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قوانين إيطاليا

Regional Forestry Act No. 52

صدر في 1978-09-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Veneto
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
soil conservation/soil improvement, forestry protection measures, forest management/forest conservation, agro-forestry, pests/diseases, timber, private forest, land clearing, institution, governance

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  1. Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) Legge forestale regionale.(1) Titolo I Art. 1 La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del proprio Statuto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvo - pastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socio - economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività. Capo I Vincoli Art. 2 Nel perimetro della singola unità idrografica, per la determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici e per terreni già sottoposti a vincolo idrogeologico, valgono le procedure e norme di cui al titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento n. 1126 del 1926, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti. Art. 3 Le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di Commercio, in materia di vincolo idrogeologico, sono esercitate dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - consultiva provinciale, di cui alla L.R. n. 27 del 10 dicembre 1973. (2) Art. 4 Ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 sono soggetti alle disposizioni di cui al presente titolo, la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati. Art. 5 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà ad elaborare le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 10 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. Restano ferme, fino al termine di cui al comma precedente, le prescrizioni attualmente in vigore, fatte salve le competenze della Giunta regionale. Art. 6 (omissis) (3) Art. 7 Contro le decisioni della Giunta regionale, è ammesso ricorso al TAR nei termini previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Capo II Difesa idrogeologica Art. 8 La Regione provvede alla sistemazione idro - geologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli interventi e nell'ambito dei territori di cui all' art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 , nonchè alla conservazione ed alla manutenzione delle opere esistenti, secondo le seguenti norme e procedure: il Consiglio regionale approva i programmi di intervento predisposti dalla Giunta regionale, d' intesa con le Comunità Montane, formulati organicamente per unità idrografica; http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn0 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn0 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn0 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn0 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn2 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn2 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1975/75lr0016.html#art1 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1975/75lr0016.html Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] la Giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle opere direttamente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, mediante concessione amministrativa alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica Montana; i lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia. (4) Art. 9 Rientrano negli interventi di cui all'articolo precedente, anche la costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere medesime, la difesa del territorio dalla caduta di valanghe e l'acquisto di attrezzature per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta. Art. 10 La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua e delimita bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale studi, ricerche ed interventi particolari, ai fini di determinare i criteri tecnico - economici più idonei per conseguire gli scopi di cui agli artt. 8 e 9. Art. 11 La Giunta regionale provvede alla formazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico - forestale e cura il servizio rilevamento neve al fine della previsione delle valanghe. Art. 12 Per la conservazione dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale dispone direttamente il pronto intervento per il loro ripristino, qualora questo non possa essere rinviato nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità. Capo III Tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale Art. 13 La Regione, nell'ambito della valorizzazione delle risorse territoriali, promuove e concorre alla conservazione, miglioramento ed incremento del patrimonio silvo - pastorale. Art. 14 1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. 2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto. 3. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco. 4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate. 5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati. 6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico. 7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante. 8. I prati e i pascoli arborati, non si considerano bosco se il grado di copertura arborea non supera il 30 per cento della relativa superficie e se non vi è in atto rinnovazione forestale. (5) Art. 15 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn3 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn3 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn4 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn4 Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] 1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi. 2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure: a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie; b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta; c) previo versamento in un apposito fondo regionale afferente al capitolo n. 8310 denominato Rimborsi ed introiti diversi di un importo pari al costo del rimboschimento di una superficie uguale a quella di cui si chiede la riduzione. 3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonchè per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c). 4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici. 5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267. 6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale nel fondo di cui al comma 2 lettera c) ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi. (6) Art. 16 I boschi, che per la loro particolare ubicazione, in rapporto alla giacitura, morfologia e natura del terreno, assolvono alle funzioni di difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, contro il pericolo della caduta di valanghe, frane e di massi, possono essere sottoposti ad un regime vincolistico particolare, da imporsi con la procedura del vincolo idrogeologico. Le utilizzazioni di tali boschi, dovranno essere fatte in modo che il soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari, per cui sono stati vincolati. Art. 17 La Regione concorre alla difesa dei boschi dagli incendi nei modi e con i mezzi ed opere previsti dalla legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 e dal Piano regionale antincendi. Nei periodi di maggiore pericolosità, al personale volontario che partecipa in numero limitato stabilito dal Dipartimento per le Foreste e l'Economia montana ai servizi di prevenzione viene assicurata la retribuzione giornaliera e l'assicurazione contro gli infortuni di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 . (7) Art. 18 La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo con propri stanziamenti alla spesa relativa. Ai proprietari di boschi, attaccati da parassiti e virus, è fatto obbligo di informare l'amministrazione forestale regionale, prendendo le conseguenti iniziative per prevenirne la diffusione, attuando gli interventi ritenuti necessari dagli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste e permettendo l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalla stessa autorità. Art. 19 Al fine di ripristinarne l'efficienza, dal punto di vista idrogeologico e produttivo, la Regione promuove la ricostituzione dei boschi degradati, assumendone l'onere a totale carico. I boschi che si trovano in condizioni di accentuata anormalità per struttura, per densità, per rinnovazione e per ritmo vegetativo, in rapporto, quest' ultimo, alle reali capacità produttive della stazione, sono considerati degradati. Art. 20 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn5 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn5 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1975/75lr0027.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1975/75lr0027.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1975/75lr0027.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn6 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn6 Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] L'ampliamento delle superfici boscate, nell'ambito di quanto previsto dai piani generali di sviluppo delle Comunità Montane, sarà volto al fine di: a) tutelare i terreni nudi contro la degradazione idrogeologica; b) incrementare la produzione legnosa, riportando la coltura forestale sui terreni abbandonati dall'agricoltura e non più suscettibili di un proficuo sfruttamento agricolo. Gli interventi di cui alla lettera a) sono a totale carico della Regione. Per le iniziative, di cui alla lettera b), la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale. Art. 21 La Regione, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, incoraggia l'arboricoltura da legno su aree marginali e non idonee per altre colture agrarie. A tal fine la Giunta regionale concede, per l'impianto, contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Nei territori montani e in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, il contributo è elevato fino ad un massimo del 50 per cento. I contributi sono erogati previo accertamento dell'avvenuta esecuzione dell'impianto nel rispetto delle norme contenute nella legge del 22 maggio 1973, n. 269. Art. 22 Tutti i proprietari di boschi sono tenuti ad eseguire, nei medesimi, operazioni selvicolturali, al fine di migliorarne la struttura, normalizzare la provvigione, favorire la rinnovazione naturale ed incrementare la produttività. (8) A questo scopo i Comuni e gli altri Enti pubblici, sono tenuti ad accantonare su di un apposito capitolo di bilancio, una percentuale non inferiore al 10 per cento dei proventi delle utilizzazioni boschive. (9) Su tale capitolo andranno pure versati i fondi derivanti da danni o penalità, che venissero accertati dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in sede di collaudo delle utilizzazioni. Per la gestione tecnica dei fondi delle migliorie boschive, gli Enti di cui al secondo comma del presente articolo, possono avvalersi o dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste o dei Consorzi Forestali di cui l'Ente fa parte. La Regione concorre al miglioramento dei boschi esistenti, concedendo contributi fino alla misura massima del 75 per cento. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale. L'onere per tali lavori potrà essere assunto a totale carico della Regione, nel caso in cui l'intervento colturale risulti passivo sotto l'aspetto economico. Art. 23 1. Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato. 2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani di cui al comma 1. 3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n. 3267. 4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di taglio e del relativo verbale di assegno, previa http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn7 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn7 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn8 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn8 Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] martellata delle piante, approvato dal servizio forestale regionale competente per territorio. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi d'altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui, per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche. 6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani di cui ai commi 1 e 2. 7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei progetti di taglio e del relativo verbale di assegno previa martellata delle piante. 8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, perché lontani dalla normalità, i piani economici di riassetto forestale di cui al comma 1 possono essere finanziati a totale carico della Regione. 9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la pianificazione forestale nonché lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi. 10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi 1 e 2 e vigila sulla loro esatta applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali. (10) Art. 24 Per pascoli montani si intendono quei terreni,rivestiti da cotico erboso e anche parzialmente arborati o cespugliati, che sono riservati alla produzione foraggera per pascolo. Si considerano aperte a pascolo anche quelle superfici boscate, con copertura rada e lacunosa, che abitualmente vengono utilizzate a tale scopo. Tale stato cessa quando viene ad insediarsi sul terreno la rinnovazione forestale. Art. 25 I pascoli montani dei Comuni, degli Enti e Comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un disciplinare tecnico - economico, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. I proprietari di pascoli montani, oltre a gestire razionalmente i medesimi sono tenuti ad attuare gli interventi necessari volti a migliorare la produzione foraggera e per prevenire la degradazione del cotico. I contributi per tali interventi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per le opere di infrastrutture al servizio dei pascoli stessi. (11) Art. 26 Per rendere più economica la gestione dei boschi e dei pascoli e per favorire il loro potenziamento e miglioramento, nell'ambito della pianificazione forestale e dei piani generali di sviluppo, potrà essere attuata una adeguata viabilità di servizio, compatibile con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di difesa del suolo. Ove la natura e la morfologia del terreno non consentano la realizzazione di strade silvo - pastorali, in relazione alle necessità, potranno essere realizzati impianti a fune per il trasporto dei prodotti. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per dette opere. Le iniziative per le quali non è richiesto il concorso regionale devono essere preventivamente autorizzate, ai fini e per gli effetti del vincolo idrogeologico, dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. (12) Art. 27 In relazione all'ampiezza e all'importanza dei patrimoni silvo - pastorali dei Comuni, di altri Enti pubblici, di Comunioni familiari, la Regione promuove ai sensi delle leggi regionali 17 maggio 1975, n. 34 e n. 41 del 9 dicembre 1976, preferibilmente nell'ambito di Comunità Montane, la costituzione di Consorzi, o di Aziende speciali consorziali, aventi lo scopo di assicurare ai medesimi una idonea condizione tecnica, o tecnico - amministrativa. http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn9 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn9 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn10 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn10 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn11 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn11 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1975/75lr0034.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1976/76lr0041.html Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] L'attività dei Consorzi, che operano sotto il controllo della Giunta regionale, è disciplinata da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio regionale in attuazione del presente articolo. Art. 28 Per il conseguimento dei fini di cui al II e III Capo della presente legge, la Regione provvede direttamente alla produzione di materiale forestale di propagazione. A tal fine attua la ristrutturazione, l'ammodernamento ed il potenziamento della propria attività vivaistica. Art. 29 Le funzioni delegate, di cui al primo comma dell'art. 69 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, sono esercitate dalla Giunta regionale. La Regione istituirà il libro dei boschi da seme, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri. La