Regional Act No. 80 laying down provisions for the protection of soil, water resources and coastal waters
صدر في 2015-12-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge regionale n. 80: Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- إيطاليا · Toscana
- الموضوعات
- Land and soil, Sea, Water
- الكلمات المفتاحية
- soil conservation/soil improvement, policy/planning, institution, governance, water resources management, public water, coastal zone management, water supply
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3b Protezione della natura e dell’ambien te , tutela dagli inquinam en t i e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 1 Legge regionale 28 dicembr e 2015, n. 80 Norm e in mater ia di difesa del suolo , tute la delle risors e idrich e e tute la della cost a e degl i abitat i cost i er i . (Bollettino Ufficiale n. 57, par te prima, del 29.12.2015 ) PREAMBOLO ................................................................. 1 CAPO I Disposizioni genera li .............................. 5 Art. 1 Ogget to ............................................................5 CAPO II Norme sulla difesa del suolo ..............5 Art. 2 Funzioni della Regione ..............................5 Art. 3 Documen to opera tivo per la difesa del suolo .................................................................................6 Art. 4 Conferenza per la difesa del suolo .......7 Art. 5 Regolamen t i e linee guida ....................... 7 Art 6 Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico ............................................................. 8 Art. 7 Funzioni di vigilanza e controllo ...........8 Art. 8 Verifiche di conformità e completezza .............................................................................................8 Art. 9 Sanzioni ...........................................................8 CAPO III Gestione delle risorse idriche ..........9 Art.10 Funzioni della Regione ............................ 9 Art. 11 Regolamen t i per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimen t i . Quadro conosci tivo per la tutela e gestione delle risorse idriche .............................9 Art. 12 Criter i per la deter minazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche 10 Art 13 Determin azione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque ........................................ 10 Art. 14 Funzioni di vigilanza e controllo ......11 Art. 15 Sanzioni ......................................................11 Art. 16 Documento opera tivo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica .........11 CAPO IV Tutela della costa e degli abitati costieri ..........................................................................12 Art. 17 Funzioni della Regione .........................12 Art. 18 Program m azione regionale degli interven t i per il recupe ro e riequilibrio della fascia costiera . Documento opera t ivo per il recupe ro ed il riequilibrio della fascia costiera .......................................................................................... 12 Art. 19 Monitoraggio ............................................13 Art. 20 Sistema informa tivo regionale della costa .............................................................................. 13 Art. 21 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'ar t icolo 17, comma 1, letter a e) ...................................................................... 13 CAPO V Disposizioni finanziarie e finali .......13 Art. 22 Norma finanzia ria .................................. 13 Art. 23 Oneri istrut to ri ........................................ 13 Art. 24 Semplificazione delle procedu r e per la realizzazione delle opere ................................. 14 Art. 25 Sovra canoni .............................................14 Art. 26 Abrogazioni ...............................................14 Art. 27 Disposizioni per la prima applicazione del documen to opera t ivo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica e del documento opera tivo per il recuper o ed il riequilibrio della fascia costiera .........................14 Art. 28 Disposizioni transi torie in mate ria di risorse idriche ............................................................14 Art. 29 Entra t a in vigore .....................................15 PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l’articolo 117, comma secondo, lette ra s), e comma terzo della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, letter a l), dello Statu to; Visto il regio decre to 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); Visto il regio decre to 11 dicembr e 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elett rici); Visto il decre to legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimen to di funzioni e compiti amminis t r a t ivi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decre to legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in mate ria ambiental e); Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitan e , sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); Vista la legge regionale 11 dicembr e 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo); Vista la legge regionale 27 dicembr e 2012, n. 79 (Nuova disciplina in mate ria di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane , sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Docu m e n t o aggior n at o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natur a e dell’ambiente , tutela dagli inquinam e n ti e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 2 Visto il pare re favorevole con condizioni del Consiglio delle autonomie locali, espres so nella seduta del 4 dicembr e 2015; Visto il pare re istituzionale favorevole con condizioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembr e 2015; Consider a to quanto segue: 1. Con la l.r. 22/2015 la Regione, in attuazione della l. 56/2014, ha provveduto al riordino delle funzioni eserci ta t e dalle province e dalla Città met ropolitan a di Firenze preveden do il trasferimen to alla Regione medesim a delle competenze in mate ria di tutela ambien tal e tra cui quelle “in mate ria di difesa del suolo, ivi compr ese quelle relative alla difesa della costa e degli abita ti costieri e alla gestione del demanio idrico, compre so l’introito dei relativi proventi”; 2. Si rende pertan to necessa r io procede r e all’adegua m e n t o delle leggi regionali di settore e, per quanto interes sa , della norma tiva regionale in mate ria di difesa del suolo, tutela della costa e degli abita ti costieri e gestione del demanio idrico, provveden do all’approvazione di una nuova legge organica; 3. Per quanto riguard a la mate ria della difesa del suolo, la presen te legge conferm a le competenze già attribui te ai consorzi di bonifica con la legge regionale 27 dicembr e 2012, n. 79 (Nuova disciplina in mate ria di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994) e quelle già riservat e alla Regione, provveden do al trasfe rimen to alla Regione medesima di tutte le res tan t i funzioni provinciali; 4. Si conferma no in capo alla Giunta regionale le funzioni in mate ria di classificazione delle opere idrauliche, di individuazione del reticolo idrografico, in mate ria di sbarra m e n t i , di delimitazione degli abita ti da consolida re ; 5. Con il passaggio delle competenze si prevede che i proget t i delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché i proge t t i delle modifiche di quelle esisten t i, siano approva to con atto del dirigente della stru t tu r a regionale competen te alla realizzazione dell'oper a . L'approvazione del proget to viene a sostitui re ogni altro atto autorizzato rio, pare re , nulla osta, omologazione e atti di assenso comunq u e denomina t i previsti dalla normativa vigente ; con l'approvazione del proge t to e, pertan to contes tu alm en t e alla stessa, si rende necessa r io verificare la normativa tecnica di riferimen to con particolar e attenzione ai profili idraulici, geologi e della sicurezza sismica. Per quanto concern e la sicurezza sismica dell'oper a si fa riferimen to all'autorizzazione o verifica di cui agli articoli 167, 168, 169 e 170 della legge regionale 10 novembr e 2014, n. 65 (Norme per il governo del terri torio) a secondo della fattispecie interess a t a ; a tal fine la stru t tu r a regionale compete n t e alla realizzazione dell'oper a si raccorda con le altre stru t tu r e regionali compete n t i al rilascio dei provvedimen t i; 6. L'omologazione riguard a i proget t i delle nuove opere idrauliche di qualunqu e categor ia e di bonifica realizzate da altri enti, nonché delle modifiche di quelle esisten t i, sempre realizzate da altri enti e viene rilasciat a con atto del dirigente della stru t tu r a regionale terri torialmen t e competen t e . Ai fini della presen te legge l’omologazione sostituisce ogni altro atto autorizzatorio previsto dalla normativa vigente e consiste nella verifica della conformità del proge t to delle opere di cui sopra alla normativa tecnica di riferimen to atta a garan t i r e la funzionalità e l’efficienza dell’oper a. L'omologazione in particolar e verifica che il proget to rispet t i la normativa vigente con particolar e riferimen to ai profili idraulici, geologici e della sicurezza sismica; in quest a fase viene richies t a una verifica del proget to che attes ti la sicurezza sismica dell'oper a mediante quanto previs to dalla normativa di settore ; a tal fine la stru t tu r a regionale terri torialmen