Act No. 126 laying down the framework on environmental protection and safeguard of landscape and flora
صدر في 1995-11-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- سان مارينو
- الموضوعات
- Forestry, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, forest management/forest conservation, forest species, land clearing, inventory, afforestation/reforestation, institution, offences/penalties, protection of species, biodiversity, governance, basic legislation, management/conservation, wild flora, endangered species
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Legge 16 novembre 1995 n.126 (pubblicata il 24 novembre 1995) LEGGE QUADRO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO, DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 novembre 1995. Art. 1 Finalità La presente legge disciplina la conservazione, il recupero e la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale, delle formazioni vegetali e della flora selvatica. TITOLO I DISCIPLINA PER LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE NATURALE Art. 2 Al fine della conservazione, del recupero e della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale, la presente legge disciplina i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree protette nonchè i relativi regimi di tutela. Le aree protette sono così classificate: a) le aree naturalistiche tutelate, intese come parti del territorio di rilevanza paesaggistica e/o ambientale con caratteristiche di naturalità e/o di integrazione conservazionistica; b) le aree a parco, intese quali zone che, costituendo generale interesse pubblico per la comunità, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, per l'uso culturale e ricreativo, agroforestale e per altre attività atte a favorire la crescita culturale, sociale ed economica della comunità; c) le riserve naturali, intese quali zone rappresentative di importanti componenti naturali, entro la scala di variazioni riscontrabili negli ecosistemi del territorio. Tali zone in aggiunta alle condizioni, di cui al punto a), presentano piu' specificamente caratteristiche di diversità, rappresentatività, fragilità e spettacolarità; d) le riserve naturali integrali, intese come parti del territorio di particolare e rilevante interesse naturalistico e scientifico con caratteristiche di rarità, relittualità e/o di tipicità, relative a manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche; e) le aree agricole, intese come parti del territorio destinate allo sviluppo dell'agricoltura ed alla tutela dell'ambiente, oltre che alla conservazione del paesaggio; f) le aree calanchive, intese come particolari testimonianze geomorfologiche del territorio all'interno del quadro percettivo del paesaggio; g) le emergenze paesistiche, intese come parti del territorio in cui i rapporti tra costruito, campi e vegetazione naturale costituiscono sistemi di particolare interesse culturale e di grande rilievo storico - paesistico; h) le aree a verde urbano intese quali parti del territorio preposte alla tutela e qualificazione delle aree urbane ed alla promozione di fini sociali e ricreativi, come regolamentate ai sensi dell'articolo 41 della presente legge. Art. 3 Per la determinazione dei parametri inerenti la valutazione del territorio ai fini protezionistici di cui ai punti a), c), d), g) dell'articolo 2, vengono adottati i seguenti elementi: Naturalità:grado di integrità delle caratteristiche ambientali di una zona in rapporto a quelle ottimali che dovrebbero esistere in base all'evoluzione della storia naturale. Integrazione conservazionistica: è legata alla possibilità di creare delle connessioni territoriali tra l'area in oggetto ed altre eventuali aree limitrofe protette e/o ecologicamente significative. Diversità:è legata al numero di specie della comunità biologica presenti in una determinata area in rapporto al numero di individui. Rappresentatività:è legata alla presenza in un certo territorio degli elementi significativi che l'evoluzione della storia naturale ha reso tipici per quella zona geografica. Fragilità: è legata al grado di resistenza alla scomparsa di uno o piu' componenti dell'ecosistema o dell'ecosistema stesso, in relazione a fattori perturbatori esterni indotti anche dall'uomo. Spettacolarità:è determinata dalla presenza di particolari manifestazioni naturali di tipo geomorfologico, chimico, fisico, biologico, che arricchiscono un determinato ambiente. Rarità:è riferita alla frequenza con la quale si manifesta una determinata componente biotica o abiotica dell'ecosistema. Relittualità:è riferita a specie viventi il cui areale attuale è molto ridotto rispetto a quello di tempi lontani. Emergenza paesistica:presenza, in una determinata area di diversi elementi naturali, storici, culturali, tra loro armonicamente collegati. Art. 4 Le aree naturalistiche tutelate di cui all'articolo 2, sono istituite secondo i disposti dell'articolo 31 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 e individuate secondo la planimetria denominata "Tavola Aree Naturalistiche Tutelate", posta agli atti del Consiglio Grande e Generale che potrà essere aggiornata nel tempo sulla base di proposte da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Dette aree saranno regolamentate a mezzo di specifici decreti reggenziali emessi su proposta del Comitato Tecnico Scientifico con delibera della Commissione Urbanistica, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 e con le procedure di cui alla Legge 19 luglio 1995 n.87. Le proposte di modifica avanzate dal