تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين إيطاليا

Regional Law No. 20/2024 – Urgent measures for the identification of suitable and unsuitable areas and surfaces for the installation and promotion of renewable energy source (RES) plant

صدر في 2024-12-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا
الموضوعات
Energy, Land and soil
الكلمات المفتاحية
cultural heritage, land-use planning, environmental impact assessment (EIA), environmental planning, environmental standards, renewable energy, zoning, energy conservation/energy production, policy/planning

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Art. 1 Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) 1. La presente legge: a) individua le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo periodo, della Costituzione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 3, lettera f), m) e n), articolo 4, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), e secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del territorio; b) detta disposizioni urgenti, nel rispetto della lettera a), ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153; c) garantisce la minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonché la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e transizione energetica, nonché nel rispetto degli obiettivi di potenza complessiva da traguardare all'anno 2030 per la Regione autonoma della Sardegna; d) garantisce la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, nonché di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. 2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e di tutela del patrimonio paesaggistico, si applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi. La presente legge si applica alle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994). 3. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, al decreto legislativo n. 199 del 2021, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) nonché, limitatamente all'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee di cui agli allegati A, B, C, D, E ed F, le seguenti definizioni: a) impianti fotovoltaici e termodinamici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici e termodinamici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW; b) impianti fotovoltaici e termodinamici di media taglia: gli impianti fotovoltaici e termodinamici con potenza nominale superiore o uguale a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW; c) impianti fotovoltaici e termodinamici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici e termodinamici con potenza nominale superiore a 10 MW; d) impianti agrivoltaici di piccola taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW; e) impianti agrivoltaici di media taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 1 MW e inferiore o uguale a 10 MW; f) impianti agrivoltaici di grande taglia: gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 10 MW; g) impianti eolici di piccola taglia: gli impianti eolici aventi altezza massima complessiva inferiore o uguale a 20 metri; h) impianti eolici di media taglia: gli impianti eolici aventi altezza massima complessiva superiore a 20 metri e inferiore o uguale a 100 metri; i) impianti eolici di grande taglia: gli impianti eolici aventi altezza massima complessiva superiore a 100 metri; j) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di piccole dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale inferiore o uguale a 200 kW; k) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di medie dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 200 kW e inferiore o uguale a 1 MW; l) impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas di grandi dimensioni: gli impianti di generazione elettrica da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza nominale superiore a 1 MW; m) impianti geotermoelettrici di piccola taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito inferiore o uguale a 90 gradi centigradi; n) impianti geotermoelettrici di media taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 90 gradi centigradi e inferiore o uguale a 150 gradi centigradi; o) impianti geotermoelettrici di grande taglia: gli impianti aventi una temperatura del fluido reperito superiore a 150 gradi centigradi; p) accumulo di piccola taglia: accumulo con una potenza nominale installata inferiore o uguale a 500 kW; q) accumulo di media taglia: accumulo con una potenza nominale installata maggiore a 500 kW e inferiore o uguale a 1,2 MW; r) accumulo di grande taglia: accumulo con una potenza nominale installata maggiore a 1,2 MW; s) coni di visuale: aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali, puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi e che identificano i luoghi anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica ai sensi all'allegato 3, paragrafo 17, lettera f) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010; t) superficie lorda dell'impianto fotovoltaico: la superficie complessiva occupata dall'impianto, comprensiva degli spazi tra le stringhe, delle opere accessorie quali piazzole di sosta e viabilità interna di servizio, delle cabine di trasformazione e relative aree di pertinenza, della distanza dalle recinzioni, nonché degli eventuali accumuli e relative aree di pertinenza, ecc. Sono escluse le superfici occupate dai cavidotti che trasportano l'energia, prodotta dall'impianto, al di fuori di esso, verso le sottostazioni; u) superficie lorda dell'impianto eolico: la superficie complessiva occupata dall'impianto, racchiusa all'interno del perimetro ottenuto dall'inviluppo, senza creazione di angoli interni superiori a 180 gradi, di tutti i suoi punti più esterni comprensiva delle strutture sostenenti i generatori, dei relativi plinti di fondazione, delle opere accessorie quali piazzole di sosta, viabilità interna di servizio, delle cabine di trasformazione e relative aree di pertinenza, della distanza dalle eventuali recinzioni, nonché, degli eventuali accumuli e relative aree di pertinenza, ecc. Sono escluse le superfici occupate dai cavidotti che trasportano l'energia, prodotta dall'impianto, al di fuori di esso, verso le sottostazioni; v) superficie lorda dell'accumulo: la superficie complessiva occupata dall'impianto di accumulo, comprensiva degli spazi tra i singoli moduli, delle opere accessorie quali piazzole di sosta e viabilità interna di servizio, delle cabine di trasformazione e relative aree di pertinenza, della distanza dalle