Regional Law of 5 April 2017, n. 17-New discipline for rural districts
صدر في 2017-04-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge Regionale del 5 aprile 2017, n. 17-Nuova disciplina dei distretti rurali.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- إيطاليا · Toscana
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, rural employment, procedural matters, sustainable development, local government, labour
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Agricoltura , agritu rismo l.r. 17/2017 1 Legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 Nuova disc ip l in a dei distre t t i rurali . (1) (Bollettino Ufficiale n. 16, par te prima, del 14.04.2017 ) INDICE PREAMBOLO Art. 1 Ogget to e finalità Art. 2 Definizione di dist re t to rurale Art. 3 Attività del distre t to rurale Art. 4 Costituzione del dist re t to rurale Art. 5 Assemblea di distre t to Art. 6 Sogget to referen te del distr e t to rurale Art. 7 Proge t to economico ter ri toriale Art. 8 Riconoscimen to del dist re t to rurale Art. 9 Revoca del riconoscimen to Art. 10 Regolamen to di attuazione Art. 11 Clausola valuta tiva Art. 12 Norme transi torie Art. 13 Abrogazioni PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma quar to, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statu to; Visto il parer e favorevole espres so dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 gennaio 2017; Consider a to quanto segue: 1. In seguito alla nuova ripar t izione delle funzioni amminis t ra t ive, il modello dei distr e t t i rurali delinea to dalla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei dist re t t i rurali), che att ribuiva alle amminis t r azioni provinciali un ruolo primario nell’organizzazione degli stessi, necessi ta di un adegua m e n t o , ferme restan do le finalità dell’istituto, di sviluppo e valorizzazione del terri torio rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del terri torio; 2. L’interven to ha quindi lo scopo di riveder e le norme relative all’organizzazione del distre t to in modo da rende rle più funzionali e adegua t e al nuovo contes to istituzionale, nonché all’attuale fase socio- economica che vede nel mondo agricolo e rurale una oppor tuni t à sempr e più rilevante di sviluppo del terri torio della Regione Toscana; 3. Non è stata ripropos t a una norma specifica relativa al finanziame n to preveden do piut tosto che la Regione indirizzi i propri strum en t i di program m azione a sostegno dei proget t i economici terri toriali dei distr e t t i; Approva la presen te legge Art. 1 Ogget to e finalità 1. La Regione, in coerenza con gli strumen ti della propria program m azione , promuove lo sviluppo del Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 05/0 4 / 2 0 1 7 Agricoltur a , agriturismo l.r. 17/2017 2 terri to rio rurale e l’integrazione tra politiche economiche e politiche del terri to r io secondo crite ri e obiet tivi di sostenibili tà, mediante il riconoscimen to dei dist re t t i rurali. 2. La presen t e legge definisce i crite ri per la costituzione e per il riconoscimen to dei dist re t t i rurali. Art. 2 Definizione di distre t to rurale 1. Ai fini della presen te legge per dist re t to rurale si intende il sistema economico- territo riale avente le seguen t i carat t e r i s t iche: a) produzione agricola coerent e con le vocazioni naturali del terri to rio e significativa per l’economia locale; b) identità storica omogene a ; c) consolidat a integrazione tra attività rurali e altre attività locali; d) produzione di beni o servizi di par ticola r e specificità, coeren t i con le tradizioni e le vocazioni naturali del terri to rio. Art. 3 Attività del distre t to rurale 1. Il distre t to rurale opera, con obiet tivi e strat egie di sviluppo coerent i con la program m azione delle politiche rurali e agroalimen ta r i regionali, nazionali e comunita r ie , per: a) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi sogget t i inserit i nel tessu to produt tivo, creando condizioni favorevoli all'integ r azione e alla sinergia sul piano opera tivo; b) promuove re , sostene re e coordina r e le iniziative di innovazione, di promozione commerciale dell’immagine del territo rio; c) promuove re attività conosci tive e informa tive finalizzate allo studio e al monitoraggio di problema t iche di cara t t e r e economico, sociale, turis tico, cultural e, terri to r iale e ambientale; d) favorire l'aggreg azione e il confronto dei diversi intere ssi locali, gestendo momenti di riflessione e di discussione con il coinvolgimen to di tutti i sogge t t i intere ss a t i ; e) promuove re , in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimen to dei sogget t i e delle aree del dist re t to , il coordinam e n t o della varie politiche di gestione e di sviluppo del territo rio finalizzate al migliorame n to della qualità territo riale , ambientale e paesaggis tica dello spazio rurale, da consegui rs i anche mediante un'at t ività agricola compatibile con la conservazione della biodiversi tà . Art. 4 Costituzione del distre t to rurale 1. Il distre t to rurale si costituisce mediante accordo tra sogget t i pubblici e sogget t i privati che operano in modo integra to nel sistema produt t ivo locale, come definito dall'ar ticolo 2. 