te competen te si raccorda con le altre stru t tu r e regionali compete n t i al rilascio dei pare ri; 7. La Regione svolge funzioni di polizia idraulica e compiti di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione , individua to ai sensi dell'a r t icolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 e sulle opere idrauliche di seconda, terza, quar t a e quinta categoria . La Regione eserci ta altresì la manutenzione ordinaria e straordina r i a sulle opere idrauliche di seconda categoria, la manutenzione straordina r i a sul reticolo di gestione ed idrografico e sulle opere idrauliche di terza, quar t a e quinta categor ia . Il servizio di piena e vigilanza viene esercita to Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Docu m e n t o aggior n a t o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natura e dell’ambien te , tutela dagli inquinam en t i e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 3 dalla Regione sulle sole opere idrauliche di seconda categoria di cui al regio decre to 9 dicembr e 1937, n. 2669 (Regolamen to sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), che insistono sul reticolo idrografico individua to ai sensi dell'a r t icolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012; (1) 8. La Regione acquisisce le competenze in ordine alla deter min azione dei canoni di concessione per le aree appar t en e n t i al demanio idrico, incluse quelle prospicien ti le vie navigabili, nonché tutte le funzioni in ordine alla gestione del demanio idrico e al rilascio delle autorizzazioni e dei pare ri di cui al r.d. 523/1904 ; 9. Si rende necessa r io definire un’apposi ta disciplina dei procedimen t i di rilascio delle concessioni, nonché prevede r e specifici parame t r i per la dete r min azione dei canoni rimanda n do ai regolame n t i la disciplina di det taglio e lo sviluppo di procedu r e di coordinam e n to tra i diversi sogget t i compete n t i al rilascio dei diversi pare ri , nulla osta richies ti dalla normativa di riferimen to, oltre alla previsione di specifiche forme di semplificazione, sia delle procedu r e , sia degli atti; 10. Sulla base della normativa comunit a ri a e nazionale, la Regione verifica e valuta, nel rispet to degli atti di pianificazione nazionale di dist re t to e regionale , la pericolosità idraulica ed idrogeologica del ter ri torio; 11. Vengono conferma t e in capo alla Regione le funzioni di progra m m azion e eserci ta t e mediante il documento opera tivo per la difesa del suolo che, in attuazione degli indirizzi e obiet tivi degli atti della program m a zion e regionale ed in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del program m a triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’ar ticolo 128 del decre to legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contra t t i pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diret t ive 2004/17/CE e 2004/18/CE), definisce puntualm en t e opere , interven t i e risorse, ivi compres e le opere idrauliche idrogeologiche che, essendo diret t am e n t e conness e e funzionali alla viabilità comunale, sono att ribui te alla compete nza dei comuni; 12. L’accent r a m e n t o in capo alla Regione di tutte le funzioni amminis t ra t ive, impone di riconsider a r e il ruolo della conferenza per la difesa del suolo alla quale rimangono unicamen t e funzioni consultive con particolar e riferimen to alla mate ria della bonifica; 13. Per quanto riguard a la mate ria delle risorse idriche, la necessi tà di adegua m e n to della normativa di settore alle previsioni di cui alla l.r. 22/2015, ha suggeri to l’introduzione di un apposito titolo nel quale disciplina re , in maniera organica, le competenze già eserci ta t e dalla Regione (concer ne n t i l’approvazione di regolamen t i regionali per la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di acqua erogata per tutti gli usi nonché la deter minazione dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica, in attuazione dell’ar ticolo 154 del d.lgs. 152/2006) unitamen t e a quelle che le vengono trasfe ri te e che erano sinora svolte dalla province stabilendo, a garanzia della completezza del sistema, che la Regione eserci ti tutte le funzioni amminis t r a t ive, di program m a zion e e pianificazione in mate ria di tutela e gestione delle risorse idriche non riserva t e dalla norma tiva nazionale ad altri enti diversi dalla provincia; 14. Tra le compete nze acquisite , vi sono quelle ineren ti alla disciplina dei procedime n t i per il rilascio dei titoli concesso ri e autorizza tori , la definizione del quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche, comprens ivo del censimen to delle utilizzazioni di cui all'ar t icolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006, nonché la program m a zion e per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotter r an e e ; 15. Le funzioni di program m a zion e per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotter r an e e , sono eserci ta t e mediante l'approvazione del documento opera tivo annuale , finalizzato a garan t i r e un'equilibra t a distribuzione della risorsa disponibile, che, in attuazione degli indirizzi e obiettivi degli atti della progra m m azione regionale, definisce e aggiorna: a) il ripar to, su proiezione quinquen n ale , della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornam e n ti secondo le priori tà previste all'ar t icolo 167 del d.lgs. 152/2006; b) l'eventu ale program m a di revisione delle utilizzazioni in esse re , consegu en t e al Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Docu m e n t o aggior n at o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natur a e dell’ambiente , tutela dagli inquinam e n ti e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 4 censimen to delle utilizzazioni; c) il program m a degli intervent i per approvvigionam en t i ad uso plurimo non afferent i al servizio idrico integr a to , necessa r i per il soddisfacimen to dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa in coerenza con le previsioni nell’elenco annuale del progra m m a triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'ar ticolo 128 del d.lgs. 163/2006, e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo. 16. È emersa altresì la necessi tà di definire un’apposit a disciplina dei procedimen t i di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche , come previs to dall'ar ticolo 96 del d.lgs. 152/2006; 17. Anche nella mate ria difesa della costa e degli abitati costier i, vengono conferm a t e le funzioni già riserva te alla Regione provvedendo al trasferimen to alla Regione medesima delle restan t i funzioni provinciali; 18. In par ticola re , in analogia alla mate ria della difesa del suolo, vengono conferma t e in capo alla Regione le funzioni di progra m m azione eserci ta t e median te il documento opera tivo per il recuper o ed il riequilibrio della fascia costiera che, in attuazione degli indirizzi e obiett ivi degli atti della program m azione regionale ed in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del progra m m a triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’articolo 128 del d.lgs. 163/2006, definisce puntualm en t e opere , interven t i e risorse , ivi compre se quelle di manutenzione riguard a n t i il terri torio di un solo comune la cui proget t azione e realizzazione, previa stipula di apposita convenzione, può essere delega t a al comune interes sa to, in ragione della stre t ta connessione funzionale con la gestione delle aree del demanio marit timo; 19. Al fine di garan t i r e il costan t e aggiornam e n to del quadro conoscitivo sull’evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimen tologia della spiaggia emersa e sommer s a viene inoltre conferm a to il sistema informativo regionale della costa, già introdot to con la legge regionale 16 dicembr e 2014, n. 77 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembr e 1998, n. 91. Disciplina delle funzioni in mate ria di difesa della costa e degli abita ti costier i); 20. Per assicur a r e lo snellimen to procedu r al e ed il coordinam e n to delle attività tecnico istrut to rie connesse o proped eu t iche alla realizzazione degli interven t i di recupe ro e riequilibrio alla fascia costiera , la presen t e legge rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modali tà di rilascio delle autorizzazioni di cui all'ar t icolo 109, comma 2, del d.lgs. 152/2006, in conformit à alla normativa nazionale di riferimen to e alle relative norme di attuazione, preveden do che nell'ambito della prede t t a autorizzazione: a) sia valuta t a la sostenibilità degli effetti sulla morfodinamica costiera e la coerenza con la program m a zion e in mate ria di recupe ro e riequilibrio della fascia costiera ; b) compres e tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pare ri e ogni altro atto di assenso in mate ria di demanio mari t t imo, nel caso di interven t i riguard a n t i più comuni. 