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Regional Regulation No. 7 on the agricultural use of weedy waters and olive residue oils

صدر في 2010-03-01 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

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عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Regolamento regionale n. 7: Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).
اللغة
Italian
النوع
لائحة
الدولة
إيطاليا · Piemonte
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
pollution control, freshwater pollution, water resources management, effluent waste water/discharge, waste non-domestic sources

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  1. Regolamento regionale 1 marzo 2010, n. 7/R. "Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". (B.U. 4 marzo 2010, n. 9) Modificato da: r. 6/R 2011 (B.U. 22 settembre 2011, n. 38). SOMMARIO Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Comunicazione Art. 4 - Modalita' di spandimento Art. 5 - Dosi di applicazione Art. 6 - Divieti di spandimento Art. 7 - Stoccaggio delle acque di vegetazione Art. 8 - Stoccaggio delle sanse umide Art. 9 - Modalita' di trasporto Art. 10 - Controlli e relazioni periodiche Art. 11 - Norme transitorie Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque, disciplina le attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e al decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152). 2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche, dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano nonche' la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione; b) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno successivo; c) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interramento; d) autorita' competente: la provincia competente per territorio ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera e) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998); e) aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: le aziende in esercizio e i contenitori di stoccaggio esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) destinatario: il soggetto che riceve le acque di vegetazione o le sanse umide sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica; g) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive; h) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su uno o piu' siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera u); i) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque, dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo; l) sito di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento; m) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o piu' siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento; n) stoccaggio: il deposito temporaneo delle sanse umide e delle acque di vegetazione di cui al presente regolamento; o) utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide: la gestione di acque di vegetazione e di sanse umide, residuate dalla lavorazione delle olive, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nelle medesime contenute. Art. 3. (Comunicazione) 1. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione o le sanse umide presenta annualmente alla provincia competente, almeno trenta giorni prima dello spandimento, apposita comunicazione secondo le modalita' definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. 2. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell'Allegato A e la relazione tecnica di cui all'Allegato B. 3. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene: a) i dati di cui all'Allegato A, Parti I e III e, nel caso in cui siano intervenute variazioni, i dati di cui alla Parte IV; b) i dati di cui all'Allegato B nel caso in cui siano intervenute variazioni. 4. I frantoi aventi capacita' effettiva di lavorazione uguale od inferiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore, riportano nella prima comunicazione almeno le informazioni di cui all'Allegato A, ad eccezione delle dichiarazioni previste alla lettera a), numero 4 e alla lettera b), numero 4 della Parte I. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene i dati di cui al comma 3, lettera a). 5. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra piu' soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attivita' svolte. Art. 4. (Modalita' di spandimento) 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dal presente regolamento e' finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute, nell'ottica di una gestione sostenibile del territorio e deve essere svolta nel rispetto di criteri generali che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito, delle norme igienico-sanitarie, delle norme di tutela ambientale e dei vincoli urbanistici. 2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' realizzato assicurando un'idonea distribuzione e prevedendo l'immediata incorporazione delle sostanze nei terreni in modo tale da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere all'ecosistema; e' comunque ammesso l'utilizzo sulle superfici inerbite. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento. 3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 15 maggio di ogni anno. Art. 5. (Dosi di applicazione) 1. L'utilizzazione agronomica e' consentita in osservanza del limite di 50 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di 80 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione e per le sanse umide provenienti da frantoi a ciclo continuo. Art. 6. (Divieti di spandimento) 1. L'utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' vietato: a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola; b) nei boschi; c) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati, compresi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale; d) entro 20 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali significativi cosi' come definiti dal Piano di tutela delle acque; e) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali; f) in prossimita' di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada: 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione; 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati; g) entro 200 metri dai centri abitati; h) sui terreni gelati, innevati, con soggiacenza inferiore ai 10 metri, caratterizzati da capacita' protettiva bassa, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua; i) su terreni con pendenza media superiore al 15 per cento; tale limite e' elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie o nel caso in cui si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide; l) nei casi in cui le acque di vegetazione e le sanse umide possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; m) in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; n) giardini ed