2. L'accordo è volto a consolidare l'aggreg azione e il confronto dei diversi interes si locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territo rio, in sintonia con ambiente e tradizione storica. 3. I sogge t ti aderen t i all'accordo sono rappre s e n t a t ivi dell'identi t à terri to riale e del tessu to produt t ivo, storico e sociale del distre t to . 4. All'accordo aderiscono: a) le rappre se n t a nze dei sogget ti privati operan t i nell’ambito dist re t t u al e; b) le organizzazioni professionali agricole maggiorme n t e rappre se n t a t ive a livello nazionale e presen t i nel territo rio di riferimen to del distre t to; c) le organizzazioni sindacali maggiorme n t e rappre se n t a t ive a livello nazionale e presen t i nel terri to rio di riferimen to del dist re t to; d) le associazioni di rappre se n t a nz a della cooperazione maggiorm e n t e rappre se n t a t ive a livello nazionale e presen t i nel territo rio di riferimen to del distre t to; e) la maggioranza degli enti locali del terri to rio del distre t to; f) altri sogget t i pubblici e privati. 5. L'accordo garan t isce : a) la possibilità di adesione per tutti i sogge t t i che operano nell'ambito dist re t t u al e; b) l'effett iva par tecipazione alle decisioni di tutti i sogge t t i aderen t i e la condivisione delle informazioni; c) la gestione efficace di attività di concer t azione all'inte rno del distre t to e l'inte razione con i sogge t t i este rni. 6. Nell’accordo i sogge t ti aderen t i individuano: a) l'ambito territo riale intere ss a to dal dist re t to; Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 05/0 4 / 2 0 1 7 Agricoltura , agritu rismo l.r. 17/2017 3 b) la composizione dell’assem blea di dist re t to di cui all’ar ticolo 5; c) il sogge t to referen te del dist re t to di cui all’ar ticolo 6; d) le finalità del proge t to economico terri to riale di cui all’articolo 7. Art. 5 Assem blea di distre t to 1. L’assemblea di dist re t to è composta dai rappre s e n t a n t i dei sogget t i aderen t i all’accordo di dist re t to . 2. L’assemblea di dist re t to: a) approva il proge t to economico territo riale di cui all’ar ticolo 7 e gli eventuali aggiorna m e n t i ; b) verifica e garant i sce la corre t t a ed efficace attuazione del proge t to economico terri to riale; c) propone la revoca del riconoscimen to del dist re t to . 3. L’assemblea di dist re t to adot ta il proprio regolamen to di funzionam e n to entro novanta giorni dalla costituzione del dist re t to medesimo. Art. 6 Sogget to referent e del distre t to rurale 1. Il sogget to referen t e del distre t to rurale: a) ha la rappre s e n t a nz a legale del dist re t to; b) predispone e attua il proge t to economico territo r iale; c) provvede all’organizzazione delle attività del dist re t to; d) redige annualme n t e una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunt i e la trasme t t e , entro il 31 marzo di ogni anno, alla compete n t e stru t tu r a della Giunta regionale con le modalità previs te dal regolamen to di attuazione di cui all’articolo 10, di segui to denomina to regolamen to. 2. Il sogget to referen t e può avere qualsiasi forma giuridica pubblica o privata . Art. 7 Proget to economico territoriale 1. Il proge t to economico territo riale è lo strumen to con il quale il distre t to definisce le stra tegie territo r iali integra t e . 2. Il proge t to persegu e obiet tivi di sviluppo socio- economico e di valorizzazione delle risorse locali coerent i con la tutela dell'ambien te , del paesaggio, della tradizione storico- culturale e con le politiche agricole operan t i nel territo rio. 3. Il proge t to contiene: a) un'analisi det taglia ta dell'impa t to atteso relativamen t e agli aspet t i geografici, socio- economici, ambientali e culturali del territo rio; b) l'individuazione degli obiet tivi da raggiunge r e ; c) la definizione degli intervent i per il raggiungime n to degli obiettivi; d) i termini di realizzazione degli intervent i . 