Comitato Tecnico Scientifico saranno sottoposte all'esame della Commissione Urbanistica, del Congresso di Stato ed approvate dal Consiglio Grande e Generale. Art. 5 Le proposte di regolamentazione delle aree naturalistiche tutelate previste dall'articolo 4 della presente legge, saranno costituite dai seguenti elementi: planimetria generale di inquadramento dell'area in scala 1: 5.000; inquadramento geomorfologico e paesaggistico; relazione illustrativa degli aspetti fisici e biologici con particolare riferimento alla flora, alla vegetazione ed alla fauna; valutazione generale ecologico - ambientale; relazione sullo stato d'uso e stato delle proprietà; eventuali proposte di dichiarazione d'interesse collettivo, con le modalità previste dal Capo II- Sezione VII della Legge 19 luglio 1995 n.87 - Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie; norme di tutela, gestione e vigilanza; tempi e modalità di attuazione dei programmi di gestione; eventuali schemi di convenzione che dovranno specificatamente definire le modalità per la gestione dell'area o parte di essa e la regolazione dei rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i privati. Art. 6 Le aree a parco, di cui all'articolo 2, sono istituite secondo i disposti di cui all'articolo 30 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 ed individuate secondo la planimetria, denominata "Tavola Parchi" posta agli atti del Consiglio Grande e Generale, che potrà essere aggiornata nel tempo sulla base di proposte avanzate dal Comitato Tecnico Scientifico. Le proposte di modifica saranno sottoposte all'esame della Commissione Urbanistica, del Congresso di Stato ed approvate dal Consiglio Grande e Generale. Art. 7 Le aree a parco saranno regolamentate a mezzo di specifici decreti reggenziali emessi su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 19 della presente legge, con delibera della Commissione Urbanistica, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30 della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 e con le procedure di cui alla Legge 19 luglio 1995 n.87. Su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, la Commissione Urbanistica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è tenuta ad approvare il piano di attuazione delle aree a parco indicate all'articolo 30 della Legge 29 gennaio 1992 n.7. Art. 8 Le proposte di regolamentazione delle aree a parco, di cui all'articolo 6 della presente legge, già descritte dall'articolo 30 della Legge 29 gennaio 1992, saranno costituite dai seguenti elementi: le disposizioni normative riferite alla Legge 29 gennaio 1992 n.7; planimetria generale di inquadramento dell'area in scala 1: 5.000; relazione illustrativa degli aspetti fisici e biologici con particolare riferimento alla flora, alla vegetazione e alla fauna; valutazione generale ecologico ambientale dell'area; relazione sullo stato d'uso dell'area e stato di proprietà; organizzazione generale dell'area e sua articolazione, caratterizzata da forme differenziate di uso, godimento e tutela; eventuali proposte di dichiarazione d'interesse collettivo, con le modalità previste dal Capo II - Sezione VII della Legge 19 luglio 1995 n.87 - Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie; norme di tutela, gestione e vigilanza; norme inerenti lo svolgimento di attività agro-forestali, la fruibilità del parco, lo svolgimento di attività sportive, ricreative, educative e di ricerca; tempi e modalità di attuazione dei programmi di gestione; eventuali schemi di convenzione che dovranno specificatamente definire le modalità per la gestione dell'area o parte di essa e la regolazione dei rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i privati. Art. 9 La denominazione della Commissione Agraria e Forestale è modificata in Commissione Risorse Ambientali ed Agricole. In tutte le disposizioni di legge, nelle quali viene citata la Commissione Agraria e Forestale, si deve intendere Commissione Risorse Ambientali ed Agricole. Art. 10 Le riserve naturali, le riserve naturali integrali, nonchè le emergenze paesistiche, di cui all'articolo 2, individuate e proposte dal Comitato Tecnico Scientifico, saranno sottoposte all'esame della Commissione Urbanistica, della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, del Congresso di Stato ed approvate dal Consiglio Grande e Generale. Art. 11 Le riserve naturali, le riserve naturali integrali, nonchè le emergenze paesistiche, saranno regolamentate a mezzo di specifici decreti reggenziali emessi su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 19 della presente legge, con delibera della Commissione Urbanistica e della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole. Art. 12 Le proposte di regolamentazione delle riserve naturali, delle riserve naturali integrali e delle emergenze paesistiche, previste dall'articolo 10 della presente legge, saranno costituite dai seguenti elementi: planimetria generale di inquadramento dell'area in scala 1: 5.000; inquadramento geomorfologico e paesaggistico; relazione illustrativa degli aspetti fisici e biologici con particolare riferimento alla flora, alla vegetazione ed alla fauna; valutazione generale ecologico - ambientale; relazione sullo stato d'uso e stato delle proprietà; eventuali proposte di dichiarazione d'interesse collettivo, con le modalità previste dal Capo II - Sezione VII della Legge 19 luglio 1995 n.87 - Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie; norme di tutela, gestione e vigilanza; tempi e modalità di attuazione dei programmi di