aree di uso pubblico; o) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; p) nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio di ogni anno; q) in tutte le situazioni in cui l'autorita' competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; r) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso; s) sui terreni gia' interessati dallo spandimento di effluenti di allevamento o di acque reflue ai sensi del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R; t) sui terreni gia' interessati dallo spandimento di fanghi; u) nei siti, individuati dall'autorita' competente, ove le acque di vegetazione e le sanse umide sono state distribuite per diversi anni e per cui e' necessario prescrivere un periodo di riposo temporaneo; v) nelle aree di cava; z) sui terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano definite ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e sui terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia definite sulla base del criterio geometrico di cui alla normativa statale vigente. Art. 7. (Stoccaggio delle acque di vegetazione) 1. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l'impiego agricolo e' impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative. 2. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, acque reflue o con rifiuti. 3. La capacita' dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e' calcolata in base ai seguenti parametri: a) volume delle acque di vegetazione e delle eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore; b) franco di sicurezza di almeno 10 centimetri; il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione. 4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilita' K maggiore di 1*10-7 cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. 5. Èobbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio. 6. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazioni esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai commi precedenti entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 8. (Stoccaggio delle sanse umide) 1. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo e' impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative. 2. Nelle fasi di stoccaggio delle sanse umide e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, acque reflue o con rifiuti. 3. La capacita' dei contenitori di stoccaggio delle sanse umide e' calcolata in base al volume delle sanse umide prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore. 4. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con un'eventuale apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale. Qualora le sanse umide siano movimentate attraverso mezzi meccanici, i contenitori di stoccaggio devono avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. 5. È obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio. 6. I contenitori di stoccaggio delle sanse umide esistenti devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai commi precedenti entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 9. (Modalita' di trasporto) 1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide destinate all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di documentazione del trasporto di cui all'Allegato C. 2. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' effettuato in contenitori chiusi e tramite mezzi idonei onde evitare fuoriuscite e inconvenienti igienico-sanitari. 3. Nella fase di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue o con rifiuti. Art. 10. (Controlli e relazioni periodiche) 1. L'autorita' competente sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo, nonche' delle conoscenze a sua disposizione riguardo lo stato delle acque, le condizioni pedoclimatiche e idrologiche del territorio, organizza ed effettua sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli in campo per verificare la conformita' delle modalita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide agli obblighi di cui al presente regolamento. 2. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso alle strutture e ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica e oggetto della comunicazione. 3. L'autorita' competente, sulla base dei risultati dei suddetti controlli nonche' delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 3, puo' impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione delle dosi di applicazione di cui all'articolo 5. 4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza alle norme di cui al presente regolamento o delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 3, l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale ordine di sospensione dell'utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente; c) al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 1 >Art. 11. (Norme transitorie) 1. Le aziende esistenti presentano, secondo le modalita' definite con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide di cui all'articolo 3 entro il 31 ottobre 2011 in conformita' ai contenuti dell'Allegato D. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le aziende esistenti presentano la comunicazione riguardante l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide con le modalita' e nel rispetto dei termini indicati all'articolo 3.< 1 Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Data a Torino, addi' 1 marzo 2010 Mercedes Bresso Allegato A. (Art. 3) Comunicazione PARTE I - (PARTE GENERALE) a) dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare per la parte di propria competenza: 1) i contenuti della legge n. 574 del 1996; 2) le disposizioni di cui al presente regolamento; 3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dalla provincia; 4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione. b) dichiarazione, nella quale il titolare del sito di spandimento si impegna a rispettare per la parte di propria competenza: 1) i contenuti della legge n. 574 del 1996; 2) le disposizioni di cui al presente regolamento; 3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali; e le eventuali prescrizioni impartite dalla provincia; 4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione. PARTE II - (DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DATI E CARATTERISTICHE DEL FRANTOIO) a) nominativo del legale rappresentante; b) denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail; c) tipologia del ciclo di lavorazione (ad esempio: pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi); d) tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialita' produttiva); e) produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi; f) giorni di durata prevedibile della campagna oleicola; g) produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi; h) nel caso di frantoi consortili o dei cosiddetti "frantoi mobili" devono