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قوانين إيطاليا

Regional Law March 23, 2017 , No. 4. Rules for the enhancement and promotion of the solidarity economy

صدر في 2017-03-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale 23 marzo 2017, n. 4. Norme per la valorizzazione e la promozione dell’economia solidale.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا · Friuli-Venezia Giulia
الموضوعات
Environment, Food and nutrition, General
الكلمات المفتاحية
financing, good practices, procedural matters, social protection, subsidy/incentive, biodiversity, protection of environment, food sovereignty, processing/handling

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  1. Art. 1. sumatori, la salute e la partecipazione attiva dei cittadini; Principi f) patto di filiera: si intende l’accordo teso a realizza- re l’integrazione fra tutte le fasi di produzione, trasforma- 1. In armonia con i principi e le finalità dello Statuto zione e consumo di beni e servizi che compongono ogni regionale, al fine di promuovere lo sviluppo civile, sociale singola filiera o segmenti di essa, utilizzando al massimo ed economico della collettività, la Regione Friuli-Venezia grado consentito le risorse materiali e umane locali; il Giulia riconosce e sostiene l’economia solidale, quale mo- patto di filiera può anche comprendere beni e servizi fun- dello socio-economico e culturale imperniato su comuni- zionali alla sua realizzazione, come ad esempio l’energia, tà locali e improntato a principi di solidarietà, reciprocità, la ricerca, le attività di promozione, le attività di manu- sostenibilità ambientale, coesione sociale, cura dei beni tenzione, i servizi finanziari e assicurativi; comuni e quale strumento fondamentale per affrontare le situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale. g) buone pratiche di economia solidale: attività poste in essere per partecipare alla costituzione delle filiere di

  2. Art. 2. economia solidale, allo scopo di migliorare il benessere generale, sia locale che sovra-locale, attraverso: Finalità 1) la produzione di beni e servizi ecologicamente 1. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, con la pre- e socialmente sostenibili; sente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia: 2) la riduzione dei consumi superflui, indotti dal a) promuove, attraverso le misure di sostegno previ- condizionamento delle pubblicità e non compatibili con ste dal capo III, le attività e le pratiche di filiera di econo- la limitatezza delle risorse; mia solidale e supporta i soggetti che ne attuano le buone pratiche; 3) la salvaguardia della salubrità dell’ambiente e della biodiversità, dei diritti delle future generazioni e di b) riconosce le forme di coordinamento e rappresen- tutti i popoli a una vita autonoma e dignitosa; tanza dei soggetti impegnati nell’ambito dell’economia solidale, nelle sedi di consultazione regionali e nei rap- 4) la promozione dello spirito di cooperazione, di porti con le istituzioni, così come previsto all’art. 6. solidarietà, di dialogo e di partecipazione, di pace, di so- stegno dei più deboli;