gestione; eventuali schemi di convenzione che dovranno specificatamente definire le modalità per la gestione dell'area o parte di essa e la regolazione dei rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i privati; relazione illustrativa degli aspetti storici, culturali, urbanistici e architettonici riguardanti l'ambiente abitato. Art. 13 Le aree agricole, di cui all'articolo 2, sono istituite ed individuate secondo i disposti di cui all'articolo 43 della Legge 29 gennaio 1992 n.7. Art. 14 Le aree agricole saranno regolamentate da apposito programma di sviluppo integrato elaborato ai sensi dell'articolo 58 della Legge 20 settembre 1989 n. 96, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 43 della Legge 29 gennaio 1992 n. 7. Detto programma di sviluppo avrà una validità operativa di cinque anni e, su proposta del Dicastero Territorio, Ambiente ed Agricoltura, sarà sottoposto all'esame della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, nonchè delle categorie interessate, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 19 della presente legge. Art. 15 Il programma di sviluppo integrato delle aree agricole, di cui all'articolo 14 della presente legge, dovrà considerare i seguenti elementi: priorità negli interventi; integrare l'attività agricola con un corretto uso del territorio nel rispetto dell'ambiente; conservare i caratteri geomorfologici delle aree salvaguardando l'orografia e la morfologia dei terreni; conservare e promuovere le caratteristiche paesaggistiche di dette aree; garantire la presenza e il potenziamento di situazioni ecotonali, relative a fasce di terreno incolto e/o arbustivo fra le formazioni boschive ed i campi coltivati, nonchè l'ampliamento, il miglioramento e l'impianto delle fasce alberate e delle siepi, della vegetazione di ripa, dei filari ed altresì favorire l'interesse naturalistico dei luoghi senza modificare le caratteristiche dell'ambiente arario tradizionale; attuare programmi agro-ambientali tesi alla riduzione di prodotti chimici ed all'impiego di principi ecocompatibili; favorire interventi di rinaturalizzazione, di arredi paesaggistici, di riconversione e di recupero di aree degradate; attuare una gestione del territorio a scopi agrari in applicazione delle prescrizioni contenute nella Carta dei Suoli; qualificare le produzioni nell'ambito delle specifiche vocazionalità e loro coordinamento ai fini mercantili; mantenere e favorire il potenziamento della struttura agraria esistente anche mediante forme associative nell'impiego di macchine e mezzi produttivi e per la valorizzazione dei prodotti. Art. 16 Le aree calanchive, di cui all'articolo 2, individuate secondo la planimetria denominata "Tavola aree di tutela idrogeologica e dei beni geologico-paesistici", posta agli atti del Consiglio Grande e Generale, fatte salve le disposizioni ed i vincoli di cui alla Legge 14 novembre 1985 n.145 "Normativa per la bonifica calanchiva", saranno regolamentate da specifici decreti reggenziali emessi su proposta del Comitato Tecnico Scientifico e con delibera della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole. Art. 17 Le proposte di regolamentazione delle aree calanchive, di cui all'articolo 16 della presente legge, dovranno considerare i seguenti elementi: valutazione generale ecologico-ambientale dell'area; criteri di attuazione della bonifica e delle relative opere di manutenzione ordinaria; programmazione delle opere e degli interventi tesi ad un rinverdimento e rinaturalizzazione di dette aree sia per aspetti vegetazionali che faunistici; individuazione di specifici ed ulteriori vincoli di tipo colturale, idrogeologico e naturalistico; limitazioni all'uso di dette aree in relazione alla loro natura idrogeologica ed individuazione delle specifiche funzioni; aspetti della gestione delle aree calanchive sia pubbliche che private; eventuali proposte di dichiarazione d'interesse collettivo, con le modalità previste dal Capo II - Sezione VII della Legge 19 luglio 1995 n.87 - Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie; usi e funzioni consentite. Art.18 Nell'ambito del Dipartimento del Territorio viene istituito l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, al quale sono attribuite le seguenti funzioni: applicazione e gestione delle leggi nel settore agricolo, zootecnico e della bonifica; applicazione delle leggi in materia di tutela dell'ambiente naturale, salvaguardia del paesaggio, della vegetazione, della flora e della fauna; gestione e progettazione del verde pubblico, del verde urbano e recupero aree calanchive; gestione tecnico-amministrativa dei beni ad uso agrario e forestale di proprietà della Pubblica Amministrazione e della Ecc.ma Camera; promozione di attività educative ed informative in materia ambientale con riguardo particolare agli ambiti scolastici; promozione di attività di assistenza tecnica in favore degli agricoltori; espletamento delle funzioni di segreteria ed istruzione delle pratiche di competenza della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 19 della presente legge, della Commissione per la Cooperazione Agricola, di cui alla Legge 17 giugno 1974 n.45. Art. 19 E' istituito presso il Dicastero Territorio, Ambiente ed Agricoltura il Comitato Tecnico Scientifico così composto: dal Deputato al Territorio, Ambiente ed Agricoltura con funzioni di Presidente; da tre Esperti specializzati in una delle discipline naturalistiche, agro-forestali nominati dal Consiglio Grande e Generale; da un Esperto specializzato in una delle discipline