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قوانين إيطاليا

Regional Law No.30/2003 regulation of agritourism activities, educational farms, wine tourism, and olive oil tourism in Tuscany

صدر في 2003-06-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 30 del 23 giugno 2003 disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana
اللغة
Italian
النوع
policy
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Agricultural and rural development, Food and nutrition, Forestry
الكلمات المفتاحية
agricultural development, agricultural land, certification, classification/declassification, education, local government, protection of environment, standards, subsidy/incentive, tourism, viticulture/oenological practices, forest management/forest conservation

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  1. Toscana L.R. 23 giugno 2003, n. 30 (1). Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana (2) (3) (4). (1) Pubblicata nel B.U. Toscana 2 luglio 2003, n. 26, parte prima. (2) L'attività agrituristica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 157, comma 2, del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, approvato con L.R. 23 marzo 2000, n. 42, resta disciplinata dalla presente legge. Ai sensi del nuovo testo dell'art. 58, comma 4, della stessa legge gli alloggi agrituristici di cui alla presente legge che rispondono a taluni requisiti ivi indicati possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca». Vedi, anche, la Delib.G.R. 13 novembre 2006, n. 830. (3) Vedi, anche, il D.Dirig. 24 febbraio 2005, n. 1090 e la Delib.G.R. 30 marzo 2015, n. 357. (4) Titolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana.». In precedenza, il presente titolo era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4 e dall’art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Finalità. 1. La Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a: http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#1 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#2 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#3 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#4 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#1up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#2up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000488205 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#3up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000812236 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000812236 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#4up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART13 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART13 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART13 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART13 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole (5); b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita; c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio; d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche nonché l'enoturismo e l'oleoturismo (6); e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale; f) sviluppare il turismo sociale e giovanile nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati (7); f-bis) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta (8); f-ter) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali (9); f-quater) favorire la promozione delle attività agrituristiche (10). (5) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). (6) Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche e l'enoturismo.». In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall’art. 1, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80 e dall’art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. (7) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#5 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#6 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#7 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#8 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#9 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#10 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#5up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART2 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#6up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART14 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART2 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART14 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#7up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART2 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). (8) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). (9) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). (10) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Art. 2 Definizioni. 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all'articolo 5, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione [e di complementarietà] (11) con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge. 2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge: a) dare alloggio in appositi locali aziendali; b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti; c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale; d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta (12). http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#8up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART2 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#9up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART2 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#10up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART2 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#11 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#12 2-bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole (13). 2-bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni (14). 2-bis 2. Per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti (15). 2-ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2- bis (16). (11) Parole soppresse dall’art. 2, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). (12) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge: a) il dare alloggio stagionale in appositi locali aziendali; b) l'ospitare i campeggiatori in spazi aperti per soggiorni stagionali; c) l'organizzare attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale; d) il somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, nonché l'organizzare non solo per gli ospiti aziendali degustazioni e assaggi di prodotti aziendali.». (13) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#13 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#14 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#15 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#16 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#11up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART3 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#12up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART3 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#13up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART3 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge) e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicazione della dispozione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «2-bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tali attività possono essere svolte anche al di fuori dell’ambito agrituristico.». (14) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicazione della dispozione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge. (15) Comma dapprima aggiunto dall’art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76 e poi così costituito dall’art. 3, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «2-bis 2. Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti.». (16) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Art. 3 Denominazione delle attività agrituristiche e commistione con le altre attività (17). 1. Le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge (18). 2. L'azienda agricola che esercita attività agrituristiche, nel caso in cui sia iscritta nel registro dei produttori biologici, ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), o sia concessionaria del marchio agriqualità, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART14 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#14up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART14 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#15up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART15 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART15 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#16up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART3 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#17 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#18 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000256779 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000256779 alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata a tutela contro la pubblicità ingannevole), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato (19). 2-bis. All’interno dell’azienda agricola che esercita attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall’articolo 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica (20). (17) Rubrica così sostituita dall’art. 3, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Denominazione delle attività agrituristiche.». (18) Comma così modificato dall’art. 3, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). (19) Comma così modificato dall’art. 3, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). (20) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 30, comma 5, della medesima legge. Art. 4 Ambito di applicazione. 1. Nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da più aziende o da più Unità tecniche economiche (U.T.E.), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna U.T.E. TITOLO II Esercizio dell'agriturismo http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#19 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#20 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#17up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART4 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#18up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART4 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#19up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART4 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#20up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART4 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 Capo I - Soggetti legittimati - Principalità delle attività agricole - Connessione delle attività agrituristiche - Dichiarazione di inizio attività (21) Art. 5 Soggetti legittimati e addetti all'esercizio dell'agriturismo. 1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile. 2. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell’attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda (22). 3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230-bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo (23). (21) Rubrica così sostituita dall’art. 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Soggetti legittimati - Concessione e complementarietà delle attività agrituristiche - Principalità delle attività agricole - Autorizzazione» (22) Il presente comma, già sostituito dall’art. 1, L.R. 28 maggio 2004, n. 27, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l'attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso in cui la collaborazione interessi l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#21 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#22 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#23 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#21up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART5 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#22up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251ART1 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART6 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto dei limiti di recettività stabiliti nell'autorizzazione comunale, delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 2.». (23) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i famigliari, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale nonché i lavoratori con rapporto di lavoro interinale.». Art. 6 Connessione dell’attività agrituristica e principalità dell’attività agricola. 1. La connessione dell’attività agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto della presente legge. 2. La connessione dell’attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell’attività agricola. 