Regione, in rapporto alle proprie necessità di materiale genetico forestale, provvede all'impianto di arboreti da seme che saranno iscritti nel libro regionale dei boschi da seme. Art. 30 1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l'attività di utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi, è istituito presso la "Veneto Sviluppo S.p.A.", che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati. 2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e finalizzazione del fondo. (13) Art. 31 La Giunta regionale provvede alla elaborazione delle carte regionali forestali e dei dissesti in scala 1: 100.000 e attiva e cura il servizio di statistica forestale. La stessa Giunta provvede alla formazione professionale dei lavoratori forestali. Art. 32 Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo Comunità Montane, Comuni, Enti pubblici, Cooperative, Comunioni familiari, coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri e proprietari singoli o associati. La concessione stessa comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ammesse a contributo e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Art. 33 Nell'ambito dei territori di proprietà della Regione, gli interventi di cui al capo II e III del presente titolo, sono attuati dall'Azienda regionale delle Foreste. La stessa Azienda attua la ricerca al fine di determinare i criteri tecnico - economici più idonei per conseguire gli scopi di cui all'art. 18 della presente legge. Ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge la Regione può avvalersi dell'Azienda regionale delle foreste. Art. 34 Le funzioni amministrative relative all'accoglimento delle domande ed all'attuazione dei programmi di intervento previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, sono esercitate dalle Comunità Montane. A tale scopo le Comunità Montane presentano alla Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, programmi di miglioramento dei pascoli montani e di viabilità silvo - pastorale. Detti programmi, per gli esercizi 1979 e seguenti, dovranno essere presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno. (14) Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i programmi e ripartisce fra le Comunità Montane i fondi http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn12 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#art25 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#art26 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn13 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn13 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn14 Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] relativi. (15) Per l'attuazione dei programmi e dei progetti le Comunità Montane si avvalgono degli Uffici tecnici della Regione. Titolo II Disposizioni finali, transitorie e finanziarie Art. 35 Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nell'ambito del piano regionale, e sulla base anche delle indicazioni dei piani generali di sviluppo o dei programmi di spesa ed interventi delle Comunità Montane, elabora piani regionali per la forestazione, la difesa idrogeologica e per le malghe, che sottopone all'approvazione del Consiglio regionale. (16) Dalla data di approvazione dei piani e sulla base degli stessi, la Giunta regionale dà attuazione ai programmi annuali. Art. 36 Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia. Art. 37 La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui ai titoli precedenti con fondi propri, o con fondi assegnati alla Regione dallo Stato o altrimenti disponibili. Art. 38 Per gli interventi stabiliti dalla presente legge sono fissati i seguenti stanziamenti di spesa: artt. 8, 10, 19 e 20 lett. a): 400 milioni, per l'esercizio 1978, L. 5.240 milioni per l'esercizio 1979 e L. 5.240 milioni per l'esercizio 1980; artt. 20 lett. b), 21 e 22: L. 953 milioni per l'esercizio 1978, L. 683 milioni per l'esercizio 1979 e L. 683 milioni per l'esercizio 1980; art. 11: L. 70 milioni per l'esercizio 1978, L. 20 milioni per l'esercizio 1979 e L. 20 milioni per l'esercizio 1980; art. 12: L. 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 100 milioni per l'esercizio 1979, e L. 100 milioni per l'esercizio 1980; art. 17: L. 115 milioni per l'esercizio 1978, L. 180 milioni per l'esercizio 1979 e L. 160 milioni per l'esercizio 1980; art. 18: L. 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 130 milioni per l'esercizio 1979 e L. 130 milioni per l'esercizio 1980; art. 23: L. 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 100 milioni per l'esercizio 1979 e L. 100 milioni per l'esercizio 1980; art. 25: L. 400 milioni per l'esercizio 1978, L. 400 milioni per l'esercizio 1979 e L. 400 milioni per l'esercizio 1980; art. 26: L. 500 milioni per l'esercizio 1978, L. 1.200 milioni per l'esercizio 1979 e L. 1.270 milioni per l'esercizio 1980; art. 27: L. 150 milioni per l'esercizio 1978, L. 300 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980; artt. 28 e 29: L. 100 milioni per l'esercizio 1978, L. 300 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980; art. 30: L. 300 milioni per l'esercizio 1978, L. 300 milioni per l'esercizio 1979 e L. 300 milioni per l'esercizio 1980; art. 31 I comma: 70 milioni per l'esercizio 1978, L. 30 milioni per l'esercizio 1979; art. 31 II comma: L. 10 milioni per l'esercizio 1978, L. 10 milioni per l'esercizio 1979 e L. 10 milioni per l'esercizio 1980. Art. 39 Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio dell'esercizio 1979 e successivi