تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين إيطاليا

Regional Regulation No. 19 laying down rules on the management of Territorial Hunting Areas

صدر في 1995-04-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Umbria
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
hunting/capture, non-governmental entity

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 1995, N. 19 «Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia». BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N.19 DEL 10 APRILE 1995 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento: Art. 1 (Finalità) 1. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio destinato all’attività venatoria è ripartito con le modalità previste dagli artt. 3 e 10 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in ambiti territoriali di caccia di seguito denominati A.T.C. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici, ed è denominato in riferimento alla collocazione geografica. Art. 2 (Organi degli A.T.C.) 1. Ogni A.T.C. è dotato dei seguenti organi: Comitato di Gestione; Presidente; Ufficio di presidenza; Collegio dei revisori dei conti. Art. 3 (Comitato di gestione: natura giuridica e composizione) 1. I comitati di gestione sono organismi associativi privati, che non hanno fini di lucro, ad essi è affidata la gestione degli A.T.C.. I comitati di gestione si configurano come organismi rappresentativi organizzati in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del Codice civile, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati. 2. Il comitato di gestione è composto da 20 membri, di cui: Testo modificato da: Regolamento n. 37 del 17/08/1995, Regolamento n. 11 del 14/06/1996, Regolamento n. 26 del 14/08/1997, Regolamento n. 13 del 09/06/1999. a) 6 designati dalle strutture locali delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; b) 6 designati dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell’A.T.C.; c) 4 designati da Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e presenti in forma organizzata nel territorio dell’A.T.C.; d) 4 designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali. 3. I componenti dei comitati, alla scadenza del primo mandato, possono essere riconfermati per una sola volta. 4. Il comitato resta in carica quattro anni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e viene rinnovato entro 60 giorni dalla scadenza del mandato. Art. 4 (Prima costituzione dei comitati di gestione) 1. Le Province provvedono alla prima costituzione e alla nomina dei comitati di gestione, entro trenta giorni dalla istituzione degli A.T.C.. 2. I comitati restano in carica fino alla scadenza della prima delimitazione degli A.T.C., come determinata dalle norme transitorie di cui al comma 2, dell'art. 42, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. 3. La costituzione del comitato è valida se sono stati designati almeno 16 componenti. Art. 5 (Funzionamento del comitato di gestione - Statuto) 1. Il funzionamento del comitato di gestione è regolato dallo Statuto. Lo Statuto disciplina: a) le modalità di funzionamento degli organi dell'A.T.C.; b) le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il comitato di Gestione; c) le forme di impiego del volontariato; d) la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con l'eventuale personale tecnico; e) le modalità di consultazione dei cacciatori. 2. Lo Statuto si uniforma in particolare ai seguenti principi: a) il comitato elegge al suo interno il Presidente con le modalità previste dal comma 3 dell'art.11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14; b) i componenti dell'Ufficio di presidenza, ad eccezione del Presidente che ne fa parte di diritto, sono eletti, all'interno del comitato, a maggioranza relativa; c) il Presidente, convoca e presiede il comitato, provvedendo alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle proposte dei componenti il. comitato, curandone l’inoltro agli altri membri; riunisce l'Ufficio di Presidenza per l'adozione di provvedimenti di ordinaria gestione tecnica ed amministrativa, per l'attuazione degli atti adottati dal comitato e per l'adozione di provvedimenti d'urgenza che sottoporrà a ratifica nella seduta del comitato immediatamente successiva; d) le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri designati; e) le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi; f) le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del comitato di gestione sono svolte dal membro più giovane di età tra i presenti. Art. 6 (Composizione e funzionamento dell'Ufficio di Presidenza) 1. L'Ufficio di Presidenza è composto: a) dal Presidente del comitato di gestione; b) da tre membri eletti all'interno del comitato, con voto limitato a due. 2. L'Ufficio di Presidenza, rappresenta l'esecutivo del comitato di gestione. Ad esso è demandata la cura, l'attuazione ed il coordinamento degli atti correnti adottati nei settori tecnico ed amministrativo nonché dei provvedimenti urgenti che successivamente dovranno essere portati a ratifica del comitato di gestione. Art. 7 (Decadenza) 1. I componenti del comitato di gestione decadono per le seguenti cause: a) a seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del comitato; b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico. 2. Le cause di decadenza sono accertate dalla Provincia che provvede alla sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento la Provincia stabilisce la decadenza del comitato e provvede, in via sostitutiva alla gestione dell’A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all'Ufficio di Presidenza. Il componente del comitato di cui sia stata disposta la decadenza non può essere nuovamente nominato. 3. I comitati interessati decadono in caso di adozione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in AT.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza è stabilita, contestualmente alla ridefinizione degli A.T.C., dal Consiglio regionale. Art. 8 (Compiti del comitato di gestione) 1. Il comitato ha i seguenti compiti: a) su domanda decide in ordine all’accesso nell'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti, ai sensi dell’art. 10; b) propone programmi di intervento mediante progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito, gli interventi di miglioramento degli habitat, le immissioni di selvaggina, la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile, proponendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; c) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l’impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e salvaguardia della fauna selvatica; d) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso; e) provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e all'erogazione di contributi per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14; f) delibera le eventuali modifiche allo statuto; g) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'A.T.C.; h) stabilisce le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell’A.T.C. nei limiti previsti dal comma 6, dell'art. 11, della legge regionale 17 maggio 1994, n.14. 2. Per la elaborazione e l’attuazione dei programmi e delle attività di cui al comma 1, il comitato di gestione può avvalersi di un referente tecnico. 3. Gli atti del comitato vengono inviati entro trenta giorni dalla adozione alla Provincia, e rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. Art. 9 (Indici di densità venatoria) 1. Tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie, è fissato in 1:8 il rapporto tra numero dei cacciatori ammissibili e superficie agro-silvo-pastorale regionale espressa in ettari. La Giunta regionale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno all'eventuale adeguamento dell’indice per ciascun A.T.C.. Art. 10 (Deroghe agli indici di densità) 1. E’ facoltà dei comitati di gestione ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale con delibera motivata che dia atto della avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi del comma 8, dell'art. 14, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tali deliberazioni sono trasmesse alla Provincia almeno trenta giorni prima della loro esecutività. 2. La Provincia può annullare le deliberazioni di cui al comma 1 in caso di accertata insussistenza dei presupposti di consistenza di selvaggina. Art. 11 (Accordi interregionali per reciprocità di accesso) 1. In ciascun A.T.C. il 10 per cento del numero complessivo di cacciatori ammissibili è riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione dell'art 12 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. 2. Ai fini dei comma 1 la Giunta regionale promuove intese interregionali o interprovinciali che consentano, in base a criteri di reciprocità, l’accesso di quote determinate di cacciatori non residenti. 3. La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1, non utilizzata per insufficiente richiesta può essere utilizzata per consentire la mobilità dei cacciatori, all’interno della regione, con le modalità previste dall’art. 12. Art. 12 (Residenza venatoria e mobilità venatoria) 1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell’attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella regione, che ne determina la residenza venatoria. Può altresì ottenere la iscrizione ad un altro A.T.C. della regione, nei limiti della disponibilità dello stesso e per il solo esercizio della caccia alla selvaggina stanziale, secondo le modalità previste dall'art. 13. 2. Tale regolamentazione è estesa alle squadre di caccia al cinghiale in battuta. 3. La iscrizione all'A.T.C. scelta quale residenza venatoria non comporta necessariamente oneri per il cacciatore. L'iscrizione ad un altro A.T.C. comporta il pagamento della relativa quota. 4. A ciascun cacciatore residente in Umbria è altresì consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il pagamento della quota d’iscrizione. 