naturalistiche, agroforestali, nominato dalle associazioni ambientalistiche legalmente riconosciute; da un Esperto specializzato in una delle discipline naturalistiche e forestali nominato dalle associazioni degli agricoltori legalmente riconosciute; dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole; dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica; dal Dirigente dell'Ufficio Progettazione. L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole fornirà al Comitato Tecnico Scientifico il relativo supporto logistico e tecnico. Le funzioni di Segretario del Comitato Tecnico Scientifico saranno svolte da un funzionario dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole appositamente incaricato. Art.20 E' compito del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 19: formulare proposte di competenza per l'individuazione e la regolamentazione delle aree di cui all'articolo 2 della presente legge; redigere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la cartografia tematica riguardante i seguenti aspetti naturalistici del territorio: geomorfologia e idrografia; vegetazione; individuazione delle aree di particolare interesse naturalistico, culturale, paesistico che necessitano di specifiche norme protettive o di interventi urgenti; individuazione delle aree maggiormente vulnerabili nonchè lo stato dell'ambiente naturale e i profili di vulnerabilità territoriale; le carte dovranno essere corredate da una specifica relazione; proporre ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza e tutela della natura e del paesaggio; esprimere proposte e pareri previsti dalla presente legge; redigere con periodicità almeno triennale una o piu' relazioni sulle presenze faunistiche del territorio con particolare riferimento agli animali vertebrati; dare indicazioni di carattere generale sui criteri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle formazioni boschive ed arbustive e sui nuovi rimboschimenti; esaminare osservazioni avanzate da singoli cittadini o da associazioni in materia di tutela ambientale con l'obbligo di fornire risposte scritte e motivate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'osservazione. Art. 21 Con la presente legge viene istituito apposito capitolo di Bilancio per: assicurare i finanziamenti necessari per la divulgazione, l'osservanza ed il controllo delle discipline previste dalla presente legge e per ogni altra spesa necessaria per la sua attuazione e i relativi interventi; diffondere fra la popolazione una migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche mediante iniziative specifiche di educazione naturalistica; attuare o incentivare con Enti, Servizi, Associazioni, Istituti, studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato. Annualmente il Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 19 della presente legge, predisporrà il programma delle iniziative ed individuerà i relativi oneri finanziari da sottoporre all'esame del Congresso di Stato. TITOLO II DISCIPLINA PER LA TUTELA DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA Art. 22 Sono sottoposti a vincoli idrogeologici e forestali dettati dalla presente legge tutti i terreni sia di proprietà pubblica che privata, coperti da vegetazione forestale ed arbustiva come indicato nella planimetria denominata "Tavola della Vegetazione Forestale ed Arbustiva" posta agli atti del Consiglio Grande e Generale, che potrà essere aggiornata nel tempo sulla base di proposte avanzate dal Comitato Tecnico Scientifico. Le proposte di modifica saranno sottoposte all'esame della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole ed approvate dal Consiglio Grande e Generale. E' sottoposta agli stessi vincoli tutta la vegetazione arborea lungo i corsi d'acqua, i fossi o in siepi divisorie di campi o poste lungo le strade. Sono sottoposti altresì a vincolo forestale gli esemplari arborei di particolare pregio censiti dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. Art. 23 Sono altresì sottoposte al vincolo idrogeologico le aree pubbliche e private spoglie di essenze forestali od arbustive che per la loro caratteristica possono determinare scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, alterare la consistenza del suolo e disordinare il corso delle acque. Sono inoltre sottoposte al vincolo idrogeologico tutte le aree a vincolo particolare indicate dall'articolo 50 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.), quali le aree archeologiche e le aree a vincolo panoramico-paesistico, nonchè le aree definite beni geologico-paesistici che riguardano quelle forme del rilievo che presentano, a seconda dei casi, gli attributi di rarità naturale, di valore scientifico, di esemplarità didattica o altre caratteristiche che possono conferire loro valore culturale. Dette aree sono indicate nelle planimetrie "Tavola dei vincoli particolari" già individuati dall'articolo 50 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 "Aree di tutela idrogeologica e dei beni geologico-paesistici" poste agli atti del Consiglio Grande e Generale. Le proposte di modifica di cui alle planimetrie del presente articolo saranno avanzate dal Comitato Tecnico Scientifico e sottoposte all'esame della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, della Commissione Urbanistica ed approvate dal Consiglio Grande e Generale. Art. 24 Per vincoli forestali ed idrogeologici, di cui agli articoli 22 e 23 della presente legge, si intende: proibizione di ogni intervento teso al disboscamento o dissodamento dei terreni boschivi ed