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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 91 on soil conservation

صدر في 1998-12-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Toscana
الموضوعات
Land and soil, Water
الكلمات المفتاحية
soil conservation/soil improvement, policy/planning, water resources management, public water

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  1. LEGGE REGIONALE N. 91 DEL 11-12-1998 REGIONE TOSCANA Norme per la difesa del suolo. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 43 del 21 dicembre 1998 Il Consiglio Regionale ha approvato il 24-11-1998 Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 04-12-1998 Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale: ARTICOLO 1 (Finalita') 1. La Regione Toscana, per soddisfare le esigenze di salvaguardia ambientale e di sicurezza delle popolazioni, provvede alla tutela del proprio territorio, in conformita' ai principi della legge 18.5.1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59). 2. A tal fine la presente legge disciplina le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione, e realizzazione degli interventi, prevenzione, controllo e manutenzione in materia di difesa del suolo ed in particolare: a) disciplina ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h), della legge n. 183/1989, l'istituzione dei bacini di rilievo regionale ed interregionale; b) delimita gli ambiti territoriali di difesa del suolo all'interno dei quali le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate in modo coordinato; c) definisce i soggetti responsabili ed il procedimento per la formazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento; d) attribuisce le competenze agli enti locali e riordina la struttura regionale per l'esercizio delle proprie competenze; e) raccorda, in attuazione degli indirizzi del P.R.S. di cui all'art. 4 della LR 9 giugno 1992, n.26 (Prima attuazione dell'art. 48 dello Statuto), l'attivita' di difesa del suolo con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale di cui alla LR 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e con gli strumenti di programmazione settoriale; f) disciplina la tutela dell'equilibrio del bilancio idrico ai sensi dell'art. 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Norme in materia di risorse idriche). ARTICOLO 2 (Istituzione dei Bacini regionali) 1. I bacini idrografici di rilievo regionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 183/1989, di seguito denominati bacini regionali, sono organizzati secondo i seguenti ambiti, delimitati dalla cartografia allegato A della presente legge nel rispetto delle delimitazioni dei bacini di rilievo nazionale e interregionale: a) Toscana Nord b) Toscana Costa c) Ombrone. 2. Il Bacino regionale del fiume Serchio, individuato quale Bacino regionale pilota con Decreto Interministeriale 1 luglio 1989 ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 183/1989, al termine della fase sperimentale, sara' incluso nel bacino regionale Toscana Nord. 3. Gli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 sono individuati dalla cartografia di cui all'allegato A della presente legge. 4. Per ogni bacino regionale sono previsti: a) Conferenza di bacino; b) Comitato tecnico; c) Segretario generale; d) Segreteria tecnica operativa. ARTICOLO 3 (Conferenza di bacino) 1. In ciascuno dei bacini regionali e' istituita la Conferenza di bacino, della quale fanno parte tutte le Province, Comuni, Comunita' Montane ed Enti Parco territorialmente interessati. Alla Conferenza partecipa la Regione e possono essere invitati altri enti e soggetti interessati. 2. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo e controllo sull'attivita' del Segretario Generale e del Comitato tecnico durante la fase di predisposizione del Piano di Bacino e dei Programmi di intervento pluriennali, al fine di garantire la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione di competenza di ciascun ente. 3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, sono stabilite le modalita' di composizione della Conferenza di bacino. 4. La Conferenza di bacino determina le modalita' del proprio funzionamento. 5. La Conferenza per il suo primo insediamento viene convocata dal Presidente della Giunta regionale che la presiede fino alla nomina del Presidente, scelto fra i rappresentanti delle Province. ARTICOLO 4 (Comitato Tecnico) 1. E' istituito, per ciascun bacino regionale, un Comitato Tecnico quale organo di consulenza e supporto tecnico della Giunta Regionale e della Conferenza di bacino. In particolare, il Comitato provvede a: a) elaborare il progetto del Piano di bacino, le misure di salvaguardia di cui all'art. 11, il bilancio idrico, i programmi di intervento; b) predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo. 2. Il Comitato Tecnico e' nominato dalla Giunta regionale ed e' composto da un numero di membri designati dalle Province, uno per ciascuna, e da un ugual numero designato dalla Giunta regionale fra i dipendenti pubblici con profilo professionale tecnico adeguato. Del Comitato Tecnico fanno inoltre parte tre funzionari tecnici dello Stato, designati uno ciascuno dal Ministero dei Lavori Pubblici, dal Ministero dell'Ambiente e da quello per le Politiche Agricole. 