ai capitoli 012101430, 012101435, 012101440, http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn14 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn14 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn15 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html#fn15 Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] 012101445, 012101450, 012101455, 012101465, 012101470 e 012301530 in forza delle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 34, 28 gennaio 1975, n. 16, 20 marzo 1975, n. 27 e 17 aprile 1975, n. 34 e 27 aprile 1978, n. 20 e di altre disposizioni a carattere generale, sono utilizzati per gli interventi e finalità previsti dalla presente legge. Art. 40 Per tutti gli interventi contemplati dagli articoli della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi delle procedure previste dall' art. 32, IV comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 . Art. 41 Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio 1978 in L. 3.368 milioni, si provvede come segue: in quanto a L. 1.800 milioni, relativi agli interventi di cui agli artt. 8, 10, 19 e 20 lett. a) (per L. 400 milioni), art. 11 (per L. 70 milioni), art. 12 (per L. 100 milioni), art. 18 (per L. 100 milioni), art. 23 (per L. 100 milioni), art. 25 (per L. 400 milioni), art. 27 (per L. 150 milioni), artt. 28 e 29 (per L. 100 milioni), art. 30 (per L. 300 milioni), art. 31 I comma (per L. 70 milioni), art. 31 II comma (per L. 10 milioni) mediante riduzione del cap. 096209750 " Fondo globale spese d' investimenti normali " (Partita: " Potenziamento delle attività per lo sviluppo della montagna " ) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978; in quanto a L. 1.503 milioni, relativi agli interventi di cui all'art. 20 lett. b) e agli artt. 21 e 22 (per L. 953 milioni) art. 17 (per L. 50 milioni) art. 26 (per L. 500 milioni), mediante le previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984; in quanto a L. 65 milioni, relativi all'intervento di cui all'art. 17, mediante l'assegnazione statale in forza della legge 1 marzo 1975, n. 47. Negli esercizi 1979 e successivi la spesa troverà copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale 1978 e 1980 alla categoria II del titolo I della spesa,nonchè nelle previste assegnazioni statali in forza della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e I marzo 1975, n. 47. Art. 42 Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, sono apportate le seguenti variazioni: Competenza Cassa In diminuzione Cap. 096209750 L. 1.800.000.000 Fondo finale di cassa ---------- L. 1.800.000.000 L. 1.800.000.000 L. 1.800.000.000 L. 1.800.000.000 L. 1.800.000.000 In aumento: Cap. 012101482 " Interventi per la L. 400.000.000 L. 400.000.000 difesa idrogeologica" (Capitolo di nuova istituzione) Cap. 012101483 " Catasto opere di http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0034.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1974/74lr0034.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1975/75lr0016.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1975/75lr0027.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1975/75lr0034.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0020.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1977/77lr0072.html#art32 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1977/77lr0072.html Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] L. 70.000.000 L. 70.000.000 sistemazione idraulico - forestale " (Capitolo di nuova istituzione) Cap. 012101484 " Pronto intervento per L. 100.000.000 L. 100.000.000 ripristino delle opere di sistemazione idraulico - forestale " (Capitolo di nuova istituzione) Cap. 012101485 " Difesa fito - sanitaria L. 100.000.000 L. 100.000.000 " (Capitolo di nuova istituzione) Cap. 012101486 " Pianificazione L. 100.000.000 L. 100.000.000 forestale " (Capitolo di nuova istituzione) Cap. 012101487 " Pascoli montani " L. 400.000.000 Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] L. 400.000.000 (Capitolo di nuova istituzione) Cap. 012301546 " Contributi ai Consorzi L. 150.000.000 L. 150.000.000 e Aziende consorziali " (Capitolo di nuova istituzione) Cap. 012101488 " Spese per la produzione L. 100.000.000 L. 100.000.000 di materiale forestale " (Capitolo di nuova istituzione) Cap. 012101489 " Fondo forestale L. 300.000.000 L. 300.000.000 regionale " (Capitolo di nuova istituzione) Cap. 012101492 " Carta forestale e dei L. 70.000.000 L. 70.000.000 dissesti e statistica forestale " (Capitolo di nuova istituzione) Cap. 012101493 " Formazione L. 10.000.000 Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] L. 10.000.000 professionale " (Capitolo di nuova istituzione) Totale L. 1.800.000.000 L. 1.800.000.000 Alle variazioni di bilancio conseguenti all'attribuzione d' assegnazioni statali provvederà la Giunta regionale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio 1978. Art. 43 Ai fini dell'accelerazione dei processi di spesa la Giunta regionale è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle assegnazioni stesse, con esclusione degli atti dai quali sorga l'obbligo di assumere impegni a norma dell' art. 52 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 . Note (1) Ai sensi dell'art. 5 legge regionale 8 maggio 1980, n. 52 le opere di difesa idrogeologica sono di competenza degli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste. Con art. 1 legge regionale 15 gennaio 1985, n. 8 alle comunità montane sono delegate le funzioni di cui agli articoli