indicarsi i dati anagrafici dei soggetti conferenti le olive e le relative quantita' frante. PARTE III - (DATI RELATIVI AI SITI DI SPANDIMENTO) a) periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento; b) quantita' totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito; c) nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento; d) superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are), identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (comune, foglio di mappa, particelle) e attestazione del relativo titolo d'uso; e) numero di anni per i quali e' previsto l'utilizzo del sito. PARTE IV - (DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO) a) titolare del contenitore di stoccaggio; b) volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili espresso in metri cubi; c) localizzazione (indirizzo, comune, provincia); d) tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura). Allegato B. (Art. 3) RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica, sottoscritta da un professionista abilitato, deve riportare almeno i dati di cui al presente Allegato. A. SITO OGGETTO DI SPANDIMENTO 1. Titolare del sito di spandimento: 1.1 identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (comune, foglio di mappa, particelle); 1.2 superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento. 2. Pedologia: 2.1 valutazione dell'idoneita' del sito oggetto di spandimento sulla base di una carta di criticita' ambientale; 2.2 pH. 3. Geomorfologia: 3.1 specificare se il terreno e' in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti. 4. Idrologia: 4.1 ove presente la falda temporanea specificare la sua profondita'; 4.2 profondita' della prima falda permanente; 4.3 ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicare la loro denominazione; 4.4 bacino idrografico di riferimento. 5. Agroambiente: 5.1 se vi e' coltura in atto, indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali; 5.2 nel caso di terreno non coltivato specificarne le motivazioni. B. TRASPORTO E SPANDIMENTO 1. Denominazione, indirizzo, telefono, fax, e-mail della ditta che esegue il trasporto. 2. Denominazione, indirizzo, telefono, fax, e-mail della ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo agronomico. 3. Capacita' e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto. 4. Modalita' di spandimento. 5. Specifica delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo spandimento/interramento. C. CARTOGRAFIA 1. Corografia in scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio riportante: 1.1 l'indicazione dei siti di spandimento; 1.2 l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle relative aree di rispetto; 1.3 l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto. 2. Estratto di mappa catastale riportante: 2.1 l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito; 2.2 le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione. Allegato C. (Art. 9) DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO A. TRASPORTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE PER LO SPANDIMENTO 1. Il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' corredato da un documento di accompagnamento redatto in duplice copia, numerato progressivamente, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio (o da un suo delegato), contenente: a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso; b) la quantita' delle acque e delle sanse umide trasportate; c) i dati identificativi del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento; e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque e/o le sanse umide trasportate. 2. Nel caso in cui le acque di vegetazione e le sanse umide sono prodotte, trasportate e utilizzate all'interno della stessa azienda, senza percorrere la viabilita' pubblica, nel documento di accompagnamento di cui al punto 1 e' sufficiente indicare gli estremi identificativi del sito di spandimento, la data di distribuzione e la quantita' delle acque di vegetazione e delle sanse umide utilizzate. 3. Una copia del documento di trasporto deve essere conservata dal titolare del frantoio per tre anni e l'altra copia deve essere consegnata al trasportatore. B. TRASPORTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE PER LO STOCCAGGIO 1. Nel caso in cui il contenitore di stoccaggio sia ubicato al di fuori del frantoio, il trasferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide e' corredato da un documento di accompagnamento, redatto in duplice copia, numerato progressivamente, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio (o da un suo delegato), contenente: a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso; b) la quantita' delle acque e delle sanse umide trasportate; c) i dati identificativi del mezzo di trasporto; d) l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e gli estremi identificativi del suo titolare. 2. Una copia del documento di trasporto ci sui sopra deve essere conservata dal titolare del frantoio e l'altra deve essere consegnata al responsabile del contenitore di stoccaggio. Entrambe le copie devono essere conservate per tre anni. Allegato D. (Art. 11) Comunicazione per le aziende esistenti PARTE I - (DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DATI E CARATTERISTICHE DEL FRANTOIO) a) nominativo del legale rappresentante; b) denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail; c) tipologia del ciclo di lavorazione (ad esempio: pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi); d) tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialita' produttiva); e) produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi; f) giorni di durata prevedibile della campagna oleicola; g) produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi; h) nel caso di frantoi consortili o dei cosiddetti "frantoi mobili" devono indicarsi i dati anagrafici dei soggetti conferenti le olive e le relative quantita' frante. PARTE II - (DATI RELATIVI AI SITI DI SPANDIMENTO) a) periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento; b) quantita' totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito; c) nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento; d) superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are), identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (comune, foglio di mappa, particelle) e attestazione del relativo titolo d'uso; e) numero di anni per i quali e' previsto l'utilizzo del sito. PARTE III - (DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO) a) titolare del contenitore di stoccaggio; b) volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili espresso in metri cubi; c) localizzazione (indirizzo, comune, provincia); d) tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

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