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Regional Act No. 8 setting up the Regional Agency for Rural Development (ERSA)

صدر في 2004-03-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Friuli-Venezia Giulia
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, institution, capacity building, rural development, governance

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  1. LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24-03-2004 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 13 del 31 marzo 2004 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato, IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale) 1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, di seguito denominata ERSA, e’ ente funzionale della Regione preposto all’assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all’aggiornamento per il trasferimento dell’innovazione, alla divulgazione, alla promozione dei marchi di qualita’ nonche’ alla certificazione della qualita’ nel settore dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. 2. L’ERSA costituisce la trasformazione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale istituita con la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA), di seguito denominata gia’ ERSA. 3. L’ERSA e’ strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e le attivita’ dei soggetti operanti nell’ambito della ricerca, della sperimentazione e dell’innovazione in agricoltura, al fine di migliorare la qualita’ della vita, di conservare le risorse naturali, di tutelare il paesaggio, nonche’ di favorire l’ammodernamento delle imprese e migliorare la qualita’ dei prodotti. 4. L’ERSA ha sede legale in Gorizia e puo’ articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. E’ dotata di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed e’ sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione. ARTICOLO 2 (Funzioni della Regione) 1. La Regione, nei confronti dell’ERSA, esercita le seguenti funzioni: a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attivita’ istituzionali e gli obiettivi di gestione; b) nomina gli organi; c) definisce l’assetto organizzativo, nonche’ la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali; d) approva il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne; e) esercita attivita’ di vigilanza e controllo; f) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalita’. ARTICOLO 3 (Competenze dell’ERSA) 1. All’ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore. 2. L’ERSA agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le universita’ della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati. 3. In particolare l’ERSA: a) cura l’assistenza tecnica e l’aggiornamento tecnico-professionale agli imprenditori, agli operatori agricoli e ittici e l’aggiornamento tecnico-professionale del proprio personale, con particolare riferimento al trasferimento dell’innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l’effettuazione di prove pratico-dimostrative; b) attua, in collaborazione con l’Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all’innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione; c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacita’ professionali, all’orientamento per l’innovazione del prodotto, nonche’ al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalita’ agricola e di quella ittica; d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualita’ dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici; e) svolge attivita’ di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualita’; f) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attivita’ per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all’estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali; g) svolge per conto dell’Amministrazione regionale attivita’ di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali; h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura; i) attua, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale; j) cura la divulgazione dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l’utilizzo di sistemi informatici innovativi; k) cura la statistica agraria; l) cura, con riferimento all’agricoltura biologica, la vigilanza sull’attivita’ degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell’Elenco regionale degli operatori biologici, l’informazione ai consumatori e l’inoltro alle competenti autorita’ nazionali delle informazioni dovute; m) cura, con riferimento all’agriturismo, la vigilanza, la formazione professionale, l’attivita’ sanzionatoria, la gestione della banca dati della realta’ agrituristica regionale e le attivita’ di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo); n) cura le gestioni fuori bilancio del gia’ ERSA, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie. 4. Per le finalita’ di cui ai precedenti commi, l’ERSA puo’ operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, societa’, universita’ e istituti di ricerca. 5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell’Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attivita’ tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse. ARTICOLO 4 (Organi) 1. Sono organi dell’ERSA: a) il Direttore generale; b) il Collegio dei revisori contabili. ARTICOLO 5 (Direttore generale) 1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ERSA ed e’ responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell’ERSA. 2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale; b) adotta il programma annuale di attivita’ e redige la relazione sulla gestione; c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell’ERSA; d) ha la rappresentanza in giudizio dell’ERSA con facolta’ di conciliare e transigere; e) autorizza la stipulazione dei contratti e li approva; f) dirige la struttura assicurandone la funzionalita’; g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo. ARTICOLO 6 (Incarico) 1. Il Direttore generale e’ nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. 