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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 73 laying down provisions for the prevention of forest fires

صدر في 1996-08-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Toscana
الموضوعات
Forestry
الكلمات المفتاحية
forestry protection measures, fire management, forest service, policy/planning, offences/penalties, forest management/forest conservation, hazards

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  1. LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 13-08-1996 REGIONE TOSCANA Norme per la difesa dei boschi dagli incendi. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 47 del 23 agosto 1996 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità ambito di applicazione 1. La Regione, ai fini della difesa del suolo e dell' ambiente naturale, tutela il patrimonio boschivo e la vegetazione spontanea e disciplina gli interventi per la prevenzione e l' estinzione degli incendi boschivi. 2. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, coperta da vegetazione forestale arborea che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome, una copertura del terreno pari ad almeno il 20%. 3. Per le finalità della presente legge sono assimilati i boschi, come definiti al secondo comma, tutti gli ecosistemi forestali, in qualsiasi stadio di evoluzione e sviluppo, comprese le formazioni costituite, al momento, da vegetazione forestale arbustiva, quali le formazioni di macchia mediterranea, purchè di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati. 4. Ai fini di quanto previsto al terzo comma, la vegetazione forestale può essere di origine naturale od artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo. 5. Per la determinazione dell' estensione minima, di cui al secondo e terzo comma, non influiscono i confini delle singole proprietà . La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di strade, di elettrodotti o di altre infrastrutture. 6. Sono considerate bosco le radure, incluse nel bosco, di superficie inferiore a mezzo ettaro. 7. Ai castagneti da frutto, ancorchè non costituenti bosco, si applicano le disposizioni della presente legge. 8. Ai fini dell' applicazione della presente legge, continuano ad essere considerate boscate le aree nelle quali la vegetazione forestale, di cui al secondo comma, è venuta a mancare per eventi naturali o per intervento dell' uomo, salve le trasformazioni effettuate in conformità con la normativa vigente. 9. Ai fini della presente legge i termini “area boscata “e “terreno boscato “sono sinonimi del termine “bosco”, il termine “Foresta “indica un bosco di vaste dimensioni. 10. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli impianti per l' arboricoltura da legno, ancorchè non considerati bosco, secondo la definizione del secondo comma. ARTICOLO 2 Piano operativo anticendi boschivi 1. La Giunta regionale entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, predispone il piano operativo pluriennale, con validità massima di cinque anni, approvato dal Consiglio regionale. 2. A tal fine la Giunta regionale acquisisce, entro 60 giorni dalla richiesta, da parte degli Enti locali, degli Enti parco nonchè dalle strutture del Corpo forestale dello Stato che operano nel territorio regionale, al personale ed agli interventi per l' organizzazione del servizio anticendi boschivi. 3. Il piano può essere modificato ed integrato con le procedure di cui ai commi precedenti, e definisce: a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi del territorio regionale; b) la dotazione e la localizzazione dei mezzi degli strumenti e del personale impiegati nella prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; c) gli interventi regionali, degli enti e degli altri soggetti preposti alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, nonchè il loro coordinamento; d) i criteri e le modalità per la salvaguardia e ricostituzione delle aree percorse dal fuoco; e) le direttive per l' adeguamento, da parte delle Province, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale; f) le azioni di informazione per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio; g) la gestione delle risorse finanziarie. ARTICOLO 3 Competenze della Regione e degli enti locali 1. La Regione attua il “Servizio anticendi boschivi” di cui all' art. 69 terzo comma del DPR 24 luglio 1977, n. 616, mediante l' organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, nonchè mediante l' esercizio delle funzioni amministrative relative a: a) impianti di telecontrollo; b) servizi aerei di controllo del territorio e per l' estinzione degli incendi boschivi; c) telecomunicazioni e rilevamento dati; d) formazione, addestramento, ed aggiornamento; e) dichiarazione dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi in attuazione dell' art. 9 della Legge 1 marzo 1975 n. 47. 2. Le Province e le Comunità Montane esercitano, con le modalità attuative previste nel piano operativo di cui all' art. 2, le funzioni amministrative nonchè gli interventi relativi a: a) avvistamento ed estinzione degli incendi; b) gestione dei mezzi, delle attrezzature e del personale per l' attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; c) realizzazione di strutture ed infrastrutture per la prevenzione e l' estinzione degli incendi boschivi; d) realizzazione degli interventi per la salvaguardia e la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco. 3. I compiti di cui alle lettere a) e b) sono svolti anche dai Comuni, secondo quanto previsto dalla Legge 1 marzo 1975, n. 47 articolo 7 comma 1. Tali compiti possono essere svolti, altresì , dagli enti parco di cui alla normativa regionale vigente. 