recinzioni, ecc. Sono escluse le superfici occupate dai cavidotti che trasportano l'energia, prodotta dall'impianto, al di fuori di esso, verso le sottostazioni; w) modificazione irreversibile dello stato dei luoghi: si considera irreversibilmente modificato lo stato dei luoghi quando lo stesso abbia subito una radicale trasformazione, in modo tale da perdere la relativa conformazione morfologica o fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma, alla nuova opera realizzata. Si considera comunque modificato irreversibilmente lo stato dei luoghi qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) rispetto al singolo progetto d'impianto sia stata completata una percentuale del valore economico dei lavori uguale o maggiore al 20 per cento del totale; 2) sia stata infrastrutturata una parte della superficie lorda oggetto di intervento uguale o maggiore al 30 per cento del totale previsto dal progetto; 3) limitatamente agli impianti eolici, sia stata infrastrutturata una parte della superficie lorda oggetto di intervento uguale o maggiore al 30 per cento del totale previsto dal progetto e siano state installate almeno il 30 per cento delle torri eoliche previste dal progetto. 4. In deroga a quanto previsto dai commi 5 e 7, fermo restando il rispetto della normativa in materia territoriale, urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alle previsioni di cui al Piano paesaggistico regionale (PPR) e delle prescrizioni tipologiche dettate dagli strumenti urbanistici, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato G, sono idonee, limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici, le superfici di copertura di manufatti edilizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, edifici, tettoie, pergolati, pensiline, pubblici e privati, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati o da realizzare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, e i relativi sistemi di cumulo. Indipendentemente dalla presenza di aree idonee, non idonee o ordinarie nel rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo, è sempre ammessa la realizzazione di impianti geotermici di piccola taglia per i quali si applica la disciplina autorizzatoria prevista dalla normativa vigente in materia di aree idonee. 5. È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Il divieto di realizzazione di cui al presente comma non si applica agli impianti agrivoltaici realizzati direttamente ed esclusivamente dai coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato G, punto 2, e aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW, purché siano già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Sono idonee all'installazione di impianti FER le aree e le superfici di cui all'allegato F, nonché le aree idonee di cui al comma 7 secondo periodo. Sono aree ordinarie tutte le porzioni di territorio non ricomprese negli allegati di cui alla presente legge. La realizzazione degli impianti e degli accumuli FER, indipendentemente dalla loro collocazione in aree idonee o in aree ordinarie, è vincolata al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni di natura territoriale, urbanistica, edilizia, paesaggistica, con particolare riferimento al Piano paesaggistico regionale, ambientale e tecnica proprie dell'area e dell'impianto oggetto di istanza di autorizzazione. 7. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il criterio di non idoneità. Nei casi di cui al precedente periodo, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti di accumulo, qualora i relativi progetti di realizzazione prevedano l'installazione presso aree rientranti nelle zone urbanistiche omogenee D e G, di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), non si applicano le fasce di tutela di cui alle lettere s), x), w) e bb) dell'allegato A qualora l'area oggetto del rispettivo intervento sia infrastrutturata e urbanizzata in misura uguale o maggiore al 60 per cento. Limitatamente ai casi di cui al precedente periodo, qualora l'area non sia infrastrutturata e urbanizzata ed edificata almeno al 60 per cento, le fasce di tutela di cui al precedente periodo sono ridotte del 70 per cento. Qualora un progetto di impianto FER, ivi inclusi gli accumuli ad essi connessi, sia finalizzato all'autoconsumo o al servizio di una comunità energetica e ricade in una delle condizioni di cui ai precedenti periodi, prevale il criterio di idoneità. 8. Gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, da intendersi come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, ivi compreso il rispetto dell'articolo 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale. 9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore gli specchi acquei compresi nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego Bay, ratificata con la legge n. 689 del 1994, le aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui alla legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999), le aree marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione vigente nonché le aree protette, le aree protette a mare incluse nella Rete Natura 2000, le aree parco dell'arcipelago de La Maddalena, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali, le aree abituali di pesca censite nel "SID-Portale del Mare" tenuto a cura dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le aree interessate da indagini e ritrovamenti di archeologia subacquea, le aree marine attraversate dal passaggio dei tonni individuate con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro centoventi giorni, nonché le aree ricadenti nei coni di visuale relativi ai beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. Questi sono identificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di cui all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dai beni di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. 10. Sono aree idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, esclusivamente le aree portuali e industriali. Le opere di connessione di cui al presente comma non possono comunque alterare la funzionalità e la destinazione delle aree portuali e industriali oggetto degli interventi. 11. Sono aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle cabine primarie, quelle individuate per gli impianti eolici di grande taglia di cui all'allegato C. Qualora un areale rientri nelle aree definite idonee, ai sensi del comma 10, non si applicano le inidoneità di cui alle lettere y) punto 1 e z) punto 1 del medesimo allegato C.