2. Il Direttore generale e’ scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attivita’ dirigenziali per almeno cinque anni in settori attinenti l’ambito operativo dell’ERSA, in enti, associazioni o societa’ pubbliche o private del comparto agricolo o agroalimentare. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e’ regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei direttori centrali. 4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di leggi, nonche’ di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale puo’ provvedere alla revoca dell’incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro. 5. Il conferimento dell’incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e’ utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianita’ di servizio. Il conferimento dell’incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni e’ subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento. 6. Il soggetto cui sia conferito l’incarico di Direttore generale non puo’ rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi. ARTICOLO 7 (Collegio dei revisori contabili) 1. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti: a) verifica la regolare tenuta della contabilita’ e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale; c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo’ chiedere notizie al Direttore generale. 2. Il Collegio dei revisori contabili e’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili e nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali. 3. Due revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e un revisore supplente sono designati dall’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie. 4. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica cinque anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive. 5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarita’ nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. 7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente. ARTICOLO 8 (Concertazione) 1. Nella definizione delle politiche di settore, l’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali attiva strumenti operativi di concertazione permanente ai quali partecipano rappresentanze delle categorie professionali maggiormente rappresentative in ambito regionale, nonche’ rappresentanze delle cooperative, degli enti, degli istituti, delle associazioni, degli ordini professionali e di altri organismi che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate. 2. Le modalita’ della concertazione permanente sono definite con decreto dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. ARTICOLO 9 (Comitato per lo sviluppo agricolo) 1. E’ istituito il Comitato per lo sviluppo agricolo, di seguito denominato Comitato, con funzioni di consulenza alla Giunta regionale per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo e il coordinamento delle attivita’ istituzionali dell’ERSA. 2. Il Comitato e’ composto da: a) l’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, con funzioni di Presidente; b) i Presidenti delle Province ovvero gli Assessori delegati in materia di agricoltura; c) il Preside della Facolta’ di Agraria dell’Universita’ degli Studi di Udine in rappresentanza degli enti di ricerca operanti sul territorio regionale. 3. Il Comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente ne richieda la convocazione. 4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell’ERSA. Possono essere invitati i direttori di servizio dell’ERSA, nonche’ altri direttori di strutture regionali interessate. 5. L’attivita’ di segreteria del Comitato e’ svolta da un dipendente dell’ERSA di categoria non inferiore a C. ARTICOLO 10 (Dotazione finanziaria dell’ERSA) 1. Costituiscono fonte di finanziamento dell’ERSA: a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attivita’ determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale; b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attivita’; c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale; d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attivita’ svolte dall’ERSA; e) i finanziamenti dell’Unione europea, nonche’ di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell’ambito delle materie di competenza; f) le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati. ARTICOLO 11 (Gestione economica e patrimonio) 1. L’ERSA ha un bilancio proprio e applica il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilita’ degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento. 2. I beni immobili ed i diritti reali su beni immobili appartenenti al gia’ ERSA sono trasferiti all’Amministrazione regionale. I beni immobili possono essere alienati a condizione che le risorse ricavate siano destinate al settore economico primario, secondo le finalita’ determinate dalla Giunta regionale. 3. Sono altresi’ trasferite all’Amministrazione regionale le partecipazioni in societa’. 4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, sono individuati i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilita’, alla gestione diretta ed indiretta e alla vigilanza dell’ERSA. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a conferire all’ERSA mandato all’esercizio di poteri derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 3, compresa la rappresentanza nelle assemblee mediante contratto autorizzato su proposta congiunta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. 