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قوانين سان مارينو

Act No. 119 in matter of fishing licences

صدر في 1990-10-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
سان مارينو
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
inland fisheries, fishing authorization, fishing charge, fishery management and conservation, authorization/permit

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النص

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  1. LEGGE 23 ottobre 1990 n.119 (pubblicato il 26 ottobre 1990) Modifica alla legge che istituisce la licenza per l'esercizio della pesca in acque dolci. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 ottobre 1990. Art.1 Chi esercita la pesca in acque dolci pubbliche o comunicanti con le pubbliche deve essere munito della licenza di cui alla presente legge. Art.2 La licenza da pesca viene rilasciata a tutti i cittadini ed ai forensi residenti in Repubblica, dalla Federazione Sammarinese pesca Sportiva, ed autorizza l'esercizio della pesca in territorio sammarinese e su tutto il territorio della Repubblica Italiana a norma dell'art.56 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 31 marzo 1939, modificato dall'Accordo Aggiuntivo del 20 dicembre 1960. Art.3 La licenza ha validità di un anno, è personale e viene rilasciata unitamente ad un libretto di riconoscimento da rinnovarsi ogni 5 anni. Art.4 Il rilascio della licenza avviene dietro richiesta dell'interessato, su carta da bollo, indirizzata alla Federazione Sammarinese pesca Sportiva, che provvederà al rilascio. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza; b) certificato di residenza in territorio sammarinese per i forensi; c) due fotografie, formato tessera, autenticate; d) ricevuta dell'Ufficio del Registro del versamento della tassa; e) le marche da bollo per il costo del libretto e dei diritti relativi. Nella domanda devono essere indicati chiaramente il domicilio e le generalità del richiedente, che è tenuto a sottoscriverla. Art.5 Per il rinnovo è sufficiente la presentazione alla Federazione Sammarinese pesca Sportiva, della domanda corredata della ricevuta di cui al punto d) e, per i forensi, del certificato di cui al punto b) dell'articolo 4. Art.6 La licenza da pesca deve essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Vigilanza, pena la multa da L.20.000= a L.50.000=. La stessa pena è applicata a chi si dedica all'esercizio della pesca con licenza o libretto scaduto. Per coloro che, pur muniti di licenza da pesca, esercitano detta attività con i mezzi, nelle epoche, nei luoghi o per i pesci o crostacei non consentiti dalle vigenti leggi o disposizioni speciali, la multa va da L.100.000= a L.200.000=. L'impiego di esplosivi, prodotti chimici atti ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci, le reti o apparecchiature fisse o mobile di pesca attraverso corsi di acqua, nonchè l'uso della corrente elettrica comporta, oltre al sequestro delle attrezzature abusivamente impiegate, una multa che va da L.200.000= a L.500.000=. In caso di recidiva nelle violazioni di cui ai precedenti commi, le sanzioni pecuniarie possono essere raddoppiate nel massimo. Art.7 Il rilascio o il rinnovo della licenza da pesca sono soggetti al pagamento della tassa annua di L.10.000=, da effettuarsi presso l'Ufficio del Registro. I militari e gli appartenenti ai Corpi Uniformati godono di una riduzione del 50% sulla predetta tassa. Art.8 La Reggenza, sentito il parere della Federazione della pesca Sportiva, emetterà con Decreto, ogni anno, il Calendario della pesca. Con lo stesso Decreto o con Decreto successivo la Reggenza potrà restringere o prolungare il periodo di pesca, vietare o permettere la medesima sia in forma generale che in determinati corsi o specchi d'acqua, nonchè per talune forme di pesca, che per specie ittiche. Art.9 La presente legge sostituisce quella del 5 Marzo 1963 n.15 ed entrerà in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. Data dalla Nostra Residenza, addì 24 ottobre 1990/1690 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva

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