  3. Art. 3. 5) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni Definizioni come l’aria, l’acqua, la terra, la conoscenza. 2. Concorrono alla costituzione delle filiere: 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) Comunità dell’economia solidale: insieme di per- a) le pratiche di autoproduzione e consumo; sone fisiche residenti in un determinato territorio che, b) le pratiche di produzione e scambio di vicinato, nella rete dei reciproci legami sociali e delle attività volte basati sui principi del volontariato, della solidarietà, del a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, perseguono at- dono e senza l’intermediazione del denaro o di altre for- tivamente l’attuazione dei principi della solidarietà, della me di contabilizzazione del valore dei beni e servizi of- reciprocità, del dono, del rispetto dell’ambiente; ferti o scambiati; — 18 — 21-10-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3a Serie speciale - n. 42 c) le attività di produzione, trasformazione, vendita e Art. 5. consumo di beni e servizi, dove tutti i soggetti della filiera si accordano tra di loro attraverso specifici patti. Forum dell’economia solidale del Friuli-Venezia Giulia 3. Le filiere dell’economia solidale, in quanto fina- 1. Fanno parte del Forum dell’economia solidale del lizzate a soddisfare i bisogni essenziali di una comunità Friuli-Venezia Giulia, di seguito Forum, i rappresentanti secondo una logica sistemica, vanno distinte dai settori designati dalle Comunità dell’economia solidale. Il Fo- merceologici dell’economia di mercato e sono priorita- rum approva un regolamento per lo svolgimento dei pro- riamente le seguenti: pri lavori. a) filiera dell’alimentazione; 2. Il Forum designa sei rappresentanti i cui nominati- b) filiera dell’abitare; vi sono comunicati all’Amministrazione regionale per la costituzione o il rinnovo del Tavolo regionale permanente c) filiera del vestire; per l’economia solidale, come previsto dall’art. 6, com- d) filiera dei servizi di comunità. ma 2, lettera e). 4. Laddove non sia possibile, per carenza di risorse e/o 3. Il Forum può deliberare la proposta di revoca di uno per altri impedimenti oggettivi, disporre dell’intero pa- o più dei rappresentanti di cui al comma 2, deliberando a niere dei prodotti relativi a ciascuna delle quattro filiere maggioranza dei componenti. o di servizi a esse funzionali, potranno essere realizzati 4. La convocazione del Forum è comunicata all’Asses- patti di filiera tra i diversi ambiti territoriali, comunque sore competente che ha facoltà di partecipare o di inviare rispettosi dei principi dell’economia solidale. I patti sono un suo delegato. stipulati fra tutte le buone pratiche di cui alla lettera g) del 5. L’Assessore competente provvede alla convocazio- comma 1 che intervengono nella formazione della filiera ne del Forum per la designazione o la sostituzione dei o di un suo segmento. soggetti partecipanti al Tavolo regionale permanente per 5. Per la declaratoria dei beni e servizi di filiera si veda l’economia solidale, nel caso in cui il Forum stesso non l’allegato A della presente legge. si costituisca o non si riunisca per deliberare i soggetti da 6. Per un’elencazione dettagliata di buone pratiche si designare al Tavolo. rinvia all’allegato B della presente legge.

  4. Art. 6. Capo II Tavolo regionale permanente per l’economia solidale LE FORME DI PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA 1. Il Tavolo regionale permanente per l’economia soli- DELL’ECONOMIA SOLIDALE dale, di seguito denominato Tavolo, è lo strumento istitu- zionale deputato a formulare pareri e proposte alla Giunta