5. La Regione affida la gestione delle proprie aziende agricole sperimentali alla societa’ ERSAGRICOLA S.p.A.. 6. Per le finalita’ previste dal comma 3 e’ autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2004, a carico dell’unita’ previsionale di base 53.1.270.1.3689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1537 (1.1.190.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 – Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali – con la denominazione <<Oneri per le formalita’ connesse al trasferimento di partecipazioni societarie>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l’anno 2004. 7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita’ previsionale di base 53.5.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e’ ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. ARTICOLO 12 (Controllo e vigilanza) 1. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti: a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo; b) il programma annuale di attivita’; c) il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l’istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l’approvazione. 3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi. 4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e’ interrotto per una sola volta per l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti. 5. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza. 6. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione. ARTICOLO 13 (Personale dell’ERSA) 1. Il personale dell’ERSA appartiene al ruolo unico regionale. 2. Qualora la realizzazione di particolari attivita’ implichi la necessita’, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l’ERSA puo’ ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile. 3. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole si applica il contratto nazionale di lavoro di categoria. ARTICOLO 14 (Aziende agricole sperimentali) 1. L’ERSA e’ autorizzata ad assumere in comodato per un periodo non inferiore a venti anni i beni mobili e immobili costituenti le aziende agricole sperimentali denominate Azienda Francesco Ricchieri di Fiume Veneto, l’Agency for International Development Rinascita 6 Maggio 1976 di Spilimbergo e l’Azienda Parco Rurale di San Floriano di Polcenigo, previo accordo di programma con gli enti proprietari e la Regione. 2. I progetti gestiti dal Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative – SAASD della Provincia di Pordenone, rientranti nelle attivita’ di cui all’articolo 3, possono essere trasferiti all’ERSA previa definizione, nell’accordo di programma di cui al comma 1, di tutti gli elementi utili per garantire la continuita’ e la conclusione degli stessi. ARTICOLO 15 (Inquadramento del personale) 1. Il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il SAASD puo’ essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nel limite delle disponibilita’ di posti in organico e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, nella categoria e nella posizione economica rivestite presso l’amministrazione medesima. 2. L’inquadramento e’ disposto a domanda dell’interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla stipula dell’accordo di programma di cui all’articolo 14, comma 1; il personale e’ inquadrato con decorrenza dalla data di inizio servizio presso la Regione. 3. Il personale inquadrato conserva l’anzianita’ giuridica maturata presso l’Amministrazione di provenienza. Al personale stesso spetta, alla data di inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla suddetta data sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento, la differenza e’ conservata a titolo di maturato economico. 4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, fanno carico alle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 di seguito elencate con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: unita’ previsionale di base 52.2.280.1.1. – capitolo 550; unita’ previsionale di base 52.2.250.1.659 – capitoli 9630 e 9631; unita’ previsionale di base 52.5.250.1.687 – capitolo 9650. ARTICOLO 16 (Trasferimento all’ARPA delle attivita’ agrometeorologiche del Centro servizi agrometeorologici) 1. Le attivita’ di agrometeorologia e assistenza tecnica condotte dal Centro servizi agrometeorologici del Friuli Venezia Giulia (CSA), in considerazione del fatto che presentano una notevole rilevanza ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali ed antropizzati della regione, in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 3, comma 1, lettere a), e), f), h) e o), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA), sono trasferite, con decorrenza dal 1 giugno 2004, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA. 2. Il personale del CSA, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgeva incarichi funzionali alle attivita’ ed ai compiti di cui al presente articolo, e’ trasferito all’ARPA con decorrenza dal 1 giugno 2004. A detto personale vengono riconosciuti, mediante l’utilizzo di tabelle comparative, l’anzianita’ di servizio ed i ruoli funzionali conseguiti presso il CSA. Sono altresi’ trasferiti all’ARPA, in pari data, i contratti in essere, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili del gia’ ERSA e del CSA in uso per le attivita’ di cui al comma 1. 3. L’ARPA mette a disposizione dell’ERSA il personale, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili di cui al comma 2 per lo svolgimento di attivita’ di assistenza tecnica al comparto agricolo. 4. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l’anno 2004 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.1.340.