Regional Act No. 74 on thermal waters
صدر في 2016-11-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge regionale n. 74: Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. n. 38/2004.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- الدولة
- إيطاليا · Toscana
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- water resources management, thermal and medicinal waters, authorization/permit, concession, water abstraction
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14/05/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 1/10 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 2 novembre 2016, n. 74 Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. n. 38/2004. (GU n.16 del 2242017) (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 novembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini); Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie); Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale); Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale); Visto il decreto‐legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15; Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica); Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali); Considerato quanto segue: 1. Occorre prevedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento degli stabilimenti termali nella fonte normativa piu' idonea, ossia la legge regionale n. 38/2004 in conformita' all'art. 43 della legge n. 833/1978 e all'art. 7 del decreto‐legge n. 150/2013 convertito dalla legge n. 15/2014. 2. La presente legge e' resa necessaria dall'esigenza di colmare una lacuna normativa relativa all'utilizzazione delle acque termali, nonche' alle procedure di autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti, completando cosi' la disciplina igienico‐sanitaria 14/05/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 2/10 delle acque contenuta nella legge regionale n. 38/2004, che gia' prevede quella delle acque minerali e di sorgente. 3. La complessita' tecnica della materia impone di demandare alla fonte regolamentare la definizione dettagliata dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture, nonche' delle relative procedure, come del resto gia' avviene per le acque minerali e di sorgente. 4. Per il motivo di cui al punto 3, occorre stabilire, con una disposizione transitoria, un termine di adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento. Approva la presente legge: Art. 1 Definizioni. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 38/2004 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), e' aggiunta la seguente: «c‐bis) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o piu' bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, che ha ottenuto il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche di cui all'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e all'art. 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e che sia collocato all'interno di uno stabilimento termale cosi' come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);». 2. Dopo la lettera c‐bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 38/2004 e' aggiunta la seguente: «c‐ter) balneoterapia in piscina termale: immersione in acqua termale contenuta in una piscina termale, effettuata con finalita' terapeutiche o anche preventive e profilattiche di uno stato di malattia, ancorche' in assenza di prescrizione medica.». Art. 2 Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali. Inserimento del capo III‐bis nel titolo III della legge regionale n. 38/2004 1. Dopo il capo III del titolo III della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Capo III‐bis ‐ Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali». Art. 3 Operazioni consentite. Inserimento dell'art. 47‐bis nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 38/2004 e' inserito, nel capo III‐bis, il seguente: «Art. 47‐bis (Operazioni consentite). ‐ 1. L'utilizzazione delle acque termali deve, ove possibile, avvenire in prossimita' della sorgente al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 18, e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa. 2. La sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di inquinamento in conformita' a quanto previsto dall'art. 33, comma 1, e dall'art. 42, commi 1 e 3. 14/05/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 3/10 3. La captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi sono realizzati con materiali adatti all'acqua termale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, chimico‐fisica, e microbiologica dell'acqua, e consentire una efficace e rapida sanificazione. 4. Le operazioni consentite sulle acque termali sono esclusivamente quelle previste dall'art. 33.». Art. 4 Disposizioni specifiche per piscine termali. Inserimento dell'art. 47‐ter nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐bis della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐ter (Disposizioni specifiche per piscine termali). ‐ 1. Al fine di garantire un duraturo ed adeguato sfruttamento della risorsa idrotermale, nell'ottica della sostenibilita' ambientale dell'utilizzazione delle acque termali, e' consentito il parziale ricircolo delle acque delle piscine termali nel rispetto delle seguenti condizioni: a) deve essere garantita un'immissione in vasca di acqua termale proveniente direttamente dalla captazione, cioe' non trattata, nella misura di almeno il 2 per cento del volume della piscina ogni ora, considerando nelle ventiquattro ore solo l'orario di apertura dello stabilimento termale; b) il trattamento dell'acqua termale deve avvenire esclusivamente con mezzi fisici con