Regional Act No. 95 on interventions for the development and the improvement of fishery and aquaculture
صدر في 1982-12-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Abruzzo
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- mariculture, marine fisheries, subsidy/incentive, policy/planning, institution, basic legislation, aquaculture, governance
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Legge Regionale n. 95 del 24 dicembre 1982 Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche e acquacoltura • ARTICOLO 1 - (Finalità) Allo scopo di favorire, nell'ambito delle proprie competenze: 1) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque del demanio marittimo interno; 2) lo sviluppo delle attività connesse con il comparto della pesca marittima; 3) l'interazione del comparto con i settori produttivi; 4) l'elevazione sociale e professionale degli addetti alla pesca marittima e alle attività connesse; 5) la promozione dell'assistenza a piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della pesca e attività connesse e dell'acquacoltura, nonché la promozione dell'associazionismo e della cooperazione tra le imprese stesse, la Regione attua in armonia con le leggi dello stato e con le disposizioni della CEE, un sistema di provvidenze a carattere integrativo rispetto a quelle nazionali e comunitarie e comunque in stretto coordinamento con il piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 (3). (3) L. 17 febbraio 1982, n. 41 "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima", pubblicata nella G.U. 24 febbraio 1982, n. 53. • ARTICOLO 2 - (Oggetto) Le provvidenze di cui alla presente legge riguardano: 1) la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di opere, attrezzature ed impianti a terra per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca marittima ivi comprese le opere infrastrutturali di servizio (4); 2) la costruzione, l'ampliamento ed acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti e attrezzature per la pesca marittima nonché la costruzione dell'attrezzamento o ammodernamento di centri di assistenza di scali di alaggio e loro gestione, nei porti classificati regionali; 3) la costruzione, l'attrezzamento o l'ammodernamento di impianti per l'allevamento di pesci, crostacei e molluschi nelle acque del demanio marittimo interno, e di centri di ricerca tecnica e scientifica nel settore della pesca marittima nelle acque del demanio marittimo interno e dell'acquacoltura; 4) le iniziative e gli interventi diretti al sostegno della cooperazione di cui all'art. 3 della legge regionale 6 novembre 1980, n. 74, riguardante il settore della pesca marittima e le attività connesse e l'acquacoltura nelle acque del demanio marittimo interno; 5) le attività di formazione professionale degli addetti al settore delle attività pelagiche e delle attività di trasformazione del pescato svolte dai centri di cui al precedente n. 5 e dagli enti abilitati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63. Per le fattispecie contemplato dal presente articolo devono essere osservati, ove soccorrano, le direttive, i criteri, gli obiettivi, le modalità e le procedure fissati dalla CEE anche allo scopo di poter beneficiare delle previste agevolazioni finanziarie comunitarie. (4) Punto così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 38 del 1993. • ARTICOLO 3 - (Soggetti abilitati) I soggetti abilitati a fruire delle provvidenze per le fattispecie elencate al precedente art. 2 sono: 1) i Comuni, le Province nonché i loro consorzi od associazioni, limitatamente ai casi elencati ai numeri 1), 2) e 3); 2) le imprese abruzzesi singole od associate che si occupano della lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici; 3) le imprese abruzzesi, singole od associate che si occupano dell'allevamento di pesci, crostacei e molluschi marini; 4) i pescatori abruzzesi singoli od associati, che esercitano la pesca professionale marittima. Le categorie di soggetti di cui numeri 2), 3) e 4) del presente articolo, non sono abilitate a porre in essere iniziative ed attività ricomprese nel n. 4) del precedente art. 2. Gli interventi e le iniziative dirette al sostegno ed allo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 3 della legge regionale 6 novembre 1980, n. 74 ed indicati al n. 4) del precedente art. 2, sono posti in essere ai sensi della citata legge regionale e del successivo art. 4 della presente legge. Le varie categorie di provvidenze possono essere cumulate in un medesimo soggetto, qualora trattasi di progetti coordinati o di progetti integrati CEE. • ARTICOLO 4 - (Programmazione) Le iniziative e gli interventi diretti allo sviluppo ed al sostegno della cooperazione di cui al n. 4) del precedente art. 2, sono contemplati nei programmi annuali e triennali predisposti dal settore lavoro della Giunta regionale ai sensi, con le modalità e le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 6 novembre 1980, n. 74. L'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui al precedente comma è demandata al Settore pesca della Giunta regionale ed alle sezioni regionali delle associazioni nazionali cooperative legalmente riconosciute, in attuazione del secondo comma dell'art. 4 della predetta legge n. 74 del 1980 e sulla base dei criteri, modalità e procedure fissati nei programmi approvati dal Consiglio regionale. La riserva dei fondi e la copertura finanziaria di cui al primo comma del predetto art. 4, sono determinate nel successivo art. 10 della presente legge. Le iniziative e gli interventi di cui ai precedenti commi sono di norma, contenuti in progetti coordinati ed integrati anche al fine della migliore utilizzazione dei fondi comunitari. Le attività di formazione professionale destinate agli addetti al Settore pesca marittima, all'acquacoltura nelle acque del demanio marittimo interno ed alle attività connesse con la trasformazione del pescato previsto al n. 5) del precedente art. 2, sono programmate e disciplinate dalla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63 e dalle vigenti norme nazionali e comunitarie. La gestione di tale attività è svolta dalle strutture pubbliche e private abilitate dalla Regione. Gli interventi connessi con le fattispecie di cui ai numeri 1), 2) e 3), del precedente art. 2 sono programmati sulla base delle istanze fatte pervenire al Settore pesca della Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno da parte dei soggetti abilitati a norma del precedente art. 3. In sede di prima applicazione, il termine scade il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il settore predispone gli schemi dei programmi annuale e triennale avvalendosi della collaborazione del Comitato tecnico di cui al successivo art. 7. Gli elaborati sono sottoposti all'esame ed al parere dei Comuni e delle Province rivieraschi e delle associazioni dei Comuni non montani, se costituite, delle organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori più rappresentativi sul piano nazionale e delle organizzazioni dei datori di lavoro del settore della pesca e delle attività connesse e della acquacoltura, in tre distinte conferenze indette dal componente la Giunta preposto al settore. Gli schemi di programmi, eventualmente modificati ed integrati successivamente ai pareri espressi dagli enti e organizzazioni di cui al precedente comma, sono adottati con deliberazione della Giunta ed approvati dal Consiglio regionale. • ARTICOLO 5 - (Modalità delle richieste delle agevolazioni) Le istanze di cui al quinto comma del precedente art. 4, dirette al Settore pesca della Giunta regionale in originale redatto in carta legale e copia e, per conoscenza, al comune dove si realizzano gli interventi da ammettere ai benefici richiesti, debbono essere munite di sottoscrizione autenticata e contenere: 1) le generalità del richiedente, ragione o denominazione sociale se trattasi di società; 2) l'oggetto della richiesta con la precisazione della presumibile complessiva spesa da sostenere; 3) la dichiarazione concernente eventuali altre richieste di intervento finanziario inoltrate allo stato ed alla CEE e l'entità dei fondi e delle agevolazioni richieste od assentite; 4) la dichiarazione di impegnarsi a realizzare i lavori, le opere, gli acquisti, le iniziative e quanto altro richiesto, nei termini eventualmente assegnati dalla Regione o previsti da disposizioni nazionali e comunitarie; 5) la dichiarazione con la quale il soggetto richiedente precisi l'entità della spesa a proprio carico ed in quale modo intenda farvi fronte; 6) la dichiarazione relativa alla professione esercitata e, se trattasi di società l'indicazione, dei fini statutari. Le istanze debbono essere corredate dai seguenti documenti, parimenti in originale e copia: 1) certificato di iscrizione dei soggetti richiedenti, i registri previsti dalla legge per le singole fattispecie giuridiche; 2) statuto, atto costitutivo ed ultimo bilancio approvato, ove trattasi di società di persone o di capitale, nonché certificato del Tribunale da cui risulti se la società sia interessata o meno da procedure concorsuali o stato di liquidazione; 3) computo metrico estimativo dei lavori o preventivo di spesa analitico rilasciato da ditte fornitrici, se trattasi di acquisti; 4) relazione tecnico illustrativa; 5) progetto tecnico munito di copia della domanda di concessione comunale nei casi in cui questa sia richiesta ai sensi delle vigenti norme urbanistiche; 6) dichiarazione della competente autorità in materia che comprovi l'attività svolta dal richiedente in maniera continuativa e professionale; 7) documenti relativi alla eventuale disponibilità dei suoli occorrenti per opere a terra; 8) formulari completi secondo le norme in vigore, ove sia richiesta la partecipazione finanziaria della CEE; 9) dichiarazione dell'istituto di credito dalla quale risulti la disponibilità a concedere il finanziamento e schema di piano di ammortamento, nei casi in cui sia richiesto il contributo regionale in conto interessi su prestiti. La presentazione delle istanze e dei documenti non costituisce di per sé titolo per