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قوانين إيطاليا

Regulation No. 253 establishing plant protection measures for the import of seed potatoes from Canada

صدر في 1999-06-17 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, pests/diseases, seeds/planting material, vegetables/legumes, international trade, plant production
الفئات
*, agriculture

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  1. D.M. 17 giugno 1999, n. 253 (1). Regolamento recante misure fitosanitarie per l'importazione di tuberi-seme di patata originari del Canada (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180. (2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 30 dicembre 1997. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto in particolare l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2; Vista la decisione della Commissione U.E. numero 1999/50/CE dell'11 gennaio 1999, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada; Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente regolamento farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus» e del «Potato spindle tuber viroid»; Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente regolamento debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6191 del 14 aprile 1999; Adotta il seguente regolamento: 1. 1. I tuberi seme di patata delle varietà «Atlantic», «Donna», «Kennebec», «Russet Burbank», «Sebago», «Shepody» e «Yocon Gold» originari dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana dal 15 gennaio 1999 al 3l marzo 1999. 2. 1. Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patata di cui all'articolo 1, gli importatori di patate canadesi si muniscono di una certificazione dell'Autorità fitosanitaria canadese attestante che le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti situati in zone delle provincie New Brunswich o Prince Edward Island che la «Canadian Food Inspection Agency» ha ufficialmente dichiarato esenti da «Potato spindle tuber viroid» e da «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus». 2. Dette aree sono dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se: a) comprendono appezzamenti appartenenti od affittati ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate oppure hanno una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da acqua e terreni diversi da quelli in cui è stata riscontrata la presenza degli organismi in questione nei precedenti tre anni; b) le patate prodotte in dette zone sono la prima diretta generazione di tuberi seme delle categorie «Pre Elite» , «Elite I», «Elite II» o «Elite III», prodotte in aziende qualificate a produrre tuberi seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che sono aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo; c) la superficie utilizzata per la produzione di patate diverse da quelle da seme non è superiore ad un quinto di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme; d) controlli annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non mostrano alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti da malattie; e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per garantire che: 1) le patate prodotte in altre zone del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree; 2) le patate originarie di tali zone, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie; 3) la «Canadian Food Inspection Agency» è tenuta a fornire alla Commissione U.E. un elenco completo delle zone dichiarate esenti dalla malattia, accompagnato da una mappa aggiornata annualmente delle provincie in questione segnalando, con simboli adeguati, la distribuzione geografica delle zone; 4) i tuberi seme sono ufficialmente certificati come tuberi seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria «di base». 3. I campioni sono prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia che può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà e classe, prodotti in un'unica azienda, e recanti lo stesso numero di riferimento. Inoltre detti campioni sono esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del «Potato spindle tuber viroid» e del «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus»; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di «Potato spindle tuber viroid» sono costituiti da tuberi o foglie prelevati nell'appezzamento ove è stata prodotta la partita; per l'accertamento del «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus» è prelevato da ogni partita pari o inferiore a 25 tonn. un campione di almeno 200 tuberi; gli esami sono effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi: a) per quanto riguarda il «Potato spindle tuber viroid»: il metodo «Reverse-Page», o la procedura di ibridazione c-DNA; b) per quanto riguarda il «Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus» almeno il metodo indicato nel programma per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata come stabilito nella direttiva n. 93/85/CEE Consiglio del 4 ottobre 1993. 4. Le Autorità di certificazione canadesi (Canadian Food Inspection Agency) pongono in essere disposizioni legislative ed amministrative al fine di garantire la supervisione ed il controllo diretto sia del processo di campionamento (prelievo, etichettatura e sigillatura) che del sistema di etichettatura attraverso procedure adeguate di responsabilità, tali che: a) per ogni partita compresa in ciascuna spedizione destinata alla comunità, venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita ai sacchi separatamente dalle etichette di certificazione, e un colore codice corrispondente allo specifico importatore dello Stato membro; b) al momento del carico della nave, due sacchi sigillati di patate di ciascuna partita spedita vengano messi da parte ed immagazzinati sotto la giurisdizione della «Canadian Food Inspection Agency», almeno fino a quando non sono stati completati i risultati delle prove di cui all'articolo 5; c) le partite vengono mantenute separate durante tutte le operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori italiani di cui all'articolo 4. 3. 1. Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna spedizione di tuberi seme di patata è compilato separatamente dalle Autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di «Potato spindle tuber viroid» o di «Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus» è stata evidenziata in occasione degli esami di cui all'articolo 2. 2. Il certificato anzidetto riporta nel riquadro «dichiarazione supplementare» che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono stati prodotti i tuberi seme e i numeri delle partite di tuberi certificati, il numero dei sacchi nonché il nome della zona di cui all'articolo 2, comma 1, e dell'azienda di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo. 3. Il riquadro «Marchio dei colli» reca il numero dei contenitori e il colore che corrisponde in codice a uno specifico importatore nazionale nonché i dettagli dell'etichetta numerata utilizzata per ogni partita compresa in ciascuna spedizione. 4. I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiscono esattamente al certificato in parola sia per la descrizione che per la quantità di prodotto. 5. La documentazione riguardante i dati richiesti e la quantità del prodotto corrisponde ed integra il certificato fitosanitario di riferimento. 4. 1. L'importazione delle partite di patate da seme dal Canada può avvenire soltanto attraverso i punti di entrata portuali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna. 2. Tutte le importazioni di tuberi seme sono soggette ad autorizzazione del Ministero per le politiche agricole a seguito di apposita richiesta notificata dall'importatore entro quindici giorni, in cui sono specificati la varietà, la quantità, i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e gli indirizzi dei depositi ove sono immagazzinati i tuberi seme, nonché i luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'articolo 19 del decreto 31 gennaio 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996. 5. 1. I servizi fitosanitari regionali, all'atto dell'importazione attraverso i punti di entrata di cui all'articolo 4, prelevano ufficialmente, dalle singole partite di tuberi seme, campioni di almeno n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto. 2. Le partite sono tenute separate sotto controllo ufficiale e durante tutte le operazioni compreso il trasporto almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori. 3. Inoltre detti servizi sono tenuti a prelevare dei sottocampioni dei tuberi seme da tenere a disposizione degli altri Stati membri che ne fanno richiesta per ulteriori esami di laboratorio. 4. Il Ministero per le politiche agricole può autorizzare il prelievo di detti campioni in Canada, da parte dei delegati per le malattie delle piante delle regioni ove sono ubicati i punti di entrata portuali di cui all'articolo 4, qualora vi sono richieste in tal senso e sempre che le partite di patate in questione vengono condizionate in appositi container per il trasporto. 6. 1. I tuberi seme in questione sono piantati sul territorio italiano esclusivamente in luoghi dei quali è possibile rintracciare nomi e indirizzi. 2. I servizi fitosanitari regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, possono ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi seme di patate in questione. 7. 1. Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere certificate come «tuberi seme di patate» e sono destinate unicamente ad essere consumate. 2. Dette patate possono essere commercializzate con imballaggi sui quali è indicata l'origine canadese nonché il numero di registrazione di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996. 3. I servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la circolazione delle patate da consumo ottenute dai tuberi seme di patate in questione, tenuto conto dei risultati delle ispezioni previste dall'articolo 6. 8. 1. Il Ministero per le politiche agricole, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi seme, provvede per finalità di coordinamento nazionale ad impartire ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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