Regulation No. 7 implementing Regional Act No. 9 of 2006 on the promotion and improvement of integrated agriculture in Campania
صدر في 2012-07-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Regolamento n. 7: Regolamento attuativo della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9, Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania.
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- الدولة
- إيطاليا · Campania
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, business/industry/corporations, ecological production/organic production, animal production, certification, plant production
- الفئات
- *, agriculture
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REGIONE CAMPANIA REGOLAMENTO 3 luglio 2012 , n. 7 Regolamento attuativo della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 42 del 9 luglio 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6; Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare; Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2012; Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 6 giugno 2012; Emana il seguente Regolamento: Art. 1 Oggetto 1. La Regione Campania promuove e valorizza la produzione agricola ed alimentare integrata e disciplina con il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania): a) le modalita' di funzionamento dell'Elenco Regionale delle Aziende agricole di agricoltura Integrata (ERAI); b) le modalita' di accesso e di utilizzo del marchio collettivo denominato «iQ Integrato e' qualita'» che serve a contraddistinguere e tutelare i prodotti agricoli ed alimentari ottenuti rispettando le tecniche di produzione integrata; c) le attivita' di controllo esercitate dagli organismi autorizzati dalla Regione Campania; d) le attivita' di vigilanza espletate dalla Regione; e) le attivita' di autocontrollo a carico dei soggetti che hanno ottenuto la concessione d'uso del marchio. 2. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli e zootecnici ottenuti nel rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata approvati dalla Giunta regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9/2006. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per: a) disciplinari di agricoltura integrata: i documenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 9/2006, di seguito indicati come disciplinari di produzione integrata, che contengono le norme generali e le schede tecniche distinte per singola coltura e per allevamento, nelle quali sono indicati i mezzi tecnici e le tecniche di produzione da adottare affinche' il prodotto ottenuto possa essere contraddistinto con il marchio collettivo denominato «iQ integrato e' qualita'» di cui all'articolo 5 della legge regionale 9/2006; b) concessionario: persona fisica o giuridica che, impegnandosi a rispettare le condizioni previste dalla legge regionale 9/2006 e dal presente regolamento, ottiene in concessione dalla Regione Campania l'uso del marchio collettivo; c) organismo di controllo (di seguito Odc): soggetto terzo, rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge regionale 9/2006, che svolge attivita' di controllo sui concessionari; d) controllo: attivita' di riscontro e di documentazione esercitata dall'Odc autorizzato nei confronti dei concessionari, al fine di accertare e riconoscere la conformita' del prodotto al disciplinare di produzione integrata; e) certificato di conformita' aziendale: documento prodotto dall'OdC che dichiara il possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dal presente regolamento ed attesta la conformita' delle produzioni ai disciplinari di produzione integrata; f) vigilanza: attivita' di riscontro «a campione» o «mirata», esercitata dai competenti uffici regionali, per verificare l'efficacia del sistema di controllo; g) rintracciabilita': la possibilita' di ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata a far parte di un alimento mediante tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione; h) manuale di qualita': documento in cui si evidenzia come i singoli processi aziendali siano svolti secondo i principi di qualita' contenuti nei corrispondenti punti della norma UNI CEI EN 45011 del 1° marzo 1999; i) piano «tipo» di controllo (di seguito PTC): specifico schema di controllo predisposto per le produzioni integrate. Art. 3 Il marchio 1. Il marchio collettivo «iQ integrato e' qualita'» e' costituito da un'immagine grafica (logo), dal testo di denominazione «iQ integrato e' qualita'» e dalla dicitura «Prodotto da agricoltura integrata». 