arbustivi; abbattimento delle essenze forestali ed arbustive senza preventiva autorizzazione; regolamentazione ed autorizzazione del pascolo; eventuale assoggettamento all'obbligo del rimboschimento o delle discipline delle acque sulla base dei disposti e dei benefici di cui alla Legge 20 settembre 1989 n.96; divieto di accendere fuochi nei terreni boschivi ed arbustivi; divieto di scavo di qualsiasi materiale terroso o lapideo, nonchè di estirpazione di ceppaie; divieto di accumulo di materiale lapideo o terroso; divieto di alterare il normale regime delle acque e di danneggiare le opere di sistemazione idraulica; divieto di alterare l'assetto morfologico e di compromettere la stabilità del terreno; osservanza di speciali norme cautelative e prescrizioni emanate dagli uffici competenti; regolamentazione degli interventi edificatori, riguardanti edifici ed infrastrutture, assoggettandoli al parere vincolante del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 19 della presente legge, fatte salve le norme esistenti in materia di cui alle Leggi 29 gennaio 1992 n. 7 (P.R.G.) e 19 luglio 1995 n. 87 (Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie). Art. 25 E' istituito il Registro delle Formazioni Forestali ed Arbustive presenti sul territorio. In tale registro, da istituirsi presso l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, saranno iscritte tutte le formazioni boschive ed arbustive private e pubbliche nonchè tutti i nuovi rimboschimenti effettuati su proprietà dell'Ecc.ma Camera, in attuazione del Piano Generale di Rimboschimento del territorio di cui alla Legge 20 settembre 1989 n. 96. Art.26 E' istituito il Registro dei Rimboschimenti realizzato sul territorio da proprietà private. In tale registro, da istituirsi presso l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, saranno iscritti tutti i rimboschimenti realizzati. Il registro dei rimboschimenti dovrà riportare per ogni singola area rimboschita i seguenti elementi: riferimenti catastali; tipologia dell'opera; indicazione delle essenze dimorate; norme generali e specifiche di gestione, tutela e manutenzione. Art. 27 Chi intenda effettuare rimboschimenti sul territorio ed usufruire dei benefici di cui alla Legge 20 settembre 1989 n.96 dovrà presentare specifico progetto esecutivo all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole per la relativa autorizzazione; chi intenda eseguire interventi di rimboschimento senza i benefici può comunque avvalersi del supporto tecnico. L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole valuterà la caratteristica dell'area su cui si intende intervernire in relazione: alla carta dei suoli; alla tipologia dell'intervento; alla destinazione dell'area a P.R.G.. Le richieste di cui sopra saranno sottoposte all'esame della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole per la relativa autorizzazione che le valuterà con riferimento anche ai rapporti con l'economia agricola locale e con il paesaggio. Art. 28 Su proposta dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico, con delibera della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole sarà emanato specifico decreto reggenziale contenente la lista delle essenze forestali ed arbustive ritenute idonee ai fini di interventi di rimboschimento e piantagione sul territorio. Art. 29 L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, ai sensi dell'articolo 22 della presente legge, realizzerà su tutto il territorio il censimento degli esemplari arborei singoli ed in filari o in gruppi di particolare pregio e valore, mediante l'individuazione e la numerazione delle singole essenze nonchè l'inserimento nelle rispettive particelle catastali. I dati di cui sopra saranno riportati in singole schede di riferimento in cui verrà indicato il valore monumentale degli esemplari individuati. Le ditte catastali proprietarie di particelle sulle quali insistono gli esemplari censiti sono responsabili della loro conservazione. L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, per mezzo del Servizio Vigilanza Ecologica, elaborerà un programma di valorizzazione e conservazione degli esemplari censiti predisponendo l'attuazione di interventi di manutenzione, cura e salvaguardia delle essenze stesse. I disposti, di cui all'articolo 104 della Legge 19 luglio 1995 n.87, non sono applicabili per gli esemplari di pregio identificati e censiti ai sensi del presente articolo. Art. 30 Gli abbattimenti e gli interventi di potatura preventivamente autorizzati dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole dovranno essere realizzati entro il 31 marzo, salvo diverse disposizioni, e dovranno attenersi alle prescrizioni dello stesso Ufficio. Art.31 Per gli abbattimenti di essenze arboree in aree edificabili di cui all'articolo 104 della Legge 19 luglio 1995 n.87 (Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie), l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole è tenuto a verificare l'effettivo ripristino nonchè il normale attecchimento delle essenze dimorate, fornendo altresì indicazioni sulle specie da dimorare e sulle essenze da sostituire in caso di non attecchimento, sino al buon esito dell'intervento. Art. 32 Sono oggetto di tutela, ai sensi della presente legge, le specie vegetali da considerarsi rare e/o tipiche della flora spontanea. Le specie tutelate sono elencate in tre liste allegate alla presente legge: la lista di cui all'Allegato "A" comprende le specie piu' rare e significative e gli esemplari arborei meritevoli di maggiore protezione; la