21. Al fine di garant i r e l'incolumità pubblica e la sicurezza terri toriale è dispos to, senza soluzione di continuità , il proseguime n to dell'a t t ività amminis t ra t iva delle autori tà di bacino che operano sul terri torio, previa intesa , per le autorità inter reg ionali, con le altre regioni interes s a t e , fino alla nomina degli organi delle autorità di bacino distre t t u ali di cui all'ar t icolo 63 del d.lgs. 152/2006; 22. Consider a to il pare re condiziona to del Consiglio delle autonomie locali, si ritiene non accoglibile la prima delle due condizioni formulate nel pare r e stesso, in quanto la Regione acquisisce solo le funzioni non riservat e dalla normativa nazionale allo Stato o a enti diversi dalla Regione e dalla Provincia; 23. È necessa r io garan t i r e l’entra t a in vigore della presen te legge dal 1° gennaio 2016, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015, nelle mate rie della difesa del suolo, della gestione delle risorse idriche e tutela della costa e degli abita ti costier i; Approva la presen te legge CAPO I Disp o s i z i o n i gen e r a l i Art. 1 Ogget to Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Docu m e n t o aggior n a t o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natura e dell’ambien te , tutela dagli inquinam en t i e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 5 1. La Regione Toscana , al fine di soddisfa r e esigenze di salvagua rd ia ambienta le , di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupe ro e riequilibrio della fascia costier a , di sicurezza delle popolazioni e di riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana , provvede alla tutela del proprio territo rio in conformità ai principi del decre to legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimen to di funzioni e compiti amminist r a t ivi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decre to legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in mate ria ambientale) e della norma tiva comunita r ia di riferimen to. 2. A tal fine la presen t e legge disciplina le azioni di pianificazione, progra m m a zione , proge t t azione e realizzazione degli intervent i per la prevenzione, il controllo e la manute nzione in mater ia difesa del suolo, in mate ria di difesa della costa e degli abita ti costieri, in mate ria di tutela e gestione delle risorse idriche. CAPO II Nor m e sulla dife s a del suolo Art. 2 Funzioni della Regione 1. La Regione, fatto salvo quanto diversa m e n t e stabilito dalla normat iva regionale , eserci ta tutte le funzioni amminist r a t ive, di pianificazione, di progra m m azione , di indirizzo e controllo in mater ia di difesa del suolo, non riserva t e dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in par ticola re le seguen t i: a) approvazione, con deliberazione della Giunta regionale , del docume n to opera t ivo per la difesa del suolo di cui all’ar ticolo 3; b) classificazione delle opere idrauliche con deliberazione della Giunta regionale; c) approvazione, con atto del dirigente della stru t tu r a regionale compete n t e alla realizzazione delle opere, del proge t to delle nuove opere idrauliche di compete nza della Regione, nonché delle modifiche di quelle esisten t i . L'approvazione consis te nella verifica della conformità del proge t to delle opere di cui alla presen te lette r a , alla norma tiva tecnica di riferimen to ineren te alla funzionalità e all’efficienza dell’opera e ricompren d e ogni altro atto autorizzator io, pare re , nulla osta, omologazione e atti di assenso comunqu e denomina t i previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla norma tiva di riferimen to; d) omologazione, con atto del dirigente della stru t tu r a regionale territo rialmen te compete n t e , dei proge t ti delle nuove opere idrauliche di qualunqu e categoria e di bonifica realizzate da enti diversi dalla Regione, nonché delle modifiche di quelle esisten ti . Ai fini della present e legge, l’omologazione consis te nella verifica della conformità del proge t to delle opere di cui alla presen t e lette r a alla norma tiva tecnica di riferimen to ineren te la funzionalità e l’efficienza dell’opera e ricompre n d e ogni altro atto autorizza to r io, parere , nulla osta e atti di assenso comunque denomina t i previs ti dalla norma tiva vigente , compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimen to; e) proge t t azione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche fatto salvo quanto previs to all' articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in mate ria di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ); f) manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche ad eccezione delle opere di cui all'ar t icolo 3, comma 3, lette re b) e c) e delle altre opere finalizzate alla sicurezza delle infrast ru t tu r e lineari non di competenza della Regione; f bis) manutenzione straordina ri a del reticolo di gestione ed idrografico individua to ai sensi dell'a r t icolo 22, comma 2, lette r a e), della l.r. 79/2012 e delle opere idrauliche di terza, quar t a e quinta categoria; (2) g) compiti di polizia idraulica di cui al regio decre to 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), su tutto il reticolo idrografico e di gestione individua to ai sensi dell'a r t icolo 22, comma 2, lette r a e), della l.r. 79/2012, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda , terza, quar ta e quinta categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione, (3) nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione individua to ai sensi dell’ articolo 22, comma 2, lette r a e), della l.r. 79/2012 , ivi compres e l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'ar ea demaniale idrica, qualora ques ti siano in grado di influire anche indiret t a m e n t e sul regime dei corsi d'acqua; h) servizio di vigilanza e di piena di cui al regio decre to 9 dicembr e 1937, n. 2669 (Regolame n to sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), sulle opere idrauliche di seconda categoria , che insistono sul reticolo idrografico individua to ai sensi dell' articolo 22, comma 2, lette r a e), della l.r. 79/2012 , da effettua r e in coordina m e n to con le funzioni di presidio terri to riale idraulico svolte ai sensi della norma tiva in mater ia di protezione civile; i) rilascio delle autorizzazioni e dei parer i di cui al r.d. 523/1904; l) rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua; m) funzioni relative alla costruzione e alla Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Docu m e n t o aggior n at o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natur a e dell’ambiente , tutela dagli inquinam e n ti e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 6 vigilanza degli sbar r a m e n t i di ritenu ta e relativi bacini di accumulo fino a 15 met ri di altezza o capaci tà d'invaso fino a 1 milione di metri cubi; n) gestione del demanio idrico, ivi compreso il rilascio delle concessioni o per l'utilizzo dello stesso; o) dete rminazione , con deliberazione della Giunta regionale , dei canoni di concessione per le aree appar t e n e n t i al demanio idrico, incluse quelle prospicien t i le vie navigabili, nel rispe t to dei criteri di cui all'ar t icolo 5, nonché dei relativi oneri istru t to ri e introiti dei relativi proventi; p) delimitazione, con deliberazione della Giunta regionale , degli abita ti da consolidare; q) realizzazione delle opere di consolidame n to degli abita ti da consolidare ; r) monitoraggio idrogeologico ed idraulico; s) individuazione, con deliberazione del Consiglio regionale , del reticolo idrografico di cui all' articolo 54 del d.lgs. 152/2006 e del reticolo di gestione di cui all' articolo 4, comma 1, lette r a a), della l.r. 79/2012 ; t) analisi e valutazione, nel rispe t to e in conformit à agli atti di pianificazione nazionale e regionale , della pericolosità idraulica ed idrogeologica del terri to r io. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lette re e), f), fbis), (4) g) e h), la Regione può avvale rs i dei consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012 ricaden t i nel terri to r io di riferimen to, previa stipula di apposita convenzione. Art. 3 Docume n to operativo per la difesa del suolo 1. Nell'ambi to degli strumen ti della progra m m a zione regionale sono definite le finalità e gli obiet tivi di intervento per la difesa del suolo, in coerenza con le strat egie di intervento stabilite dal progra m m a regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenu te nei piani di gestione del rischio di alluvione, di cui al decre to legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della diret t iva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). 2. La Giunta regionale, con deliberazione , approva entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimen to all'anno in corso, il documen to opera tivo annuale per la difesa del suolo. Il docume n to opera t ivo per la difesa del suolo può essere approva to per stralci funzionali e può essere aggiorna to nel corso dell'anno di riferimen to. 3. Il docume n to opera tivo definisce: a) le opere idrauliche ed idrogeologiche proge t t a t e o realizzate dalla Regione ed il relativo cronoprog r a m m a , in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del progra m m a triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’ articolo 128 del decre to legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contra t t i pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle diret t ive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo; b) le opere idrogeologiche diret ta m e n t e connesse e funzionali alla viabilità comunale realizzate dai comuni nei territo ri sogge t t i a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanzia te anche parzialmen t e con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogr a m m a; c) le opere idrogeologiche diret ta m e n t e connesse e funzionali alla viabilità provinciale realizzate dalla Città met ropolitan a di Firenze o dalle province nei territo ri sogge t ti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanzia te , anche parzialmen te , con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogr a m m a; d) le eventuali opere per la cui proge t t azione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica ai sensi dell’ar ticolo 2, comma 2, con il relativo cronoprog r a m m a ; e) le attività finalizzate all'impleme n t azione ed al miglioram e n to delle informazioni e della conoscenza in mater ia di difesa del suolo ed il relativo cronoprog r a m m a . 