2. Il segno grafico e' rappresentato dalle lettere «iQ» dove una foglia si fonde con la lettera «Q» e su questa si posa una coccinella, simbolo della natura pulita e di un prodotto ottenuto rispettando l'ambiente. I colori dello sfondo sono il verde di un prato e l'azzurro del cielo pulito. 3. Le caratteristiche tecniche del logo sono definite nell'allegato al presente regolamento. 4. La massima riduzione ammessa del marchio collettivo e' pari a 20 mm. 5. Nell'etichetta del prodotto, oltre al marchio, puo' essere apposta una dicitura relativa al luogo d'origine o di provenienza del prodotto. In caso di provenienza campana si adottera' la dicitura «prodotto in Campania». 6. Insieme al marchio collettivo costituito dall'immagine grafica, dal testo di denominazione «iQ integrato e Qualita'» e dalla dicitura «prodotto da agricoltura integrata», come indicato, e' inserito un contrassegno dove e' riportato: a) il logo completo della Regione Campania; b) la scritta «Marchio di proprieta' della Regione Campania»; c) la scritta «Certificato ai sensi della legge regionale 9/2006»; d) il codice dell'operatore; e) il codice dell'Organismo di controllo; f) gli estremi dell'autorizzazione dell'Organismo di controllo rilasciata dalla Regione Campania. 7. Il marchio e' di proprieta' della Regione Campania e puo' essere utilizzato solo dai soggetti cui e' dato in concessione ai sensi della legge regionale 9/2006 e del presente regolamento. Art. 4 Condizioni di utilizzo del marchio 1. Il marchio e' utilizzato come marchio principale solo dalla Regione Campania. 2. I concessionari utilizzano il marchio sempre associandolo al nome o alla denominazione dell'azienda cui e' stata rilasciata la concessione d'uso. 3. Il marchio e' utilizzato esclusivamente nella forma integrale, nei colori e nei caratteri registrati. 4. Il marchio e' applicato alle classi di prodotti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 riportate nell'accordo internazionale di Nizza, 15 giugno 1957 recante «Classificazione dei generi di prodotti, merci e servizi per la registrazione o rinnovo di marchi di fabbrica o di servizio» (nona edizione o classi equivalenti delle edizioni successive). 5. E' vietata l'associazione del marchio a prodotti diversi dalle classi di prodotto per le quali il marchio e' registrato. 6. Il marchio e' apposto in modo ben visibile, ben distinto da altri marchi o simboli pubblicitari propri dell'azienda e in maniera che non vi siano confusioni con altre scritte e contrassegni presenti in etichetta. 7. I concessionari utilizzano il marchio su materiali pubblicitari o promozionali purche' rispettino quanto previsto dalla legge regionale 9/2006 e dal presente regolamento. 8. Enti pubblici non concessionari possono richiedere all'Amministrazione regionale l'autorizzazione all'uso del marchio solo per finalita' di carattere istituzionale. Art. 5 Requisiti dei concessionari 1. I produttori agricoli ed i preparatori per accedere all'uso del marchio collettivo, istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9/2006, devono esseri iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri Stati membri dell'Unione europea. 2. I preparatori, inoltre, sottoscrivono a seconda dei prodotti per i quali e' richiesto il marchio, accordi di coltivazione o di allevamento e vendita con aziende agricole che s'impegnano ad applicare i disciplinari di produzione integrata. 3. Nel caso di aziende agricole socie di cooperative o di associazioni che prevedono nel proprio statuto il conferimento di produzioni conformi ai disciplinari di produzione integrata da parte di soci, gli accordi di coltivazione e di vendita di cui al comma 2 non sono necessari, in quanto la qualifica di socio sostituisce tale accordo. 4. Le aziende che ottengono la concessione d'uso del marchio devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanita', sicurezza e ambiente, oltre a quella dello specifico settore di attivita'. 5. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono condizione necessaria per il mantenimento della concessione nel tempo. Art. 6 Obblighi dei concessionari 1. I soggetti concessionari del marchio sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi: a) rispetto del presente regolamento; b) rispetto dei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Giunta regionale; c) realizzazione e documentazione delle attivita' di autocontrollo sui requisiti previsti dai disciplinari di produzione integrata adottati; d) adozione di un sistema di tracciabilita' di filiera che documenti, in ogni momento ed in ogni fase di lavorazione, la movimentazione del prodotto fresco e dei semilavorati al fine di garantire la provenienza del prodotto e le caratteristiche del prodotto finito; e) assicurazione del libero accesso all'azienda ed ai magazzini per consentire lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo previste dal presente regolamento anche presso le aziende associate, se trattasi di associazioni; f) comunicazione di qualsiasi variazione riguardante l'organizzazione aziendale, le superfici investite alle varie colture o la consistenza degli allevamenti, secondo le modalita' approvate con apposito provvedimento della Giunta regionale. 