Regional Act No. 8 amending Regional Act No. 44 of 2008 laying down emission limits for polychlorodibenzodioxin and polychlorodibenzofurane to protect human health, the environment and the regional territory
صدر في 2009-03-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge Regionale n. 8: Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44 (Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani).
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- إيطاليا · Puglia
- الموضوعات
- Air and atmosphere, Environment
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, air quality/air pollution, hazardous substances, emissions, environmental standards, standards, protection of environment
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LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 30-03-2009 REGIONE PUGLIA Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44 (Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani). BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 51 del 3 aprile 2009 IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44) 1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 44 (Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani) è sostituito dal seguente: “2. Tutti gli impianti già esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai su citati valori limite valutati sulla base dei criteri indicati dal protocollo di Aarhus secondo il seguente calendario: a) a partire dal 30 giugno 2009: somma di PCDD e PCDF 2,5 ngTEQ/Nm3; b) a partire dal 31 dicembre 2010: somma di PCCD e PCDF 0,4 ngTEQ/Nm3”. 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 44/2008 è aggiunto il seguente: “1 bis. Il valore di emissione, da confrontare con i valori limite al fine della verifica di conformità, è calcolato come valore medio su base annuale e viene ricavato secondo la seguente procedura: a) effettuare almeno tre campagne di misura all’anno; b) ogni campagna è articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 6-8 ore ciascuna; c) il valore di emissione derivato da ciascuna campagna è ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell’incertezza pari al 35 per cento per ciascuna unità di misura; d) le misure sono riferite al tenore di ossigeno misurato; e) il valore di emissione su base annuale è ottenuto operando la media aritmetica dei valori di emissione delle campagne di misure effettuate.”. Formula Finale: La presente legge, dichiarata urgente, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 30/03/2009 VENDOLA