4. Qualora i Comuni siano titolari delega delle funzioni amministrative di cui alla LR 64/ 76, esercitano anche le funzioni amministrative di cui alle lettere c) e d) del comma 2. 5. Le funzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esercitate con le modalità attuative previste dal piano operativo di cui all' art. 2. ARTICOLO 4 Repressione degli incendi 1. Ferme restando le competente del Corpo dei Vigili del fuoco e delle altre strutture statali, all' estinzione degli incendi provvedono, in conformità al piano operativo di cui all' art. 2: a) il personale del Corpo Forestale dello Stato; b) le squadre d' intervento organizzate dai Comuni, dalle Comunità Montane, dalle Province e dagli Enti parco regionali; c) le squadre costituite da appartenenti ad associazioni del volontariato di cui all' art. 6. ARTICOLO 5 Obblighi degli enti locali e degli enti gestori dei parchi 1. I Comuni, le Comunità Montane, le Province e gli Enti gestore dei parchi regionali, in caso di incendio, sono tenuti a provvedere all' immediata mobilitazione delle proprie squadre. 2. Il personale del Corpo Forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di estinzione, ferme restando le competenze del Corpo dei Vigili del Fuoco. In assenza del personale del Corpo forestale dello Stato la direzione delle operazioni è assunta dai tecnici degli enti di cui al primo comma. 3. I Comuni provvedono inoltre ad assicurare i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e gli altri soggetti che concorrono all' estinzione dell' incendio, adottando, ove necessario, gli opportuni provvedimenti autoritativi. 4. I Comuni assicurano, altresì , la disponibilità degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell' ambito dei comuni medesimi e utilmente impiegabili nelle operazioni di estinzione, attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco, nei casi di grave ed urgente necessità , come previsto all' art. 7 della legge 20 marzo 1965, n. 2248 allegato E. ARTICOLO 6 Volontariato 1. Per la prevenzione e l' estinzione degli incendi boschivi la Regione e gli enti di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 3, possono impiegare, tramite apposite convenzioni, squadre delle associazioni di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della LR 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche in integrazioni. 2. Il piano operativo regionale di cui all' art. 2 individua le modalità di impiego delle squadre i volontariato. ARTICOLO 7 Finanziamento dell' attività antincendio 1. La Regione eroga le risorse finanziarie agli enti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell' art. 3, con le modalità definite dal piano operativo antincendio di cui all' art. 2. ARTICOLO 8 Formazione, addestramento di aggiornamento 1. Al fine di migliorare i sistemi di allertamento e di intervento, nonchè la preparazione tecnico - operativa e la sicurezza, la Regione promuove l' addestramento ed il periodico aggiornamento del personale che opera, a tutti i livelli, per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; promuove, altresì , al formazione dei soggetti previsti dalla normativa vigente in materia di formazione professionale. La Regione promuove opportune iniziative per l' integrazione di tutti i soggetti chiamati, a vario titolo, ad operare nelle attività di cui alla presente legge. 2. Le attività di cui al primo comma rientrano fra gli interventi di formazione professionale ai sensi della disciplina regionale vigente. 3. per la gestione e l' organizzazione delle attività di formazione, addestramento ed aggiornamento del personale, la Regione applica la disciplina prevista in materia di formazione professionale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni in materia di servizi pubblici e di interesse pubblico. 4. Ai fini delle attività di cui al presente articolo possono essere utilizzati beni del patrimonio agricolo forestale regionale. 5. Il piano operativo antincendi boschivi, di cui all' art. 2, detta ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. ARTICOLO 9 Ripristino 1. Nelle aree percorse dal fuoco possono essere attuate opere, per il ripristino del soprassuolo, a totale carico pubblico, salvo quanto disposto ai commi 3 e 4 dell' art. 12, nei casi in cui: a) sia stata compromessa la ricostituzione naturale; b) si riscontri pericolo per la difesa del suolo e la regimazione delle acque; c) per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. 2. Alla realizzazione di tali opere si provvede mediante occupazione temporanea e di urgenza dei termini oggetto degli interventi, per la quale non viene corrisposta alcuna indennità , ai sensi dell' art. 8 della legge 1- 3- 1975, n. 47. ARTICOLO 10 Divieti e prescrizioni 1. E' vietato accendere fuochi nelle aree definite bosco ai sensi dell' art. 1, ed in una fascia di larghezza pari a 100 metri delle stesse, qualunque sia la destinazione dei terreni, fatte salve comunque in attesa del piano operativo antincendi di cui all' art. 2, le deroghe previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale delle singole province. 