le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 49; in ogni caso i trattamenti possono essere effettuati a condizione che non si verifichi una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta'; c) e' fatto divieto di utilizzare sostanze chimiche ossidative per il trattamento delle acque termali utilizzate per finalita' terapeutiche; d) e' consentito il riscaldamento o raffreddamento dell'acqua termale nell'ambito delle attivita' di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprieta' terapeutiche. Nel regolamento di cui all'art. 49 sono specificati i criteri tecnici per l'individuazione dell'intervallo di variazione della temperatura ammissibile rispetto alla temperatura dell'acqua alla sorgente; e) lo stabilimento termale deve prevedere adeguate misure per il controllo e la limitazione degli accessi in vasca nell'ambito del regolamento interno di cui all'art. 15 del regio decreto n. 1924/1919; f) lo stabilimento termale deve prevedere nell'ambito del piano di autocontrollo di cui all'art. 47‐quinquies, adeguate misure preventive, gestionali e correttive riguardanti il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque; g) i valori dei parametri microbiologici delle acque termali trattate immesse in vasca devono essere conformi alla normativa vigente ed essere uguali a quelli delle acque termali emunte alle captazioni; h) deve essere effettuato un periodico svuotamento della vasca con frequenza almeno mensile per eseguire adeguate operazioni di sanificazione e manutenzione.». Art. 5 Direttore sanitario. Inserimento dell'art. 47‐quater nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐ter della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐quater (Direttore sanitario). ‐ 1. Il direttore sanitario e' responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico‐sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in 14/05/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 4/10 materia di stabilimenti termali. 2. Il direttore sanitario in particolare: a) assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attivita' professionali; b) si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale; c) effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione; d) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle cure termali erogate. 3. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario e' richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.». Art. 6 Procedure di autocontrollo. Inserimento dell'art. 47‐quinquies nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐quater della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐quinquies (Procedure di autocontrollo). ‐ 1. Ogni stabilimento termale deve dotarsi di un piano di autocontrollo. 2. Il piano di autocontrollo deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a: a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili per coloro che usufruiscono delle cure termali, con particolare riferimento alla qualita' microbiologica, fisica e chimica delle acque ed alla prevenzione delle infezioni da legionella; b) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l'efficiente ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilita' o l'inaccettabilita' della qualita' delle acque ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati ed applicando procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo; c) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non e' sotto controllo; d) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dello stabilimento termale al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c). 3. Qualora intervenga un cambiamento nelle prestazioni offerte dallo stabilimento termale, devono essere riesaminate le procedure ed apportate le necessarie modifiche. 4. Il piano di autocontrollo fa parte integrante del regolamento sanitario interno dello stabilimento termale. 5. Gli stabilimenti termali garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati e conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo di almeno ventiquattro mesi.». Art. 7 Attivita' non termali. Inserimento dell'art. 47‐sexies nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐quinquies della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐sexies (Attivita' non termali). ‐ 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 323/2000, gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso dei titoli abilitativi previsti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing), e del 14/05/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 5/10 regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing"). 2. Gli stabilimenti termali possono commercializzare prodotti non legati alle proprieta' terapeutiche delle acque termali nel rispetto delle vigenti normative di settore. 3. Gli stabilimenti termali possono esercitare, altresi', attivita' sanitarie di carattere non termale, come individuate e disciplinate dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso delle autorizzazioni previste dalla stessa legge regionale n. 51/2009. 4. Negli stabilimenti termali e negli alberghi termali sono consentiti: a) un accesso unico alle aree in cui si svolgono le attivita' di carattere estetico o cosmetico, le attivita' sanitarie e le attivita' termali; b) la comunicazione interna tra le aree di cui alla lettera a).». Art. 8 Attivita' soggette ad autorizzazione. Inserimento dell'art. 47‐septies nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐sexies della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐septies (Attivita' soggette ad autorizzazione). ‐ 1. Sono soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 16/2000, le seguenti attivita': a) apertura ed esercizio di stabilimento termale; b) modifiche o aggiunte di impianti e strutture di erogazione delle cure dello stabilimento termale, anche relativamente alla maturazione dei fanghi termali; c) modifiche o aggiunte di strutture riguardanti locali accessori (spogliatoi, bagni, depositi, sale attesa, ecc.) dello stabilimento termale; d) utilizzo di nuova captazione della stessa acqua termale gia' riconosciuta per erogazione di cure termali; e) operazioni di miscelazione di captazioni diverse della stessa acqua termale; f) utilizzo di nuova captazione di una diversa acqua termale riconosciuta per erogazione di cure termali; g) produzione a scopo terapeutico di sali minerali; h) utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici; i) imbottigliamento e vendita di acqua termale. 2. La variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale e' comunicata, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, all'ufficio competente della Giunta regionale che provvede alla modifica dell'autorizzazione. 3. La variazione del direttore sanitario, la modifica del regolamento interno e la variazione del periodo di apertura (stagionale o annuale) dello stabilimento sono soggette a comunicazione da presentare, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, agli uffici competenti della Giunta regionale e all'azienda USL competente per territorio.». Art. 9 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Inserimento dell'art. 47‐octies nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐septies della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐octies (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). ‐ 1. L'autorizzazione di cui all'art. 47‐septies e' rilasciata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni: a) il richiedente sia in possesso della concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento acquifero in corso di validita' o in corso di rinnovo o di valido contratto di somministrazione, in 14/05/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 6/10 conformita' a quanto previsto nella presente legge; b) siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 47‐bis; c) siano rispettati i requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, indicati nel regolamento di cui all'art. 49, in conformita' a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia; d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri indicati dal decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali) e dal decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 (Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), tenuto conto di quanto valutato ed approvato nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificita' terapeutica dell'acqua stessa; e) sia stato predisposto il piano di autocontrollo di cui all'art. 47‐quinquies. 2. In relazione alle istanze di autorizzazione presentate dagli stabilimenti termali, le competenti strutture della Giunta regionale, nell'espletamento delle funzioni istruttorie, si avvalgono, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, della struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL del territorio in cui e' situato lo stabilimento termale. 3. Il dipartimento di prevenzione di cui al comma 2, nello svolgimento della verifica, puo' coinvolgere anche altre strutture organizzative dell'azienda USL. Il coordinamento delle attivita' di verifica e' svolto dal responsabile del dipartimento di prevenzione. 4. Le competenti strutture della Giunta regionale, anche su istanza del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL, possono disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisino la necessita', ai fini del buon andamento delle attivita' termali.». Art. 10 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Inserimento dell'art. 47‐novies nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐octies della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐novies (Procedimento di rilascio dell'autorizzazione). ‐ 1. I titolari degli stabilimenti termali presentano la domanda di autorizzazione di cui all'art. 47‐septies, allo SUAP del comune dove e' situato lo stabilimento, quale punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attivita' produttive, come previsto dall'art. 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa), allegando la documentazione necessaria al rilascio della medesima autorizzazione. 2. Nel regolamento di cui all'art. 49 e' indicata la documentazione di cui al comma 1, in relazione alle attivita' soggette ad autorizzazione». Art. 11 Informatizzazione delle procedure. Inserimento dell'art. 47‐decies nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐novies della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐decies (Informatizzazione delle procedure). ‐ 1. Al fine di favorire la semplificazione delleprocedure, nonche' promuovere modalita' omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni, aziende USL e Regione su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati, delle eventuali richieste di integrazione, nonche' dei pareri e di tutti gli altri atti, avviene tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete regionale 14/05/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 7/10 dei SUAP. 2. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificita' dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della rete telematica regionale Toscana), dalla legge regionale n. 40/2009 e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza), secondo modelli operativi appositamente definiti.». Art. 12 Cause di sospensione e cessazione dell'attivita' di utilizzazione di acqua termale. Inserimento dell'art. 47‐undecies nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐decies della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐undecies (Cause di sospensione e cessazione dell'attivita' di utilizzazione di acqua termale). ‐ 1. Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge regionale n. 16/2000, le attivita' di cui all'art. 47‐septies possono essere sospese nei seguenti casi con atto del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente per territorio: a) qualora sia rilevata la perdita dei requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, nonche' minimi generali e specifici per cicli di cure termali, indicati nel regolamento di cui all'art. 49; b) qualora sia rilevato il mancato adeguamento ai requisiti di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali, modifiche alla legge regionale n. 38/2004); c) qualora sia rilevata la presenza di inquinanti chimici rispetto alla composizione individuata nell'atto di riconoscimento di cui all'art. 47‐octies, comma 1, lettera d), e microbiologici nell'acqua termale alla captazione o presso l'erogazione dell'acqua ai punti cura dello stabilimento termale; d) qualora sia rilevata presso lo stabilimento termale l'esistenza di carenze impiantistiche e strutturali di natura igienico sanitaria, di natura diversa rispetto a requisiti minimi di cui alla lettera a), che pregiudicano il corretto e sicuro esercizio delle attivita'; e) qualora il titolare dell'autorizzazione esegua operazioni sull'acqua termale diverse da quelle consentite all'art. 47‐bis; f) in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni specificamente dettate dal regolamento di cui all'art. 49; g) qualora non siano ottemperate le disposizioni specifiche per le piscine termali di cui all'art. 47‐ter. 2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, il dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente invia al titolare dell'autorizzazione apposito atto, con il quale sospende l'attivita' e prescrive l'eliminazione dell'irregolarita', entro un congruo termine, commisurato alla complessita' degli interventi da realizzare, decorso inutilmente il quale, provvede alla segnalazione al competente ufficio della Giunta regionale per la revoca dell'autorizzazione. 3. La revoca e' pronunciata entro trenta giorni dalla segnalazione di cui al comma 2, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 4. Si procede comunque alla revoca dell'autorizzazione in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal titolo II, capo I.». Art. 13 Accreditamento istituzionale. Inserimento dell'art. 47‐duodecies 14/05/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 8/10 nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐undecies della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐duodecies (Accreditamento istituzionale). ‐ 1. Gli stabilimenti termali autorizzati che intendono erogare prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale devono ottenere l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8‐quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), da parte del competente ufficio della Giunta regionale. 2. L'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali avviene a seguito dell'accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali. Tali requisiti sono indicati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 49, in conformita' a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia. 3. L'accreditamento istituzionale e' titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art. 8‐quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, da stipularsi, nell'ambito della programmazione regionale e locale, nel rispetto della disciplina vigente secondo i principi di imparzialita' e trasparenza. 4. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8‐quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. 5. L'accreditamento ha validita' di cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio e puo' essere rinnovato previa presentazione di istanza da parte del legale rappresentante della struttura al competente ufficio della Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale di rinnovo, lo stabilimento termale continua ad operare in regime di proroga. 6. Eventuali nuovi accreditamenti aventi ad oggetto nuove attivita' avviate dallo stabilimento termale gia' accreditato non incidono sul termine temporale di validita' dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 5.». Art. 14 Attribuzione dell'accreditamento istituzionale. Inserimento dell'art. 47‐terdecies nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐duodecies della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐terdecies (Attribuzione dell'accreditamento istituzionale). ‐ 1. La domanda di accreditamento istituzionale e' inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale da parte del legale rappresentante degli stabilimenti termali autorizzati. 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante dello stabilimento termale, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di cui all'art. 49 che ne definisce inoltre le modalita' e le procedure per il rilascio. 3. La domanda di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato e' inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale che attribuisce il medesimo con le modalita' indicate dal regolamento di cui all'art. 49.». Art. 15 Funzioni di vigilanza e controllo. Inserimento dell'art. 47‐quaterdecies nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐terdecies della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐quaterdecies (Funzioni di vigilanza e controllo). ‐ 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attivita' degli stabilimenti termali di cui alla presente legge, sono svolte dal dipartimento di prevenzione dell'azienda USL territorialmente competente. 