4. Il proge t to è predispos to per un periodo compreso tra tre e cinque anni e può essere aggiorna to con le modalità previs te dal regolamen to. 5. La Regione indirizza i propri strume n t i di progra m m azione a sostegno dei proge t t i economici territo r iali. Art. 8 Riconoscim en to del distre t to rurale 1. La competen t e strut tu r a della Giunta regionale riconosce i distre t t i rurali sulla base dei seguen t i criteri: a) carat t e r e di ruralità e presenza di una comune memoria storica nella comunità locale; b) specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territo r iali del dist re t to; c) grado di integrazione delle varie attività; d) rappre se n t a t ività dei sogget t i aderen t i all'accordo; e) sinergie crea te dall'accordo, ivi compres e quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agricole, del turismo rurale , al consolidame n to delle relazioni tra le imprese agricole e quelle operan t i in altri settori , alla tutela del terri to rio e del paesaggio rurale; f) impat to del proge t to economico terri to riale sulle condizioni ambienta li, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distre t to . 2. Le procedur e per il riconoscimen to sono definite dal regolamen to. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Testo aggior n a t o al 05/0 4 / 2 0 1 7 Agricoltur a , agriturismo l.r. 17/2017 4 3. Il termine di conclusione del procedimen to di riconoscimen to è di novanta giorni dalla data di ricevimen to dell’istanza. Art. 9 Revoca del riconoscim e n to 1. Il riconoscime n to di dist re t to rurale è revoca to nei seguen t i casi: a) il dist re t to ha esauri to le proprie finalità o non è in grado di funzionare per manca to rispe t to di quanto stabilito nell’accordo; b) manca to rispet to dei contenu t i e dei termini del proge t to economico territo riale; c) manca t a trasmissione della relazione annuale sullo stato di attuazione del proget to economico terri to riale . 2. La revoca è effettua t a nei termini e con le modali tà definite dal regolamen to. Art. 10 Regolam en to di attuazione 1. Con il regolamen to di attuazione della presen t e legge, da emana r si entro cento t t an t a giorni dall’ent r a t a in vigore della stessa, in par ticola r e sono disciplina ti: a) le modali tà di presen t azione dell’istanza di riconoscimen to e i criteri per la sua valutazione; b) i contenu t i necessa r i del proge t to economico territo riale; c) i contenu t i necessa r i della relazione di cui all’ar ticolo 6, comma 1, lette ra d); d) i termini e le modalità di revoca del riconoscimen to del distre t to . Art. 11 Clausola valutativa 1. A parti re dall'anno successivo a quello di entra t a in vigore della presen te legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'at tuazione della legge e dei risulta t i da essa ottenut i in termini di sviluppo rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del terri to rio. A tal fine la Giunta regionale trasme t t e annualmen t e alla commissione consiliare compete n t e una relazione in cui si forniscono in forma sintetica le seguen t i informazioni: a) elenco dei distre t t i rurali costitui ti, con indicazione degli ambiti terri to riali interes sa t i da ciascuno, loro composizione e cara t t e r izzazione; b) elenco, descrizione e sta to di avanzame n to dei proge t ti presen ta t i . Art. 12 Norm e transitorie 1. Entro trecen toses s a n t ac inqu e giorni dall'ent r a t a in vigore del regolame n to di attuazione di cui all'ar t icolo 10, i distre t t i rurali già riconosciu ti ai sensi della legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distre t t i rurali), si adegua no alle disposizioni della presen te legge e possono presen t a r e un nuovo proge t to economico terri to r iale. 2. In caso di manca to adegua m e n to la competen t e strut tu r a della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimen to entro i termini previsti dal regolamen to. Art. 13 Abrogazioni 1. Dall’ent ra t a in vigore del regolamen to di attuazione di cui all’articolo 10 sono abroga t i: a) la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei dist re t t i rurali); b) l’articolo 71 della legge regionale 27 dicembr e 2011, n. 66 (Legge finanzia ria per l’anno 2012); c) l’articolo 63 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amminist r a t ive in mater ia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012). Not e 1. Regolamen to regionale 23 marzo 2018, n. 14/r. Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Testo aggior n at o al 05/0 4 / 2 0 1 7