) le condizioni di produzione; 3) la resa massima dell'uva in vino; 4) il titolo alcolometrico naturale minimo dei mosti e il margine per un eventuale arricchimento; 5) le caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche che deve presentare il vino; 6) le prove di degustazione a livello di imbottigliamento, stabilendo le modalità. Nei disciplinari di produzione saranno inseriti gli usi locali utili a conferire, mantenere ed elevare le caratteristiche qualitative delle produzioni. Art. 9 Utilizzando le uve di cui all'art. 4 i vini oggetto della "Identificazione di origine" potranno essere ottenuti con vinificazioni in purezza o con uvaggi utilizzando proporzionalità di altri vitigni definite dai singoli disciplinari. Tali proporzionalità non potranno comunque superare il 15%. Art. 10 Al fine di apportare miglioramenti agli standard qualitativi potrà essere introdotto nei disciplinari l'uso di uve diverse in funzione di risultati emergenti dalla sperimentazione. Art. 11 Per annate particolari è consentito l'arricchimento dei mosti esclusivamente con zucchero d'uva (mosto concentrato-rettificato) ai fini di riportare i mosti stessi ai livelli zuccherini minimi stabiliti dai disciplinari per l'ottenimento dei relativi vini. Art. 12 I Decreti di riconoscimento dei singoli vitigni in coltivazione di cui all'art. 6 autorizzano l'Ufficio Agrario, ad emettere, su proposta della Commissione per la tutela dei vini ad identificazione d'origine, appositi bandi che stabiliscono per ogni singola annata l'inizio delle operazioni di vendemmia. Art. 13 Il Consorzio Vini Tipici di San Marino chiederà di volta in volta il riconoscimento dei vini ad identificazione d'origine e la relativa approvazione dei disciplinari di produzione. Titolo IV Assegnazioni e controllo del marchio per i vini ad identificazione d'origine Art. 14 L'assegnazione ed il controllo del marchio nonchè il riconoscimento dei vini sono demandati alla Commissione per la tutela dei vini ad identificazione d'origine. Art. 15 La Commissione per la tutela dei vini ad identificazione d'origine istituita presso il Dicastero Agricoltura è così composta: dal Deputato all'Agricoltura che la presiede; da due rappresentanti dei produttori viticoli aderenti al Consorzio Vini Tipici; da un esperto in enologia nominato dal Dicastero Agricoltura; - dal Direttore dell'Ufficio Agrario; da un rappresentante degli operatori turistici; da un tecnico dell'Ufficio Agrario con funzioni di segretario. Art. 16 L'assegnazione del marchio è rilasciata, per ogni tipo di vino dalla competente Commissione sulla base delle seguenti indicazioni: a) raffronto con il catasto dei vigneti; b) valutazione della produzione d'annata; c) corrispondenza con le caratteristiche del disciplinare di produzione. Art. 17 Sulla scorta delle indicazioni di cui all'art. 16 la Commissione fissa per i vari vini la quantità ad "Identificazione d'origine" rilasciando per ogni singola partita una specifica documentazione consistente in certificazioni che attestino: a) rilascio del marchio ad identificazione d'origine in ragione di uno per ogni bottiglia sino al massimo della quantità indicata; b) la documentazione che evidenzi attraverso indagini enologiche e organolettiche le caratteristiche del prodotto in relazione ai caratteri fissati dal disciplinare di produzione di ogni singolo vino; c) l'esatta individuazione dei recipienti di cantina contenenti i vini per i quali potrà essere assegnato il marchio; d) la provenienza delle uve da vigneti rientranti nel catasto viticolo con riferimento ai disciplinari di produzione. Art. 18 Il laboratorio autorizzato alla verifica dei dati analitici è quello del Servizio d'Igiene Ambientale dell'istituto Sicurezza Sociale, che rilascerà apposita documentazione da allegare alla certificazione. Art. 19 L'ente, di cui all'art. 24, produttore dei vini che hanno diritto al marchio di identificazione d'origine, deve tenere apposito registro di carico e scarico nel quale sarà indicato il carico delle partite di vino prodotte, lo scarico per le operazioni di imbottigliamento e la destinazione. La Commissione per la tutela dei