3. La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni: a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione; b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica, al netto dell’eventuale intermediazione dell’agenzia. http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#23up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART6 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 4. Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l’altro: a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche; b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto del le regole di condizionalità dell'attività minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (24); c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti (25). (24) Lettera così sostituita dall’art. 53, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica il regolamento (CEE) n. 2019/93, il regolamento (CE) n. 1452/2001, il regolamento (CE) n. 1453/2001, il regolamento (CE) n. 1454/2001, il regolamento (CE) n. 1868/94, il regolamento (CE) n. 1251/1999, il regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1673/2000, il regolamento (CEE) n. 2358/71 e il regolamento (CE) n. 2529/2001).». (25) Articolo così sostituito dall’art. 6, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e principalità dell'attività agricola. 1. La connessione dell'attività agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000793884 http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000793884 http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000638996 http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000638996 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#24 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#25 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#24up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART92 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#25up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART7 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge. 2. La complementarietà dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola. 3. La principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni: a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzati nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione; b) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia; c) le spese d'investimento e le spese correnti da effettuarsi annualmente per l'attività agricola in azienda, al netto degli aiuti, per interventi e attività sono superiori a una quota minima fissata in rapporto alla ricettività autorizzata ed inferiori a una quota massima fissata in rapporto alla entità ed alle caratteristiche produttive dell'impresa. 4. Il regolamento d'attuazione indica le ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche, gli interventi e le attività che possono essere oggetto delle spese d'investimento e delle spese correnti, le quote minime e massime delle spese e le garanzie per le obbligazioni assunte con riferimento agli investimenti ed alle spese.». Art. 7 Criteri e modalità per la verifica del rapporto di principalità. 1. La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica in forma di autodichiarazione. 2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dall’imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura). 3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate: a) l’attività agrituristica e l’attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali; b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell’attività agricola, ai sensi dell’articolo 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative: 1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica e a quello per l’attività agricola; 2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall’attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell’agenzia; c) le strutture edilizie presenti nell’UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l’attività agricola. 4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell’attività agrituristica. 5. Qualora l’imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti. 6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità con cui la relazione sull’attività agrituristica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza che ciò comporti ulteriori adempimenti da parte dell’imprenditore (26). (26) Articolo così sostituito dall’art. 7, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000256884 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000647680ART41 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000647680 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000647680 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#26 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#26up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART8 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 30, comma 4, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Criteri e modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà e della principalità. 1. La connessione, la complementarietà e la principalità sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica nella relazione sull'attività agrituristica. 2. La relazione sull'attività agrituristica è allegata alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 8. 3. Qualora sussista l'obbligo di presentare il programma di miglioramento agricolo ambientale cui all'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), la relazione sull'attività agrituristica integra tale strumento. 4. Nella relazione sull'attività agrituristica sono indicati: a) l'attività agrituristica e l'attività agricola previste per il triennio successivo; b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell'attività agricola. A seconda della scelta effettuata dall'imprenditore ai sensi dell'articolo 6 sono indicate le previsioni relative: 1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica e a quello per l'attività agricola; 2) alla produzione lorda vendibile, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia; 3) all'entità delle spese d'investimento e delle spese correnti che saranno effettuate e le garanzie fornite da parte dell'imprenditore; c) l'ordinamento colturale e le attività produttive attuate nel triennio precedente alla stesura del piano o della relazione e quelli previsti a seguito degli interventi programmati, anche in riferimenti alle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile; d) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo e di quelle poste all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, con l'indicazione della loro utilizzazione ai fini dell'attività agrituristica e dell'attività agricola nonché la consistenza delle eventuali strutture edilizie presenti sul fondo e non utilizzate; e) l'indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro previste per l'attività agrituristica e per l'attività agricola, se non già precedentemente specificato. 5. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nella relazione è attestato dall'imprenditore agricolo con periodicità triennale mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite nel regolamento di attuazione. 6. In riferimento al requisito della principalità qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta la comunica al comune. Il comune acquisisce, sulla modifica proposta, il parere vincolante della provincia o della comunità montana. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti. 7. Il regolamento di attuazione elenca i documenti che dimostrano, a secondo della scelta operata dall'imprenditore, la principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica e consentono di accertare il permanere di tale carattere.». Art. 8 Esercizio dell'attività agrituristica (27). 1. Non possono esercitare l'attività agrituristica: a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile; b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#27 moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione; e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti). 2. L'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) (28). 3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l'UTE mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR) (29). 4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalità di presentazione e la connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della L.R. n. 40/2009. 5. Il comune nel cui territorio è situata l'UTE in cui si svolge l'attività agrituristica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA. 6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata è comunicata all'ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA. 7. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, per la prosecuzione dell'attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l'anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull'attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120258ART13 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120258ART100 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120258 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000110183ART22 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000110183 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000110183 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#28 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#29 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000647680 requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l'inizio dell'attività agrituristica precedente. 8. In caso di variazione delle attività agrituristiche l'imprenditore deve aggiornare la relazione sull'attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA. 9. [La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA all'interno della DUA] (30). (27) Il presente articolo, già sostituito dall’art. 8, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 7, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Esercizio dell’attività agrituristica. 1. Non possono esercitare l’attività agrituristica: a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile; b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione; e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti). http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#30 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#27up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART9 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804ART34 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120258 2. L’esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 3. La DIA e le variazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono presentate al comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica, tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP). L’attività può essere avviata dalla data di presentazione della DIA. 4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della DIA, le modalità di presentazione e la connessione della DIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della L.R. n. 40/2009. 5. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata ad ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della DIA. 6. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una DIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente. 7. In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della DIA.». (28) Vedi, anche, il punto 11, O.P.G.R. 3 maggio 2020, n. 50. (29) Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4 e poi così modificato dall’art. 4, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. Il testo precedente era così formulato: «3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA.». (30) Comma abrogato dall’art. 4, comma 2, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000110183ART22 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000110183 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000110183 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000647680 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#28up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000891784 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#29up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART15 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART16 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#30up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART16 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 Art. 9 Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. 1. Nella SCIA l’imprenditore indica il livello di classificazione della struttura individuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione (31). 2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’avvio delle attività agrituristiche (32). 3. Qualora si verifichino variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, l'imprenditore agricolo dichiara tale variazione al SUAP del comune nel cui territorio è situata l'UTE, che provvede alla variazione della SCIA (33). 4. La competente struttura della Giunta regionale procede in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di rettifica è trasmesso al comune e notificato all'interessato (34). (31) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge), poi così modificato dall’art. 8, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. Il testo originario era così formulato: «1. Sulla base delle caratteristiche dichiarate dal titolare, in conformità alle disposizioni del regolamento di attuazione, la provincia assegna la relativa classifica alla struttura ricettiva agrituristica.». (32) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche.». (33) Comma così modificato dall’art. 9, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge) e dall’art. 54, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#31 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#32 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#33 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#34 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#31up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART10 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804ART35 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#32up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART10 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#33up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART10 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART93 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). (34) Comma così sostituito dall’art. 54, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune e notificato all'interessato.». Art. 10 Dati statistici (35). 1. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze. 2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400). 3. I comuni capoluogo e la Città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva agrituristica e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del D.Lgs. 322/1989, e li trasmettono alla Giunta regionale. 4. I dati di cui al comma 3, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica. http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#34up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART93 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#35 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110023ART9 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110023 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110023 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART24 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110023 (35) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Dati statistici. 1. Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti titolari di attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1° gennaio dell’anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1° dicembre dell’anno in corso. L’obbligo della comunicazione annuale non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente. Nel caso di variazioni delle caratteristiche della struttura, dei servizi e della classificazione occorre presentare una comunicazione di variazione entro quindici giorni dal suo verificarsi. 2. È prevista la facoltà di presentare entro il 1° marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno, se variati in aumento. 3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione principale è effettuata entro la data di inizio dell'attività. 4. I comuni capoluogo e la città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e li tra smettono alla Giunta regionale. 4-bis. I dati presenti negli archivi di cui al comma 4, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall’art. 10, commi 1-4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80 e dall’art. 55, commi 1-2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14. Art. 11 Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici (36). 1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi: http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#35up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329ART13 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110023 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110023 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983ART24 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109983 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#36 a) iniziare l’attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA e non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti (37); b) esporre al pubblico copia della SCIA di cui all’articolo 8 (38); c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi; d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA (39); e) [rispettare i prezzi comunicati] (40); f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita; f-bis) rispettare i prezzi massimi esposti (41); g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati. 2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalità telematiche previste dalla L.R. n. 40/2009 . (36) Articolo così sostituito dall’art. 11, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici. 1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi: a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione e di non sospendere l'esercizio nell'attività per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio; b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 8; http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#37 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#38 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#39 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#40 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#41 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000647680 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#36up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART12 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 c) comunicare al comune la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura; d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione; e) rispettare i prezzi comunicati; f) esporre al pubblico, in un luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita; g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.». (37) Lettera così modificata dall’art. 9, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. (38) Lettera così modificata dall’art. 9, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. (39) Lettera così modificata dall’art. 9, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. (40) Lettera abrogata dall’art. 56, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). (41) Lettera aggiunta dall’art. 56, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). TITOLO II Esercizio dell'agriturismo Capo II - Limiti e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche Art. 12 Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti (42). 1. L’attività di ospitalità è svolta negli immobili di cui all’articolo 17 in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#37up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804ART36 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#38up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804ART36 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#39up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804ART36 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#40up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART95 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#41up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART95 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#42 massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. 2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell’ospite, può essere adottata la sistemazione temporanea di massimo due letti supplementari per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Al momento della partenza dell’ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto derivanti dalla principalità dell’attività agricola (43). (42) Il presente articolo, già modificato dall’art. 2, L.R. 28 maggio 2004, n. 27, è stato poi così sostituito dall’art. 12, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti. 1. L'attività di ospitalità è stagionale ed è svolta negli immobili di cui all'articolo 17 e nel rispetto del limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni. L'attività di ospitalità oltre il limite di trenta posti letto può essere svolta, salvo contraria disposizione degli strumenti urbanistici comunali e comunque entro il limite massimo di quaranta posti letto, esclusivamente mediante l'utilizzo di unità abitative indipendenti. 2. La capacità ricettiva di cui al comma 1 può essere aumentata, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, tramite interventi di recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale individuati secondo la normativa vigente in materia, nonché di edifici situati all'interno dei nuclei classificati dagli strumenti urbanistici zone A non urbane, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 3. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell'ospite, può essere autorizzata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari. Al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiuntivi non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto autorizzati. 4. La stagionalità si intende riferita esclusivamente alla durata del soggiorno, a fini turistici, degli ospiti aziendali.». http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#43 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#42up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251ART2 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART13 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121695 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000121695 (43) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Art. 13 Ospitalità in spazi aperti (44). 1. L'ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, è svolta: a) in aziende con una superficie minima di 5 ettari detenuta all'interno di un singolo comune o, qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, di due comuni; b) nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola, rispettando contemporaneamente i seguenti limiti: 1) sei ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale; 2) una tenda o altro mezzo di cui al comma 1 per piazzola; 3) novanta ospiti per azienda; 4) 35 piazzole per azienda. 2. Gli ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di cui al comma 1 sono individuati dal regolamento di attuazione, che ne specifica anche le caratteristiche. 3. L'ospitalità in spazi aperti è preclusa nelle aree individuate con delibera del Consiglio comunale. 4. I mezzi di soggiorno di cui al comma 1 possono essere allestiti dall'imprenditore agricolo in non più di dodici piazzole. Nello stesso limite è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari. I mezzi allestiti dall'imprenditore agricolo devono essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti. (44) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Ospitalità in spazi http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#43up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART16 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#44 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#44up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329ART14 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 aperti. 1. L’ospitalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali, è svolta in aziende con una superficie minima come indicato nel regolamento di attuazione e nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola. 2. L’ospitalità in spazi aperti può essere preclusa solo in zone appositamente individuate dagli strumenti urbanistici comunali.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall’art. 197, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e dall’art. 13, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80. Art. 14 Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche (45) (46). 1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, le attività sociali e di servizio per le comunità locali e gli eventi promozionali di cui all'articolo 15, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione (47). 2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l’attività agricola dell’azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l’azienda agrituristica . (45) Rubrica così sostituita dall’art. 5, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale.». (46) Articolo così sostituito dall’art. 14, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale. 1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART14 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#45 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#46 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#47 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#45up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART17 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#46up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART15 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione e complementarietà. Le stesse: a) sono finalizzate a una migliore conoscenza del territorio e delle tradizioni locali; b) sono previste nei programmi proposti dall'imprenditore agricolo nella relazione dell'attività agrituristica; nel caso si renda necessario modificare il programma, l'imprenditore agricolo lo comunica al comune almeno otto giorni prima dell'inizio delle attività medesime. 2. Le attività di escursionismo o di ipppoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.». (47) Comma così costituito dall’art. 5, comma 2, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, fermo restando il rispetto della connessione.». Art. 15 Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali. 1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l’organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell’attività agricola. 2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonché le norme per la realizzazione degli eventi promozionali. 3. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali l’origine dei prodotti impiegati nelle attività di cui al comma 1 deve essere indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti (48). http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#47up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART17 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#48 (48) Articolo così sostituito dall’art. 15, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto e organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti aziendali. 1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico: a) è rivolta esclusivamente agli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) per la consumazione sul posto; b) è costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali. 2. L'organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti: a) è effettuata esclusivamente con prodotti aziendali e all'interno dell'azienda; b) è rivolta non esclusivamente agli ospiti aziendali. 3. Sono considerati prodotti aziendali i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola e quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.». Art. 16 Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità (49). 1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all’articolo 14 (50). (49) Articolo così sostituito dall’art. 16, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Organizzazioni di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità. 1. Le aziende agrituristiche, che hanno una propria produzione di prodotti http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#48up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART16 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#49 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#50 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#49up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART17 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all'articolo 14, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il numero degli eventi non può essere superiore a venti per anno solare; b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione; c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.». (50) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. TITOLO II Esercizio dell'agriturismo Capo III - Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche Art. 17 Immobili destinati all'attività agrituristica. 1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica: a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo; b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso; c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da: 1) interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 71, comma 1, lettera l), della L.R. 65/2014; http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#50up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART18 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 2) addizioni volumetriche di cui all'articolo 71, comma 1, lettera g), della L.R. 65/2014; 3) addizione volumetrica di cui all'articolo 71, comma 1-bis, e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014; 3-bis) trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2, e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: a) interventi di addizione volumetrica; b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria (51); 4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014; 5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 71, comma 1, lettera h), della L.R. 65/2014; 6) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i), della L.R. 65/2014 (52) (53). d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, e gli eventi promozionali di cui all'articolo 15 (54). 2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione (55). (51) Numero aggiunto dall’art. 7, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. (52) Numero così modificato dall’art. 7, comma 2, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. (53) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. Il testo precedente era così formulato: «c) salvo i limiti e le http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART141 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART141 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#51 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART251 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#52 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#53 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#54 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#55 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#51up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART19 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#52up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART19 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#53up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329ART15 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da: 1) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 72, comma 1 lettera b), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); 2) interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 71, comma 1, lettera m), della L.R. 65/2014; 3) addizioni volumetriche di cui all'articolo 71, comma 1, lettera h), della L.R. 65/2014; 4) ampliamenti una tantum di cui all'articolo 71, comma 2, lettera a) e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014; 5) trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2, lettera b) e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014; 6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014; 7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 71, comma 1, lettera i), della L.R. 65/2014;». In precedenza, la presente lettera era già stato modificata dall’art. 198, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, dall’art. 17, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80 e dall’art. 57, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14. (54) Lettera dapprima sostituita dall’art. 17, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80 e poi così modificata dall’art. 7, comma 3, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo.». (55) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli.». Art. 18 Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi. 1. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale destinato all'attività agrituristica devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART141 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART141 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART141 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART141 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART18 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART96 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#54up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART18 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART19 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#55up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART18 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità (56). 2. [Gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Nuove norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) e successive modifiche] (57). 3. Non è consentita la trasformazione e l'utilizzazione ai fini agrituristici (58): a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) ed all'articolo 4, comma 6, della L.R. n. 64/1995 per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo (59); b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 10/1979, nonché di quelli costruiti ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, della L.R. n. 64/1995 (60); b-bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) nonché di quelli realizzati ai sensi dell'articolo 73, comma 4, della L.R. 65/2014, salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessario atti all'attività agricola per la quale sono stati realizzati (61). 4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli articoli 71 e 72 della L.R. n. 65/2014 (62). http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#56 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#57 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#58 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#59 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#60 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART142 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#61 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART140 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART141 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#62 5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'articolo 188, comma 1, lettera a), della L.R. n. 65/2014 (63). 6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 17, dei servizi igienico-sanitari dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione. Per i servizi igienico-sanitari è ammessa la realizzazione di un unico manufatto con caratteristiche tipologiche e costruttive tali da garantirne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico (64). 6-bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli articoli 73 e 74 della L.R. 65/2014 per la durata di dieci anni (65). 7. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisionali (66). (56) Comma così sostituito dall'art. 199, comma 1, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «1. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi sul patrimonio edilizio rurale che devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano, inoltre, le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori che devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.». http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART320 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART320 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#63 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#64 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART142 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451ART143 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000806451 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#65 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000136045 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000136045 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104941ART1 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104941 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104941 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#66 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#56up (57) Comma abrogato dall'art. 199, comma 2, L.R 3 gennaio 2005, n. 1. (58) Alinea così modificato dall’art. 18, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). (59) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2004, n. 27. Il testo originario era così formulato: «a) degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) e all'articolo 4, comma 6, della L.R. n. 64/1995 e successive modifiche.». (60) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 2, L.R. 28 maggio 2004, n. 27. Il testo originario era così formulato: «b) degli edifici o di parti di essi realizzati ai sensi della L.R. n. 64/1995 e della L.R. n. 10/1979 alle condizioni contenute nelle convenzioni e negli atti unilaterali d'obbligo di cui alle stesse leggi.». (61) Lettera dapprima aggiunta dall’art. 18, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge) e poi così sostituita dall’art. 58, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b-bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati.». (62) Comma così sostituito dall’art. 58, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applica l'articolo 5 della L.R. n. 64/1995 e successive modifiche.». (63) Comma così sostituito dall'art. 199, comma 3, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e dall’art. 58, comma 3, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#57up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#58up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART19 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#59up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251ART3 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#60up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251ART3 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#61up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART19 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART97 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#62up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART97 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#63up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART97 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 formulato: «5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'articolo 124, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2005.». (64) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. (65) Comma dapprima aggiunto dall’art. 18, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge) e poi così sostituito dall’art. 58, comma 4, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6-bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all’entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi dell’articolo 41 comma 4 della L.R. n. 1/2005 per la durata di dieci anni.». (66) Comma così sostituito dall’art. 18, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «7. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13). Relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche si applicano le norme di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).». Art. 19 Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici. 1. I requisiti strutturali, igienico-sanitari sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#64up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329ART16 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#65up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART19 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART97 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#66up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART19 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000136045 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000136045 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104941ART1 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104941 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104941 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000101348ART24 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000101348 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000101348 regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione. 1-bis. Nel caso in cui gli alloggi agrituristici siano costituiti da camere indipendenti è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali (67). 2. Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali e igienico- sanitari tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce le deroghe ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, garantendo le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie da ritenersi sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria (68). 3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione (69). 4. Nell'esercizio dell'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente possono fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria e che possiedono i requisiti per i rifuggi alpini previsti dall'articolo 37 del D.P.G.R. 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - L.R. 23 marzo 2000, n. 42) e successive modifiche. (67) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. (68) Comma così sostituito dall’art. 19, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza dei locali e di superficie aereo - illuminante previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, come indicato nel regolamento di attuazione.». http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#67 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#68 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#69 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#67up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART20 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#68up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART20 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 (69) Comma così sostituito dall’art. 19, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni quattro persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.». Art. 20 Requisiti tecnici, edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità in spazi aperti. 1. Nello svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché quelli previsti dal regolamento d'attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi. 2. Nell’esercizio dell’attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico- sanitari e i servizi per l’attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione (70). (70) Comma così sostituito dall’art. 20, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima di un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio per lavanderia ogni dodici persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.». Art. 21 Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#69up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART20 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#70 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#70up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART21 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo. 1. Nello svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d’attuazione. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione. 3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) (71). (71) Articolo così sostituito dall’art. 21, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo. 1. Nello svolgimento dell'attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d'attuazione. 2. Per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima di un servizio ogni quindici ospiti giornalieri. 3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione.». http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000300419 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#71 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#71up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART22 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 Art. 22 Requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande (72). 1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull’igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento emanato con D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale). 2. Per l’applicazione della disciplina sull’autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compresi la degustazione e l’assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto del reg. (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti. 3. L’attività di macellazione per la fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di animali macellati nell’azienda agricola in cui sono stati allevati è consentita, previa presentazione della SCIA di cui al D.P.G.R. n. 40/R del 2006 e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di attuazione, in particolare attinenti a (73): a) specie e quantità di animali che possono essere macellati; b) caratteristiche dei locali di macellazione; c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione; d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda. 4. Nel caso di somministrazione di pasti, il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali per l’idoneità della cucina è sufficiente http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#72 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000503158 http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000213808 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000300347 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000300347 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000300347 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#73 il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al D.Lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore). 5. Il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al comma 4 può essere utilizzata dagli ospiti, fermo restando la disponibilità di uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti . (72) Articolo così sostituito dall’art. 22, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande. 1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modificata degli articoli 242, 243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e successive modifiche nonché al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), con particolare riferimento all'articolo 9. 2. Per l'applicazione della disciplina sull'autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compreso la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari. 3. L'attività di macellazione di animali allevati in azienda è consentita, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e previa autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della L.R. n. 283/1962 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 155/1997 sull'autocontrollo e delle specificazioni contenute nel regolamento di attuazione in particolare attinenti a: a) specie e quantità di animali che possono essere macellati; http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000503158 http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000213808 http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000213808 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#72up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART23 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110205 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110205 b) caratteristiche dei locali di macellazione; c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione; d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda. 4. Nel caso di preparazione e di somministrazione di pasti per un numero di ospiti complessivamente non superiore a dodici, per l'idoneità dei locali, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al D.Lgs. n. 155/1997. 5. Nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati in camera non superiori a dodici è possibile autorizzare l'uso della cucina per gli ospiti laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. La cucina deve avere le caratteristiche di cui al comma 4.». (73) Alinea così modificato dall’art. 10, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. TITOLO II-bis Esercizio delle attività di fattoria didattica (74) Art. 22-bis Avvio delle attività di fattoria didattica (75). 1. Le imprese agricole singole e associate che intendono avviare l'attività di fattoria didattica sono soggette alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa (76). 2. [La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA] (77). 3. Nel caso in cui l'attività di fattoria didattica sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA. http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#73up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804ART37 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000777804 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#74 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#75 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#76 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#77 4. Le imprese agricole non possono esercitare attività di fattoria didattica nei casi di cui all'articolo 8, comma 1. (74) Titolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge. (75) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge. (76) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. (77) Comma abrogato dall’art. 5, comma 2, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. Art. 22-ter Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica (78). 1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell'imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato ai sensi dell'articolo 22-quater; b) diploma o laurea in materie pedagogiche; c) diploma o laurea in materie agrarie; d) qualifica di guida ambientale; e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4 (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana"); http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#74up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART16 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#75up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART17 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#76up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART17 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#77up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART17 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#78 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257931 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257931 la dichiarazione attesta anche gli eventuali istituti scolastici e/o gli altri istituiti, organismi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività; f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l'attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 4/2014. 2. Per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica l'imprenditore deve stipulare un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori. 3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati in particolare: a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali utilizzati per l'attività di fattoria didattica; b) i requisiti organizzativi in funzione della tipologia dei partecipanti; c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all'articolo 22-sexies; d) le caratteristiche della polizza assicurativa di cui al comma 2. (78) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge. Art. 22-quater Attività formativa (79) (80). 1. I corsi di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro"). http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#78up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART18 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#79 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#80 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257691 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257691 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257972 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257972 2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della L.R. n. 4/2014, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i percorsi formativi di cui al comma 1, e i contenuti tecnico-culturali del programma dei corsi. (79) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge. (80) Ai sensi della Delib.G.R. 7 luglio 2014, n. 547 sono state approvate le normative regionali in materia di attività formative, gli indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica. Art. 22-quinquies Elenco delle fattorie didattiche (81). 1. Le imprese che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, tenuto da ARTEA tramite l'utilizzo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura). 2. I dati presenti nell'elenco regionale delle fattorie didattiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica. (81) Articolo aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge. Art. 22-sexies Logo identificativo (82). 1. Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale e denominato "Rete delle fattorie didattiche della Toscana.". http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#79up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART19 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#80up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000802169 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#81 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000256884ART2 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000256884ART3 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000256884 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#81up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART20 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#82 2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 22-ter. (82) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge. TITOLO II-ter (83) Esercizio delle attività di enoturismo e di oleoturismo (84) Art. 22-septies Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo (85). 1. Possono esercitare le attività di enoturismo: a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura; b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell'olio o del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), e la federazione delle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana; c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino; d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica. 2. Possono esercitare le attività di oleoturismo: a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva; http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#82up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART21 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#83 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#84 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#85 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257969 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257969 b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell'olio o dell'olio, riconosciute ai sensi della L.R. 45/2003 e la federazione delle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana; c) gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell'olio extra-vergine di oliva; d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell'olio extra-vergine di oliva. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che intendono avviare le attività di enoturismo e di oleoturismo, sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale. 4. Nel caso in cui l'attività di enoturismo e di oleoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA. 5. Le attività di enoturismo e di oleoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e). (83) Titolo aggiunto dall’art. 6, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. (84) Rubrica così sostituita dall’art. 9, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Esercizio delle attività di enoturismo». (85) Articolo dapprima aggiunto dall’art. 7, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76 e poi così sostituito dall’art. 10, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22-septies. Avvio delle attività di enoturismo. 1. Possono esercitare le attività di enoturismo: a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura; b) i comitati di gestione delle strade del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità); c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino; d) i http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257969 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#83up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART18 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#84up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART21 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#85up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART19 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART22 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257969 consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica. 2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale. 3. Nel caso in cui l'attività di enoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA. 4. Le attività di enoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) d) ed e).». Art. 22-octies Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo (86). 1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola); b) attestato di frequenza con profitto rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della L.R. 45/2007; c) diploma o laurea in materie agrarie; d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo) per l'enoturismo o iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva), per l'oleoturismo; http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#86 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000498685 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000498685 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123230 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123230 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123444ART3 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123444 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123444 e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo o olivicoleico nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo o di oleoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa; f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola o olivoleica organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica. Nel caso di corsi di formazione avente per oggetto tutte e due le attività la durata minima è settantacinque ore. (86) Articolo dapprima aggiunto dall’art. 8, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76 e poi così sostituito dall’art. 11, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22-octies. Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo. 1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola); b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della L.R. 45/22007; c) diploma o laurea in materie agrarie; d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo); e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa; f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica.». Art. 22-novies (87). http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#86up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART20 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART23 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000498685 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000498685 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123230 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#87 Art. 22-novies Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo e di oleoturismo 1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo o di oleoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità: a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica o oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio oferto e le lingue parlate; d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese; e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano; g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica vitivinicole, olivicole, e agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica o oleoturistica; h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico o oleoturistico; i) l'attività di degustazione del vino e dell'olio extravergine di oliva all'interno delle cantine, dei frantoi e delle aziende agricole deve essere efettuata con calici, bicchieri in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto. 2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori. (87) Articolo dapprima aggiunto dall’art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76 e poi così sostituito dall’art. 12, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22-nonies. Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo. 1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità: a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio off erto e le lingue parlate; d) sito http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#87up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART21 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART24 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese; e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano; g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica; h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico; i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere eff ettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto. 2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.». Art. 22-decies Attività di degustazione del vino e dell'olio in abbinamento ad alimenti (88) (89). 1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana quali: a) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (90); b) prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 14 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole); http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#88 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#89 http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000777990 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#90 c) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173); d) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. 1-bis. Nel caso in cui le attività di degustazione dell'olio extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti olivooleici aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana indicati al comma 1, lettere a), b), c), e d) (91). 2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino e dell'olio extra- vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico si applicano gli articoli 10 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana") (92). 