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قوانين إيطاليا

Regional Regulation No. 8 implementing Regional Act No. 6 of 1994 regulating the gathering, cultivation, preservation and marketing of truffles

صدر في 2007-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Regolamento Regionale n. 8: Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni.
اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Umbria
الموضوعات
Food and nutrition, Forestry, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
vegetables/legumes, certification, authorization/permit, non-wood forest products, collecting/harvesting

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  1. REGOLAMENTO REGIONALE 16 Luglio 2007, n. 8 Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 25 luglio 2007) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento da' attuazione a quanto previsto dall'art. 22-bis della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) come aggiunto dall'art. 16 della legge regionale 26 maggio 2004, n. 8. Art. 2. Certificazione della micorrizazione 1. La certificazione della micorrizazione del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria e' effettuata dai soggetti e con le modalita' di seguito indicati: a) l'Azienda regionale Umbraflor, di seguito Umbraflor, e gli istituti universitari individuati con atto amministrativo dalla giunta regionale, sono incaricati dalla giunta stessa, mediante apposite convenzioni di effettuare la certificazione delle piante tartufigene; b) la certificazione e' effettuata attraverso l'esame di un campione casuale di ogni partita di piante tartufigene da commercializzare, pari al cinque per cento; c) la metodica utilizzata per lo svolgimento degli esami dei campioni e' costituita sia dal metodo biomolecolare (genetico) che da quello microscopico. I risultati delle due metodiche devono coincidere almeno per i quattro quinti delle piantine esaminate; d) i soggetti di cui alla lettera a) provvedono a dividere le partite di piantine tartufigene, imballandole in lotti di cento piantine ciascuno. Sull'esterno dell'imballaggio deve essere evidente una scritta che individui con chiarezza: l'istituto certificatore, il numero e la provenienza delle piantine e la certificazione della micorrizazione del tipo di tartufo bianco, nero o altro dell'Umbria mediante campionamento; e) i soggetti di cui alla lettera a) certificano piantine micorrizate da loro prodotte o prodotte da aziende agricole che attestino la provenienza umbra delle se piantine. Art. 3. Riconoscimento o rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate 1. Ai fini del riconoscimento o del rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate la commissione competente, di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 6/1994, accerta la necessaria presenza diffusa del tartufo con eventuale utilizzo di strumentazione "GPS", suddividendo in dieci quadranti per ogni ettaro la superficie della tartufaia controllata ed effettuando la verifica su cinque quadranti per ogni ettaro scelti mediante sorteggio svolto dalla commissione stessa. 2. La commissione, con il cane appositamente addestrato fornito dal soggetto richiedente il riconoscimento od il rinnovo o, in alternativa, messo a disposizione a titolo gratuito dalla comunita' montana, dalle associazioni dei cercatori o dalle associazioni agricole, effettua la verifica nel corso della stagione di raccolta secondo il calendario previsto dalla legge per le diverse specie di tartufi. Il cane e' condotto dal presidente della commissione. 3. Nel caso in cui la prima verifica da' esito negativo, cioe', non vengono raggiunti i due chilogrammi previsti dalla legge regionale n. 6/1994, la commissione deve procedere ad ulteriori verifiche nella stessa tartufaia, precedute da altrettanti sorteggi dei quadranti, fino ad un massimo di tre complessivamente. Le quantita' reperite si sommano ai fini del riconoscimento o del rinnovo. Soltanto nel caso in cui con tre verifiche effettuate nella stessa stagione di raccolta non viene raggiunto il peso previsto dalla legge, il riconoscimento od il rinnovo sono negati. 4. Il conduttore al quale e' stato negato il riconoscimento o il rinnovo dell'autorizzazione, ha facolta' di presentare una nuova domanda l'anno successivo. 