14/05/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 9/10 2. Gli stabilimenti termali accreditati sono altresi' soggetti a periodiche verifiche a campione, da parte del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL competente per territorio, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento. 3. Nei casi di non conformita' rilevati nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale trasmette al legale rappresentante dello stabilimento apposita diffida a garantire l'adeguamento ai requisiti prescritti nel termine massimo di novanta giorni, decorso inutilmente il quale, il competente ufficio adotta i conseguenti provvedimenti che possono giungere fino alla revoca dell'accreditamento.». Art. 16 Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale. Inserimento dell'art. 47‐quinquiesdecies nella legge regionale n. 38/2004 1. Dopo l'art. 47‐quaterdecies della legge regionale n. 38/2004 e' inserito il seguente: «Art. 47‐quinquiesdecies (Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale). ‐ 1. Chiunque intraprende le attivita' di cui all'art. 47‐septies, comma 1, lettere a) ed i), senza la relativa autorizzazione, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attivita'. Alla stessa sanzione e' assoggettata altresi' l'esecuzione di operazioni sull'acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell'art. 47‐bis. 2. Chiunque intraprende le attivita' di cui all'art. 47‐septies, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), senza la relativa autorizzazione, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attivita'. 3. Chiunque non comunica la variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale, di cui all'art. 47‐septies, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00. 4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 47‐ter e' assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attivita'. 5. La mancanza delle procedure di autocontrollo di cui all'art. 47‐quinquies e' assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.». Art. 17 Norme di attuazione. Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 e' aggiunta la seguente: «l‐bis) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 47‐septies.». 2. Dopo la lettera l‐bis) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004 e' aggiunta la seguente: «l‐ter) i requisiti minimi autorizzativi di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa.». 3. Dopo la lettera l‐ter) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004, e' aggiunta la seguente: «l‐quater) i requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali.». 4. Dopo la lettera l‐quater) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004, e' aggiunta la seguente: «l‐quinquies) le modalita' per il trattamento dell'acqua termale nell'ambito delle piscine termali.». 5. Dopo la lettera l‐quinquies del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004, e' aggiunta la seguente: «l‐sexies) le modalita' di programmazione, esecuzione e 14/05/2017 *** ATTO COMPLETO *** http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/regioni/originario 10/10 monitoraggio delle attivita' di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalita' e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo.». 6. Dopo la lettera l‐sexies) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004, e' aggiunta la seguente: «l‐septies) i requisiti, le modalita' e le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.». 7. Dopo la lettera l‐septies) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 38/2004, e' aggiunta la seguente: «l‐octies) le informazioni che gli stabilimenti termali sono tenuti obbligatoriamente a comunicare e ad aggiornare al competente ufficio della Giunta regionale, ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell'ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell'art. 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‐ Legge di stabilita' 2016).». Art. 18 Disposizioni transitorie e finali 1. Il regolamento di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 38/2004 e' adeguato alle disposizioni di cui all'art. 17, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli stabilimenti termali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano ai requisiti minimi di cui all'art. 49 comma 1, lettere l‐ter) ed l‐quater), della legge regionale n. 38/2004 nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1. 3. Gli stabilimenti termali di cui al comma 2, adottano le procedure di autocontrollo di cui all'art. 47‐quinquies nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Nelle more dell'adeguamento ai requisiti di cui al comma 2 e dell'adozione delle procedure di cui al comma 3, gli esercenti degli stabilimenti termali continuano a svolgere la loro attivita' e restano valide le convenzioni stipulate con le aziende USL per l'erogazione delle prestazioni termali. 5. Gli stabilimenti termali comunicano all'azienda USL competente per territorio l'avvenuto adeguamento ai requisiti minimi di cui all'art. 49, comma 1, lettere l‐ter) ed l‐quater), della legge regionale n. 38/2004. 6. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 5 e comunque al termine del periodo indicato al comma 2, i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL verificano l'avvenuto adeguamento ai requisiti minimi. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 2 novembre 2016 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2016. (Omissis).