4. Ai fini di cui al comma 3, lette r a b): a) per opere idrogeologiche diret t am e n t e connesse e funzionali alla viabilità comunale si intende la proge t t azione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territo ri sogge t ti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un trat to delimita to di viabilità all'inte rno del territo r io di un solo comune e, comunqu e , incidente sulla viabilità comunale; b) per territo ri sogge t ti a criticità idrauliche e idrogeologiche si intende i terri to ri ricompres i in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale , regionale e comunale, nonché in aree interes sa t e da eventi alluvionali per cui è stato dichiara to lo sta to di emerge nz a nazionale o regionale . 5. Ai fini di cui al comma 3, lette r a c): a) per opere idrogeologiche diret t am e n t e connesse e funzionali alla viabilità provinciale si intende la proge t t azione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territo ri sogge t ti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un trat to delimita to di viabilità all'inte rno del territo r io della Città metropolitana di Firenze o di una sola provincia e, comunqu e , incidente sulla viabilità provinciale; b) per territo ri sogge t ti a criticità idrauliche e idrogeologiche si intendono i terri to ri ricompres i in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale , regionale e provinciale , nonché in aree interes sa t e da eventi alluvionali per cui è stato dichiara to lo sta to di emerge nz a nazionale o regionale . 6. Nei casi di cui al comma 3, lette r a b), il comune è autori tà esprop rian t e . 7. Per le opere di cui al comma 3, lette r e b), c) e d), il docume n to opera t ivo stabilisce le modalità di Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Docu m e n t o aggior n a t o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natura e dell’ambien te , tutela dagli inquinam en t i e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 7 recupe ro delle risorse destina t e agli intervent i in caso di inadempime n to o ritardo dei comuni e dei consorzi di bonifica. 8. Nell'ambito del documen to opera tivo sono altresì approva t i i piani delle attività di bonifica di cui all'ar t icolo 26 della l.r. 79/2012 e sono individua te le risorse da destina re agli interven t i di cui all'ar t icolo 27 della medesima l.r. 79/2012. 9. Il docume n to opera t ivo individua, compa tibilmen t e con i vincoli derivant i dalla finanza pubblica e dalle norme in mate ria di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la proge t t azione o realizzazione delle opere di cui al comma 3, nonché, per lo svolgimento delle attività di cui all'ar t icolo 2, comma 2. 10. Il docume n to opera tivo contiene una relazione sugli esiti dell'a t t ività di monitorag gio e vigilanza della Regione di cui all'ar t icolo 22, comma 3, della l.r. 79/2012. 11. Qualora per la realizzazione di un'oper a pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel docume n to opera t ivo per la difesa del suolo, siano necessa r ie variazioni o integrazioni agli strume n t i urbanis tici, l'approvazione del proge t to definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce varian te agli stessi e apposizione del vincolo preordina to all'esprop r io. A tal fine la conferenza di servizi garan t isce la par tecipazione degli interes sa t i secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decre to del President e della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen t a r i in mater ia di esprop riazione per pubblica utilità). La propos ta di varian te è pubblicat a per almeno quindici giorni nell 'albo dei comuni intere ss a t i , i sogge t ti intere ss a t i possono presen t a r e osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione. Le osservazioni sono riport a t e in conferenza di servizi, la quale si esprime motivata m e n t e entro i successivi quindici giorni. Dette varian ti sono efficaci, senza la necessi tà di ulteriori adempimen ti , una volta divenuta esecutiva la dete rminazione conclusiva del procedime n to . 12. Le opere idrauliche ed idrogeologiche sono acquisi te al demanio ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39). 13. Le opere di cui al comma 3, lette re b) e c), sono acquisite al patrimonio dell’ente titolare della strada , fatte salve eventuali opere idrauliche realizzate contes tua lme n t e . Art. 4 Conferenza per la difesa del suolo 1. È istituita una conferenza per la difesa del suolo con funzioni consul tive in mater ia di difesa del suolo e bonifica. In par ticola r e , la conferenza si esprime: a) sul piano di classifica adot ta to dal consorzio di bonifica; b) sullo sta tu to del consorzio di bonifica; c) sulla propost a di nuova perime t r azione dei compre nso ri inter r eg iona li di bonifica di cui all’articolo 6 della l.r. 79/2012 ; d) sulle propos t e di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonché sulle propos te di variant e degli stessi, adot ta t e dalla Giunta regionale; e) su ulteriori atti individua ti dal Presiden t e della Giunta regionale. 2. I pareri della conferenza sono rilasciati entro quaran t a cinqu e giorni dall’invio della documen t azione . Decorso inutilmente tale termine i parer i si intendono rilascia ti favorevolmen t e . 3. La conferenza è composta dal Presiden te della Giunta regionale o da un suo delega to, che la presiede , dal sindaco della Città metropolitana di Firenze, o suo delega to, nonché da sei sindaci dei comuni toscani nominat i dal Consiglio delle autonomie locali di cui due in rappre s e n t a nz a dei comuni montani, di cui all’allega to B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). 4. I membri decadono con la cessazione, scadenza del loro manda to, nonché in caso di anticipa t a cessazione o decadenza dalla carica; in tal caso suben t r a il nuovo sindaco in rappre s e n t a nz a del medesimo comune che resta in carica quale membro della conferenza per il periodo restan t e . 5. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lette r a d), la conferenza è composta dal Presiden t e della Giunta regionale, o da un suo delega to, che la presiede , nonché dai componen t i di cui al comma 3 aventi compete nza negli ambiti terri to riali del bacino idrografico interes sa to . 6. La conferenza è validamen t e costitui ta con la presenza della maggioranza dei compone n ti di cui rispet t ivam en t e ai commi 4 e 5, e delibera a maggiora nza dei presen t i . 7. Alla conferenza possono essere invitati a par tecipa r e , senza dirit to di voto, il presiden t e del consorzio di bonifica intere ss a to, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interes sa to in relazione alle mater ie trat ta t e . 8. Entro sessan ta giorni dall'en t r a t a in vigore della presen te legge il Consiglio delle autonomie locali nomina i componen ti di cui al comma 3 di propria competenza . Fino alla costituzione della conferenza di cui al presen te articolo rimane in vigore la conferenza di cui all'ar t icolo 12 sexies della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), che eserci ta le funzioni di cui alla presen te legge. Art. 5 Regolam en t i e linee guida 1. La Giunta regionale, entro centocinqu a n t a giorni dall 'ent r a t a in vigore della presen te legge, con uno o più regolamen ti disciplina, in par ticola r e: a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree nonché la specificazione dei crite ri per la Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Docu m e n t o aggior n at o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natur a e dell’ambiente , tutela dagli inquinam e n ti e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 8 determinazione dei relativi canoni; b) le modali tà per il rilascio delle concessioni di estrazione del mate riale litoide dai corsi d'acqua e l'individuazione dei criteri per la dete rminazione dei relativi canoni; c) la dura t a delle concessioni in relazione ai diversi usi; d) l'entità delle garanzie finanzia rie ed eventuali cauzioni da presen ta r e , ove necessa r i e per la salvagua rd ia del bene demaniale; e) lo svolgimen to delle attività idrauliche, di polizia idraulica, polizia delle acque, regimazione delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento; f) lo svolgimen to delle attività di vigilanza sulle opere di seconda categoria; g) forme di coordina m e n to e di snellimen to procedu r a le per l'acquisizione dei parer i , nulla osta, omologazione e atti di assenso comunqu e denomina t i necessa r i per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concesso rio o autorizzator io nonché nei casi di proge t t i di opere assogge t t a t i alle procedur e di verifica di assogge t t a b ili t à a valutazione di impat to ambienta le (VIA), di VIA e di valutazione di incidenza; h) forme di coordina m e n to per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insisten t i sulla medesima area o opera. 