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قوانين إيطاليا

Supplementary plant protection measures against the spreading of the harmful organism Pseudomonas solacearum (Smith) on tuber-seeds, potatoes for human consumption and processing originating from Holland

صدر في 1997-01-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, pests/diseases, seeds/planting material, international trade, plant production
الفئات
*, agriculture

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  1. A) Disposizioni di carattere generale D.M. 7 gennaio 1997 (1). Misure fitosanitarie supplementari contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) su tuberi-seme, su patate destinate al consumo ed alla trasformazione originarie dell'Olanda (1/a). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1997, n. 14. (1/a) Vedi, anche, il D.M. 27 novembre 1997, riportato al n. A/LIII. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle patate e delle altre solanacee nel nostro territorio; Considerato che le misure fitosanitarie contenute nella direttiva 77/93/CEE non sono adeguate alla difesa fitosanitaria per le colture anzidette; Vista la decisione della Commissione n. 96/599/CE del 9 ottobre 1996 che modifica la decisione n. 95/506/CE del 24 novembre 1995 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi; Decreta: 1. Scopo generale. I tuberi-seme di patate del raccolto 1996, originarie dell'Olanda, introdotte e commercializzate nel territorio nazionale sino al 30 giugno 1997, devono essere assoggettate alle condizioni indicate dal presente decreto. Le patate da consumo, da foraggio e destinate alla trasformazione industriale del raccolto 1996, originarie dell'Olanda, introdotte e commercializzate nel territorio nazionale sino al 30 settembre 1997, devono essere assoggettate alle condizioni indicate dal presente decreto. 2. Adempimenti per coloro che introducono tuberi-seme. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono e commercializzano nel territorio nazionale tuberi-seme di patate di origine olandese, che devono essere scortati dal passaporto per le piante e dal cartellino ufficiale delle sementi, sono tenuti a notificare, entro 48 ore dall'introduzione, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, il luogo di primo stoccaggio di dette patate nonché a comunicare le seguenti informazioni: a) l'indirizzo del luogo di stoccaggio nonché l'indirizzo esatto del primo acquirente; b) la varietà e la quantità dei tuberi-seme introdotti; c) l'elenco dei successivi destinatari dei tuberi-seme sul territorio nazionale nonché i documenti relativi alle partite. Coloro i quali sono stati identificati nell'elenco del primo acquirente, dovranno comunicare al servizio fitosanitario regionale i destinatari delle partite commercializzate fino al consumatore finale. Tutti i soggetti che introducono e commercializzano le patate in questione devono: essere iscritti nel registro dei produttori ai sensi dell'art. 19 primo comma del decreto ministeriale 31 gennaio 1996; essere in possesso del registro dei vegetali; essere autorizzati all'uso del passaporto di sostituzione ove necessario; inviare le informazioni sopracitate al servizio fitosanitario regionale competente per territorio mediante il modello di cui all'allegato I. I tuberi-seme di patate dovranno essere tenuti a disposizione dei servizi fitosanitari regionali, nel luogo di primo stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di notifica sopracitata. Durante tale periodo gli ispettori fitosanitari possono procedere ai controlli fitosanitari e documentali. 3. Adempimenti per coloro che introducono patate destinate al consumo ed al foraggio. Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 (2), che introducono e commercializzano nel territorio nazionale patate destinate al consumo ed al foraggio di origine olandese, che devono essere identificate con il numero di iscrizione al registro della ditta speditrice, sono tenuti a notificare, entro 48 ore dall'introduzione, ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, il luogo di primo stoccaggio di dette patate nonché a comunicare le seguenti informazioni: a) l'indirizzo del luogo di stoccaggio nonché l'indirizzo del primo acquirente; b) le varietà e le quantità delle patate destinate al consumo introdotte. Le patate da consumo in questione dovranno essere tenute a disposizione dei servizi fitosanitari regionali, nel luogo di primo stoccaggio dichiarato, nei tre giorni feriali successivi alla data di notifica sopracitata. Durante tale periodo gli ispettori fitosanitari possono procedere ai controlli fitosanitari e documentali. (2) Riportato al n. B/XI. 4. Adempimenti per coloro che introducono patate destinate alla trasformazione. Coloro i quali introducono le patate destinate alla trasformazione diretta nel proprio stabilimento devono comunicare al servizio fitosanitario regionale le partite acquistate nonché il tipo e l'ubicazione degli impianti ufficialmente riconosciuti dai medesimi servizi per detta trasformazione industriale. Tutte le partite di patate destinate agli impianti di trasformazione industriale, devono essere sottoposte a controllo ufficiale, da parte dei servizi fitosanitari regionali competenti per territorio, al fine di garantire la consegna diretta, immediata e completa di dette partite. Dette industrie di lavorazione devono essere dotate di impianti ufficialmente riconosciuti per la trasformazione dei rifiuti, in modo da evitare il rischio di diffusione dello Pseudomonas solanacearum. I servizi fitosanitari regionali devono inviare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali Servizio fitosanitario centrale, le informazioni sugli impianti autorizzati. 