sottoelencati: art. 22, commi 4°, 5°, 6° e 7° (gestione tecnica dei fondi e concessione dei contributi per il miglioramento dei boschi); art. 23 (gestione tecnica del patrimonio forestale); art. 27 (concessione dei contributi ai consorzi forestali e alle aziende speciali consorziali). (2) La disciplina della commissione consultiva era contenuta nell'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , articolo abrogato dall'art. 69 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 nel cui titolo IV è stata ridisciplinata la materia, per la commissione consultiva provinciale vedi in particolare l'art. 28. (3) Articolo abrogato da art. 12 legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 . (4) L'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 prevede che i programmi sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare; l'art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall'articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono approvati dalla Giunta regionale.”. (5) Articolo così sostituito da art. 1 legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 . (6) Articolo così sostituito da art. 1 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 in precedenza sostituito da art. 2 legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 . (7) La legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 è stata abrogata dall'art. 10 legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 che ha ridisciplinato la materia. (8) Comma così modificato da art. 2 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 . (9) Comma così modificato da art. 2 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 . (10) Articolo così sostituito da art. 3 legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 in precedenza sostituito da art. 3 legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 . http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1977/77lr0072.html#art52 http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1977/77lr0072.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1980/80lr0052.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1985/85lr0008.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1973/73lr0027.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1984/84lr0042.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0031.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1981/81lr0008.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/2000/00lr0005.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1980/80lr0088.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0034.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1997/97lr0025.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0034.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0034.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1975/75lr0027.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1992/92lr0006.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1997/97lr0025.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1997/97lr0025.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1997/97lr0025.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0034.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1994/94lr0034.html Legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 (BUR n. 43/1978) file:///D/HTML/ita32450.htm[16.01.2025 20:25:30] (11) E' delegata da comma 7 art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 alle comunità montane, fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dal presente articolo. (12) E' delegata da comma 7 art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 alle comunità montane, fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dal presente articolo. (13) Articolo così sostituito da art. 52 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 . In precedenza l'articolo era stato modificato dall'art. 31 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 . (14) Termine prorogato al 30 marzo dal comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 . (15) L'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 prevede che i programmi siano approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare; l'art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall'articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono approvati dalla Giunta regionale.”. (16) L'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 prevede che i programmi siano approvati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare; l'art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e dall'articolo 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono approvati dalla Giunta regionale.”. . http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/2001/01lr0011.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/2001/01lr0011.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1999/99lr0046.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1998/98lr0029.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1998/98lr0003.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1981/81lr0008.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/2000/00lr0005.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1980/80lr0088.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1981/81lr0008.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/2000/00lr0005.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1978/78lr0052.html http://www.consiglio.regione.veneto.it/leggi/1980/80lr0088.html

Regional Forestry Act No. 52 · Nelum