2. Ai fini della dete rminazione dei canoni delle concessioni delle aree appar t e n e n t i al demanio idrico, di cui all’articolo 2, comma 1, lette r a m), la Giunta regionale , nell’ambito dei regolamen ti di cui al comma 1, tiene conto dei seguen t i crite ri: a) grado di sviluppo terri to riale esisten t e; b) funzione produt t iva o turistica delle aree; c) accessibilità, carat t e r i s t iche delle att rezza tu r e e qualità dei servizi, redditività presunt a del bene concesso e dell'a t t ività svolta; d) qualità ambientale; e) tipo di utilizzo; f) estensione del bene occupa to; g) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico. 3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, linee guida contenen t i indirizzi opera t ivi per l'uniforme esercizio sul terri to rio regionale delle funzioni amminist r a t ive della Regione e dei consorzi di bonifica in mate ria di difesa del suolo. Art 6 Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico 1. Entro centot ta n t a giorni dall’entr a t a in vigore della presen te legge, la Giunta regionale , sulla base dei crite ri di cui all'ar t icolo 5, comma 2, stabilisce con deliberazione : a) l’ammonta r e del canone di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, da corrisponde r e annualmen t e ; b) la decor r e nza dei canoni di cui alla lette ra a), nonché le relative modalità di pagam e n to e di riscossione dei medesimi. 2. La Giunta regionale provvede annualme n t e all'aggiorn a m e n t o dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione progra m m a to per l’anno di riferimen to. 3. L'autori tà amminis t r a t iva adot ta un unico atto concesso rio qualora una derivazione di acqua pubblica presuppon g a una occupazione di area del demanio idrico. Il canone da corrisponde r e è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è stret t a m e n t e limitata allo spazio necessa r io al posizionam e n to dell'oper a di presa, maggiora to del 15 per cento. Art. 7 Funzioni di vigilanza e controllo 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispe t to degli obblighi e divieti contenu t i nel r.d. 523/1904, nei regolame n t i di cui all'ar t icolo 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescr izioni stabilite dal disciplinare di concessione e l'applicazione delle sanzioni amminist r a t ive di cui all’articolo 9, spet t ano alla Regione. 2. Restano ferme le compete nze dei sogget t i cui sono att ribui ti i pote ri di accer t a m e n t o e contes t azione di illeciti amminist ra t ivi in base alle leggi vigent i. 3. La Regione eserci ta altresì le funzioni di autorità compete n t e ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembr e 2000, n. 81 (Disposizioni in mater ia di sanzioni amminist r a t ive). Art. 8 Verifiche di conformità e complet e z za 1. Per le opere di cui all'ar t icolo 2, comma 1, letter a d), a segui to della ricezione del cer tificato di collaudo o di regolare esecuzione, la strut tu r a regionale terri to rialmen t e competen t e , verifica la complet ezza della docume n t azione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale . 2. La stru t tu r a regionale territo rialmen te compete n t e verifica, priorita r iam e n t e in ordine ai manufa t ti in alveo, sia pubblici che privati, la conformità degli stessi ai contenu t i dell’autorizzazione. Art. 9 Sanzioni 1. Ove non diversa m e n t e sanziona te , l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione , le violazioni degli obblighi e divieti contenu t i nel r.d. 523/1904, nei regolamen ti di cui all'ar t icolo 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione compor t a no l'applicazione della sanzione amminist r a t iva da euro 300,00 a euro 1800,00. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decre to del President e della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolame n t a r i in mate ria edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Docu m e n t o aggior n a t o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natura e dell’ambien te , tutela dagli inquinam en t i e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 9 sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniar ia da euro 2.000,00 a euro 12.000,00. 3. L'est razione di mater iale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi, senza regolare titolo legittiman te o in misura superiore a quanto previs to nel titolo, fatte salve le sanzioni penali, è punita con una sanzione amminist r a t iva pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previs to e, comunqu e , non inferiore ad euro 10.000,00. CAPO III Ges t i o n e dell e risor s e idrich e Art.10 Funzioni della Regione 1. La Regione, fatto salvo quanto diversa m e n t e stabilito dalla normat iva regionale , eserci ta tutte le funzioni amminist r a t ive, di progra m m azione e pianificazione, di indirizzo e controllo in mater ia di tutela e gestione di risorse idriche non riserva t e dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e, in par ticola re : a) gestione delle acque pubbliche, ivi compres e le funzioni relative: 1) alle derivazioni di acqua; 2) alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotte r r a n e e ; 3) alla tutela dei sistemi idrici superficiali e sotte r r a n e i . b) polizia delle acque con rifermen to all'applicazione del regio decre to 11 dicembr e 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elet t rici), in mater ia di tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche; c) nomina di regolator i per il ripar to delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli dirit ti e concessioni ai sensi dell'ar t icolo 43, comma 3, del r.d. 1775/1933; d) il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'ar t icolo 7 del r.d. 1775/1933, secondo le procedur e disciplina te con regolamen to emana to in attuazione della presen t e legge, nel rispe t to dell' articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 ; e) dete rminazione , con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi, in attuazione dell’ articolo 154 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei criteri di cui all'ar t icolo 10, comma 3, lette r a c), nonché all’introi to dei provent i derivant i dai canoni medesimi e dalla relativa addizionale regionale di cui alla legge regionale 2 dicembr e 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica). Art. 11 Regolam en t i per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedim e n t i . Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche 1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi irrigui e produt t ivi e per il rispar mio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche e per il riuso delle acque reflue e gli usi plurimi; a tal fine la Giunta regionale , nel rispe t to della normativa nazionale in materia , emana entro centocinqu a n t a giorni dall'ent r a t a in vigore della presen te legge, uno o più regolame n t i finalizzati a garan t i re , su tutto il territo rio regionale con carat t e r e di omogenei t à , la riduzione dei consumi da parte dei sogget ti che utilizzano acque. Tali regolame n t i definiscono in par ticola r e: a) le condizioni e crite ri per il rilascio di concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica; b) le disposizioni concern e n t i l'est razione di acqua sotte r r a n e a finalizzata all'abbass a m e n t o del livello piezomet r ico, anche ai sensi di quanto previsto dall'ar ticolo 17, comma 1, del r.d. 1775/1933; c) i parame t r i di riferimen to e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all’articolo 12, nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di dete rminazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmen t e dovuti, al fine di favorire il rispar mio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispet to dei crite ri genera li di cui all'ar t icolo 119, comma 2, e articolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ; d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotte r r a n e e anche in ottemp er a nz a a quanto disposto dall' articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 ; e) gli obblighi di misurazione dei prelievi e delle resti tuzioni dell'acqua pubblica, attrave r so l'installazione e la manutenzione in regolare stato di funzioname n to di idonei disposi tivi per la misurazione delle porta t e e dei volumi d'acqua pubblica derivati , in corrispond e nz a dei punti di prelievo e, ove presen t e , di resti tuzione, in attuazione di quanto previs to dall' articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ; f) gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risulta ti delle misurazioni dell'autor i tà conceden t e per il loro invio alle autori tà di bacino compete n t i; g) i criteri per la costituzione di riserve di acqua; h) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depura t e , ai sensi dell' articolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006 . 