Regional law 25 May 2018, n. 14 Protection, conservation, enhancement of the diversity of the heritage of varieties, races and microbial strains of agricultural and food interest in the Calabrian territory
صدر في 2018-05-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge regionale 25 maggio 2018, n. 14 Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- إيطاليا · Calabria
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, biodiversity, data collection/reporting, genetic resources, genetically modified organism (GMO), local government, registration, research, cultural heritage, plant protection, plant variety, seeds/planting material, biotechnology, plant production, endangered species, protection of species
- الفئات
- agriculture
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Legge regionale 25 maggio 2018, n. 14 Tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese. (BURC n. 53 del 29 maggio 2018) Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Nel rispetto della Costituzione, degli obblighi nazionali e internazionali, in attuazione dell'ordinamento e dei regolamenti comunitari in materia, la Regione Calabria riconosce e tutela la diversità del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici del proprio territorio sotto il profilo scientifico, culturale, ambientale ed economico. In particolare, la Regione tutela e valorizza il patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici al fine di promuovere la sostenibilità degli ecosistemi agricoli calabresi e le comunità rurali che vi operano. 2. Le varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici locali appartengono al patrimonio naturale di interesse agrario e alimentare della Calabria. 3. La Regione Calabria promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva della diversità del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare attraverso la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 9. 4. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la tutela del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici, la salvaguardia e la gestione razionale degli ecosistemi agricoli e delle produzioni tradizionali. 5. La Regione, attraverso l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese (ARSAC), favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela, valorizzazione e uso del patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici, con particolare riguardo per quelle a rischio di estinzione e di erosione genetica. 6. L’ARSAC, mediante appositi programmi di intervento, stabilisce e incentiva le attività e le iniziative di cui al comma 5, ne determina i criteri e le modalità di attuazione. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, sono considerate patrimonio di varietà vegetali, razze animali e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese: a) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi, ceppi microbici e cloni, autoctoni del territorio calabrese; b) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi, ceppi microbici e cloni alloctoni, introdotti da lungo tempo nel territorio della Regione Calabria e integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento e nei processi di trasformazione; c) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi, derivanti dalle precedenti per selezione; d) popolazioni, unità tassonomiche, razze, varietà, ecotipi già autoctoni, ma attualmente scomparsi dal territorio della Calabria e conservati in orti botanici, allevamenti, università o centri di ricerca calabresi e di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione. 2. Ai fini della presente legge non sono considerate risorse genetiche autoctone le piante e gli animali transgenici, cioè ottenuti con tecniche d’ingegneria genetica in particolare riferite a quelle del DNA ricombinante. 3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute nell’articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101. Per conservazione in situ si intende anche la conservazione delle razze e varietà in azienda (on farm). http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101!vig= Art. 3 (Patrimonio di razze e varietà d’interesse agrario e alimentare del territorio calabrese) 1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pianta o animale iscritto nel registro regionale di cui all’articolo 4, la Regione riconosce il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle varietà, razze e ceppi microbici presenti nel territorio calabrese, ne promuove una più vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale patrimonio, favorendo l’equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche all’interno delle medesime comunità locali, in attuazione dell’articolo 8 della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dell’articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura. Art. 4 (Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare della Regione Calabria) 1. Al fine di tutelare il patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici locali del territorio calabrese, in coerenza con l’articolo 1 della legge 1 dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), è istituito il registro regionale della biodiversità agraria e alimentare, costituito da una sezione vegetale e da una zootecnica e microbica, al quale sono iscritte razze, varietà, popolazioni, ecotipi, cloni e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare di cui all’articolo 2. 2. Il registro regionale della biodiversità è organizzato secondo criteri e caratteristiche tali da renderlo omogeneo e confrontabile con analoghi strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario e internazionale. 3. Il registro regionale, gestito dall’ARSAC, è pubblico ed è consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici. Art. 5 (Iscrizione al registro regionale della biodiversità agraria e alimentare) 1. L'iscrizione del patrimonio regionale di varietà, razze e ceppi microbici al registro regionale è effettuata a cura dell'ARSAC secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012 (Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario), e dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 gennaio 2018, n. 1862 (Modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare). 