3. Il Comitato Tecnico puo' essere integrato da esperti di riconosciuta competenza scientifica fino ad un massimo di due, cui e' corrisposto oltre al trattamento di missione un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito per le Autorita' di Bacino nazionali ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo). 4. Il Comitato Tecnico puo' invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, funzionari regionali e degli Enti Locali. 5. Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. 6. Le determinazioni del Comitato Tecnico sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Segretario Generale. ARTICOLO 5 (Segretario Generale) 1. Il Segretario Generale e' nominato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza di bacino, tra i membri del Comitato Tecnico di cui al comma 2 dell'art. 4. 2. Il Segretario Generale: a) presiede il Comitato Tecnico e adotta gli atti necessari al suo funzionamento esercitando, in conformita' alle norme che regolano la dirigenza regionale, le funzioni di funzionario delegato ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1997, n. 14 (Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali); b) riferisce alla Giunta regionale e alla Conferenza di bacino sullo stato di attuazione del piano di bacino. 3. Il Segretario si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni di un apposita Segreteria Tecnico Operativa. ARTICOLO 6 (Segreteria tecnico operativa) 1. La Segreteria tecnico operativa e' assicurata dalle competenti strutture della Amministrazione regionale e provvede al complesso delle attivita' necessarie al funzionamento del Comitato Tecnico. ARTICOLO 7 (Piani di Bacino. Contenuti) 1. Il Piano di Bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione degli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione del ciclo integrato delle acque. 2. Il Piano di Bacino acquisisce e concorre a formare il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituite dal Programma Regionale di Sviluppo, dal Piano di Indirizzo Territoriale e dai Piani territoriali di Coordinamento di cui alla LR n. 5/1995, nonche' dai Piani dei parchi nazionali e regionali. 3. Il Piano di Bacino provvede alla definizione e all'aggiornamento del bilancio idrico nonche' alla adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione dell'art. 3 della legge n. 36/1994, e ai fini di quanto previsto all'art.12 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81. 4. Il Piano di Bacino provvede inoltre a quanto disposto nell'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 42 (Disciplina delle attivita' regionali di protezione civile). 5. Il Piano di Bacino deve contenere il quadro progettuale e prescrizionale nonche' la programmazione temporale degli interventi e le relative necessita' finanziarie, oltre al quadro conoscitivo e informativo. 6. Il Piano di Bacino puo' essere redatto e aggiornato anche per sottobacini o per stralci relativi alla regimazione idraulica, in attuazione dell'art. 17, comma 6 ter, della legge 183/1989, come modificata dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n 493. 7. Al fine di assicurare il coordinamento e i contenuti minimi omogenei dei Piani di bacino la Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche. ARTICOLO 8 (Procedimento per la formazione del Piano di Bacino) 1. Entro tre mesi dal suo insediamento il Presidente della Conferenza di bacino avvia il procedimento di formazione del Piano attraverso la convocazione di una apposita conferenza di programmazione che indica: a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato del bacino idrogeologico di competenza; b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere. 2. Il progetto di piano di bacino redatto dal Comitato tecnico viene presentato dal Segretario Generale alla Giunta regionale e al Presidente della Conferenza di bacino, il quale provvede alla trasmissione del progetto di piano alle Province e ai Comuni. Il progetto medesimo e' depositato presso i Comuni per la durata di 60 giorni, affinche' chiunque possa prenderne visione. 3. La Giunta regionale nomina il Garante dell'informazione nell'ambito dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali cosi' da favorirne la partecipazione. 4. La Giunta regionale da' notizia dell'avvenuto deposito e della nomina del Garante dell'informazione mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale. 5. Entro il termine di cui al comma 2 ogni interessato puo' presentare alla Provincia o al Comune osservazioni sul progetto di Piano. Il Comune trasmette alla Provincia le osservazioni ricevute unitamente al proprio parere entro i successivi dieci giorni. 