  5. Art. 4. regionale relativi a interventi di sostegno dell’economia solidale e, in particolare per: Le assemblee delle Comunità dell’economia solidale a) attivare percorsi condivisi per la promozione dei 1. La Comunità dell’economia solidale di ciascun terri- programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per torio si riunisce in assemblea per: lo sviluppo dell’economia solidale previsti dalla presente legge; a) avanzare proposte e approvare i programmi delle b) promuovere lo sviluppo delle filiere e dei relativi attività che, in armonia con i principi e le finalità della patti di filiera anche attraverso provvedimenti di sempli- presente legge, favoriscano lo sviluppo e la diffusione di ficazione amministrativa; imprese, filiere e buone pratiche di economia solidale e sinergie tra i diversi soggetti interessati; c) verificare che le modalità gestionali assicurino il rispetto e l’implementazione, lungo tutte le filiere produt- b) eleggere, ogni tre anni, due rappresentanti da de- tive, dei principi e delle modalità organizzative dell’eco- signare al Forum dell’economia solidale del Friuli-Vene- nomia solidale. zia Giulia. 2. Il Tavolo è formato: 2. Il territorio delle Comunità dell’economia solidale coincide con quello delle Unioni territoriali intercomu- a) dall’Assessore regionale competente o da un suo nali, di seguito UTI, istituite dalla legge regionale 12 di- delegato; cembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Au- b) da un soggetto designato dal Consiglio delle au- tonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento tonomie locali; delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di c) da un soggetto designato dall’Associazione nazio- funzioni amministrative). nale comuni italiani del Friuli-Venezia Giulia, di seguito 3. Le assemblee sono convocate ogni anno, entro denominato ANCI FVG; il mese di febbraio, dal Presidente di ciascuna UTI. d) da un soggetto designato dall’ANCI FVG, scel- Nell’ipotesi di inerzia del Presidente che si protragga to tra i rappresentanti legali delle istituzioni comunitarie oltre due mesi, l’iniziativa è assunta da uno dei Sindaci locali che amministrano le diverse forme di proprietà col- dell’ambito territoriale di ciascuna UTI, dopo aver infor- lettive e usi civici in base alla legge regionale 5 gennaio mato gli altri sindaci. L’assemblea può essere convocata 1996, n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi su richiesta della Comunità. di comunioni familiari montane), e alle leggi 16 giugno — 19 — 21-10-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3a Serie speciale - n. 42 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto c) portare a conoscenza delle comunità interessate i 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento de- patti di filiera attivati e promuoverne l’adesione; gli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, d) diffondere le esperienze delle Comunità dell’eco- n. 1484, che modifica l’art. 26 del regio decreto 22 mag- nomia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, gio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, economica e sociale, in funzione della valorizzazione del- n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del regio la dimensione locale. decreto legge 22 maggio 1924, n. 751), e 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l’amministrazione 3. Le attività di promozione previste dal comma 1, let- separata dei beni civici frazionali 278/1957); tera a), e dal comma 2 sono realizzate senza ulteriori one- ri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate e) da sei membri designati dal Forum dell’economia all’esercizio delle funzioni di comunicazione istituziona- solidale del Friuli-Venezia Giulia. le previste dall’art. 1 della legge regionale 10 aprile 2001, 3. Per l’espletamento dei compiti a esso attribuiti il Ta- n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza volo può costituire gruppi di lavoro. radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regio- 4. I componenti del Tavolo indicati nel comma 2, lette- nale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)). re b), c), d) ed e) sono rinnovati ogni tre anni. 4. Le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, di 5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà seguito denominate Ater, concedono in comodato gratui- diritto ad alcun compenso né rimborso spese. to, mediante bandi pubblici o mediante delega ai Comuni, i locali non locati e non adibiti o adibibili agli usi abita- Capo III tivo o commerciale, per lo svolgimento delle attività non lucrative finalizzate allo sviluppo dell’economia solidale, MISURE DI SOSTEGNO ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera l), della legge regio- nale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle poli-

  6. Art. 7. tiche abitative e riordino delle Ater); i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle Misure di sostegno accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario. 1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti 5. La concessione di locali da parte delle Ater, di cui al istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, pro- comma 4, avviene senza ulteriori oneri a carico del bilan- muove e sostiene lo sviluppo dell’economia solidale, e in cio regionale, con le risorse destinate all’esercizio delle particolare: funzioni previste dall’art. 38, comma 1, lettera k), della a) promuove la conoscenza delle tematiche relative legge regionale n. 1/2016. all’economia solidale e alla responsabilità sociale delle imprese; Art. 8. b) promuove azioni di formazione e diffusione di Potestà regolamentare una cultura della reciprocità, della collaborazione solida- le, della gratuità e della responsabilità verso il bene co- 1. La Regione, entro centoventi giorni dall’entrata in mune, quali: vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti 1) nelle scuole primarie e secondarie di primo e per disciplinare: secondo grado, progetti ed interventi mirati a diffondere i a) le modalità di convocazione e di svolgimento principi e le buone pratiche dell’economia solidale; dell’assemblea delle Comunità di cui all’art. 4, nonché i 2) nelle Università e poli tecnologici, specifici criteri di ammissione dei suoi partecipanti secondo i prin- progetti mirati a creare conoscenza e sperimentazione di cipi di democrazia e di responsabilità sociale, preveden- forme innovative di economia solidale; do, in particolare, che siano ammesse tutte le persone fi- 3) negli Enti di formazione, corsi mirati a formare siche residenti nel territorio che si impegnano a rispettare soggetti capaci di attivare e gestire imprese e reti di eco- i principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambien- nomia solidale; tale, coesione sociale, cura dei beni comuni e che l’as- semblea assuma le proprie deliberazioni con voto uguale 4) promuove l’organizzazione annuale della e diretto dei partecipanti; «giornata dell’economia solidale» dedicata all’approfon- dimento di aspetti critici e alla ricognizione delle espe- b) le modalità di convocazione del Forum di cui rienze significative. all’art. 5, comma 5; 2. La Regione, anche attraverso la collaborazione degli c) le modalità di convocazione e di funzionamento enti e dei soggetti di cui al comma 1, attiva sul proprio del Tavolo che può essere costituito anche se il numero sito internet un portale chiamato «Portale web dell’eco- dei componenti previsti dall’art. 6, comma 2, lettera e), è nomia solidale», al fine di: inferiore a sei unità; a) divulgare principi, obiettivi, criteri e modalità d) le modalità e i criteri di attuazione delle iniziative operative dell’economia solidale; previste dall’art. 7, comma 1, lettera b), e comma 4, privi- b) informare in merito alla pratiche e ai progetti di legiando le iniziative che coinvolgono le scuole. economia solidale avviati dalle Comunità dell’economia 2. I regolamenti indicati nel comma 1 sono sottoposti al solidale di cui all’art. 3; parere della Commissione consiliare competente. — 20 — 21-10-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3a Serie speciale - n. 42