2. Nel rispe t to delle diret t ive sulla gestione del demanio idrico di cui all'ar t icolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale , entro centocinqu a n t a giorni dall'ent r a t a in vigore della presen te legge, definisce con regolame n to la disciplina dei procedime n t i per il rilascio dei titoli concessori e autorizza to r i relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi compres e le autorizzazioni alla Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Docu m e n t o aggior n at o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natur a e dell’ambiente , tutela dagli inquinam e n ti e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 10 ricerca di acqua, con particola re riferimen to: a) alla dura t a delle concessioni in relazione ai diversi usi; b) all'en ti tà delle garanzie finanzia rie da presen ta r e ; c) alle procedur e semplificate , gradua te in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali; d) alle forme di coordinam e n t o e di snellimento procedu r a le per l'acquisizione dei parer i , nulla osta e atti di assenso comunqu e denomina t i necessa r i per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizza to r io, ivi compresi i pareri di cui all’articolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi di concessioni di derivazione o proge t t i di opere di presa ed accessorie assogge t t a t i alle procedu re di verifica di assogge t t a b ili tà a VIA, di VIA, e di valutazione d’incidenza; e) alle modalità organizzat ive del rilascio, in contes tu ali tà alla concessione di derivazione di cui al present e capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elet t rica da fonti rinnovabili secondo quanto previs to dall’ articolo 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in mater ia di energia). 3. Entro centocinqua n t a giorni dall'en t r a t a in vigore dalla presen te legge, la Giunta regionale approva il quadro conoscitivo per la tutela e la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque, costituito: a) dalla valutazione delle risorse idriche disponibili desumibile dagli atti di pianificazione nazionali e regionali; b) dal censimen to di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, effet tua to in conformit à ai criteri di cui all' articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 ed in coerenza con gli indirizzi e priorità stabiliti dal piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'ar t icolo 121 del medesimo decre to; c) dall 'individuazione degli attuali fabbisogni idrici per i vari usi, nonché dalle previsioni dei fabbisogni futuri come derivant i dagli atti di governo del terri to rio di comuni e province e dal piano di ambito di cui all' articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autori tà idrica toscana e delle autori tà per il servizio di gestione integra t a dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); d) dalla localizzazione dalle risorse idriche puntuali, naturali ed artificiali esisten t i; e) dalle opere e dalle infras t ru t tu r e per l'approvvigionam e n t o idrico per i vari usi nonché dalle previsioni di nuove localizzazioni contenu t e nei piani di ambito; f) dall 'individuazione dei corpi idrici conside ra t i stra t egici per l'est razione di acqua potabile secondo quanto previs to dal PTA. 4. Il quadro conoscitivo di cui al comma 3 ed i successivi aggiorna m e n t i di cui all'ar t icolo 16, comma 3, lette r a a), costituiscono integrazione del quadro conosci tivo del PTA. 5. Fino alla definizione degli indirizzi e priorità di cui al comma 3, lette r a b), il censimen to delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico è effettua to ed aggiorna to in conformità dei criteri di cui all'ar t icolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e sulla base degli indirizzi e priorità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2013, n. 544 (d.lgs. 152/2006 e l.r. 91/1998. Indirizzi e priorità per l’effettuazione, da parte delle Province, del censimen to delle utilizzazioni idriche in atto). Art. 12 Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche 1. In conformità ai criteri di cui all’ar ticolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006, le modalità di calcolo dei canoni di derivazione delle acque ed i valori dei relativi param e t r i di riferimen to per ciascuna categoria d'uso, sono definiti sulla base dell’analisi economica dell’utilizzo idrico di cui all'ar t icolo 119, comma 1, del d.lgs. 152/2006 medesimo, come risultan t e dalla pianificazione dist re t t u a le e tenendo conto, in par ticola r e , dei seguen t i aspe t ti : a) necessi tà di incentivare il risparmio, la tutela, l’utilizzazione razionale ed altresì la riqualificazione della risorsa idrica; b) necessi tà di preserva r e il bene pubblico acqua per le future generazioni; c) increme n to della vulnerabili tà del corpo idrico indot to dalle opere di captazione; d) costi ambientali e manca te opportuni tà imposte ad altri potenziali uten ti della risorsa idrica. 2. Fat to salvo quanto previs to al comma 3, il canone di concessione da corrisponde r e annualme n t e per ogni categoria d'uso è dete r mina to in misura diret ta m e n t e proporzionale ai quanti t a tivi concessi. 3. Per la catego ria d’uso idroelet t r ico, il canone da corrisponde r e annualme n t e è calcolato sulla base dei kilowat t di potenza nominale media di concessione, nel rispet to di quanto previs to all'ar t icolo 37, comma 7 del decre to- legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgen t i per la crescita del Paese), conver ti to , con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art 13 Deter minazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque 1. Entro cento t t an t a giorni dall’ent r a t a in vigore della presen te legge, la Giunta regionale , con deliberazione, stabilisce in relazione a ciascuna categoria d'uso: a) i valori dei param e t r i di riferimen to di cui all'ar t icolo 11, comma 1, lette ra c), ai fini della dete r minazione del canone da corrisponde r e annualme n t e per le utilizzazioni delle acque, ad eccezione dell’uso domestico; Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Docu m e n t o aggior n a t o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natura e dell’ambien te , tutela dagli inquinam en t i e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 11 b) l'entità delle riduzioni e o maggiorazioni da applicare ai canoni annui, dete rmina t i sulla base dei param e t r i di cui alla lette r a a), nel rispet to dei casi e delle modalità stabilite dal regolame n to di cui all'ar t icolo 11, comma 1, lette r a c); c) la decor r enza dei canoni annui nonché le relative modalità di pagame n to e di riscossione dei medesimi. 2. La Giunta regionale provvede, a cadenza almeno triennale , all'aggiorn a m e n t o dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione progra m m a t o , tenendo conto dei risulta ti della valutazione di cui al comma 3, nonché delle eventuali misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contra t t i di progra m m a stipula ti ai sensi dell 'ar t icolo 101, comma 10, del d.lgs. 152/2006. 3. La Giunta regionale provvede, con le cadenze previs te dalla pianificazione dist re t t u a le . alla valutazione dell'impa t to sociale, ambiental e ed economico consegue n t e all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingime n to calcolati sulla base dei param e t r i di cui all'ar t icolo 11, comma 1, lette r a c), anche ai fini degli adempime n t i di cui all’ar ticolo 119 del d.lgs. 152/2006. Art. 14 Funzioni di vigilanza e controllo 1. Spet tano alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo sul rispet to degli obblighi e divieti contenu t i nei regolamen ti di cui all'ar t icolo 11 e l'applicazione delle sanzioni amminis t r a t ive previste dal d.lgs.152/2006 e dall'ar t icolo 15. 2. Restano ferme le compete nze dei sogget t i cui sono att ribui ti i pote ri di accer t a m e n t o e contes t azione di illeciti amminist ra t ivi in base alle leggi vigent i. 3. La Regione eserci ta altresì le funzioni di autorità compete n t e ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembr e 2000, n. 81 (Disposizioni in mater ia di sanzioni amminist r a t ive). Art. 15 Sanzioni 1. Ove non diversa m e n t e sanziona te , le violazioni degli obblighi e divieti contenu t i nei regolamen ti di cui all'ar t icolo 11, compor t ano l'applicazione della sanzione amminist r a t iva da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Art. 16 Docume n to operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica 1. Nell'ambito degli strume n t i della progra m m azione regionale sono definite le finalità e gli obiet tivi per la razionale utilizzazione delle risorse idriche, ai sensi dell'ar t icolo 56, comma 1, letter a h), del d.lgs. 152/2006, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal progra m m a regionale di sviluppo, nel rispet to della norma tiva nazionale di riferimen to . 2. La Giunta regionale , con deliberazione, approva annualme n t e e con riferimen to all’anno in corso, il documen to opera t ivo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotte r r a n e e , finalizzato a garant i r e un'equilibr a t a distribuzione della risorsa disponibile, nel rispet to di quanto stabilito dall'autor i tà di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del d.lgs. 152/2006. 