5. I partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta possono esercitare tale attività nell’A.T.C. in cui opera la squadra anche se diverso da quello prescelto come residenza venatoria. Art. 13 (Procedure per l’ammissione negli A.T.C.) 1. Coloro che intendono iscriversi ad uno o più A.T.C. devono farne richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia competente, indicandoli in ordine di preferenza. Il termine di presentazione della domanda di iscrizione non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. Le Province, entro il 31 marzo comunicano l'assegnazione tenendo conto dei seguenti criteri: a) hanno priorità nell’assegnazione i residenti nei Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C., con preferenza per i titolari di autorizzazione di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.; b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità: b.1) residenza anagrafica in Umbria, con preferenza ai residenti nei Comuni attraversati o costeggiati dai confini dell'A.T.C.; b.2) possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti, con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni; b.3) nascita in un Comune ricompreso nell'A.T.C. o proprietà o conduzione di fondi compresi nell’A.T.C.; b.4) residenza in A.T.C. limitrofi; b.5) svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.; b.6) data di presentazione della domanda di iscrizione; per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio. 2. Le Province accolgono le domande di iscrizione con le priorità al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l’esito agli interessati e al comitato di gestione dell’A.T.C. entro il 31 marzo di ogni anno. 3. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all’interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso alla Provincia competente, per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. La Provincia deve dare risposta entro trenta giorni. L’accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto. 4. Gli elenchi definitivi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come seconda scelta, sono trasmessi ai rispettivi comitati di gestione entro il 15 maggio di ogni anno. 5. Negli anni successivi alla prima iscrizione la richiesta di ammissione ad un A.T.C. si intende confermata se l'interessato versa la quota di ammissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Art. 14 (Tesserino venatorio) 1. I soggetti incaricati della distribuzione dei tesserini venatori regionali provvedono ad annotare sul tesserino gli A.T.C. di assegnazione. Art. 15 (Bilancio) 1. Entro il 15 ottobre di ogni anno il comitato di gestione predispone, ed invia alla Provincia che lo approva, il bilancio annuale di previsione costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivisi in capitoli, nonché da una relazione programmatica. Art. 16 (Dotazione finanziaria) 1. Il fondo di dotazione finanziaria del comitato di gestione è composto da: a) quote versate dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell’A.T.C.; b) finanziamento erogato dalle Province in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale contributo per le spese di funzionamento; c) fondi erogati dalle Province su progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale presentati dal comitato di gestione; d) fondi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dell’esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi. 2. In assenza del definitivo assetto delle iscrizioni all’A.T.C. per il primo anno di funzionamento del comitato, il finanziamento di cui al comma 1 della lettera b) è calcolato in proporzione alla superficie territoriale dell’A.T.C.. Art. 17 (Spese di funzionamento) 1. Le spese correnti di funzionamento si classificano nelle seguenti categorie: a) compensi e rimborsi spese per il personale utilizzato; b) spese di funzionamento: locazione della sede; servizi connessi all'uso dei locali; cancelleria; spese di funzionamento degli organi di gestione, spese di gestione, strumenti e mezzi tecnici. Art. 18 (Personale) 1. E’ fatto espresso divieto ai comitati di gestione di stabilire rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In caso di inadempienza i componenti del comitato rispondono solidalmente dei danni derivanti. 2. I comitati di gestione possono richiedere, per il loro funzionamento, agli Enti locali interessati alla gestione, il comando presso le proprie strutture di personale tecnico e/o amministrativo. Art. 19 Piani di approvvigionamento) 1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti anche ai fini della realizzazione dei progetti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento. Art. 20 (Fornitura per fabbisogni straordinari) 1. Nel caso risultassero necessarie forniture non previste nel piano di approvvigionamento, il comitato di gestione provvederà a determinare le quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione. Art. 21 (Procedure per gli approvvigionamenti) 1. Alle forniture e alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede mediante trattativa privata. 2. Le spese minute ed urgenti di cui all'art. 25 sono regolate dalle disposizioni di cui allo stesso articolo. Art. 22 (Trattativa privata) 1. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore a Lire 5.000.000 e per le quali ricorrono i presupposti di urgenza, il Presidente del comitato di gestione o un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato provvede a contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o prestazione. 2. Il preventivo viene sottoposto dal Presidente all’esame dell’Ufficio di Presidenza per ricevere l’autorizzazione all’acquisto o alla prestazione. Art. 23 (Richiesta preventiva di offerte) 1. Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore a L. 5.000.000 il Presidente del comitato di gestione un suo delegato provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, specificando natura e modalità della fornitura o prestazione e indicando un termine per l’inoltro dell'offerta. 