  7. Art. 9. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollet- tino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque Clausola valutativa spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 23 marzo 2017 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attua- zione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A SERRACCHIANI tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge e, con successiva periodici- tà triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge. Allegato A (riferito all’art. 3, comma 5) 2. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e in- 1. La Filiera dell’alimentazione comprende l’intero paniere di beni necessari all’alimentazione umana, realizzati attraverso: formazioni relativi a: a) la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con si- stemi ecocompatibili e dei prodotti a «filiera corta»; a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell’eco- b) procedure semplificate e requisiti essenziali per consentire nomia solidale nel territorio regionale, anche in rapporto presso le aziende agricole la trasformazione per la vendita diretta di par- con la situazione nazionale; te delle loro produzioni; c) la ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle aziende contadine e basando la sperimenta- b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti zione prioritariamente su tecniche di coltivazione e allevamento biologici; beneficiari; d) la terra a fini agricoli come strumento prioritario per la preser- vazione della biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da c) stato di attuazione degli interventi previsti dalla parte dell’attività agricola e conferendo un valore sociale a programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla gestione dei suoli di presente legge, evidenziando i casi in cui l’Amministra- proprietà pubblica da destinare a dette finalità. zione regionale ha utilizzato, nello svolgimento delle pro- Le attività della filiera alimentare devono comprendere anche prie attività, le proposte e i pareri formulati dal Tavolo di l’educazione al consumo critico e consapevole al fine di promuovere cui all’art. 6, e le eventuali criticità riscontrate. buoni stili di vita. 2. Filiera dell’abitare. Comprende tutti i beni e servizi che con- sentono al cittadino di realizzare una vita buona nella propria casa, nel 3. La Regione può promuovere forme di valutazione vicinato, nell’ambiente naturale e sociale della Comunità dell’economia partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori de- solidale di residenza, attraverso: gli interventi previsti. a) la realizzazione di progetti per l’abitare solidale; b) l’elaborazione di progetti per sviluppare la bioedilizia, la bio- 4. Le competenti strutture del Consiglio regionale e architettura, il risparmio energetico; della Giunta regionale si raccordano per la migliore valu- c) la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio ed ambientale, pubblico e privato; tazione della presente legge. d) l’indizione di bandi territoriali per progetti di co-housing e di abitare solidale; 5. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono e) forme avanzate di partecipazione dei cittadini alla pianifica- l’esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale. zione urbanistica e alla cura del territorio. 3. Filiera del vestire. Comprende tutti i beni e servizi realizzati Capo IV attraverso: a) lo sviluppo delle attività di produzione locale delle materie prime e dei semilavorati, specie di origine animale e vegetale; NORME FINANZIARIE b) lo sviluppo delle produzione di abbigliamento destinato alla vendita, anche attraverso il recupero di attività dismesse o delocalizzate; c) le attività, commerciali e non, di riutilizzo e scambio di abbi-