5. Metodologia dei controlli sui tuberi-seme e sulle patate destinate al consumo ed al foraggio. I servizi fitosanitari regionali provvedono ad effettuare i controlli fitosanitari mediante analisi visiva, nonché eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio nei casi in cui l'ispezione visiva ponga il sospetto che i tuberi-seme introdotti presentino sintomi ascrivibili a Pseudomonas solanacearum. Una partita è un insieme di patate omogenee per origine (stato e produttore) e coltivare; un lotto può essere costituito da una o più partite. Le patate interessate al campionamento, siano esse sintomatiche o meno, devono essere incartate, imballate e spedite al laboratorio per l'analisi batteriologica. Il lotto, dal quale è stato prelevato il campione, rimarrà in quarantena, separato dagli altri, sino all'esito dei risultati ufficiali delle analisi. I servizi fitosanitari regionali devono effettuare i prelievi su un campione rappresentativo prelevato ufficialmente di almeno 200 tuberi per partita e per un massimo di 25 tonn., per verificare che risultino indenni dal batterio Pseudomonas solanacearum. 6. Conservazione documenti che accompagnano le patate. Tutti coloro che, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 (3), introducono e commercializzano le patate di cui all'articolo 1, devono conservare per almeno un anno e mettere a disposizione degli ispettori fitosanitari regionali tutti i documenti previsti per i tuberi-seme, le patate da consumo e da foraggio, che hanno accompagnato le partite in questione, al fine di poter identificare l'origine, il produttore nonché la quantità e la varietà commercializzata. (3) Riportato al n. B/XI. 7. Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali. I servizi fitosanitari regionali devono inviare al servizio fitosanitario centrale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il 30 ottobre 1997 una relazione tecnica sui controlli ufficiali effettuati sulle patate da seme, da consumo e per la trasformazione originarie dell'Olanda nonché sui controlli ufficiali delle patate da consumo prodotte nel territorio nazionale dai tuberiseme olandese. Al fine di realizzare un monitoraggio nazionale sull'eventuale presenza di Pseudomonas solanacearum sui tuberi-seme, sulle patate da consumo e per la trasformazione, in ogni regione in cui avviene la commercializzazione i servizi fitosanitari regionali devono prelevare almeno n. 5 campioni da n. 5 partite scelte casualmente od in base ad ispezione visiva. 8. Misure fitosanitarie. I servizi fitosanitari regionali mettono in atto, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 (4) le misure di distruzione dei tuberi-seme nonché delle patate destinate al consumo, al foraggio ed alla trasformazione trovate contaminate dal batterio Pseudomonas solanacearum. I servizi fitosanitari regionali sospendono dall'iscrizione al registro dei produttori, ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 (3), coloro i quali non soddisfano gli obblighi del presente decreto ed applicano, se del caso, le sanzioni previste dall'art. 9, par. 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (5). Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (4) Riportata al n. A/I. (3) Riportato al n. B/XI. (5) Riportato al n. A/XXXIII. Allegato I MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PATATE DA SEME DI ORIGINE OLANDESE (Da compilarsi a cura di ogni acquirente commerciale che tratta tale merce ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.M. 31 gennaio 1996) Omissis ALLEGATO I Ai Servizio Fitosanitario Regionale di Nn .. PYOv. . MODELLO DI AUTODICRIARAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PATATE DA SEME DI ORIGINE OLANDESE {Da compilarsi a cura di ogni acquirente commerciale che tratta tale merce ai sensi dell’art. 19, comma 1. del D.M. 31 gennaio 1996) La sottoscritta Ditta .... :. con sede in Gavereetsieteiesssyseoss : see PLOV. cesssseeses iscritta al RULP. com in. oo... eccsesesseseeseseeseeneseterees dichiara che: in Gat oe eeceeceeeeeeeeeeee ha ricevuto il lotto n° we di patate da seme di origine olandese di cui alla bolla di consegna n° 0.2.00... ccesceceseeeeeseserenenes ‘. tale lotto di patate, composto da Sacchi . 00... secdsesseeeecteeeeeeee per un peso plessivo di Kg. descesnstieecescudbuceees é stato acqui presso la Dita ee eect eeeeees cess eesteareseeesesnteaeesensnessses con sede in bese eserctennnees Prov. il lotto di patate sopraindicato é stato commerciali do le date, i quantitativi e gli acquirenti di cui al prospetto che segue: I Estremi documento Data | N. sacchi Peso Ditta acquirente Indirizzo Cc A fiscale di Passaporto (Kg.) . ML accompagnamento (*),C = Commerciante (*) A= Agricoltore

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