vini ad identificazione d'origine predisporrà e consegnerà all'Ente autorizzato appositi registri opportunamente bollati. Art. 20 L'Ente produttore dei vini ad identificazione d'origine prima di iniziare l'imbottigliamento per ogni singola partita, deve darne preventiva comunicazione alla Commissione competente. Art. 21 La Commissione per la tutela dei vini ad identificazione di origine attuerà varie forme di controllo sia a livello di produzione che di commercializzazione dei prodotti con marchio d'origine. Titolo V Marchio dei vini ad identificazione d'origine Art. 22 Il marchio "ad identificazione d'origine" da porsi sulle confezioni sarà prodotto dallo Stato attraverso il Dicastero all'Agricoltura. Art. 23 Il marchio consiste in un bollino di forma circolare portante al centro la raffigurazione stilizzata delle tre Torri e sulla parte marginale la dizione "Vino ad identificazione d'origine della Repubblica di San Marino" ed un numero progressivo. Art. 24 L'Ente autorizzato alla produzione, al confezionamento ed alla commercializzazione dei vini ad identificazione d'origine è il Consorzio Vini Tipici di San Marino. Titolo VI Catasto dei vigneti e delimitazione delle zone a vocazione viticola Art. 25 I vigneti posti sul territorio al momento dell'entrata in vigore della presente legge saranno rilevati con indagine catastale. Art. 26 I dati catastali saranno utilizzati al fine di quantificare le singole aree di coltivazione dei diversi vitigni per la produzione dei vini ad identificazione d'origine. Art. 27 L'aggiornamento del catasto vigneti verrà realizzato utilizzando i dati delle richieste di impianto, reimpianto ed abbattimento che gli agricoltori sottoporranno all'Ufficio Agrario per l'ottenimento delle relative autorizzazioni. Art. 28 I rilievi relativi all'indagine catastale nonchè l'aggiornamento saranno eseguiti dall'Ufficio Agrario. Lo stesso ufficio predisporrà e conserverà tutta la documentazione del catasto vigneti. Art. 29 Le rilevazioni catastali per ogni singolo vigneto dovranno riguardare: 1) i riferimenti del catasto terreni; 2) la natura del terreno; 3) le caratteristiche del vigneto (età, sesto, forma d'allevamento); 4) l'indicazione dei vitigni e dei porta-innesti; 5) la giacitura ed esposizione dei terreni. Art. 30 Le zone a vocazione viticola, nelle quali sarà possibile attuare la coltivazione dei vitigni per la produzione del vino ad identificazione d'origine, sono determinate dai disciplinari di produzione nel rispetto delle norme contenute nell'art. 4 del Decreto 22 luglio 1974 n. 66, e a seguito di specifiche rilevazioni di campagna. Titolo VII Patrimonio ampelografico Art. 31 I cloni dei vitigni emergenti dal lavoro di selezione clonale potranno essere riconosciuti, con Decreti Reggenziali, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 35, quale materiale di "base" da utilizzarsi per la propagazione dei vitigni. Art. 32 E' istituito un catalogo delle varietà di viti ad uva da vino e portainnesti nonchè dei cloni riconosciuti con Decreto Reggenziale di cui all'articolo precedente. Art. 33 La conservazione in purezza del materiale di base è curata dallo Stato attraverso le proprie strutture. Art. 34 A cura dello Stato saranno costituiti i campi di piante madri atti a fornire il materiale certificato per le produzioni vivaistiche. Art. 35 Presso il Dicastero dell'Agricoltura è istituito un Comitato Tecnico Scientifico per la tutela, la conservazione, la moltiplicazione del patrimonio ampelografico nonchè tutte le attività concernenti i lavori di selezione clonale. Il Comitato presieduto dal Deputato dell'Agricoltura è così composto: due esperti nominati dal Dicastero; un funzionario dell'Ufficio Agrario con funzioni di segretario; un rappresentante dei viticoltori nominati dal Consorzio Vini; un rappresentante della struttura che gestirà la conservazione del materiale di base. Titolo VIII Entrata in vigore Art. 36 La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 4 novembre 1986/1686 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Giuseppe Arzilli - Maurizio Tomassoni IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI