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قوانين إيطاليا

Regulation No. 240 establishing plant protection measures for importing plants of strawberry from Argentina

صدر في 1999-08-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, fruits/edible nuts, international trade
الفئات
*, agriculture

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  1. D.M. 20 luglio 1999, n. 240 (1). Regolamento recante misure fitosanitarie per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina (2). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 1999, n. 174. (2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 4 giugno 1997. IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto in particolare l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2; Vista la decisione della Commissione U.E. n. 1999/181/CE del 24 febbraio 1999 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE sopraindicata per quanto riguarda le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente regolamento farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7464 del 15 luglio 1999; Adotta il seguente regolamento: 1. 1. In deroga a quanto previsto dal decreto 31 gennaio 1996 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, le piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dell'Argentina, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana dal 1° giugno 1999 al 31 dicembre 2000. 2. 1. Le piantine di fragole di cui all'articolo 1, da destinare solo alla produzione di frutta, sono: a) ottenute esclusivamente da piante madri certificate; b) coltivate su superfici: I) situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita; II) situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e che non soddisfa le condizioni del presente regolamento; III) situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere Fragaria che non soddisfa le condizioni del presente regolamento; IV) che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo; c) ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e di qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza non è nota nella Comunità; d) risultate indenni, all'atto delle ispezioni, da organismi nocivi di cui alla lettera c); e) prive di qualsiasi residuo di terra o di vegetali, nonché di fiori e di frutti. 3. 1. Le piantine sono accompagnate dal certificato fitosanitario, previe idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996. 2. Detto certificato contiene: a) le indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti prima dell'esportazione; b) la dichiarazione supplementare che «la partita di piantine di fragole è conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento»; c) il nome della varietà e il programma di certificazione nel cui ambito le piante madri sono state certificate. 4. 1. L'importazione delle piantine di fragole è soggetta all'autorizzazione del Ministero per le politiche agricole a seguito di apposita richiesta in cui sono specificati: a) il tipo di materiale e il quantitativo; b) la data d'importazione; c) il punto di entrata; d) i nomi e gli indirizzi delle aziende dove verranno messe a dimora le piantine. 2. I servizi fitosanitari regionali effettuano le ispezioni dovute e verificano che le piantine sono piantate esclusivamente nelle aziende segnalate. 5. 1. Il Ministero per le politiche agricole, nell'autorizzare l'importazione delle piantine di fragole, provvede ad impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni relative all'effettuazione delle analisi di laboratorio e delle ispezioni in campo. 6. 1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale entro il 1° ottobre di ogni anno: a) le informazioni relative ai quantitativi importati; b) una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali effettuati; c) copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità fitosanitarie dell'Argentina.

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