3. Dall'attività di degustazione del vino e dell'olio extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande (93). (88) Rubrica così sostituita dall’art. 13, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti.». (89) Articolo aggiunto dall’art. 10, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119265ART9 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119265 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#91 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258315 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258315 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257931 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257931 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#92 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#93 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#88up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART25 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#89up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART22 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 (90) Lettera così modificata dall’art. 13, comma 2, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. (91) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 3, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. (92) Comma così modificato dall’art. 13, comma 4, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. (93) Comma così modificato dall’art. 13, comma 5, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Art. 22-undecies Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo (94) (95). 1. I soggetti di cui all'articolo 22-septies, comma 1, che svolgono le attività di enoturismo e di oleoturismo sono inseriti nell'elenco regionale degli operatori tenuto dall'ARTEA tramite l'utilizzo del SIART e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 23/2000 a seguito della presentazione della SCIA (96). 2. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica. (94) Rubrica così sostituita dall’art. 14, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Elenco degli operatori delle attività di enoturismo.». (95) Articolo aggiunto dall’art. 11, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. (96) Comma così modificato dall’art. 14, comma 2, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. TITOLO III http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#90up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART25 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#91up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART25 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#92up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART25 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#93up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART25 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#94 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#95 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000256884ART2 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000256884ART3 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000256884 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#96 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#94up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART26 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#95up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART23 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#96up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART26 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 Vigilanza, controlli e sanzioni Art. 23 Vigilanza e controllo. 1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4. 2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applica la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale. 4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. La Regione controlla il mantenimento del requisito della principalità di cui all'articolo 7 su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni. Il controllo sugli altri requisiti è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni (97). 5. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate (98). 6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida per lo svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4. 7. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente (99). (97) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. Il testo precedente era così formulato: «4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257077 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000257077 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#97 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#98 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#99 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#97up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329ART17 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. La Regione controlla altresì i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo di cui all'articolo 22-octies. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall’art. 59, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14 e dall’art. 12, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. (98) Comma così modificato dall’art. 59, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). (99) Articolo così sostituito dall’art. 23, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Vigilanza e controllo. 1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, dalle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto al comma 2. 2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e), f), g) nonché l'accertamento dei requisiti inerenti la classificazione sono esercitati dalle province. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività scelta. 3. I comuni che hanno rilasciato autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agriturismo, trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione, con riferimento all'anno precedente, che evidenzia l'attività di controllo svolta direttamente, dalla provincia o da altri soggetti competenti, per il rispetto delle vigenti norme, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate, alla classificazione e a quanto disposto dall'articolo 3.». Art. 24 Sanzioni amministrative (100). http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART98 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART24 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#98up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART98 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#99up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART24 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#100 1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell’esercizio aperto senza titolo abilitativo. L’attività agrituristica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all’emissione dell’ordinanza. 2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo. 3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo. 4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e sono esclusi dalle attività promozionali finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno. 5. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi: a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo; b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo; c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole; d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati. 5-bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omette di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, o la trasmette parzialmente o totalmente non compilata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata (101). 6. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi: a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta; b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti (102); b-bis) classificazione non conforme rispetto ai requisiti esposti in azienda o rispetto al livello dichiarato al SUAP competente (103). 6-bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.000,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, acquistato o utilizzato per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande (104). 6-ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo e di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22-bis e all'articolo 22-septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi (105). 6-quater. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22-ter o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 (106). 6-quinquies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 (107). http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#101 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#102 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#103 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#104 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#105 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#106 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#107 6-sexies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-octies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 (108). 6-septies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-novies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 (109). 7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un’altra della stessa indole. 8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 5-bis, 6-ter, 6-quater e 6- quinquies sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6-bis sono applicate dalla Regione e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati (110). 9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti. (100) Articolo così sostituito dall’art. 24, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione. L'autorizzazione non può essere concessa all'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza. 2. Chiunque utilizza la denominazione agriturismo o agrituristico senza avere l'autorizzazione di cui all'articolo 8 in quanto privo dei requisiti soggettivi per richiederla, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#108 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#109 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#110 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110205 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110205 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#100up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART25 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo. 3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo. 4. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi: a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nell'autorizzazione; b) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale; c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati. 5. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi: a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati; b) non ottemperi alla comunicazione di cui all'articolo 10; c) la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni; d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, ovvero non sia esposta, ovvero sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia. 6. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commenta un'altra della stesse indole. 7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 5 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati. 8. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.». (101) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. (102) Comma così sostituito dall’art. 60, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi: a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati; b) non ottemperi alla comunicazione di cui all’articolo 10; c) la comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto alle precedenti comunicazioni; d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non sia esposta, oppure sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.». (103) Lettera aggiunta dall’art. 6, comma 2, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. (104) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 3, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. Il testo precedente era così formulato: «6-bis. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 200,00 a 1.000,00 euro nel caso di utilizzo dei prodotti con conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione in merito alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.». (105) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «6-ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22-bis e http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110205 http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110205 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#101up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329ART18 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#102up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART99 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#103up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329ART18 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#104up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329ART18 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#105up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936ART27 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000927936 all'articolo 22-septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica e di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.». (106) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 2, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge. (107) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 3, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge. (108) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 2, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. (109) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 3, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76. (110) Comma così modificato dall’art. 6, comma 4, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 66, L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e poi sostituito dall’art. 60, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14. Il testo precedente era così formulato: «8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 6 e 6-bis sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.». Art. 25 Sospensione e cessazione dell’esercizio delle attività agrituristiche (111). 