2. Le offerte dovranno pervenire in buste chiuse contenenti all'esterno la dicitura: “Offerta relativa a ….”. 3. L’apertura delle buste dovrà avvenire alla presenza di almeno 3 membri del comitato di cui uno fra i designati nel comitato stesso dalla Provincia, oltre al Presidente. 4. L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente. Art. 24 (Verifica e liquidazione delle fatture) 1. Esperita la trattativa privata con le modalità di cui agli articoli 22 e 23, verrà data comunicazione alla ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione. 2. Il Presidente o altro membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato provvederà a verificare la regolarità della fornitura o prestazione. 3. Nel caso che siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore. 4. Qualora invece non siano riscontrate irregolarità il Presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della fattura stessa e l'annotazione di essa nelle scritture contabili. Art. 25 (Servizio di Cassa) 1. Al fine di garantire le spese minute, per le quali non è possibile seguire le procedure di cui agli artt. 22 e 23, il Presidente o altro membro del Comitato da lui delegato dispone di una anticipazione di cassa non superiore a L. 3.000.000 per ciascun trimestre. 2. Alla scadenza di ogni trimestre verrà redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell’anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio. 3. I rendiconti suddetti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della gestione. Art. 26 (Finanziamento di progetti finalizzati) 1. I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale devono essere presentati alla Provincia entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello in cui se ne prevede la realizzazione. 2. L’approvazione da parte della Provincia dei progetti finalizzati comporta la formale assunzione dell’impegno di spesa a carico degli esercizi interessati. 3. Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta approvazione, i competenti organi dell'A.T.C. sono legittimati a dare esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni nei confronti di terzi nel rispetto delle procedure fissate dal presente regolamento. 4. I componenti l'Ufficio di Presidenza rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati. 5. Le Province per il finanziamento dei progetti finalizzati di cui all'art. 16 possono disporre anticipazioni del finanziamento. Art. 27 (Rendicontazione) 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente del comitato di gestione deve presentare alla provincia il rendiconto finale, delle spese effettuate corredato da una relazione illustrativa. 2. In caso di inadempienza la Provincia può disporre la sospensione dell’erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve eventuali altre azioni per la tutela dell’interesse dell’Amministrazione. 3. Al rendiconto devono essere allegati copia conforme all’originale dei documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari. Art. 28 (A.T.C. interprovinciali) 1. Le competenze delle Province previste nel presente regolamento, in caso di A.T.C. ricadenti in territori di due o più province, sono esercitate dalla Provincia in cui insiste la parte prevalente di territorio dell'A.T.C.. Art. 29 (Norme transitorie) 1. I termini previsti per le procedure di ammissione agli A.T.C., per l’anno 1995, sono stabiliti dalla Giunta regionale. 2. Nel primo anno di attività dei comitati di gestione degli A.T.C., la Provincia può attivare interventi sostitutivi, su richiesta del comitato stesso, in caso di dichiarata impossibilità all’adempimento dei compiti assegnati. In questo caso non si applica la decadenza del comitato prevista dall’art. 7. 3. Per la stagione venatoria 1995/96 la determinazione del numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. è determinato calcolando la densità venatoria secondo l’indice indicato all’art. 9, assumendo la superficie agro-silvo-pastorale quale quota, proporzionale alla superficie territoriale complessiva dell’A.T.C., della superficie agro-silvo-pastorale regionale. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione dell’Umbria. Dato a Perugia, addì 3 aprile 1995 CARNIERI NOTE LAVORI PREPARATORI Proposta dì regolamento: di iniziativa del Consigliere Pinotti, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 27 maggio 1994, atto consiliare n.1455 (V legislatura.). Assegnato per il parere alla IV Commissione consiliare permanente ''Affari Sociali", il 2 giugno 1994. Effettuata sull'atto un'apposita audizione che si è svolta in data 21 febbraio 1995. Testo licenziato dalla IV Commissione consiliare permanente il 21 febbraio 1995, con parere e relazione del Presidente Pinotti e con parere della II Commissione consiliare permanente “Affari Economici" espresso con nota del 20 luglio 1994 (atto n. 1455/bis). Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 1995, deliberazione n.765. Regolamento divenuto esecutivo con decisione della Commissione di Controllo sugli atti della Regione n.108, prot. n. 95/00294, del 24 marzo 1995, annullato parzialmente nella parte in cui all'art. 5, comma 2, lettera a) viene prevista la figura del Vice Presidente del Comitato di gestione.

Regional Regulation No. 19 laying down rules on the management of Territorial Hunting Areas · Nelum