l'acquisizione del diritto alle provvidenze richieste. • ARTICOLO 6 - (Entità delle provvidenze) I benefici finanziari della Regione per le iniziative contemplate dalla presente legge, si articolano in contributi in conto capitale o contributi in conto interesse, da erogare nei soli casi in cui sia richiesta una partecipazione finanziaria da parte del richiedente. Per le iniziative per le quali è richiesto il contributo regionale in conto capitale, la partecipazione della Regione è ragguagliata alle seguenti quote: 1) spesa a totale carico del richiedente, per i soli casi in cui non sussistano provvidenze statali, o quote di spesa a carico del richiedente qualora sussista la partecipazione alla spesa dello Stato; 2) per le operazioni eventualmente assistibili da parte della F.E.O.G.A., la quota sulla quale è commisurato il contributo regionale è determinata dalla differenza tra la percentuale massima teorica di partecipazione F.E.O.G.A. e le percentuali minime fissate dal fondo stesso per lo stato membro e per il beneficiario. I contributi regionali in conto capitale non possono eccedere: a) il 70% della spesa riconosciuta ammissibile quando trattisi di Comuni e loro associazioni o consorzi, province, cooperative ricomprese tra i soggetti indicati al precedente art. 3; b) il 50% della spesa riconosciuta ammissibile quando trattisi di altri richiedenti. Il contributo regionale in conto interessi è corrisposto sull'ammontare del mutuo stipulato con gli istituti di credito appositamente convenzionati, fermi restando i limiti indicati ai numeri 1) e 2) del presente articolo e nella misura necessaria a ridurre il tasso di interesse del 10% e dell'8%, non modificabili in caso di variazione dei tassi di sconto, rispettivamente per i casi in cui alle precedenti lettere a) e b) del presente articolo. Per gli enti pubblici di cui al precedente art. 3, abilitati dalle norme nazionali e comunitarie ad accedere ai benefici del FERS relativamente ad iniziative contemplate dalla presente legge, la Regione provvede alla copertura del 70% della quota di spesa di pertinenza di tali enti ovvero all'accollo degli interessi da corrispondere alla BEI ove sia prescelto il sistema di bonifico, nella misura necessaria a ridurre il tasso di interesse del 10% non modificabile in caso di variazione dei tassi di sconto. È posta a totale carico della Regione la quota di spesa pubblica nazionale dei progetti di intervento formativo professionale per gli addetti alla pesca marittima, attività connesse e acquacoltura nelle acque del demanio marittimo interno, nei casi ammissibili al contributo finanziario del FSE, sempre che non intervenga la copertura della quota nazionale da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (5). La spesa relativa alle attività formative poste in essere senza il concorso della CEE, è posta integralmente a carico del bilancio regionale. Non è consentito il cumulo delle provvidenze finanziarie di cui alla presente legge con quelle derivanti da altri provvedimenti legislativi regionali. (5) L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale", pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1978, n. 362. • ARTICOLO 7 - (Comitato tecnico regionale per la pesca e acquacoltura) È istituito presso il settore della Giunta cui compete la trattazione della materia pesca, il Comitato tecnico regionale per la pesca e acquacoltura. Il Comitato si riunisce periodicamente su convocazione del componente la Giunta preposto al predetto settore ed è costituito: a) dal componente la Giunta medesimo, con funzione di presidente, e con facoltà di delega della presidenza e di ciascuna seduta ad uno dei componenti; b) da due funzionari del settore, nel quale è ricompreso il servizio per la pesca marittima e acquacoltura, designati dal componente la Giunta preposto al settore; c) degli ingegneri capo degli uffici del Genio civile delle province rivierasche; d) di due esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno scelti tra docenti. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica quattro anni e può essere confermato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al VI. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico della Regione. I compensi relativi alle sedute sono liquidati in base alle vigenti norme regionali. Spetta al comitato: 1) esprimere il giudizio tecnico di conformità alla legge, delle istanze avanzate; 2) redigere ed aggiornare annualmente il prezzario dei lavori, opere, forniture ed acquisti concernenti le iniziative contemplate dalla presente legge provvedendo, nelle more della compilazione del prezzario e negli altri casi previsti dalla presente legge, a determinare i prezzi ammissibili per ciascuna iniziativa; 3) fornire i pareri tecnici eventualmente richiesti dal settore; 4) studiare e formulare iniziative tecniche di supporto al settore. • ARTICOLO 8 - (Gestione del programma e controllo) La gestione del programma di cui al quinto comma del precedente art. 4 avviene: a) direttamente da parte della Giunta regionale e, per