2. Possono presentare proposte d’iscrizione enti e istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini. Alla proposta d’iscrizione di ciascuna varietà, razza o ceppo microbico, deve essere allegata una scheda tecnica corredata di relativa documentazione storicoscientifica. 3. L’ARSAC può, altresì, provvedere direttamente all’iscrizione al registro regionale di varietà, razze e ceppi microbici locali, avvalendosi del proprio personale tecnico per la redazione delle schede tecniche. 4. L’iscrizione è comunque subordinata all’istruttoria e al parere favorevole espresso dalle commissioni tecnico-scientifiche di cui all’articolo 6. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124!vig= 5. Le modalità e le procedure per l’iscrizione al registro regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12, per come previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1862 del 2018. Art. 6 (Funzioni e composizione delle commissioni tecnico-scientifiche) 1. Le commissioni tecnico-scientifiche sono organi consultivi e propositivi della Giunta regionale e hanno sede presso gli uffici del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari. Esse hanno, in particolare, i seguenti compiti: a) esprimere parere in merito all’iscrizione o alla cancellazione, dal registro regionale di cui all’articolo 5, delle varietà locali, razze e ceppi microbici del territorio calabrese; b) proporre le priorità e le tipologie d’intervento relative alla tutela e conservazione del patrimonio di varietà locali, razze e ceppi microbici del territorio calabrese; c) contribuire ad aggiornare l’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 3 della legge 194/2015. 2. Le commissioni tecnico-scientifiche, costituite con atto della Giunta regionale, sono coordinate dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. 3. Sono istituite la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e microbico, coordinate da un dirigente del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, o da un funzionario delegato, componente entrambe le commissioni con funzioni di presidente. 4. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale di interesse agrario e alimentare è composta da: a) un dirigente o funzionario del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, esperto in materia; b) quattro esperti del mondo scientifico e accademico del settore vegetale di interesse agrario (erbacee, arboree, viticolo, orticolo); c) tre rappresentanti degli agricoltori custodi di cui all’articolo 8, designati dalle organizzazioni o associazioni che operano per la tutela del patrimonio vegetale calabrese di interesse agrario; d) tre funzionari dell'ARSAC esperti in materia. 5. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e microbico di interesse agrario e alimentare è composta da: a) un dirigente o funzionario del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, esperto in materia; b) due esperti del mondo scientifico e accademico in materia di risorse genetiche animali e ceppi microbici in agricoltura; c) due rappresentanti degli allevatori custodi di cui all’articolo 8, designati dalle organizzazioni o associazioni che operano per la tutela del patrimonio zootecnico calabrese di interesse agrario; d) due funzionari dell'ARSAC esperti in materia. 6. La partecipazione alle commissioni di cui ai commi 4 e 5 è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese. 7. Le commissioni si dotano di regolamenti interni per il loro funzionamento. 8. Le commissioni possono essere convocate in forma ridotta, per la parte delle competenze relative alle risorse genetiche vegetali, ovvero a quelle animali. Art. 7 (Conservazione ex situ del patrimonio delle razze e varietà locali calabresi) 1. La tutela del patrimonio regionale delle varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali, mediante la conservazione ex situ, è affidata ai Centri sperimentali dimostrativi (CSD) dell’ARSAC. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-01;194!vig= 2. La tutela e la conservazione ex situ delle razze e varietà locali del territorio calabrese iscritte nel registro di cui all’articolo 4, previa autorizzazione del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari, può essere affidata, senza costi e oneri a carico della Regione, a soggetti pubblici o privati, di comprovata esperienza nel settore e dotati di idonee strutture tecnicoorganizzative, quali università, scuole pubbliche, associazioni di agricoltori e associazioni rurali. 3. I soggetti deputati alla conservazione ex situ svolgono tutte le operazioni dirette a salvaguardare e a mantenere in vita il patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici del territorio calabrese, garantendone la disponibilità e la circolazione nel tempo. 4. L’ARSAC coordina le attività inerenti la conservazione ex situ e tiene il registro pubblico informatizzato delle varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali presenti nelle strutture che si occupano di conservazione ex situ. 5. In caso di necessità e urgenza l’ARSAC provvede, per fini di pubblico interesse, all'immediata riproduzione nelle strutture dei propri CSD di una varietà in via di estinzione e all’allevamento e riproduzione di razze zootecniche in via d’estinzione. 6. Il funzionamento delle strutture per la conservazione ex situ è disciplinato con l’atto della Giunta regionale di cui all'articolo 12. 7. L’attività di conservazione ex situ del patrimonio delle razze e varietà locali di cui al presente articolo è a titolo gratuito e non dà luogo a nuovi oneri e a rimborso spese. Art. 8 (Agricoltore custode e allevatore custode) 1. Ai fini della presente legge, sono definiti agricoltori custodi gli agricoltori che coltivano in azienda (on farm) e che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola, delle risorse genetiche di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, iscritte al registro regionale della biodiversità agraria e alimentare secondo le modalità previste dall’articolo 5. 