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 2255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 5. All’onere complessivo di 1.050.000 euro derivante dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla unita’ previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. ARTICOLO 17 (Norme transitorie) 1. Il Direttore generale dell’ERSA e’ nominato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Fino alla nomina del Direttore generale di cui al comma 1, si applica l’articolo 25 (Commissario straordinario dell’ERSA) della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Direttore generale provvede alla predisposizione: a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprieta’ del gia’ ERSA; b) della situazione finanziaria e patrimoniale del gia’ ERSA; c) della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi del gia’ ERSA. 3. All’approvazione degli atti di cui al comma 2 provvede la Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. 4. La titolarita’ dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui al comma 2, lettera c), compreso l’eventuale contenzioso, restano in capo all’ERSA ad eccezione di quelli concernenti atti di disposizione del patrimonio e di partecipazioni in enti, associazioni e societa’. 5. Il direttore del gia’ ERSA conserva il proprio incarico sino alla nomina del Direttore generale di cui all’articolo 5. 6. La Regione definisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), l’assetto organizzativo dell’ERSA tenendo comunque conto dell’articolazione sul territorio delle strutture del gia’ ERSA, con particolare riferimento a quelle competenti in materia di ricerca, sperimentazione e certificazione agraria operanti a Pozzuolo del Friuli. Sino a detta definizione, continuano ad operare le strutture a livello di servizio e inferiore al servizio del gia’ ERSA e i rispettivi responsabili conservano i propri incarichi. 7. Il personale regionale in servizio presso il gia’ ERSA e’ assegnato, in relazione al disposto di cui all’articolo 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di relazioni sindacali, all’ERSA ovvero a strutture dell’Amministrazione regionale, con priorita’ per la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali. ARTICOLO 18 (Ripartizione di competenze) 1. Le competenze del gia’ ERSA non attribuite all’ERSA sono ripartite all’Amministrazione regionale con delibera della Giunta regionale su proposta congiunta dell’Assessore regionale all’organizzazione, al personale e ai sistemi informativi e dell’Assessore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali. Conseguentemente l’ERSA e’ autorizzata all’eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie all’Amministrazione regionale. 2. La Giunta regionale, nell’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 1, assegna agli uffici dell’Amministrazione regionale l’attivita’ autorizzativa e quella di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti. 3. I procedimenti in corso alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1 sono conclusi dall’ERSA, ad eccezione di quelli concernenti estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti. 4. Qualora leggi e regolamenti regionali citino l’ERSA il rinvio deve intendersi riferito all’ERSA o all’Amministrazione regionale a seconda delle materie di rispettiva competenza. 5. L’ERSA e’ autorizzata ad impiegare le risorse ancora disponibili a bilancio del gia’ ERSA non utilizzate per il Programma comunitario Obiettivo 5b, nonche’ le risorse trasferite dall’Amministrazione regionale ai sensi del comma 6, a sostegno del completamento dei progetti gia’ avviati alla data di entrata vigore della presente legge e non ancora conclusi finalizzati alla riqualificazione ed al recupero del territorio montano di particolare interesse turistico, naturalistico ed ambientale ricadenti nelle aree ammesse ai benefici dell’Obiettivo 5b. 6. Per le finalita’ di cui al comma 5, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a trasferire all’ERSA i fondi che residuano a carico dell’unita’ previsionale di base 15.2.330.2.607 Obiettivo comunitario 5b dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli 7402, 7405, 7408, 7428, 7430, 7431, 7433, 7438, 7439 e 7451 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. ARTICOLO 19 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare: a) gli articoli da 1 a 16, l’articolo 73 e l’articolo 80 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali); b) l’articolo 216 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell’articolo 3 della legge regionale 18/1993); c) l’articolo 15 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (modificativo dell’articolo 3 della legge regionale 18/1993); d) l’articolo 22 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (modificativo dell’articolo 3 della legge regionale 18/1993) e) il comma 13 dell’articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (modificativo dell’articolo 3 della legge regionale 18/1993); f) il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36 (Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonche’ ulteriori Misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico di Programmazione per l’obiettivo 5b); g) la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA); h) l’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (modificativo dell’articolo 19 della legge regionale 24/2002); i) commi 13 e 14 dell’articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativi rispettivamente degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24/2002); l) l’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 15 (modificativo dell’articolo 1 della legge regionale 24/2002). 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. ARTICOLO 20 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi’ 24 marzo 2004.

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