essa, da parte del competente settore; b) per delega regionale, da parte dei Comuni rivieraschi nel cui territorio ricadono le iniziative programmate. Le attività delegate consistono nell'erogazione delle provvidenze, nel controllo amministrativo-tecnico-contabile ed in ogni altra funzione regionale attinente ai rapporti con il richiedente i benefici di cui alla presente legge. Le singole iniziative oggetto di delega risultano dal programma regionale, distintamente da quelle di diretta competenza regionale. Gli oneri conseguenti alla delega sono coperti dalla Regione attraverso il versamento anticipato ai Comuni di una somma pari al 10% degli importi approvati per ciascuna iniziativa oggetto di delega. I fondi spettanti ai soggetti richiedenti benefici sono accreditati ai Comuni stessi subito dopo l'approvazione del programma regionale. Ove a giudizio dei Comuni sussista la necessità di personale da destinare allo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge, si provvede a richiesta dei Comuni stessi, al comando delle unità necessarie reperite tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in dipendenza della legge 1° giugno 1977, n. 285 (6), e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative leggi regionali. L'immissione nei ruoli comunali avviene ai sensi della legge regionale n. 68 del 4 settembre 1980 e successive modificazioni. Al termine di ciascun esercizio finanziario, i Comuni delegati sono tenuti a fornire alla Giunta regionale una relazione tecnico-finanziaria sull'esito degli interventi ed a riversare alla tesoreria della Regione le somme eventualmente non utilizzate. I Comuni delegati rispondono del buon esito delle operazioni loro delegate. Il controllo sugli atti amministrativi adottati dai Comuni delegati avviene ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44 dell'11 settembre 1979. A richiesta dei Comuni stessi, gli organi tecnici ed amministrativi regionali sono tenuti a fornire assistenza tecnico-giuridico-amministrativa in ordine alle funzioni delegate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della predetta legge nei casi ivi contemplati. Le provvidenze in favore dei soggetti beneficiari sono erogate con le modalità previste nel programma regionale approvato. I contributi in conto interessi sono versati direttamente all'istituto di credito finanziatore per il periodo di durata del finanziamento, sulla base del piano di ammortamento, anche mediante versamento anticipato in unica soluzione. Le opere e gli acquisti per i quali è stato chiesto il contributo, devono essere effettuati posteriormente alla data di approvazione del programma regionale. Essi debbono essere utilizzati per gli scopi dichiarati. In mancanza si fa luogo alla revoca dei benefici, assentiti con provvedimento motivato dalla Giunta regionale. La Giunta regionale si riserva la facoltà di espletare controlli nei riguardi dei singoli richiedenti i benefici, qualora sussistano proprie responsabilità del buon esito delle operazioni nei riguardi della CEE. Il collaudo dei lavori delle opere e delle forniture è disciplinato dalla legge regionale n. 62 del 17 novembre 1976, e successive modificazioni. Nei casi in cui sussista la delega delle funzioni ai Comuni, la scelta dei collaudatori è demandata ai Comuni medesimi. La partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative contemplate in progetti integrati redatti ai sensi delle disposizioni comunitarie è subordinata alle condizioni: a) che i progetti integrati siano redatti dalla Regione, Servizio pesca o dai soggetti pubblici di cui al n. 1) del precedente art. 3; b) che i destinatari dei benefici dichiarino di assoggettarsi alle disposizioni comunitarie e di fornire a richiesta degli enti di cui alla precedente lettera a) tutte le informazioni, le notizie e gli elementi necessari allo scopo. (6) L. 1° giugno 1977, n. 285 "Provvedimenti per l'occupazione giovanile", pubblicata nella G.U. 11 giugno 1977, n. 158. • ARTICOLO 9 - (Vincolo di destinazione) I beni realizzati o acquisiti con le provvidenze di cui alla presente legge, sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concessa l'agevolazione, per la durata di anni cinque, se trattisi di beni mobili, e per anni dieci se trattisi di impianti o di opere a terra. Il termine decorre dalla data di collaudo delle opere e degli acquisti. Durante tale periodo, il proprietario non può alienare il bene se non previa autorizzazione della Giunta regionale, a pena di restituzione del contributo riscosso aumentato del 100% o di revoca dell'atto di concessione ove trattisi di contributo non ancora erogato. • ARTICOLO 10 - (Finanziamento) Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono, finanziariamente, a partire dall'esercizio finanziario 1983. Da tale anno, le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti nei limiti degli stanziamenti all'uopo iscritti nei bilanci annuali e poliennali e riguardanti il Settore pesca marittima. • ARTICOLO 11 - (Urgenza) La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.