  8. Art. 10. gliamento usato. 4. Filiera dei servizi di comunità. Comprende l’insieme delle atti- vità poste in essere dalla Comunità dell’economia solidale, prioritaria- Disposizioni finanziarie mente attraverso i principi della reciprocità, della solidarietà e del dono, riducendo per quanto possibile il ricorso al mercato, promuovendo e incentivando la produzione di beni e servizi da parte dei sistemi di vi- 1. Per le finalità previste dall’art. 7, comma 1, lettera b) cinato di cui al precedente punto 2. Sono beni e servizi della filiera dei è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2017 a va- servizi alla comunità, le seguenti attività: lere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali a) la promozione del territorio; e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazio- b) la cura dei beni comuni; nismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previ- c) la condivisione della conoscenza, delle buone pratiche, della sione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. cultura, anche attraverso la messa in rete delle istituzioni culturali; d) la tutela del patrimonio storico, artistico, naturale; e) la cura della salute pubblica intesa in modo sistemico; 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 f) le attività di connessione informatica e non, fra cittadini per si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla favorire lo sviluppo delle filiere e relativi patti; Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 g) tutte le attività volte a garantire l’accesso ai beni e servizi che (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di pre- risultano troppo onerosi perché offerti da imprese operanti in regime di visione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. monopolio o di oligopolio. — 21 — 21-10-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3a Serie speciale - n. 42 Allegato B Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepi- (riferito all’art. 3, comma 6) mento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la Le Buone pratiche si sviluppano prioritariamente nei seguenti am- protezione della fauna selvatica omeoterma e per il pre- biti, rilevanti per lo sviluppo di forme di economia solidale e delle filiere lievo venatorio»); di distretto: 1. agricoltura contadina di prossimità; Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme 2. prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici; per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 3. filiera corta e garanzia della qualità alimentare; Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge 4. tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della forestale della Toscana); biodiversità; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 5. commercio equo e solidale; unico della normativa della Regione Toscana in materia 6. gruppi di acquisto solidali; di educazione, istruzione, orientamento, formazione pro- 7. servizi comunitari e di prossimità; fessionale e lavoro); 8. edilizia sostenibile e bioedilizia; 9. risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili; Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Pro- 10. finanza etica, mutualistica e solidale; mozione dell’amministrazione elettronica e della società 11. trasporto collettivo e mobilità sostenibile; dell’informazione e della conoscenza nel sistema regiona- 12. riuso e riciclo di materiali e beni; le. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»); 13. sistemi di scambio locale; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione 14. software libero; delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle 15. turismo responsabile e sostenibile; acque interne); 16. consumo critico e responsabile; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Di- 17. trasmissione della conoscenza; sposizioni in materia di energia); 18. banche del tempo; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Siste- 19. altre iniziative fondate sui principi dell’economia solidale. ma integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti Visto, il Presidente: SERRACCHIANI di cittadinanza sociale); (Omissis). Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disci- 17R00246 plina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale); Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istitu- zione del piano ambientale ed energetico regionale); REGIONE TOSCANA Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Nor- me in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli LEGGE REGIONALE 31 marzo 2017, n. 15. utenti); Disposizioni in materia di programmazione settoria- Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadi- le. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, nanza di genere); 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposi- 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, zioni in materia di ricerca e innovazione); 30/2015. Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Di- sciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana); (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 3 aprile 2017) Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei IL CONSIGLIO REGIONALE cittadini stranieri nella Regione Toscana); Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione HA APPROVATO e la trasparenza dell’attività amministrativa); Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzio- IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ne del sistema informativo e del sistema statistico regio- nale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione PROMULGA e della conoscenza); la seguente legge: Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico); (Omissis). Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme IL CONSIGLIO REGIONALE per la tutela della qualità dell’aria ambiente); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo Visto l’art. 117, comma quarto, della Costituzione; unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e atti- Visto l’art. 46 dello Statuto; vità culturali); — 22 —

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