2. Al concessionario costituito in forma associata e' fatto obbligo di: a) adottare uno statuto che non discrimini gli associati; b) assicurare la conformita' del prodotto commercializzato con quanto previsto dagli specifici disciplinari di produzione integrata. 3. Nel caso di affidamento di alcune fasi produttive ad enti o societa' esterne, il concessionario e' tenuto ad assicurarsi che anche queste fasi siano conformi al disciplinare, e l'OdC e' tenuto a fare i controlli relativi anche a queste fasi. 4. Nel caso di rinuncia alla concessione e' vietato chiederne un'altra prima di due anni dalla data di rinuncia della concessione stessa. Art. 7 Autorizzazione degli organismi di controllo 1. Per essere autorizzati, gli OdC presentano domanda ai competenti uffici regionali, secondo le modalita' previste dalla Giunta regionale, allegando la documentazione predisposta per l'attivita' di controllo consistente in: a) Manuale della qualita' con tre allegati: 1) tabella di riscontro tra manuale della qualita' e norma UNI CEI EN 45011 del 1° marzo 1999; 2) tariffario generale; 3) organigramma nominale. b) Procedure di gestione: 1) del personale interno; 2) degli ispettori; 3) dei laboratori di prova; 4) della documentazione; 5) delle verifiche ispettive e delle non conformita' interne. c) Piano tipo di controllo (PTC) per l'agricoltura integrata. 2. L'autorizzazione e' rilasciata all'OdC richiedente al termine di un'istruttoria eseguita dai competenti uffici regionali mediante decreto del dirigente degli Uffici medesimi. 3. Gli Organismi di controllo autorizzati sono inseriti in un apposito elenco degli Organismi autorizzati dalla Regione Campania ai fini del controllo dei prodotti da agricoltura integrata. L'elenco e' pubblico. Le autorizzazioni hanno durata quadriennale. Scaduto il periodo di autorizzazione, gli Organismi sono rivalutati su richiesta degli stessi, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale. Art. 8 Requisiti per l'autorizzazione degli organismi di controllo 1. Gli Organismi autorizzati esercitano attivita' di controllo sui concessionari al fine di garantire la conformita' delle produzioni ai disciplinari di produzione integrata e al presente regolamento. 2. Ai sensi della legge regionale 9/2006 e del presente regolamento, gli Organismi di controllo per essere autorizzati devono: a) essere conformi alle previsioni della norma UNI CEI EN 45011 del 1° marzo 1999 per il settore agricolo e alimentare; b) offrire garanzie sufficienti di obiettivita' e di imparzialita' nei confronti di ogni produttore e, in generale, di ogni operatore della filiera produttiva soggetto al controllo; c) disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare il controllo dei prodotti agricoli e alimentari recanti il marchio; d) non svolgere attivita' di consulenza nei settori relativi alle attivita' oggetto del controllo; e) avvalersi, nell'ambito della propria attivita' di controllo, di laboratori conformi ed accreditati alla norma internazionale di qualita' UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Con apposito provvedimento della Giunta regionale possono essere autorizzati gli OdC gia' autorizzati al controllo per i sistemi di qualita' per il settore agricolo ed agroalimentare regolamentati da norme comunitarie o nei sistemi di qualita' nazionali riconosciuti a livello comunitario. Art. 9 Obblighi degli organismi di controllo 1. Gli obblighi cui devono ottemperare gli Organismi di controllo autorizzati sono i seguenti: a) effettuare la verifica iniziale necessaria per l'inserimento dei soggetti richiedenti nel sistema di controllo e comunicare l'esito della verifica ai competenti uffici regionali, entro 60 giorni; b) effettuare, almeno una volta all'anno, un sopralluogo presso i concessionari secondo le modalita' e i tempi previsti dal piano dei controlli approvato dalla Regione Campania, fornendo evidenza del lavoro svolto; c) trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio, all'ufficio regionale competente l'elenco dei concessionari controllati unitamente