Regional Act No. 8 amending Regional Act No. 9 of 2002 regulating the exercise of administrative functions in matter of maritime domain and territorial sea zones
صدر في 2009-07-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge Regionale n. 8: Modifica della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) in attuazione deña Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- إيطاليا · Emilia-Romagna
- الموضوعات
- Sea
- الكلمات المفتاحية
- territorial sea, classification/declassification, maritime zone
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LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 23-07-2009 REGIONE EMILIA-ROMAGNA MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9 (DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE) IN ATTUAZIONEDELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 126 del 23 luglio 2009 L’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: ARTICOLO 1 Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) 1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente: "Art. 8 bis Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale 1. In attuazione dell’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all’allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti comuni: a) Comune di Ravenna; b) Comune di Cervia; c) Comune di Cesenatico; d) Comune di Rimini; e) Comune di Riccione. 2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n.494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 253, della legge 296 del 2006 ed in conformità a quanto disposto dal presente articolo. 3. La Giunta, considerando la particolarità della realtà della nostra Regione in relazione all’attuazione dei piani dell’arenile nella determinazione dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 253, della legge 296 del 2006, approva direttive vincolanti per l’attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.". ARTICOLO 2 Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente: "4 bis. Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 77 ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione potrà adeguare l’imposta per i beni del demanio marittimo prevista dall’articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) nella misura del 35 per cento. Alla riscossione provvederanno i comuni costieri con le seguenti modalità: a) il 30 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione; b) il restante 5 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio dei comuni costieri per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.". ARTICOLO 3 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 23 luglio 2009 VASCO ERRANI ALLEGATO 1 Allegato A) CLASSIFICAZIONE DI NORMALE ED ALTA VALENZA TURISTICA CRITERI GENERALI In applicazione del principio secondo cui la classificazione di normale valenza turistica appartiene alla generalità delle aree demaniali e che l’alta valenza turistica può essere attribuita soltanto a quei contesti e a quelle zone che, sulla base degli indici rilevati, evidenzino un livello di più elevata caratterizzazione della località, si stabiliscono i seguenti criteri per diversificare la normale dall’alta valenza turistica: 1) Il primo criterio è quello di ancorare l’alta valenza turistica a condizioni di particolare eccellenza quali le spiagge in corrispondenza degli alberghi di alta qualificazione, condizione che si basa sul presupposto oggettivo dello stretto collegamento della spiaggia ad una struttura di elevata valenza turistica sotto il profilo dei costi e della remuneratività. 2) Un secondo criterio è quello misto di individuare l’alta valenza turistica in relazione alla presenza di due elementi, uno di carattere soggettivo ed uno di carattere oggettivo: a) L’inserimento del bene in una località di grande richiamo e dotazioni per presenza di alberghi di grado superiore, per numero di arrivi e presenze durante la stagione balneare, per accessibilità e parcheggi; b) Modalità d’uso del bene diversa rispetto alle attività tradizionali e quindi ristorazione serale, intrattenimenti danzanti e musicali. 3) Il terzo criterio è quello infine, più ampio, di collegare l’alta valenza turistica alle condizioni oggettive della località in termini di dotazioni, capacità ricettiva, qualità dell’utenza. Tutte le aree del litorale emiliano romagnolo che non rispondono ai suddetti criteri sono classificate di normale valenza turistica.