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قوانين إيطاليا

Regional Regulation No. 1 on timber gathering in the regional forest of Umbra (FG)

صدر في 2001-03-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Puglia
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
public forest, timber, timber extraction/logging, concession, transport/storage, offences/penalties, forest management/forest conservation

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  1. REGOLAMENTO REGIONALE 20 MARZO 2001, N. l "REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI LEGNA SECCA NEL COMPRENSORIO DEMANIALE FORESTALE REGIONALE DI UMBRA (FG)". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la Deliberazione n. 1692 dell'll/12/2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (FG)". Vista la decisione prot. 2072, verb. n. 14, seduta del 18/12/2000 della Commissione di Controllo che ha rilevato che "a termini dell'art. 17, comma 32, della Legge 15.05.1997, n. 127, il controllo di legittimità sugli atti della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti e inoltre che la Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 prevede che i regolamenti stessi debbano essere emanati dal Presidente della Giunta e conseguentemente che l'atto soggetto a controllo preventivo può essere solo il decreto emanato dal Presidente della Giunta". Vista la successiva Deliberazione di chiarimenti n. 123 del 20/2/2001 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di Umbra (FG). Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali; EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Regolamento per la raccolta di legna secca nel comprensorio demaniale forestale regionale di "UMBRA" Art. 1 La fida per la raccolta della legna secca giacente sul suolo nell'ambito della foresta demaniale regionale Umbra, viene rilasciata, a domanda, dall'Ufficio Amministrazione Foreste demaniali del Gargano, previo pagamento di un canone di concessione. La fida ha validità mensile e decorre dal primo all'ultimo giorno di ciascun mese, a prescindere dalla data di concessione, e per la sola ed esclusiva località indicata e precisata sulla medesima. La fida non viene concessa nei mesi di luglio e agosto. Art. 2 E' facoltà dell'Amministrazione stabilire per ciascun anno e per ciascuna località il numero massimo delle fide nonché i criteri per 1'assegnazione delle medesime. A coloro che abbiano superato il 65° anno di età o che comunque siano titolari di un trattamento pensionistico, la fida potrà essere rilasciata per un solo mese all'anno con l'esclusivo scopo di soddisfare il fabbisogno di legna connesso alle esigenze familiari. Art. 3 La raccolta della legna può essere effettuata tutti i giorni del mese con l'esclusione del sabato e della domenica e degli altri eventualmente specificati sulla fida, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. E' consentito un solo carico giornaliero. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di sei mesi. Art. 4 Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto viene indicato dal beneficiario e specificamente autorizzato a tale scopo dall'Ufficio Amministrazione. Tale veicolo rimane il solo autorizzato a circolare esclusivamente sulle strade aziendali indicate sulla fida e per il periodo di validità della stessa. L'uso di altro veicolo non tempestivamente denunciato all'Amministrazione comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di tre mesi. Art. 5 Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia. La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal Codice citato, comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di sei mesi. Art. 6 Il materiale che può essere oggetto di raccolta è costituito dalla legna secca o seccaginosa naturalmente presente sul suolo per schianti o rotture provocate dagli agenti atmosferici, di diametro non superiore a 20 cm e di qualsiasi lunghezza. Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il depezzamento del materiale lungo. A tale scopo è autorizzato l'uso di comuni roncole e di accette leggere con lama tagliente della lunghezza massima pari a 8 cm, ovvero seghe manuali ad arco della lunghezza massima pari a 53 cm. Art. 7 La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinamento, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo. E' consentito l'uso di risine leggere che dovranno comunque essere disinstallate a fine giornata. Art. 8 Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire esclusivamente lungo le strade indicate sulla fida, evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo. E' fatto obbligo al fidatario, solidalmente con gli altri eventualmente fidati nella medesima zona e che percorrono la stessa strada, qualora ritenuto necessario dall'Amministrazione, ripristinare lo stato del fondo stradale compromesso dal ripetuto transito. La mancata osservanza di tale richiesta comporta la cessazione in via definitiva del rapporto fidatario. Art. 9 E' fatto tassativo divieto di recare al seguito e utilizzare motoseghe di qualsiasi tipo, accette, asce e altri utensili da taglio diversi da quelli consentiti di cui all'art. 6. E fatto divieto di introdurre nel complesso demaniale cani. E' fatto divieto di abbattere piante in piedi, ancorché secche o seccaginose, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo. E' fatto divieto di raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comporta il ritiro immediato della fida e l'impossibilità di rinnovarla per un periodo di tre anni. E' fatta sempre salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia di Foggia. Art. 10 Qualora il fidatario, durante l'esercizio della fida, assuma comportamenti che integrino un reato, il rapporto fiduciario cessa in maniera definitiva ed irrevocabile. Parimenti non saranno rilasciate concessioni per la raccolta di legna secca a coloro i quali si siano resi responsabili, nel quinquennio precedente alla data della domanda, di illeciti amministrativi connessi alla proprietà forestale o alla tutela dell'ambiente. Art. 11 L'Amministrazione Forestale, a proprio insindacabile giudizio, per esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcuna concessione ovvero di revocare senza alcun preavviso quelle eventualmente già rilasciate senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del fidatario. Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Bari, 20marzo 2001 RAFFAELE FITTO

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