6. Le Province, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, trasmettono le osservazioni pervenute in merito al progetto di Piano e le eventuali proprie osservazioni alla Giunta regionale, anche in relazione ai contenuti del proprio Piano Territoriale di Coordinamento. 7. La Giunta regionale provvede alla adozione del Piano, tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 5 e 6 e degli ulteriori approfondimenti istruttori del Comitato Tecnico, entro i successivi 120 giorni. 8. Il Piano adottato e' trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva, dopo aver acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 14 della legge regionale 5/95, appositamente integrato dal dirigente competente in materia di difesa del suolo. 9. Il Piano di Bacino approvato dal Consiglio regionale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 10. Le modifiche al Piano di Bacino sono approvate con la stessa procedura di cui al presente articolo e con la riduzione alla meta' dei tempi di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo. ARTICOLO 9 (Coordinamento della pianificazione territoriale con il Piano di Bacino) 1. Il Piano di Bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale e di settore, individuando modalita' di coordinamento dei piani esistenti. 2. Il Piano di Bacino stabilisce inoltre i termini entro cui gli Enti competenti devono procedere all'adeguamento dei piani di cui al comma 1. 3. In attesa dell'adeguamento dei piani e dei programmi di cui ai commi 1 e 2, il Piano di Bacino individua specifiche norme vincolanti immediatamente gli Enti pubblici ed i privati al fine di salvaguardare l'efficacia del Piano di Bacino stesso. 4. Decorsi i termini stabiliti dal Piano di Bacino per l'adeguamento degli strumenti di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro 180 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente inadempiente. ARTICOLO 10 (Programmi di Intervento pluriennali) 1. Il Piano di Bacino si attua attraverso programmi pluriennali di intervento, proposti dal Comitato Tecnico, valutati dal Conferenza di bacino e approvati dal Consiglio regionale. 2. Il programma pluriennale di intervento individua gli Enti attuatori e determina le risorse finanziarie necessarie da reperire attraverso finanziamenti statali, regionali, comunitari e degli Enti Locali. 3. La Giunta regionale, a fronte di situazioni di necessita' ed emergenza, puo' chiedere al Comitato Tecnico, anche in mancanza del Piano di Bacino, l'elaborazione di programmi transitori secondo criteri e metodi determinati dalla Giunta regionale medesima, sentito il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 14 della legge regionale 5/1995. ARTICOLO 11 (Misure di salvaguardia) 1. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, la Giunta regionale, sentita la Conferenza di bacino, approva misure di salvaguardia. 2. Le misure di salvaguardia, pubblicate sul BURT, sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di Bacino e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni 3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli Enti interessati e qualora da cio' possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima. Decorso inutilmente detto termine adotta con ordinanza cautelare, previa delibera della Giunta regionale, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione agli Enti interessati. ARTICOLO 12 (Competenze della Regione) 1. Sono riservate alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo di efficacia nelle materie di cui alla presente legge, ivi compresa la difesa delle coste e degli abitati costieri, il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione della legge 36/1994, nonche' le seguenti funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario e non ricomprese tra quelle disciplinate dagli articoli 14, 15: a) classificazione opere idrauliche; b) progettazione e realizzazione ove previsto dagli atti di programma, di opere idrauliche ed idrogeologiche; c) progettazione e realizzazione, ove previsto dagli atti di programma, delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri; d) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi; e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare; f) monitoraggio idrogeologico ed idraulico; g) predisposizione del regolamento per la disciplina delle acque superficiali anche ai fini della determinazione della pubblicita' delle medesime. ARTICOLO 13 (Riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile) 1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile sulla base della delimitazione degli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui all'art. 2 della presente legge, specificandone denominazione, attribuzioni funzionali e rapporti con il centro direzionale. 