1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, l’esercizio dell’agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni. 2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall’articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell’esercizio per un periodo da uno a trenta giorni. http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#106up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART22 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#107up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215ART22 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000795215 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#108up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART25 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#109up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120ART25 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000885120 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#110up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329ART18 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000770810ART162 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000770810 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART99 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART99 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#111 3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio dell’agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’esercizio dell’agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell’attività. 4. L’esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all’articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80. 5. È altresì disposta la cessazione dell’attività di agriturismo nei seguenti casi: a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica; b) qualora l’interessato abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune. 6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382). 7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale per l’eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate (112). (111) Articolo così sostituito dall’art. 25, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Sospensione e revoca dell'autorizzazione. 1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività autorizzati oltre alla sanzione pecuniaria. L'autorizzazione all'esercizio è sospesa per un periodo da uno a trenta giorni. 2. In caso di reitrazione delle violazioni, come indicato dall'articolo 24 comma 6, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 1 a trenta giorni. 3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, il comune fissa un termine, non http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART31 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART31 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000115024ART20 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000115024 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000115024 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000108645ART1 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000108645 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#112 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#111up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART26 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancati possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'autorizzazione all'esercizio. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune revoca l'autorizzazione, previo parere della provincia o della comunità montana. 4. L'autorizzazione è altresì revocata nei seguenti casi: a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica; b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune. 5. I provvedimenti di sospensione revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche. 6. I provvedimenti di sospensione revoca sono comunicati alla provincia o alla comunità montana per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.». (112) Comma così modificato dall’art. 61, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 78, comma 1, della medesima legge). TITOLO IV Disposizioni finali, transitori e abrogative Art. 26 Disposizioni per l’agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni. 1. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell’applicazione della principalità dell’attività agricola: a) per le aziende agricole situate nelle zone svantaggiate ai sensi della normativa dell'Unione europea (113). http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000115024ART20 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000115024 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000115024 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000108645ART1 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000108645 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000108645 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#112up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484ART100 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000825484 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#113 b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata; c) per le attività agrituristiche di ridotte dimensioni individuate nel regolamento di attuazione (114). (113) Lettera così sostituita dall’art. 7, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. Il testo precedente era così formulato: «a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;». (114) Articolo così sostituito dall’art. 26, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 26. Disposizioni per la rivitalizzazione delle zone montane e svantaggiate e per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni. 1. I comuni possono individuare aree montane e aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio e socio-economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali, in immobili situati all'interno del fondo aziendale è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico- sanitari previsti dalla normativa vigente e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della L. n. 283/1962. 2. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell'applicazione della principalità dell'attività agricola: a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente; b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata; c) per le aziende agricole autorizzate fino a otto posti letto e da nove a quindici posti letto. 3. Le condizioni di agevolazione di cui al comma 2 non si applicano alle aziende che superano i limiti di recettività di cui all'articolo 12.». http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#114 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#113up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329ART19 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000897329 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#114up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118ART27 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000655118 Art. 27 Regolamento di attuazione (115). 1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione (116). 2. [Il regolamento d'attuazione disciplina in particolare: a) gli elementi di cui all'articolo 6, comma 4; b) i documenti da allegare alla relazione agrituristica con particolare riferimento a quelli che dimostrano la realizzazione del carattere di principalità dell'attività agricola; c) i criteri per la classificazione delle strutture, privilegiando le caratteristiche rurali dell'ospitalità e l'offerta dei servizi finalizzati a favorire la conoscenza dell'ambiente rurale; d) gli elementi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); e) le caratteristiche tecniche dei servizi igienici, dei volumi tecnici e delle strutture di cui all'articolo 20, comma 1; f) i requisiti strutturali, tecnici, igienico-sanitarie e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche; g) i parametri per la somministrazione dei prodotti locali durante gli eventi promozionali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b); h) le condizioni di agevolazione per le aziende di cui all'articolo 26, comma 2; i) le condizioni inerenti l'attività di macellazione di animali allevati in azienda e utilizzati per l'attività agrituristica di somministrazione pasti] (117). (115) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 3 agosto 2004, n. 46/R. (116) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 28 maggio 2004, n. 27. Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, comunicandolo, almeno quindici giorni prima dell'approvazione stessa, alla commissione consiliare competente.». http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#115 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#116 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#117 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#115up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258315 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258315 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow#116up http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251ART4 http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=19LX0000258251 (117) Comma abrogato dall’art. 27, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Art. 28 Archivio regionale delle aziende agrituristiche (118). 1. Ai fini dell’aggiornamento dell’archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità telematiche previste dalla L.R. n. 40/2009, i dati relativi alle DIA ricevute. 2. L’archivio regionale delle aziende agrituristiche è tenuto secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e i dati presenti possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica. 3. L’accesso ai dati presenti nell’archivio è garantito ai soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali (119). (118) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 25 febbraio 2011, n. 589. (119) Articolo così sostituito dall’art. 28, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 28. Archivio regionale delle aziende agrituristiche. 1. Ai fini dell'istituzione dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale e, per conoscenza, alla provincia competente per territorio un elenco riassuntivo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente.». Art. 29 Incentivi finanziari. 1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano l'attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziarie previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo. Art. 30 Monitoraggio a valutazione. 1. Entro il 30 giugno di ogni biennio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro (120): a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1; b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 23 svolta dagli enti competenti; c) dati relativi alle sospensioni e alle cessazioni disposte ai sensi dell'articolo 25 (121); d) i dati dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 28, aggiornato alle attività iniziate o modificate nel corso dell'anno precedente e con particolare evidenziazione di quelli relativi alle zone di cui all'articolo 26 (122). (120) Alinea così modificato dall’art. 29, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). (121) Lettera così modificata dall’art. 29, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge). (122) Lettera così modificata dapprima dall’art. 29, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della stessa legge) e poi dall'art. 67, L.R. 18 giugno 2012, n. 29. Art. 31 Norme transitorie, abrogazioni. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modifiche. 2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, ai quali si concludono a norma della disciplina previgente. 3. ... (123). (123) Sostituisce il sesto alinea della lettera f) del comma 2 dell'art. 40, L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

Regional Law No.30/2003 regulation of agritourism activities, educational farms, wine tourism, and olive oil tourism in Tuscany · Nelum