2. Durante i periodi nei quali è dichiarato lo stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, nelle aree di cui al primo comma ed in una fascia di larghezza definita nella dichiarazione stessa, è vietata l' accensione di fuochi, far brillare mine, usare, in luogo aperto, apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli od inceneritori che producano faville o brace, o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque periodo mediato o immediato d' incendio. 3. Il piano operativo anticendi, di cui all' artº 2, può individuare, per specifiche attività , deroghe ai divieti di cui ai commi 1) e 2), indicando le relative modalità di attuazione. 4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, salvo l' applicazione di norme più restrittive di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia. 5. Nei boschi percorsi dal fuoco è vietato qualsiasi uso diverso da quello in atto prima dell' incendio, fino alla completa ricostituzione del soprassuolo preesistente e comunque per un periodo minimo di dieci anni. E' comunque ammessa la realizzazione di quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell' incendio. E' fatta salva la realizzazione di opere necessarie alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi. 6. E' fatto obbligo al Sindaco di compilare, entro il mese di ottobre di ogni anno, la planimetria, in scala 1: 10.000, dei territori percorsi dal fuoco. Le planimetrie sono inviate alla Regione, con le modalità indicate al piano operativo di cui all' art. 2. ARTICOLO 11 Vigilanza 1. La vigilanza sull' applicazione della presente legge è affidata: a) agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, con funzioni di polizia giudiziaria; b) alle guardie provinciali e municipali; c) alle guardie dei parchi e agli agenti dipendenti dalle Comunità Montane; d) agli altri agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria. ARTICOLO 12 Accertamenti e sanzioni 1. All' accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti di cui alla presente legge provvedono gli agenti di cui all' art. 11, ai sensi dell' artº 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in conformità con le disposizioni della medesima legge 24 novembre 1981, n. 689 nonchè alla LR 12 novembre 1993, n. 85. 2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative: a) per le violazioni di cui al primo comma dell' art. 10 da lit 100.000 a lit 2.000.000; b) per le violazioni di cui al secondo comma dell' art. 10 da lit 100.000 a lit 1.000.000; c) per le violazioni di cui al quarto comma dell' art. 10 da lit 4.000 a lit 12.000 per ogni capo di bestiame; d) per ogni 1.000 metri quadri o loro frazione in violazione di quanto al quinto comma dell' art. 10 da lit 1.000.000 a lit 10.000.000. 3. Nel caso di infrazioni ai sensi della presente legge la Provincia può prescrivere a carico del trasgressore i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostituire il bosco, evitare danni di natura idrogeologica o tutelare particolari valori ambientali e paesaggistici. 4. Qualora il trasgressore non provvede all' esecuzione nei termini disposti dalla Provincia, i lavori possono essere effettuati da quest' ultima in danno del trasgressore medesimo, avvalendosi delle procedure previste dall' art. 25 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267. In tal caso il trasgressore è soggetto anche alla sanzione amministrativa pari al 20% del costo degli interventi effettuati in danno. ARTICOLO 13 Applicazione delle sanzioni e devoluzione dei proventi 1. All' applicazione della sanzioni provvede l' Amministrazione Provinciale con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonchè alla LR 12 novembre 1993, n. 85 e ne incamera i relativi proventi. 2. I proventi delle sanzioni utilizzati dalle Province per gli scopi e le finalità della presente legge. ARTICOLO 14 Norme transitorie 1. I procedimenti sanzionatori per le violazioni accertate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, di competenza regionale, sono conclusi dagli uffici regionali ed i relativi proventi sono di spettanza della Regione. 2. Le Province provvedono ad adeguare le prescrizioni di massima e di polizia forestale, relativamente alla tutela dei boschi dagli incendi, entro 180 giorni dall' approvazione del piano operativo di cui all' art. 2. Trascorso tale termine provvede la Regione. 3. Fino a quando non saranno esecutive le prescrizioni di massima e di polizia forestale adeguate dalle Province, secondo quanto previsto al comma 2, valgono ai fini della tutela dei boschi dagli incendi, le vigenti prescrizioni, per quanto non in contrasto con la presente legge. ARTICOLO 15 Abrogazione 1. E' abrogata la LR 30 agosto 1973, n. 52 “Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi” e successive modifiche ed integrazioni. 2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione della LR 52/ 73, nonchè della LR 28/ 93 e successive modificazioni e integrazioni. ARTICOLO 16 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, in quanto decorrenti dal 1997, si farà fronte, da tale anno e per gli esercizi successivi, con lo stanziamento che la legge di bilancio disporrà in sostituzione dello stanziamento disposto sul capitolo 24110 del corrente esercizio, nonchè con eventuali stanziamenti, a destinazione vincolata, assegnati alla Regione. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 13 agosto 1996 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 26- 7- 96 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9- 8- 96.

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