3. Il documen to di cui al comma 2, individua to per bacini idrografici, è approva to entro il 31 gennaio di ogni anno e definisce: a) l'aggiorna m e n to , ove necessa r io, del quadro conosci tivo di cui all'ar t icolo 11, comma 3, con particola r e riferimen to alla revisione del censimen to delle utilizzazioni effettua to ai sensi dell' articolo 95, comma 5, del d.lgs. 152/2006 ; b) il ripar to, su proiezione quinquen n ale , della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiorna m e n t i , nel rispe t to e secondo le priorità di cui all' articolo 167 del d.lgs. 152/2006 ; c) l'eventuale program m a di revisione delle utilizzazioni in essere , consegue n t e al censimen to di cui alla lette r a a), dimensiona to sulla base dei fabbisogni dell'utenza e degli eventuali deficit accer t a t i tra fabbisogni e disponibilità; nel caso di deficit accer t a t i tra fabbisogni e disponibilità, sono individua te soglie quant i ta tive e punti di controllo che possano consent i r e una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicura re una adegua t a ponder azione tra i vari usi; d) il progra m m a degli intervent i per approvvigiona m e n t i ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferen t i al servizio idrico integra to, necessa r i per il soddisfacimen to dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa e il relativo cronoprogr a m m a, in coerenza con le previsioni nell’elenco annuale del progra m m a triennale regionale delle opere pubbliche di cui all' articolo 128 del d.lgs. 163/2006 , e in conformit à con le disposizioni del medesimo articolo. 4. In coerenza con le previsioni del PTA, il documen to di cui al comma 2, definisce altresì le azioni necessa r ie a fronteggia r e potenziali situazioni di crisi idrica e a mitigarn e gli effet ti sull’inte ro sistema territo riale ambientale e produt t ivo, det tando indirizzi per la tempes t iva adozione di misure ed intervent i da attua re in caso di dichiar azione di emergenza idropotabile. 5. Il documen to , compatibilmen t e con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, individua le risorse del bilancio regionale per la proge t t azione o realizzazione degli interven t i di cui al comma 3, lette r a d). 6. Il documen to può essere approva to per stralci funzionali e può essere aggiorna to nel corso dell'anno di riferimen to. CAPO IV Tute l a del la cos ta e deg l i abi ta t i cos t i e r i Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Docu m e n t o aggior n at o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natur a e dell’ambiente , tutela dagli inquinam e n ti e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 12 Art. 17 Funzioni della Regione 1. La Regione, fatto salvo quanto diversam e n t e stabilito dalla normativa regionale , eserci ta tutte le funzioni amminist r a t ive, di progra m m a zione e pianificazione, di indirizzo e controllo in mate ria di tutela della costa e degli abita ti costieri non riserva t e dalla norma tiva nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in par ticola r e provvede: a) all'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale , del documen to opera t ivo per il recupe ro ed il riequilibrio della fascia costier a , di cui all'ar t icolo 18; b) alla proge t t azione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abita ti costieri; c) alla manute nzione ed esercizio delle opere di difesa delle coste e degli abita ti costieri , fatto salvo quanto previs to all’ar ticolo 18, comma 2, lette r a b); d) allo svolgimento delle funzioni di monitorag gio di cui all'ar t icolo 19; e) al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 109 del d.lgs. 152/2006 , anche relativamen t e agli intervent i di cui all’ articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambiental e); f) al rilascio, per la realizzazione degli intervent i , sia pubblici, sia privati, di recupe ro e riequilibrio alla fascia costie ra che interes sa no il terri to rio di più comuni, di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denomina to, concern en t i la gestione del demanio marit t imo di cui all' articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembr e 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina general e delle funzioni amminist r a t ive e dei compiti in mater ia di urbanis tica e pianificazione territo riale , protezione della natura e dell’ambien te , tutela dell’ambiente dagli inquinam e n t i e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermich e , opere pubbliche, viabilità e traspor t i conferi te alla Regione dal decre to legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), fermo restando quanto previsto all'ar t icolo 24, comma 1; g) all'app rovazione , ent ro centot t an t a giorni dall 'ent r a t a in vigore della presen te legge, con deliberazione della Giunta regionale: 1) di linee guida concerne n t i la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamen to, nell'ambito delle attività di monitoraggio, di cui all'ar t icolo 19; 2) delle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'ar t icolo 21. Art. 18 Program m a zion e regionale degli interven t i per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Docume n to operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera 1. Nell'ambi to degli strumen ti della progra m m azione regionale , sono definite le finalità e gli obiet tivi di intervento per il recupe ro e riequilibrio della fascia costier a , con riferimen to a ciascuna unità fisiografica apposi tam e n t e individua ta , in coerenza con le stra tegie di interven to stabilite dal progra m m a regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenu t e nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particola re riferimen to all'individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al d.lgs. 49/2010, al fine di preserva r e la capaci tà della costa di adat ta r s i ai cambiam en ti climatici e di manten e r e la naturale dinamica costier a , nonché protegg e r e gli abita ti e le infrast ru t t u r e costie re . 2. La Giunta regionale , con deliberazione, approva entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimen to all’anno in corso, il docume n to opera t ivo annuale per il recupe ro ed il riequilibrio della fascia costier a che definisce: a) le opere di difesa della costa e degli abita ti costieri proge t t a t e e realizzate dalla Regione e gli interven t i di manute nzione di competenza regionale con il relativo cronoprog r a m m a , in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del progra m m a triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’ articolo 128 del d.lgs. 163/2006 , ed in conformità con le disposizioni del medesimo articolo; b) le opere di manutenzione con relativo cronoprogr a m m a, riguard a n t i il terri to rio di un solo comune e diret ta m e n t e connesse e funzionali alla gestione del demanio marit t imo, finanziat e , anche parzialmen te , con risorse del bilancio regionale , per la cui proge t t azione e realizzazione la Regione può avvale rsi dei singoli comuni previa stipula di apposi ta convenzione; c) il quadro conoscitivo di riferimen to e gli eventuali indirizzi per le operazioni di movimen tazione dei sedimen ti lungo la fascia costiera , con particola re riferimen to all'individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli intervent i , pubblici e privati, di ripascimen to delle zone di erosione; d) le attività per l'impleme n t azione ed il miglioram en to delle informazioni sullo stato della costa , finalizzate alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri . 3. Il docume n to opera t ivo per il recupe ro ed il riequilibrio della fascia costie ra può costituire autonom a sezione del docume n to opera t ivo per la difesa del suolo di cui all'ar t icolo 3, nonché essere approva to per stralci funzionali ed essere aggiorna to nell’anno di riferimen to. 4. Il docume n to opera t ivo per il recupe ro ed il riequilibrio della fascia costier a individua, compa tibilmen t e con i vincoli derivant i dalla finanza pubblica e dalle norme in mate ria di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la proge t t azione o realizzazione delle opere e degli interven t i di cui al comma 2, lette re a) e b). Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Docu m e n t o aggior n a t o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natura e dell’ambien te , tutela dagli inquinam en t i e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 13 Art. 19 Monitoraggio 1. Ai fini dell'ese r cizio delle proprie funzioni di progra m m azione in mate ria di recupe ro e riequilibrio della fascia costier a , la stru t tu r a regionale compete n t e effet tua il monitorag gio a scala regionale sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimen tologia della spiaggia emersa e sommers a . 2. La strut tu r a regionale competen t e svolge altresì le attività di monitorag gio finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di difesa della costa e degli abita ti costieri di propria competenza . Art. 20 Siste m a informativo regionale della costa 1. Nell'ambito del sistema informa tivo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informa tivo e del sistema statis tico regionale . Misure per il coordina m e n to delle infrast ru t tu r e e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) , il sistema informativo regionale della costa contiene : a) i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'ar t icolo 19; b) il catas to delle opere pubbliche di difesa della costa e degli abita ti costieri; c) i dati relativi agli intervent i di ripascime n to autorizzati dalla Regione; d) i dati esisten t i e attualm en t e in possesso di Regione, province e comuni, con particola re riferimen to a quelli concerne n t i la linea di riva e le condizioni morfologiche e sedimen tologiche della fascia costie ra . 2. I criteri e le modalità per la gestione del sistema informa tivo regionale della costa sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispe t to di quanto previsto dalla l.r. 54/2009. 3. I dati inseri ti nel sistem a informativo regionale della costa sono resi immedia t a m e n t e disponibili ai comuni, in attuazione del principio di traspa r e nza previs to dall'ar ticolo 1 del decre to legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguard a n t e gli obblighi di pubblicità, traspa re nz a e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amminist r azioni), sono pubblica ti sul sito istituzionale della Regione nell'ambi to di apposita sezione dedica ta alla tutela della costa . I docume n t i, le informazioni e i dati ogget to di pubblicazione obbligator ia ai sensi della normativa vigente sono pubblica ti nella sezione "Amminist razione traspa r e n t e" del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previs to dal d.lgs. 33/2013. Art. 21 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17, com ma 1, lettera e) 1. Nel rispe t to delle disposizioni di cui all'ar t icolo 109, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e della relativa normativa di attuazione, la Giunta regionale definisce modalità di rilascio dell'autor izzazione di cui al medesimo articolo 109 del d.lgs. 152/2006, finalizzate in par ticola r e ad assicura r e il coordinam e n to delle procedur e autorizza tive ed il raccordo delle attività tecnico istru t tor ie connesse alla realizzazione degli interven t i di recupe ro e riequilibrio della fascia costier a . 2. Nell'ambi to dell'autor izzazione di cui al comma 1, è valuta ta la sostenibili tà degli effetti dell'in te rven to, sia pubblico che privato, sulla morfodinamica costie ra e la coerenza con la progra m m a zione in mater ia di recupe ro e riequilibrio della fascia costier a . 3. Qualora la realizzazione degli interven t i , sia pubblici sia privati , di recupe ro e riequilibrio della costa intere ssino il terri to rio di più comuni, l'autorizzazione di cui al comma 1 ricompre n d e le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, parer i e ogni altro atti di assenso di cui all'ar t icolo 17, comma 1, lette r a f). CAPO V Disp o s i z i o n i finan z i a r i e e final i Art. 22 Norma finanziaria 1. Le risorse destina t e all’attuazione degli intervent i di cui alla presen te legge, nonché del monitorag gio di cui all’articolo 19, sono definite, nei limiti dei per tinen t i stanziam en ti di bilancio, dagli strumen t i della progra m m a zione regionale . Art. 23 Oneri istrut tori 1. Gli oneri occorr en t i per l'esple ta m e n t o di istru t to r ie tecnico- amminist r a t ive, rilievi, sopralluoghi e accer t a m e n t i relativi alle domande di concessione e autorizzazione di cui alla presen t e legge, a carico del richieden te , sono dete rmina t i sulla base della complessi tà dell'ist ru t to r i a: a) per le licenze di attingimen to e per le autorizzazioni di uso domestico nella misura minima di 30,00 euro e massima di 100,00 euro; b) per i restan t i usi delle acque e per l'utilizzo delle aree del demanio nella misura minima di 75,00 euro e massima di 750,00 euro; 2. Qualora la par ticola r e complessi tà dell'ist ru t to r i a compor t i maggiori adempimen ti o oneri superiori, l'importo massimo può essere integra to secondo parame t r i stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il pagam e n to delle spese di istrut tor ia deve essere effettua to all'a t to della presen tazione della domanda , ed eventualme n t e integra to all'at to della sottosc rizione del disciplinare o al rilascio dell'au to r izzazione. 3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione , agli aggiorna m e n t i e alla ridete r minazione degli oneri istru t tor i , anche in diminuzione, in relazione a dete rmina te categorie di utent i o a par ticola ri tipologie di utilizzo, ivi compres e eventuali esenzioni. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Docu m e n t o aggior n at o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natur a e dell’ambiente , tutela dagli inquinam e n ti e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 14 4. Le entra t e derivant i dagli oneri istru t to r i di cui al presen t e articolo sono imputa t e agli stanziame n t i della Tipologia di entra t a . 100 “Vendita di beni e servizi e provent i derivant i dalla gestione dei beni”, Titolo 3 “Entra t e extra t r ibu ta r i e” del bilancio regionale . Art. 24 Sem plificazione delle procedure per la realizzazione delle opere 1. Per le opere di compete nza regionale di cui alla presen te legge, il parere di conformità alle disposizioni urbanis t iche ed edilizie rilascia to, nell 'ambi to del procedimen to autorizzator io, dal comune territo rialmen t e competen t e ricompren d e l'eventuale titolo edilizio, previa acquisizione degli atti presuppos t i . 2. Anche al fine di promuover e l’esercizio integra to e coordina to delle funzioni regionali e di quelle di altri enti, la Regione per la realizzazione delle opere e lo svolgimen to delle attività di propria competenza , di cui alla presen t e legge, può stipula r e appositi accordi di collaborazione o di progra m m a con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell'ar t icolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in mate ria di contra t t i pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolari tà del lavoro). Art. 25 Sovra canoni 1. Tutte le funzioni e le risorse relative ai sovra canoni spet t an t i ai sensi dell’articolo 53 del r.d. 1775/1933 e dell’ar ticolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificat rici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elet t rici), introita t e dalle province alla data di entra t a in vigore della present e legge, sono trasfe ri te , con deliberazione della Giunta regionale , diret ta m e n t e ai comuni interes sa t i ai sensi dell'ar t icolo 6 bis, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del decre to- legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgen t i per prevenir e e fronteggia r e gli incendi boschivi sul terri to r io nazionale, nonché intervent i in mater ia di protezione civile, ambiente e agricoltura). Art. 26 Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la l.r. 11 dicembr e 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abroga ta . 2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abroga t i a decor r e r e dall’approvazione dei corrispond e n t i atti di pianificazione di distre t to . 3. L’articolo 17 della l.r. 91/1998 è abroga to a decorr e r e dall’istituzione delle autorità di bacino distre t t u ali di cui all’ar ticolo 63 del d.lgs. 152/2006. 4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Art. 27 Disposizioni per la prima applicazione del docum e n t o operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica e del docum e n to operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera 1. Entro centocinqu a n t a giorni dall'app rovazione del quadro conosci tivo di cui all'ar t icolo 11, comma 3 la Giunta regionale approva il documen to opera t ivo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica. 2. Fino all’approvazione del documen to opera tivo per il recupe ro ed il riequilibrio della fascia costiera , di cui all’articolo 18, rimane in vigore la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 43, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 107 (Deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 47 “Progra m m a straordina rio degli investimen ti strat egici della Regione Toscana . Attuazione degli intervent i priorita r i di recupe ro e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del piano di gestione integra t a della costa”. Rimodulazione e modifica del progra m m a di attuazione degli intervent i priorita r i di recupe ro e riequilibrio del litorale). Art. 28 Disposizioni transitorie in materia di risorse idriche 1. Fino all’approvazione dei regolame n t i attua tivi di cui all'ar t icolo 11, rimangono in vigore, in quanto compa tibili con la presen te legge e con le deliberazioni di cui all'ar t icolo 27, comma 1, letter a b), nonché all'ar t icolo 9, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle cit tà metropolitane , sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014): a) le disposizioni del regolame n to emana to con decre to del Presiden t e della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 51/R (Regolame n to di attuazione dell’ar ticolo 12- bis, comma 4, lette r e e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi concerne n t i la misurazione delle porta t e e dei volumi dei prelievi e delle resti tuzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risulta t i delle misurazioni); b) le disposizioni del regolamen to emana to con decre to del Presiden t e della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 50/R (Regolame n to di attuazione dell’ar ticolo 12- bis, comma 4, lette r e a), b), c), d) e) ed h) della legge regionale 11 dicembr e 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua preleva ta ad uso diverso dal potabile). Art. 29 Entrata in vigore 1. La presen t e legge entra in vigore il 1° gennaio Racco l ta Norm a t iva della Regio n e Toscan a Docu m e n t o aggior n a t o al 02/0 3 / 2 0 1 6 3b Protezione della natura e dell’ambien te , tutela dagli inquinam en t i e gestione dei rifiuti l.r. 80/2015 15 2016. Note 1. Pu nto così sostitui to con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 28. 2. Lette ra inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29. 3. Paro le così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29. 4. Par ola inserita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 29. Racc ol t a Norm at iva della Region e Tosca n a Docu m e n t o aggior n at o al 02/0 3 / 2 0 1 6