Regional Regulation No. 1 laying down provisions on fishing in lakes, quarries and strechtes of water, as per article 24, paragraph 7, of Regional Act No. 25 of 1982 providing for the development of fish population and fishery sector
صدر في 1997-04-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Lombardia
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- fishing area, fishing authorization, inland fisheries, non-governmental entity, offences/penalties, fishery management and conservation, authorization/permit
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ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO PESCA CACCIA E PESCA R.R. 28 aprile 1997, n. 1 REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 1997, n. 1 «Disciplina della pesca nei laghetti, cave e specchi d’acqua in disponibilità privata, di cui all’art. 24, comma 7, della L.R. 26 maggio 1982, n. 25 “Norme per la tutela e l’incremento della fauna ittica e disci plina dell’attività pescatoria”». (B.U. 2 maggio 1997, n. 18, 2º suppl. ord.) Art. 1. — Ambito di applicazione. — Sono soggetti al presente regolamento i laghetti, le cave e gli specchi d’acqua in disponi bilità privata, ma comunicanti con acque pubbliche o alimen tati da acque sorgive, ove si eserciti l’attività di pesca, anche a pagamento, in maniera non complementare e connessa con l’attività agricola. 2. I bacini di cui al comma 1 sono denominati Centri privati di pesca (CPP). 3. L’esercizio della pesca nei CPP è soggetto ad autorizzazione provinciale, rilasciata a seguito di domanda presentata dal tito lare dell’acqua in disponibilità privata ai sensi dell’art. 2. 4. A far tempo dalla data di cui all’art. 7, nelle acque di cui al comma 1 sulle quali non sia autorizzato un CPP, l’esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. 25/82 (1) e successive mo dificazioni ed integrazioni ed è vietata qualsiasi immissione di ittiofauna, fatti salvi i casi previsti dal comma 5. 5. L’immissione di ittiofauna per scopi diversi dalla pesca in corpi idrici in disponibilità privata, ma collegati ad acque pub bliche, è soggetta ad autorizzazione provinciale. Art. 2. — Domanda di autorizzazione. — La domanda di auto rizzazione alla pesca nei CCP va presentata, da parte dei sog getti di cui al comma 3 dell’art. 1, in carta legale alla provincia competente per territorio e deve essere corredata dalla seguen te documentazione: a) atti comprovanti la disponibilità privata delle acque inte ressate; b) planimetria catastale e corografia in scala 1:10.000 del corpo idrico per il quale si richiede l’autorizzazione a CPP; c) elenco delle specie ittiche presenti nel CPP alla data di presentazione della domanda anche a seguito di immissioni già effettuate; d) elenco delle specie ittiche delle quali si intende prevedere l’immissione; e) eventuale richiesta di avvalimento del regime di deroga previsto dall’art. 5; f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l’as sunzione di responsabilità del richiedente per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi; g) dichiarazione di accettazione dell’obbligo di consentire l’effettuazione di ispezioni e controlli da parte del personale dipendente dalla provincia competente per territorio. 2. Le province possono richiedere documentazioni esplicative a corredo delle domande di autorizzazione, nonché determina re corrispettivi a carico dei richiedenti l’autorizzazione alla pe sca nei CPP a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenu te, in misura non superiore a dieci volte l’imposta di bollo. Art. 3. — Rilascio dell’autorizzazione. — L’autorizzazione alla (1) Sta in questa stessa voce. 1997 - Aggiornamento h CT0402ur10 VOCE T 4.2 h LRG/X,1 pesca nei CPP è rilasciata con decreto del presidente della pro vincia, o dell’assessore competente se delegato, entro 120 gior ni dalla data di presentazione della domanda e nella stessa de vono essere stabiliti: a) l’elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione di pesca nel CPP, nonché le eventuali prescrizioni relative alla modalità delle immissioni stesse; b) le caratteristiche delle opere eventualmente necessarie ad interrompere la continuità del CPP, ai fini del passaggio del pesce, con le acque pubbliche; c) l’eventuale concessione del regime di deroga di cui all’art. 5, con la conseguente necessità per il titolare del CPP di prov vedere a quanto previsto dall’art. 24, comma 8, della L.R. 25/82 (1); d) eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero oppor tune; e) fac-simile del modulo da rilasciare ai pescatori di cui al comma 8 dell’art. 24 della L.R. 25/82 (1) ai fini dei controlli da parte della vigilanza. 2. L’elenco di cui al comma 1, lett. a) è predisposto dalla giun ta regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento. 3. L’autorizzazione ha durata decennale ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato; l’autorizzazione potrà essere integra ta o modificata d’ufficio o a richiesta del titolare. Art. 4. — Sanzioni. — Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, nonché di quanto previsto nelle autorizzazioni di cui all’art. 3, comma 1, si applica la sanzione prevista dall’art. 43, comma 1, lett. h) della L.R. 25/82 (1). 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l’autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi in caso di mancato rispetto degli obblighi autorizzativi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 3, o per la perdita di titolarità sulle acque oggetto dell’autorizzazione, o per l’accertata presenza al l’interno del CPP di specie ittiche non comprese nell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, lett. a). 3. In caso di reiterata violazione l’autorizzazione viene revo cata. Art. 5. — Modalità di esercizio della pesca nel CPP. — La pesca all’interno dei CPP è esercitata in deroga alle norme generali di cui alla L.R. 25/82 (1) e successive modificazioni in materia di tempi di divieto di pesca alle singole specie ittiche, impiego di esche e pasture, limiti di cattura ed orari di pesca; la deroga può essere concessa solo laddove sussistano garanzie di per manente isolamento del CPP ai fini dell’eventuale ingresso di ittiofauna nelle acque pubbliche. Art. 6. — Vigilanza. — L’attività di vigilanza sul rispetto delle norme autorizzative e delle vigenti disposizioni in materia di pesca all’interno dei CPP è esercitata dal personale della vigi lanza ittica dipendente dalla provincia competente per territo rio. Art. 7. — Disposizioni transitorie. — Per i CPP già in attività il titolare è tenuto a presentare domanda di autorizzazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Art. 8. — Abrogazioni. — Sono abrogati i regolamenti regionali n. 2 del 25 marzo 1995 e n. 3 del 12 dicembre 1995.