تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين إيطاليا

Understanding, 8 April 2020, pursuant to article 8, paragraph 6, of the law of 5 June 2003, no. 131, between the Government, the regions and the autonomous provinces of Trento and Bolzano concerning the adoption of the National emergency plan for food and animal feed, in implementation of article 115 of regulation (EU) no. 2017/625 and Article 8 of Commission Implementing Decision (EU) 2019/300 of 19 February 2019

صدر في 2020-04-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Intesa, 8 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del «Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi», in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019.
اللغة
Italian
النوع
أخرى
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
animal feed/feedstuffs, animal health, biosecurity, public health, hazards, fraud, consumer protection, food additives, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di relativa competenza, concordano di adottare il piano nazionale di emergenza per gli alimenti e mangimi (di seguito denominato piano) di cui all'allegato 1, che e' parte integrante del presente atto, in attuazione dell'art. 115 del regolamento (UE) n. 625/2017, che prevede che gli Stati membri elaborino piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi in cui si stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorche' risulti che alimenti o mangimi comportino un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente. Il piano e' adottato in concordanza con il piano generale per la gestione delle crisi a livello dell'Unione di cui all'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, e in attuazione di quanto stabilito dalla decisione di esecuzione della Commissione europea n. 300/2019. Il piano copre i due seguenti tipi di situazioni: a. situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello nazionale; b. situazioni che richiedono l'istituzione di un'unita' di crisi che riunisca le autorita' competenti ed i pertinenti Istituti scientifici nazionali.

  2. 2. Il piano definisce le procedure pratiche necessarie per una preparazione rafforzata e per la gestione degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al paragrafo 1 dell'allegato 1 a livello nazionale, regionale e/o locale, compresa una strategia di comunicazione conforme al principio di trasparenza.

  3. 3. In attesa di misure eventualmente disposte a livello dell'Unione europea, quanto previsto dal piano viene applicato dalle autorita' competenti coinvolte, in particolari situazioni di rischio e/o situazioni che richiedono un maggiore coordinamento.

  4. 4. Con riferimento a quanto previsto nei commi precedenti, viene stabilito l'obiettivo di ridurre al minimo la portata e l'impatto degli incidenti derivanti da alimenti o mangimi sulla salute pubblica, garantendo una preparazione rafforzata e una gestione efficace degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al paragrafo 1 dell'allegato.

  5. 5. L'aggiornamento del piano e della documentazione di supporto interna avviene su base triennale e comunque ogni volta si renda necessario, a cura del Segretariato generale del Ministero della salute, in collaborazione con la Direzione generale competente in materia di igiene, sicurezza alimentare e nutrizione del medesimo Ministero e le altre autorita' competenti. Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 4/5 21/05/2020 *** ATTO COMPLETO ***

  6. 1. All'attuazione del piano di cui alla presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica. Art. 3 Disposizioni finali

  7. 1. L'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sancita nella seduta del 24 gennaio 2008 (rep. atti n. 6/CSR), cessa di avere applicazione dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente intesa. Roma, 8 aprile 2020 Il Presidente: Boccia Il segretario: Grande Allegato 1 Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi Parte di provvedimento in formato grafico https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 5/5 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 membri elaborino piani di emergenza per gli alimenti e 5. L’aggiornamento del piano e della documentazione i mangimi in cui si stabiliscono le misure da applicare di supporto interna avviene su base triennale e comunque senza indugio allorché risulti che alimenti o mangimi ogni volta si renda necessario, a cura del Segretariato ge- comportino un serio rischio sanitario per l’uomo o gli nerale del Ministero della salute, in collaborazione con la animali, direttamente o mediante l’ambiente. Il piano è Direzione generale competente in materia di igiene, sicu- adottato in concordanza con il piano generale per la ge- rezza alimentare e nutrizione del medesimo Ministero e le stione delle crisi a livello dell’Unione di cui all’art. 55 del altre autorità competenti. regolamento (CE) n. 178/2002, e in attuazione di quanto stabilito dalla decisione di esecuzione della Commissione Art. 2. europea n. 300/2019. Il piano copre i due seguenti tipi di situazioni: Clausola di invarianza finanziaria a. situazioni che richiedono un coordinamento raf- forzato a livello nazionale; 1. All’attuazione del piano di cui alla presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e b. situazioni che richiedono l’istituzione di un’unità finanziarie previste a legislazione vigente e comunque di crisi che riunisca le autorità competenti ed i pertinenti senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Istituti scientifici nazionali. Stato e della finanza pubblica.

  8. 2. Il piano definisce le procedure pratiche necessarie per una preparazione rafforzata e per la gestione degli Art. 3. eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al pa- ragrafo 1 dell’allegato 1 a livello nazionale, regionale e/o Disposizioni finali locale, compresa una strategia di comunicazione confor- me al principio di trasparenza. 1. L’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della leg-

  9. 3. In attesa di misure eventualmente disposte a livello ge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le dell’Unione europea, quanto previsto dal piano viene ap- Province autonome di Trento e di Bolzano concernente plicato dalle autorità competenti coinvolte, in particolari l’attuazione del piano di emergenza per la sicurezza degli situazioni di rischio e/o situazioni che richiedono un mag- alimenti e dei mangimi, sancita nella seduta del 24 gen- giore coordinamento. naio 2008 (rep. atti n. 6/CSR), cessa di avere applicazione dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

  10. 4. Con riferimento a quanto previsto nei commi pre- presente intesa. cedenti, viene stabilito l’obiettivo di ridurre al minimo la portata e l’impatto degli incidenti derivanti da alimenti o Roma, 8 aprile 2020 mangimi sulla salute pubblica, garantendo una prepara- zione rafforzata e una gestione efficace degli eventi av- Il Presidente: BOCCIA versi e degli eventi critici avversi di cui al paragrafo 1 dell’allegato. Il segretario: GRANDE — 99 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 100 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 101 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 102 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 103 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 104 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 105 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 106 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 107 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 108 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 109 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 110 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 111 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 112 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 113 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 114 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 115 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 116 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 — 117 — 27-4-2020 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 108 20A02280 — 118 —

Understanding, 8 April 2020, pursuant to article 8, paragraph 6, of the law of 5 June 2003, no. 131, between the Government, the regions and the autonomous provinces of Trento and Bolzano concerning the adoption of the National emergency plan for food and animal feed, in implementation of article 115 of regulation (EU) no. 2017/625 and Article 8 of Commission Implementing Decision (EU) 2019/300 of 19 February 2019 · Nelum