  2. Art. 2 Promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e alle comunità energetiche 1. A decorrere dall'anno 2025 è istituito un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17 - programma 02 - titolo 2), per la concessione di misure di incentivo, sia mediante l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo e realizzati da: a) persone fisiche residenti in Sardegna per impianti da installarsi nelle superfici di copertura degli edifici residenziali ad uso abitativo, legittimamente realizzati e nella disponibilità del richiedente e ubicati in Sardegna; b) imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna per impianti da installarsi nelle superfici di copertura dei manufatti edilizi, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati, e negli spazi pertinenziali già impermeabilizzati, tutti nella disponibilità del richiedente e nel rispetto della dotazione minima degli spazi da destinare a parcheggi e ubicati in Sardegna; c) comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge per impianti ubicati in Sardegna; d) comuni, unione di comuni, province, città metropolitane per impianti da installarsi nelle superfici di copertura dei manufatti edilizi, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati, e negli spazi pertinenziali già impermeabilizzati, tutti nella disponibilità del richiedente e nel rispetto della dotazione minima degli spazi da destinare a parcheggi e ubicati in Sardegna; e) altri enti pubblici regionali, territoriali per impianti da installarsi nelle superfici di copertura dei manufatti edilizi, di qualsiasi natura, legittimamente realizzati, e negli spazi pertinenziali già̀ impermeabilizzati, tutti nella disponibilità del richiedente e nel rispetto della dotazione minima degli spazi da destinare a parcheggi e ubicati in Sardegna. 2. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, la quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l'individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari. 3. La Giunta regionale prevede particolari misure finalizzate alla promozione delle comunità energetiche, anche mediante l'individuazione di incentivi prioritariamente destinati alle comunità energetiche.