lista di cui all'Allegato "B" comprende specie arboree o specie arbustive ed erbacee poco comuni; la lista di cui all'Allegato "C" comprende le specie tutelate piu' comuni ed i giovani esemplari arborei appartenenti alla lista "B". La tutela comporta il divieto di abbattimento, di estirpazione e di ogni altra forma di distruzione o grave menomazione delle capacità e della potenzialità vegetative proprie delle piante. La tutela non si applica nei terreni messi a coltura limitatamente alle specie erbacee ed arbustive, nonchè agli esemplari arborei appartenenti alla lista "C", fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 22, 23 e 24 della presente legge. Chi intende mettere in coltivazione un terreno incolto da oltre dieci anni in area agricola deve chiedere l'autorizzazione all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole che, previa verifica dello stato vegetazionale dell'area, valuterà come concedere il permesso impartendo specifiche prescrizioni. Su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, sentita la Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, con specifico decreto reggenziale, l'elenco delle specie riportate nelle liste "A", "B" e "C" potrà essere integrato o modificato. Art.33 L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, in merito alle specie tutelate, in deroga all'articolo 32 della presente legge, può autorizzare: per le specie appartenenti alla lista di cui agli Allegati "A" e "B": l'abbattimento, il trapianto e la potatura; la raccolta di piante o parti di esse per scopi scientifici, didattici o farmaceutici; per le specie appartenenti alla lista di cui all'Allegato "C": l'abbattimento, l'estirpazione ed il trapianto; la raccolta di piante o parti di esse per scopi scientifici, didattici o farmaceutici. Chiunque intenda mettere in atto gli interventi di cui sopra deve presentare specifica richiesta all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. Art. 34 Sono escluse dal divieto e dalle limitazioni di cui all'articolo 32 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardino, vivai, stabilimenti di floricoltura o presso Enti o Istituti di ricerca o sperimentazione. Il produttore che coltiva specie di piante appartenenti a quelle protette deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. Art. 35 Dei divieti, di cui all'articolo 32, deve essere data notizia mediante manifesti e illustrazioni da affiggere sul territorio. Gli elenchi delle specie di piante protette, di cui all'articolo 32, saranno messi permanentemente a disposizione presso l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e le Giunte di Castello. Art. 36 E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini od altri attrezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno ed all'apparato radicale ed aereo della pianta. Si intende per raccolta anche ogni atto rivolto alla ricerca dei prodotti del sottobosco con gli attrezzi di cui sopra. La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata durante la notte, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, anche mediante l'impiego di lampada o di altri mezzi di illuminazione. E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante. Art. 37 Tutte le formazioni boschive ed arbustive dovranno periodicamente essere sottoposte ad interventi di ordinaria manutenzione rispettando le indicazioni fornite dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole al fine di mantenere l'equilibrio vegetazionale, di eliminare le specie che possono compromettere lo sviluppo delle essenze nonchè per attuare gli interventi fitosanitari. E' obbligo dei proprietari provvedere a mettere in atto i disposti di cui al comma precedente avvalendosi anche, a seguito di specifica richiesta, dei benefici di cui all'articolo 45 della Legge 20 settembre 1989 n.96. In caso di mancato intervento l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, valutata l'esigenza richiamata al primo comma del presente articolo, previo preavviso della parte interessata, su delibera della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, provvederà di propria iniziativa addebitando alla proprietà gli oneri relativi ed attuare quanto previsto dall'articolo 15 della Legge del 20 settembre 1989 n.96. Art. 38 Le aree su cui insistono formazioni boschive ed arbustive, di proprietà dell'Ecc.ma Camera, saranno sottoposte ad un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria redatto in relazione alle esigenze di intervento. Tale programma, redatto dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, sentito il parere vincolante del Comitato Tecnico Scientifico e sottoposto all'esame della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, individuerà: le aree di intervento; la tipologia degli interventi; i tempi di attuazione; le prescrizioni e norme di tutela; le funzioni attuali e potenziali. L'attuazione operativa degli interventi, di cui al primo comma del presente articolo, è demandata all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. In alternativa a quanto richiamato nel primo comma del presente articolo, dette aree possono essere assegnate anche a privati, per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Le richieste tendenti ad ottenere tali assegnazioni dovranno essere presentate all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole che, espletata l'istruttoria, sottoporrà la richiesta stessa all'esame della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole per la relativa autorizzazione. L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole impartirà le relative disposizioni circa gli interventi da attuare e ne controllerà l'esecuzione. Art. 39 L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole promuoverà, in accordo con il Servizio Protezione Civile, le Associazioni di Volontari, un programma annuale operativo teso alla prevenzione degli incendi delle aree boschive ed arbustive. Detto programma sarà annualmente sottoposto all'esame della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole. Art. 40 E' compito dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole predisporre uno specifico programma di difesa fitosanitaria delle aree boschive, arbustive e delle essenze forestali presenti sul territorio. Detto programma, redatto annualmente, sarà sottoposto all'esame preventivo del Comitato di Assistenza Tecnica di cui all'articolo 48 della Legge 20 settembre 1989 n.96. Art. 41 Su proposta della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, sentito il parere vincolante del Comitato Tecnico e Scientifico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emesso specifico decreto tendente a regolamentare la tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo classificato urbano, nonchè delle aree a giardini pubblici. Detto decreto regolamenterà: gli interventi sulle alberature pubbliche; la realizzazione degli abbattimenti e di nuovi impianti; gli interventi sull'area di ubicazione delle piante; le prescrizioni relative agli interventi sulle alberature private; gli interventi fitosanitari; gli interventi di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate; le competenze nella gestione; la vigilanza e le sanzioni; la realizzazione del censimento del verde urbano; l'urgenza degli interventi. TITOLO III ORGANISMI COMPETENTI, VIGILANZA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI. Art. 42 Vigilanza La vigilanza dei divieti, delle prescrizioni, delle sanzioni in materia dell'ambiente naturale, di cui ai Titoli I e II della presente legge, è esercitata dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole a mezzo del Servizio Vigilanza Ecologica. Sono inoltre abilitati a far rispettare le disposizioni della presente legge gli agenti del Corpo della Polizia Civile e gli appartenenti al Corpo della Gendarmeria. Art. 43 Danno ambientale con possibilità di ripristino Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità e i termini, preavvertendo che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore. La sanzione pecuniaria di cui sopra può essere ridotta fino ad un terzo nel caso di immediata e completa ottemperanza all'obbligo di ripristino. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari al 5% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo. Art. 44 Criteri e parametri per la determinazione dell'entità della sanzione L'autorità competente, al fine di determinare la fissazione dell'entità della sanzione dovrà attenersi ai seguenti criteri e parametri: luogo della violazione: da considerare piu' gravi le violazioni commesse nelle aree protette indicate all'articolo 2, secondo il seguente ordine: riserve naturali integrali riserve naturali, aree a parco, aree a verde urbano aree naturalistiche tutelate, aree calanchive, emergenze paesistiche aree agricole; tipo di beni danneggiati: da considerare piu' gravi le violazioni commesse ai danni dell'equilibrio idrogeologico, della qualità delle acque, dell'assetto naturale delle principali formazioni geologiche e vegetazionali, dell'equilibrio e della qualità dei suoli, della flora spontanea protetta, di cui all'articolo 32; entità del danno: per i fattori abiotici da considerare l'estensione del suolo interessato e/o il sistema idrico coinvolto, per i fattori biotici si considerano il numero di individui danneggiati ed il tipo di danno arrecato: piu' gravi i casi di esemplari vegetali estirpati e/o in fase di fioritura; durata e reversibilità del danno: da considerare per quanto tempo si è protratto la violazione e se essa ha comportato un danno ed uno squilibrio reversibile con processi naturali; processi indiretti innescati dal danno: da considerare le eventuali conseguenze negative di vario tipo che l'azione può innescare a breve, medio e lungo termine negli equilibri ambientali o comunque nelle situazioni naturali dei vari componenti dell'ambiente; recidività: da considerare piu' gravi i casi in cui l'autore della violazione abbia già commesso altre infrazioni alla presente legge negli ultimi cinque anni. Art. 45 Danno ambientale senza possibilità di ripristino Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione. L'autorità competente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità e i termini, prevedendo interventi di miglioramento ambientale compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari al 5% dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo. Art. 46 I trasgressori, di cui agli articoli 22, 23, 24, 29, 30, 31, 36 e 39 della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale, ogni qual volta ne ricorrano gli estremi, sono puniti: per azioni volontarie che hanno determinato l'abbattimento, l'estirpazione ed ogni altra forma di distruzione o grave menomazione della capacità e potenzialità vegetative, proprie delle piante tutelate dall'articolo 29 della presente legge, è prevista, per ogni esemplare censito, la pena pecuniaria da L.2.000.000= a L.5.000.000=; per azioni volontarie che hanno determinato l'abbattimento, l'estirpazione ed ogni altra forma di distruzione o grave menomazione della capacità e potenzialità vegetative, proprie