all'elenco delle irregolarita' rilevate e delle relative misure adottate; d) sottoporsi alle verifiche tecniche e documentali effettuate dall'ufficio regionale competente, anche se la sede dell'OdC si trova al di fuori del territorio regionale; e) attuare l'attivita' di controllo secondo quanto stabilito dal piano di controllo approvato dalla Regione Campania all'atto dell'autorizzazione; f) adottare le misure di cui all'articolo 13 del presente regolamento nei confronti dei concessionari inadempienti verso gli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento; g) richiedere all'ufficio regionale competente l'approvazione di eventuali modifiche ai piani di controllo approvati prima di renderle operative. Art. 10 Concessione in uso del marchio 1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento che sono interessate ad ottenere la concessione d'uso del marchio, presentano domanda di inserimento nel sistema di controllo per l'agricoltura integrata all'ufficio regionale competente e all'OdC prescelto. 2. La presentazione delle domande avviene secondo tempi e modalita' stabilite dalla Giunta regionale. Art. 11 Inserimento nel sistema di controllo 1. L'OdC prescelto dall'operatore, una volta accertato che il medesimo ha trasmesso la richiesta anche al competente ufficio regionale, procede alla verifica del possesso dei requisiti da parte del richiedente. 2. L'OdC trasmette all'ufficio regionale competente per territorio il certificato di conformita' aziendale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'operatore. 3. L'ufficio regionale competente per territorio, preso atto della richiesta dell'operatore e del certificato di conformita' rilasciato dall'OdC, inserisce l'operatore in un elenco relativo alla provincia di competenza e gliene fa comunicazione. 4. L'inserimento dell'operatore nell'elenco regionale, costituito dall'insieme degli elenchi provinciali, e' condizione necessaria per l'uso del marchio. 5. Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli uffici regionali competenti per territorio trasmettono all'ufficio regionale che detiene l'ERAI l'elenco degli operatori inseriti nel sistema di controllo al 31 dicembre dell'anno precedente. 6. L'ufficio regionale che detiene l'ERAI provvede ogni anno ad approvare l'elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata, mediante decreto dirigenziale e a trasmetterlo al bollettino ufficiale della regione Campania per la relativa pubblicazione. Art. 12 ERAI Elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata 1. L'Elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata (ERAI), istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9/2006, opera presso gli uffici regionali competenti. 2. L'ERAI e' articolato in due sezioni: a) Produttori agricoli: in questa sezione rientrano le aziende di produzione agricola, singole o associate; b) Preparatori: in questa sezione rientrano le imprese di trasformazione, lavorazione o commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura integrata. 3. La cancellazione di un operatore dall'ERAI per abbandono volontario del metodo di produzione integrato avviene a seguito di presentazione di domanda di recesso con lettera raccomandata A/R all'ufficio regionale competente per territorio e all'OdC al quale e' assoggettato, entro trenta giorni dalla data di abbandono. Art. 13 Misure in caso di irregolarita' e inadempienze 1. L'accertamento della conformita' dei prodotti derivanti da agricoltura integrata al presente regolamento e ai disciplinari di produzione integrata e' di competenza dell'OdC prescelto dal concessionario del marchio. 2. Se l'OdC nello svolgimento dei controlli di propria competenza, riscontra irregolarita' in relazione all'osservanza delle prescrizioni dei disciplinari di produzione integrata e del presente regolamento, adotta le seguenti misure: a) Richiesta di un'azione correttiva nel caso di irregolarita' che: 1) non hanno effetto negativo sul prodotto; 2) non modificano le condizioni che hanno consentito la concessione d'uso del marchio; 3) non interrompono il sistema di tracciabilita' del prodotto. b) Sospensione della concessione d'uso del marchio nel caso di: 1) irregolarita' che determinano un'interruzione nel sistema di tracciabilita' del prodotto, mancato rispetto delle modalita' d'uso di cui all'articolo 4 del presente regolamento, mancata o inadeguata registrazione delle informazioni necessarie al controllo del metodo di produzione integrata); 2) mancata attuazione delle azioni correttive predisposte; 3) ripetizione nel tempo delle stesse irregolarita'. c) Revoca della