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Regional Act No. 9 on the promotion and improvement of integrated agriculture in Campania

صدر في 2006-03-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 9: Promozione e valorizzazione dell’agricoltura integrata in Campania.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Campania
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
agricultural development, business/industry/corporations, ecological production/organic production, animal production, plant production
الفئات
*, agriculture

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  1. LEGGE REGIONALE N. 9 del 29 marzo 2006 Promozione e valorizzazione dell’agricoltura integrata in Campania. IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: Articolo 1 1. La regione Campania ispira la propria azione, in materia ambientale e in materia di tutela della sicurezza alimentare, ai principi di precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all’ambiente, con particolare riferimento all’articolo 174 del vigente Trattato dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea numero C340 del 10 novembre 1997. Articolo 2 1. La produzione agricola integrata, di seguito denominata agricoltura integrata, è un sistema agrario di produzione degli alimenti di origine vegetale ed animale che utilizza risorse e meccanismi di regolazione natura le per evitare apporti dannosi all’ambiente ed assicurare un’agricoltura vitale a lungo termine. Per l’ottenimen to della produzione agricola integrata, i metodi agronomici, fisici, biologici e chimici sono giudiziosamente equilibrati, tenendo conto della protezione dell’ambiente, della creazione del reddito e delle esigenze sociali, dando priorità ai metodi ecologicamente più sicuri e minimizzando l’uso di prodotti chimici di sintesi. 2. La regione Campania, al fine di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell’ambiente e di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, persegue l’obiettivo di promuovere la diffusione dell’agri coltura integrata e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, in conformità ai disciplinari di agricol tura integrata, nel territorio regionale, mediante interventi nei seguenti campi: a) ricerca e sperimentazione; b) formazione ed aggiornamento degli operatori agricoli e dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo; c) divulgazione dei disciplinari di agricoltura integrata delle colture e degli allevamenti; d) diffusione dell’adozione di uno specifico marchio di produzione; e) valorizzazione commerciale dei prodotti agroalimentari freschi o da essi derivati per trasformazione. Articolo 3 1. Le tecniche colturali e zootecniche necessarie per conseguire produzioni di alta qualità, le modalità di conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione delle produzioni ottenute sono regolate nei disciplinari di agricoltura integrata, distinti per coltura ed allevamento. Nei disciplinari di agricoltura integrata è data priorità ai metodi ecologicamente sicuri, minimizzando l’uso di prodotti chimici di sintesi ed i loro effetti collaterali indesiderati, al fine di aumentare la sicurezza per l’ambien te e per la salute umana. 2. I disciplinari di agricoltura integrata sono predisposti ed aggiornati dagli organismi tecnici della Regione. 3. I disciplinari di agricoltura integrata ed i loro aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Articolo 4 1. E’ istituito in Campania l’elenco regionale delle aziende agricole di agricoltura integrata, di seguito de nominato ERAI 2. L’ERAI consta di due parti, una concerne i produttori agricoli e l’altra i preparatori. 3. Sono produttori agricoli tutti coloro che producono applicando i disciplinari di agricoltura integrata. 4. Sono preparatori tutti coloro che lavorano o trasformano o commercializzano i prodotti dell’agricoltura BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006 integrata. 5. I preparatori utilizzano i prodotti dell’agricoltura integrata, lavorandoli in maniera differenziata per ca tena o per turno di lavorazione. Articolo 5 1. La regione Campania promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari, ottenuti nel rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata di cui all’articolo 3, mediante l’acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo. 2. La Giunta regionale definisce le caratteristiche grafiche di un marchio collettivo, per contraddistinguere i prodotti dell’agricoltura integrata ottenuti nel rispetto dei disciplinari di cui all’articolo 3. 3. Il marchio collettivo di cui al comma 1, è denominato Integrato è Qualità, di seguito IQ. 4. L’assessore all’agricoltura chiede la registrazione del marchio collettivo, di cui ai commi 1, 2 e 3, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, così come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.480. Articolo 6 1. I prodotti che ricevono il marchio IQ sono quelli previsti dai disciplinari di cui all’articolo 3, comma 1. 2. I produttori agricoli ed i preparatori, singoli o preferibilmente associati, che possono richiedere la con cessione dell’uso del marchio collettivo sono quelli individuati all’articolo 4. Articolo 7 1. Il soggetto concessionario del marchio è tenuto: a) ad adottare un sistema di autocontrollo interno; b) ad adottare un criterio di tracciabilità di filiera; c) ad adottare i disciplinari di cui all’articolo 3 ampliati con altre prescrizioni tecniche ed organizzative, se migliorative della qualità e della sicurezza alimentare; d) a sottoporsi al controllo di uno degli organismi indipendenti, di cui all’articolo 8, comma 1; e) ad adottare, nell’ipotesi di associazioni, uno statuto che non discrimina gli associati. Articolo 8 1. I controlli finalizzati a verificare il rispetto dei disciplinari di agricoltura integrata da parte dei soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio sono effettuati da organismi di certificazione che rispondono ai cri teri stabiliti dalla norma europea EN/45011 del 26 giugno 1989. 2. L’assessore all’agricoltura esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività di controllo, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d). Articolo 9 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, approva un regolamento per: a) la definizione delle modalità di iscrizione e cancellazione dei produttori agricoli e dei preparatori all’ERAI; b) la concessione del marchio IQ; c) l’impostazione delle attività di autocontrollo e di controllo; d) l’esercizio delle funzioni di coordinamento e vigilanza, di cui all’articolo 8. Articolo 10 1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre al mar chio stesso, la dicitura “prodotto da agricoltura integrata”. 2. Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, articolo 2, può essere apposta in etichetta una di citura relativa al luogo di origine o di provenienza del prodotto, se riveste un carattere secondario rispetto al messaggio principale del sistema. Nel caso di provenienza campana la dicitura da adottare è “prodotto in Cam BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006 pania”. La veridicità dell’indicazione di provenienza è verificata nell’ambito dei controlli di cui all’articolo 7. Articolo 11 1. E’ istituito il comitato tecnico scientifico consultivo regionale per l’agricoltura integrata. 2. Il comitato tecnico scientifico consultivo regionale per l’agricoltura integrata è composto da: a) l’assessore all’agricoltura o un suo delegato, che lo presiede; b) il presidente della competente commissione consiliare o un componente della stessa, suo delegato; c) il dirigente del settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura, o un suo delegato; d) un rappresentante designato d’intesa dalle associazioni dei consumatori; e) un ricercatore esperto della materia, dipendente di enti pubblici di ricerca - Centro Nazionale Ricerche CNR-, Ente Nazionale Energia Alternativa -ENEA-, Istituto Superiore Sanità - ISS - ; f) un funzionario del settore sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura, con fun zioni di segretario. 3. Il comitato è consultato dall’assessore all’agricoltura per: a) l’individuazione delle problematiche agro-ambientali relative allo sviluppo dell’agricoltura integrata; b) l’individuazione di tematiche di ricerca e sperimentazione inerenti l’agricoltura integrata; c) la realizzazione e l’aggiornamento dei disciplinari di agricoltura integrata; d) l’espressione di pareri su ogni problematica attinente l’agricoltura integrata. 4. La nomina dei componenti il comitato è effettuata dal Presidente della Giunta regionale. Le designazio ni dei componenti pervengono all’assessorato regionale all’agricoltura entro il termine di sessanta giorni dal ri cevimento della richiesta. 5. Il comitato si intende validamente istituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e può deliberare con la maggioranza dei presenti. In caso di rinuncia o di mancata partecipazione di un membro, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del comitato si provvede alla sua sostituzione, con le stesse modali tà di nomina di cui al comma 4. 6. Ai componenti il comitato, estranei all’amministrazione regionale, è corrisposto il compenso di cui alla legge regionale 4 aprile 1995, n 10, articolo 10, comma 4, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Articolo 12 1. La Regione promuove il consumo delle produzioni di agricoltura integrata contrassegnate dal marchio collettivo, di cui all’articolo 5, nelle attività di ristorazione collettiva, in particolare nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura della Regione. Articolo 13 Norma finanziaria 1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno 2006 quantizzato in euro 150.000,00, grava sulla unità previsionale di base 2.76.183. Articolo 14 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 29 marzo 2006 Bassolino BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006 LEGGE REGIONALE : “Promozione e valorizzazione dell’agricoltura integrata in Campania” Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di fa cilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996). Nota all’art. 1 Comma 1 Trattato dell’Unione Europea: Articolo 174 “1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, 24.12.2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 325/107 protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello re gionale o mondiale. 2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente compor tano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi am bientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo. 3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto: dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni della Comunità, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. 4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all’articolo 300, tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internaziona li e a concludere accordi internazionali." Nota all’art. 5 Comma 4 R.D. 21-06-1942, n.929: “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati” D.Lgs 04-12-1992, n.480: “Attuazione della direttiva n.89/104/CEE del 21 dicembre 1998 del Consiglio, re cante ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa” Nota all’art. 8 Norma Europea EN/45011 del 26 giugno 1989 recante criteri generali di certificazione di prodotto e di ser vizio. Nota all’art. 10 Comma 2 Decreto legislativo 27 gennaio 1992,n. 109:" Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. “ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006 art. 2 Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari. 1. L’etichettatura e le relative modalità di realizza zione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: a) non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e preci samente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accen nare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. 2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la pre sentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari “. Nota all’art. 11 Comma 6 L.R. 4 aprile 1995, n. 10: “ Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Campania dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente le norme in materia di commercio su aree pubbliche.” Art. 10:" Nomina delle Com missioni consultive."4. Ai componenti ed al segretario della commissione regionale spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione, un’indennità di presenza pari a lire centomila lorde, nonché il rimborso delle spese di viaggio secondo gli indici tabellari previsti per i dirigenti della pubblica amministrazione, ai sensi del comma 5, dell’articolo 15 del regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112. Il numero delle sedute non può comunque superare le trenta unità annue." Nota all’art. 13 Comma 1. Art. 43 dello Statuto: “ Procedura di approvazione ” Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedi menti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza." Art.45 dello Statuto: “ Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali”......omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra." BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006

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