2. Ai fini della riorganizzazione di cui al comma 1, viene tenuto conto delle funzioni tecnico amministrative riservate alla Regione, della opportunita' di assicurare adeguato supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio dei Piani di bacino, delle esigenze connesse all'attuazione della legge regionale 5/1995, delle generali necessita' conoscitive e di verifica in materia di pianificazione territoriale e ambientale. ARTICOLO 14 (Competenze provinciali) 1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di: a) organizzazione e funzionamento del servizio di polizia delle acque pubbliche, di piena e di pronto intervento idraulico; b) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo; c) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacita' fino a 1 milione di metri cubi; d) manutenzione, esercizio, vigilanza e pronto intervento delle opere idrauliche e delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri; e) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' Province la nomina dovra' avvenire d'intesa fra queste ultime. 2. Le Province ricomprese in un medesimo ambito territoriale di difesa del suolo esercitano le funzioni di cui al presente articolo in forma coordinata ed in raccordo con le funzioni concernenti la gestione delle risorse idriche integrate di competenza delle corrispondenti autorita' di ambito, di cui alla legge regionale n. 81/1995. A tal fine la Regione emana appositi indirizzi tesi a garantire l'unitarieta' della gestione degli ambiti territoriali di difesa del suolo. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le Province possono avvalersi delle Comunita' Montane e dei Consorzi di bonifica istituiti ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), ricadenti nello stesso ambito territoriale di difesa del suolo, cartografia allegato B. ARTICOLO 15 (Competenze comunali) 1. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonche' alla manutenzione dei muri ed argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora i detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'art. 12 comma 3, dello stesso Regio Decreto. ARTICOLO 16 (Risorse finanziarie, strumentali ed umane) 1. Con atto della Giunta regionale, d'intesa con le Province interessate, previo confronto con le organizzazioni sindacali, vengono definiti i contingenti di personale e le risorse finanziarie corrispondenti all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 14, gia' esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Al personale regionale trasferito si applica la legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 "Trattamento previdenziale del personale regionale" ed i relativi oneri sono a carico della Regione che provvede direttamente all'erogazione. Al predetto personale si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 41 (Recepimento del quinto accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario). 3. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di trasferimento del personale e delle corrispondenti risorse finanziarie. 4. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni conferite dalla Regione in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998. 5. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 decorre dalla data di trasferimento del personale e delle corrispondenti risorse finanziarie 6. La Regione incentiva, in sede di attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 4, l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale di difesa del suolo. ARTICOLO 17 (Bacini interregionali) 1. Per i Bacini interregionali l'organizzazione delle Autorita' di Bacino, le procedure di formazione, l'efficacia dei Piani di Bacino, la programmazione degli interventi di attuazione sono disciplinati da atti d'intesa con le altre Regioni interessate, approvati con atto amministrativo del Consiglio regionale. 2. Per l'utilizzazione dei fondi a disposizione dell'Autorita' di bacino il segretario generale opera quale funzionario delegato ai sensi dell'art. 2, lett. c), della legge regionale n. 14/1997. ARTICOLO 18 (Norme finanziarie) Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si provvede con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 dicembre 1998 Chiti La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 24.11.1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 04.121998. ALLEGATO 1: Ferma restando l'entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla legge stessa alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31-3-1998 n. 112, e' subordinata, secondo il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112-1998, alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15-3-1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza. Il Responsabile del Servizio Attivita' Generali M. Grazia Magini

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