5. Se la richiesta di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione riguarda una tartufaia controllata di superficie inferiore ad un ettaro, si riducono proporzionalmente il numero di quadranti sui quali effettuare la verifica e la quantita' di tartufi necessaria ad attestare la presenza diffusa. 6. La verifica della commissione viene effettuata annualmente su un campione estratto a sorte dalla stessa pari al dieci per cento delle tartufaie controllate per le quali viene chiesto il riconoscimento o il rinnovo nel corso di ogni anno. Per tutte le altre il riconoscimento od il rinnovo avvengono tacitamente. 7. Alla richiesta di riconoscimento o di rinnovo di autorizzazione delle tartufaie controllate e' allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico dell disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale il conduttore richiedente attesta la quantita' di tartufi ad ettaro raccolti nell'ultima stagione di raccolta nell tartufaia controllata per la quale chiede il riconoscimento o il rinnovo. 8. Le richieste di riconoscimento o di rinnovo dell'autorizzazione di tartufaie controllate poste nei territori dei comuni non ricompresi, ai sensi della vigente normativa regionale, in alcuna comunita' montana, sono presentate alla comunita' montana limitrofa. Art. 4. Zone vocate 1. Per zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura si intendono quei territori che per speciali condizioni pedoclimatiche denotano storicamente una presenza tartufigena naturalmente significativa ancorche' molto variabile stagionalmente. 2. Le comunita' montane, in collaborazione con le associazioni dei cercatori costituite al 31 dicembre 2003, verificano annualmente il perpetuarsi delle condizioni indicate al comma 1 e l'eventuale presenza dei tartufi e, con il contributo della regione, effettuano gli eventuali interventi di mantenimento e miglioramento. 3. Le zone indicate come particolarmente vocate, individuate dalle Comunita' montane e comunicate alla regione, fanno parte della mappatura prevista dalla legge regionale e sono riunite nella Carta delle vocazioni tartuficole della Regione Umbria realizzata a cura di quest'ultima. 4. Per le tartufaie controllate del tartufo nero pregiato, del tartufo moscato, del tartufo nero d'inverno, del tartufo estivo, del tartufo uncinato, la presenza diffusa e' accertata dalla commissione, in base alla presenza dei pianelli, all'attitudine che presenta il terreno a subire interventi migliorativi e alla tendenza verso una evoluzione naturale della produzione. Art. 5. Sostegno alle associazioni tartufai 1. Le comunita' montane, tenendo conto della effettiva attivita' svolta dalle associazioni tartufai in favore degli associati, della diffusione della conoscenza della materia tartufi e dell'opera di sensibilizzazione circa la tutela dei tartufi stessi, possono sostenere anche finanziariamente queste ultime previa sottoscrizione di accordi aventi durata almeno annuale, utilizzando parte della maggior percentuale dei proventi derivanti dalla tassa di concessione e dalle sanzioni. 2. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 e' accordato alle associazioni tartufai costituite al 31 dicembre 2003, nonche' a quelle costituite successivamente a tale data qualora siano trascorsi almeno tre anni dalla loro costituzione. 3. Le associazioni tartufai danno conto dei finanziamenti ricevuti alle Comunita' montane con apposita relazione al termine di ogni anno, anche nel caso di maggior durata degli accordi sottoscritti. Art. 6. Attestazione di specificita' 1. La Regione organizza le iniziative delle associazioni interessate al conseguimento di un attestato di specificita' e di qualita' dei tartufi dell'Umbria (bianco e nero) mediante il supporto dei propri uffici e secondo le disposizioni contenute nel Reg. CE n. 2082/92. 2. Tra le associazioni interessate sono comprese quelle dei tartufai costituite al 31 dicembre 2003, quelle dei produttori e degli agricoltori ed i titolari delle aziende di trasformazione dei prodotti tartuficoli. Art. 7. Commissioni 1. I soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6/1994 che dispongono le designazioni dei componenti delle commissioni presso le comunita' montane, designano anche un componente supplente. Qualora ritenuto necessario la Comunita' montana costituisce in ulteriore commissione tutti i membri supplenti. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 16 luglio 2007 LORENZETTI (Omissis).

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