concessione d'uso del marchio nel caso di: 1) irregolarita' riguardanti la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 che modificano le caratteristiche del prodotto finito; 2) perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione d'uso del marchio; 3) violazione degli obblighi previsti dal contratto stipulato tra concessionario e OdC; 4) mancato adeguamento all'azione correttiva di cui al punto b) entro i novanta giorni previsti. Nei casi previsti dalla lettera a) l'OdC formalizza le modalita' e i tempi dell'azione correttiva e stabilisce una verifica dell'efficacia dell'azione correttiva stessa. Nei casi previsti dalla lettera b) la sospensione riguarda solo le partite o i lotti interessati dalle irregolarita'. L'OdC dispone l'adozione di un'azione correttiva, specificando modalita' e i tempi dell'azione correttiva e stabilisce una verifica dell'efficacia dell'azione correttiva stessa. La sospensione cessa quando l'OdC verifica l'efficacia dell'azione attuata. Nei casi previsti dalla lettera c) l'OdC trasmette una proposta di revoca della concessione d'uso del marchio agli uffici regionali competenti e, per conoscenza, al concessionario interessato. Entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di revoca il concessionario ha la facolta' di inviare all'ufficio regionale competente le proprie eventuali osservazioni documentate. 3. In caso di revoca della concessione d'uso del marchio, l'ufficio regionale competente procede alla cancellazione del concessionario dall'ERAI. 4. Il concessionario al quale e' stata revocata la concessione d'uso del marchio, non puo' presentare una nuova richiesta di concessione prima di due anni a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Art. 14 Attivita' di vigilanza 1. La regione Campania, mediante gli uffici competenti, svolge l'attivita' di vigilanza nei confronti degli OdC autorizzati. 2. La vigilanza ha le seguenti finalita': a) verificare il mantenimento da parte degli OdC dei requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento; b) valutare la conformita' dell'azione di controllo dell'OdC a quanto previsto dalla documentazione presentata in fase di autorizzazione, anche mediante ispezioni (a campione) ai concessionari. 3. Nel caso di accertamento di irregolarita' relative alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, che non comportano la perdita dei requisiti di cui all'articolo 8, l'ufficio regionale competente dispone un'azione correttiva, stabilendone i tempi e le modalita'. 4. La revoca dell'autorizzazione dell'OdC avviene nei casi in cui e' stata accertata: a) la mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 8; b) violazione ripetuta dei compiti di cui all'articolo 9; c) mancata attuazione delle azioni correttive di cui al comma 3 del presente articolo. 5. In caso di accertamento di una o piu' violazioni di cui al precedente comma, l'ufficio regionale competente invia all'OdC una comunicazione relativa alle irregolarita' rilevate di cui al comma 4 che sono causa di revoca dell'autorizzazione. 6. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, l'OdC puo' inviare all'ufficio regionale competente le proprie osservazioni documentate. 7. L'ufficio regionale competente, valutate le osservazioni documentate trasmesse dall'OdC, decide in merito e comunica la propria decisione all'OdC. 8. In caso di revoca dell'autorizzazione di un OdC, l'ufficio regionale competente invia una comunicazione ai concessionari assoggettati al controllo dell'OdC, invitandoli a sottoporsi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al controllo di un altro OdC tra quelli inseriti nell'elenco degli Organismi autorizzati dalla regione Campania e comunica, contestualmente, la sospensione della concessione d'uso del marchio fino all'assoggettamento al controllo di un nuovo OdC autorizzato. Art. 15 Autocontrollo 1. L'autocontrollo e' l'attivita' di riscontro e di documentazione attuata dallo stesso concessionario che consente di garantire ai prodotti la conformita' al disciplinare, a partire dalla materia prima e per tutte le fasi produttive e di trasformazione, fino alla vendita. 2. I concessionari garantiscono idonei sistemi di autocontrollo finalizzati al soddisfacimento della normativa cogente e delle norme tecniche contenute nei disciplinari di produzione integrata. 3. Le modalita' di documentazione e le procedure di registrazione relative al sistema di autocontrollo sono definite con provvedimento della Giunta regionale. Il presente Regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania. Napoli, 3 luglio 2012 Caldoro