  3. Art. 3 Misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti e disposizioni finali 1. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole, i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea ai sensi della presente legge. L'istanza è finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione. Qualora l'istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un'area mineraria dismessa di proprietà regionale o di enti interamente controllati dalla Regione, l'area medesima è trasferita in proprietà ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni patrimoniali). 2. L'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER. La deliberazione di cui al presente comma è preceduta da un processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico" nonché dall'espletamento di una consultazione popolare nel rispetto degli istituti partecipativi previsti nei rispettivi statuti comunali. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la consultazione popolare di cui al precedente periodo si deve concludere con una posizione favorevole rispetto alla proposta di realizzazione dell'impianto o accumulo FER. 3. L'istanza deve essere accompagnata, oltre che da uno studio di fattibilità che identifichi e valuti le alternative progettuali o dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio, da una relazione generale, che motivi la deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee con particolare riferimento all'utilità pubblica in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale del relativo progetto e alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole. L'istanza, qualora la realizzazione dell'intervento necessiti di una variante allo strumento urbanistico comunale, è accompagnata da apposita relazione urbanistica corredata dalla rappresentazione grafica dello strumento urbanistico nella versione vigente e in quella variata. 4. L'istanza per il raggiungimento dell'intesa è proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all'unanimità, in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee. Non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito. I risultati del Tavolo tecnico sono trasmessi alla Giunta regionale che delibera sull'esito dell'intesa ai sensi dei criteri individuati con la delibera di cui al comma 6. 5. In caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU). 6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con propria deliberazione, definisce i criteri e le procedure del dibattito pubblico e le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate nonché i criteri di istruttoria e di valutazione delle istanze, tenendo conto della taglia e della tipologia degli impianti nonché del contesto socio-economico, territoriale e demografico. L'istanza di cui al comma 1 non può essere presentata prima dell'adozione della delibera di cui al primo periodo. 7. Per tutti gli impianti e gli accumuli FER, ivi compresi gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione e potenziamento degli impianti di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunque prima della presentazione di comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato, a copertura della mancata realizzazione dell'impianto o della sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi comprese le tempistiche di realizzazione dell'impianto secondo il relativo cronoprogramma, nonché a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di rispristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica, presenta presso l'Assessorato regionale dell'industria una garanzia in misura pari al valore complessivo dell'intervento comprensivo degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica. 8. La garanzia di cui al comma 7 può essere costituita sotto forma di cauzione, da versare su un conto vincolato della Regione appositamente istituito, oppure di fideiussione. Il valore della garanzia è assoggettato, ogni cinque anni, alla rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con conseguente obbligo del titolare dell'autorizzazione di adeguamento della fideiussione o dell'importo versato a titolo di cauzione. 9. La garanzia fideiussoria di cui al comma 7 è rilasciata esclusivamente da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 10. La garanzia fideiussoria di cui al comma 7 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale. 11. Il mancato deposito della garanzia di cui al comma 7, nei termini perentori indicati dai commi 7 e 14, determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione. La mancata realizzazione dell'impianto o la sua realizzazione in difformità dall'autorizzazione rilasciata, ivi compreso il mancato rispetto delle tempistiche di completamento dell'impianto medesimo, comportano la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino, reinserimento e recupero ambientale dello stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere le fideiussioni a prima richiesta rilasciate a garanzia della corretta realizzazione dell'impianto e a garanzia della corretta dismissione e smaltimento dell'impianto, nonché del conseguente ripristino e recupero ambientale dei luoghi. 12. Il parziale svincolo della garanzia di cui al comma 7, limitatamente all'importo relativo al valore dell'impianto, avviene entro trenta giorni dal deposito del certificato di esito positivo del collaudo finale, presso l'Assessorato regionale dell'industria. Lo svincolo della parte rimanente avviene entro trenta giorni dal deposito della relazione generale asseverata da un tecnico abilitato che certifica la dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse e il corretto ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica. 13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), nonché a tutti gli interventi di realizzazione di impianti FER per i quali non sia ancora stato comunicato l'inizio lavori. 14. Gli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavori sono in regolare corso di svolgimento, presentano la garanzia di cui al comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 15. Le disposizioni di cui ai commi dal 7 al 14 non si applicano nel caso di istanze proposte da enti pubblici, nel caso di impianti FER rientranti in comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge, nonché nel caso di impianti o accumuli FER aventi una potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW. 16. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il disegno di legge di istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, nonché nelle materie ad esse connesse. Nell'ambito dell'Agenzia di cui al presente comma è istituito l'Osservatorio regionale per l'energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili. 17. Per le finalità̀ di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla necessità di una pianificazione energetica e di governo del territorio, la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l'aggiornamento del Piano paesaggistico regionale entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS), di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2022, n. 15 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006).

  4. Art. 4 Abrogazioni 1. La legge regionale 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) è abrogata. 2. Il comma 1 dell'articolo 17 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), è abrogato.

  5. Art. 5 Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 sono quantificati in euro 50.000.000 per l'anno 2025, euro 70.000.000 per l'anno 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (missione 17 - programma 02 - titolo 2). 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede: a) quanto ad euro 20.000.000 per l'anno 2025 mediante utilizzo, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), delle risorse già autorizzate per tali finalità dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), e successive modificazioni e integrazioni e in seguito vincolate ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie); b) quanto ad euro 30.000.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente reiscrizione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio relativi al Programma regionale FESR 2021-2027, priorità 3; c) quanto ad euro 70.000.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente prelievo dalla missione 20 - programma 03 - titolo 1; d) quanto ad euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e relative norme di attuazione.

  6. Art. 6 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Allegati Allegati alla legge regionale n. 20 del 2024.pdf (PDF, 0.41 MB)

Regional Law No. 20/2024 – Urgent measures for the identification of suitable and unsuitable areas and surfaces for the installation and promotion of renewable energy source (RES) plant · Nelum