delle piante tutelate dall'articolo 32 della presente legge, sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie: per ogni esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "A", pena pecuniaria da L.300.000= a L.3.000.000=; per ogni esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "B", pena pecuniaria da L.80.000= a L. 800.000=; per ogni singolo esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "C", pena pecuniaria da L.20.000= a L.200.000=; per interventi consentiti sulla vegetazione, ma senza autorizzazione, pena pecuniaria da L.150.000= a L. 500.000=; per interventi sulla vegetazione con autorizzazione, ma dopo il termine fissato, pena pecuniaria da L.150.000= a L.500.000=; per disboscamento o dissodamento di terreno boschivo ed arbustivo, obbligo di ripristino e pena pecuniaria da L.2.000.000= a L.5.000.000=; per scavo di materiale lapideo o terroso, obbligo di ripristino dei luoghi e pena pecuniaria da L.2.000.000= a L.5.000.000=; per l'accensione di fuochi, pena pecuniaria da L.300.000= a L.1.500.000=; per danni causati da incendi, obbligo del risarcimento delle spese di ripristino e pena pecuniaria da L.500.000= a L. 2.500.000=; per violazioni ai disposti inerenti la raccolta di prodotti del sottobosco, pena pecuniaria da L.100.000= a L.1.000.000=; per violazioni inerenti le limitazioni del pascolo, pena pecuniaria da L.100.000= a L.3.000.000=; per violazioni inerenti l'alterazione del normale regime delle acque e il danneggiamento di opere di sistemazione idraulica, pena pecuniaria da L. 2.000.000= a L.5.000.000=. Art. 47 La Dotazione Organica dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, di cui all'articolo 18, è rappresentato dall'Allegato "D" della presente legge. Art.48 Qualora la cartografia di cui alla presente legge risulti in contrasto con le norme e la cartografia di cui alla Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.) queste ultime mantengono la loro validità Art.49 Vengono abrogate: la Legge Forestale 15 gennaio 1925 n.1 e successive modifiche; il Capitolo II - Ufficio Agrario e Forestale - del Titolo VI dell'Allegato "A" della Legge 17 settembre 1993 n.106; il punto E - Settore Verde Pubblico A.A.S.P. - del Titolo XIV dell'Allegato "A" della Legge 17 settembre 1993 n.106; tutte le norme in contrasto con la presente legge. Art. 50 La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 23 novembre 1995/1695 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Piero Natalino Mularoni - Marino Venturini IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio L. Volpinari ALLEGATO B art. 27 LISTA " A " Appartengono alla lista A: Gli esemplari di particolare pregio e valore, di cui all'art. 25 della presente Legge. Le specie arboree appartenenti alla lista B con cinconferenza del tronco di almeno 50 cm. misurata ad un metro di altezza dal suolo. Le seguenti specie: Arbutus unedoCorbezzolo Ephedra major Efedra nebrodense Ilex aquifoliumAgrifoglio Lilium croceumGiglio rosso Lilium martagonGiglio martagone Staphylea pinnataBorsolo ALLEGATO C art. 27 LISTA " B " Appartengono alla lista B: Le seguenti specie: Acer campestreAcero campestre Acer monspessulanumAcero minore Acer obtusatumAcero napoletano Acer opalusAcero fico (Loppo) Alnus glutinosaOntano nero Carpinus betulusCarpino bianco Carpinus orientalisCarpino orientale Castanea sativaCastagno Celtis AustralisBagolaro Cupressus sempervirensCipresso Daphne laureolaLaureola Dianthus (tutto il genere)Garofanini Fraxinus excelsiorFrassino Fraxinus ornusOrniello Juniperus oxycedrusGinepro coccolone Laburnum anagyroidesMaggiociondolo Laurus nobilisAlloro Malus sylvestrisMelo selvatico Mespilus germanicaNespolo Orchidaceae (tutto il genere)Orchidee Ostrya carpinifoliaCarpino nero Paliurus spina-ChristiMarruca spina-Christi Phyllirea mediaFillirea Populus albaPioppo bianco Populus nigraPioppo nero Prunus aviumCiliegio selvatico Pyrus pyrasterPero selvatico Quercus cerrisCerro Quercus ilexLeccio Quercus pubescensRoverella Salix albaSalice bianco Salix purpureaSalice rosso Sorbus ariaSorbo montano Sorbus aucupariaSorbo degli uccellatori Sorbus domesticaSorbo domestico Sorbus torminalisCiavardello Tilia platyphyllosTiglio Tilia x-vulgarisTiglio Ulmus campestris o minorOlmo campestre Ulmus montana o glabraOlmo montano ALLEGATO D art. 27 LISTA " C " Apartengono alla lista C: Le specie arboree appartenenti alla lista B con cinconferenza del tronco inferiore a 10 cm. misurata a 50 cm. di altezza dal suolo. Le seguenti specie: Adiantum capillus - venerisCapelvenere Allium pendulinumAglio pendulo Asparagus acutifogliusAsparago pungente Centranthus ruberValeriana rossa Cistus incanus Cisto rosso Colutea arborescensVesicaria Cornus sanguineaSanguinella Coronilla emerusCorniolo Corylus avellanaNocciòlo Crataegus monogynaBiancospino Crataegus laevigataBiancospino Cyclamen neapolitanumCiclamino napoletano Cyclamen repandumCiclamino primaverile Cymbalaria muralisLinaria cymbalaria Erica arboreaErica arborea Euonimus europaeusEvonimo Galanthus nivalisBucaneve Gladiolus segetumGladiolo dei campi Juncus inflexusGiunco Juncus articulatusGiunco Ligustrum vulgareLigustro Lonicera (tutto il genere)Lonicera (madre Selva) Morus nigraGelso Narcissus (tutto il genere)Narcisi Prunus spinosaPrugnolo Rhamnus alaternusAlaterno Rosa caninaRosa selvatica Ruscus aculeatusPungitopo Sambucus nigraSambuco Scilla bifoliaScilla a due foglie Scolopendrium vulgareLingua cervina Sempervivum tectorumSemprevivo dei tetti Tamarix africanaTamerice Typha angustifoliaTifa Vinca minorPervinca