2. Ai fini della presente legge sono definiti allevatori custodi gli allevatori che allevano in azienda (on farm) e che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola, delle risorse genetiche animali del territorio calabrese, soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 (Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza), e dalle disposizioni regionali emanate in materia. 3. L’agricoltore custode e l’allevatore custode svolgono una funzione di pubblica utilità a salvaguardia della diversità dei sistemi agricoli e del patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese. 4. La Regione Calabria, a seguito di autodichiarazione sottoscritta dall’agricoltore custode e dall’allevatore custode su apposita modulistica predisposta dall’ARSAC, a cui spetta anche il compito di verifica dei requisiti e di iscrizione in un apposito registro, provvede alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 della legge 194/2015. Art. 9 (Rete di conservazione, tutela e salvaguardia) 1. È istituita la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese, di seguito denominata Rete, gestita e coordinata dall’ARSAC. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;529!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;529!vig= http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-01;194!vig= 2. Della Rete fanno parte di diritto gli agricoltori custodi e gli allevatori custodi di cui all'articolo 8 e i soggetti che gestiscono per conto della Regione le strutture per la conservazione ex situ di cui all’articolo 7. 3. Alla Rete possono aderire altri soggetti pubblici o privati, quali enti locali, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori e produttori, singoli o in forma associata, che siano in possesso dei requisiti previsti dall’atto della Giunta regionale di cui all'articolo 12. 4. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di varietà vegetali, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese, soprattutto quello minacciato dal rischio di estinzione o erosione attraverso la conservazione ex situ e in situ e provvede a incentivarne la circolazione. 5. Gli agricoltori, gli enti, i centri di ricerca, le università e le associazioni depositarie di materiale genetico tutelato con la presente legge, e che non aderiscono alla Rete, possono fornire alle strutture per la conservazione ex situ una parte del materiale vivente ai fini della moltiplicazione, per garantire la conservazione delle informazioni morfologiche e genetiche presso altro sito accreditato. 6. Gli aderenti alla Rete che intendano depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nei registri, oppure su materiale biologico da questa derivante, chiedono preventiva autorizzazione alla Regione. Art. 10 (Circolazione del patrimonio varietale e commercializzazione di sementi da varietà di conservazione) 1. Al fine di garantire un uso durevole del patrimonio di varietà locali di interesse agrario del territorio calabrese è consentita, tra gli aderenti alla Rete di cui all’articolo 9, la circolazione, senza scopo di lucro, di varietà iscritte al registro regionale, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione soprattutto di varietà locali a rischio di estinzione e iscritte nel medesimo registro regionale. Art. 11 (Conservazione e uso della memoria storica, attività di promozione e di ricerca della biodiversità agraria e alimentare) 1. La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate alla diversità di varietà vegetali, razze e ceppi microbici locali che le comunità rurali calabresi hanno storicamente praticato. 2. A fine di cui al comma 1, la Regione può attivare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, anche in concorso con enti locali, associazioni e altri organismi, specifiche attività per il recupero e la conservazione della memoria storica legata alla diversità del patrimonio calabrese d’interesse agrario. 3. Al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza del valore della biodiversità agraria e alimentare, la Regione, attraverso gli enti locali e le organizzazioni dei produttori agricoli, può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, campagne promozionali finalizzate alla conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte nel registro e per lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ, on farm ed ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta. 4. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete regionale di cui all'articolo 9, la Regione, può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all’articolo 13 della legge 194/2015. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-01;194!vig= Art. 12 (Criteri di attuazione) 1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto approva: a) le modalità e le procedure per l’iscrizione al registro regionale del patrimonio di razze e varietà del territorio calabrese ai sensi dell’articolo 5; b) i criteri in base ai quali le commissioni tecnico-scientifiche di cui all’articolo 6 esprimono parere in merito all’iscrizione e alla cancellazione dal registro regionale delle varietà e razze che costituiscono il patrimonio calabrese di interesse agrario; c) le modalità di funzionamento e gli impegni che devono assumere le strutture per la conservazione ex situ di cui all’articolo 7 nonché le modalità di affidamento delle attività alle stesse; d) le modalità di riconoscimento, i requisiti e gli impegni che devono assumere i soggetti di cui all’articolo 8; e) i requisiti che devono avere i soggetti di cui all’articolo 9, comma 3, per l’adesione alla Rete; f) le attività d’intervento di cui all’articolo 11. Art. 13 (Clausola d’invarianza) 1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale