Regional Act No. 7 laying down rules on the regional interventions in the agricultural sector
صدر في 2000-02-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Lombardia
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, hazards, ecological production/organic production, financial agricultural measures, less favoured areas, mountain area, non-governmental entity, registration
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INTERVENTI NELL’ECONOMIA ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE AGRICOLTURA L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2000, n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura». (B.U. 11 febbraio 2000, n. 6, 1º suppl. ord.) Titolo I SCOPI E FINALITÀ DELLA LEGGE Capo I Disposizioni generali Art. 1.— Finalità e beneficiari.— 1. La presente legge discipli na le iniziative e le attività a favore del sistema agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e al regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999 e a tutte le norme sugli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. 2. Obiettivo della presente legge è, in particolare, valorizzare la competitività e l’economia del sistema agricolo, agroalimen tare e silvo-pastorale lombardo, accordando priorità agli inter venti di filiera, altresı̀ riconoscendone la multifunzionalità, promuovendone lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurando un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile. 3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire, nei confronti dei consumatori, la qualità e la sicurezza dei pro dotti agricoli, a sostenere lo sviluppo rurale valorizzando le risorse ambientali e storico-culturali, nonché a garantire la permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio, a promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita, ed a mante nere un adeguato livello di redditività alle attività agricole. 4. Gli obiettivi descritti nei commi 2 e 3 sono attuati diretta mente dalla Regione, nonché dalle province, comunità monta ne ed altri enti locali, secondo le rispettive competenze previste dalla legge regionale 4 luglio 1998 n. 11 (Riordino delle compe tenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agri coltura) (1). 5. Possono accedere ai benefici della presente legge i soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti a gricoli di cui all’allegato I del Trattato sull’Unione europea, ov vero i soggetti identificati nelle singole misure applicative. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stessa si applicano le definizioni di cui all’allegato A. Art. 2. — Programmazione degli interventi ed anagrafe delle im prese agricole.— 1. La programmazione degli interventi regio nali in agricoltura e la definizione delle priorità per l’allocazio ne delle relative risorse finanziarie avvengono attraverso la pre disposizione degli strumenti di pianificazione ed i programmi operativi annuali, predisposti dalla Regione e dalle province, di cui all’articolo 6 della L.R. 11/1998 (1). 2. È istituita l’anagrafe regionale delle imprese agricole e sil vo-pastorali, relativa a tutte le aziende riferite a persone fisiche e giuridiche, nonché alle imprese, identificate dal codice fisca le, esercenti attività in materia agroalimentare, forestale e della (1) Sta in questa stessa voce. 2000 - Aggiornamento � CE0201ur37 VOCE E 2.1� LRG/XXXVII,1 pesca che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pub blica amministrazione, regionale o locale. 3. L’anagrafe delle imprese è strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ed è costituita prioritaria mente attraverso la riorganizzazione, l’accorpamento e l’inte grazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti. 4. L’anagrafe delle imprese è organizzata e resa operativa con deliberazione della Giunta regionale. 5. L’anagrafe delle imprese partecipa al sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL), il quale costituisce sottosistema del sistema informativo regionale, e, per tramite di questo, al sistema informativo agricolo nazionale, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzio ne e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449) (2). Art. 3. — Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e Tavolo agricolo regionale.— 1. La Giunta regionale identifica quali strumenti di concertazione permanente con l’ambito isti tuzionale degli enti a cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo, e le organizzazioni professionali agricole: a) il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, nella composizione e con le competenze previste dall’articolo 7 della L.R. 11/1998 (1); b) il Tavolo agricolo regionale, composto da: b.1) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede; b.2) l’Assessore regionale all’agricoltura; b.3) i presidenti delle organizzazioni professionali agrico le più rappresentative sul territorio lombardo; b.4) un rappresentante dell’unione regionale delle camere di commercio. Il direttore generale della struttura organizzativa competen te in materia di agricoltura partecipa ai lavori del Tavolo istitu zionale per le politiche agricole e del Tavolo agricolo. 2. Il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, ed il Tavolo agricolo regionale, in occasione dell’esame di argo menti di carattere specialistico, possono essere integrati da e sperti ed altri componenti. Titolo II AZIONI PER L’AGRICOLTURA Capo I Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario Art. 4. — Sviluppo aziendale. — 1. Allo scopo di promuovere l’adeguamento di processo e di prodotto da parte delle aziende agricole, ed al fine di migliorarne la redditività, sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento, dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali primarie: a) opere di miglioramento fondiario, interventi per lo svi luppo aziendale, nelle fasi di produzione e di trasformazione, (2) Sta in E 2.2. INTERVENTI NELL’ECONOMIA ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE AGRICOLTURA L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 anche finalizzate ad attività agrituristiche, incremento della su perficie aziendale; b) impianto di colture arboree specializzate, compresa la vite, limitatamente alle operazioni di reimpianto, rinnovo e ri strutturazione degli impianti produttivi, con preferenza per quelli realizzati da organismi collettivi su aree territoriali omo genee; c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti se mimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di macchinari e attrezzature ed adegua mento tecnologico di quelli in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici; d) adozione di pratiche agricole compatibili con l’ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale, nonché ai parchi naturali, realizzazione di struttu re di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootec nici; e) adeguamenti aziendali intesi a ridurre i costi di produzio ne, a realizzare recuperi e/o risparmi di energia e alla produ zione di energia da fonti rinnovabili; f) rimboschimenti, miglioramenti forestali, interventi selvi colturali, opere accessorie e di viabilità forestale, qualora rela tive ad interventi aventi preminenti finalità produttive ed am bientali; g) opere di adeguamento impiantistico, igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, realizzazione ed implementa zione dei sistemi informativi aziendali; h) introduzione di pratiche agricole innovative e di colture a destinazione non alimentare; i) interventi di diversificazione aziendale, compresi gli inter venti finalizzati alla valorizzazione faunistica, realizzazione di impianti per l’allevamento della fauna selvatica, l’acquacoltura e l’apicoltura. 2. Gli interventi descritti al comma 1 sono finalizzati alla ridu zione dei costi di produzione, al miglioramento ed alla diversi ficazione delle produzioni, allo sviluppo di attività economiche ed alla creazione di posti di lavoro, al miglioramento delle con dizioni di operatività delle aziende agricole, al risparmio ener getico, alla promozione di forme di agricoltura sostenibili. 3. La presente legge inoltre promuove lo sviluppo di coopera tive di garanzia e di consorzi fidi e di credito. 4. Per le finalità di cui al comma 3 vengono erogati contributi per: a) la formazione e integrazione del fondo rischi o del patri monio di garanzia, destinati ad assicurare alle aziende agricole socie idonee garanzie per l’accesso al sistema creditizio; b) il concorso al pagamento degli interessi relativi a finan ziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle aziende agricole socie; c) l’attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore di aziende agricole socie. Art. 5. — Associazioni produttori. — 1. Le associazioni dei produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione secondo procedure stabilite dalla Giunta regionale sulla base di criteri di rappresentatività e di effettiva disponibilità del prodotto. 2. Con il riconoscimento, le associazioni produttori acquisi scono personalità giuridica di diritto privato ai sensi della vi gente normativa. Il riconoscimento è revocato, da parte della Giunta regionale, previa diffida, nei casi previsti dalla vigente normativa, ovvero in caso di accertata insufficienza nell’eserci zio delle attività previste dallo statuto della associazione. 2000 - Aggiornamento � CE0201ur37 VOCE E 2.1� LRG/XXXVII,2 3. È istituito presso la Giunta regionale l’albo delle associazio ni produttori agricoli, suddivise per settore, al quale sono i scritte d’ufficio le associazioni che abbiano già ottenuto il rico noscimento ai sensi della legge regionale 20 novembre 1980, n. 97 (Norme per il riconoscimento delle associazioni di pro duttori agricoli della Lombardia) (2). 4. La Regione concede aiuti alle associazioni regionali di pro duttori in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l’immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 70% della produzione degli aderenti, per la realizzazione di piani operativi riguardanti: a) la programmazione della produzione e l’adeguamento quali-quantitativo della stessa alla domanda; b) la riduzione dei costi di produzione; c) l’assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici. Art. 6.— Giovani imprenditori agricoli.— 1. Allo scopo di pro muovere il ricambio generazionale dei titolari di aziende agri cole, vengono concessi contributi per favorire l’insediamento in azienda di giovani imprenditori agricoli, secondo le modali tà previste dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore. 2. Nella composizione delle graduatorie per l’accesso alle mi sure di cui alla presente legge è riconosciuta in ogni caso prio rità alle richieste formulate da giovani imprenditori agricoli. Capo II Qualità e Competitività Art. 7. — Politiche della qualità. — 1. Al fine di promuovere forme di produzione e di trasformazione sempre più idonee a garantire il consumatore, viene promossa e sostenuta l’intro duzione e lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità di prodotto e di processo, nonché di sistemi di gestione ambienta le nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e ortoflorovi vaistico, nonché la loro certificazione. 2. Per le finalità di cui al comma 1 vengono concessi contribu ti destinati a promuovere: a) l’ideazione e la progettazione del prodotto, incluse le spe se per la predisposizione delle domande di riconoscimento dei prodotti ai sensi della normativa comunitaria; b) l’introduzione di norme di certificazione della qualità e di sistemi di certificazione ambientale; c) l’adozione di sistemi di autocontrollo igienico-sanitario; d) studi tecnici, di fattibilità, di ricerca di mercato; e) l’acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e valuta zioni di prodotto e di processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche e di caratteristiche biologiche; f) la formazione del personale destinato all’applicazione del le misure sulla qualità e dei sistemi di autocontrollo igienico sanitario; g) l’educazione alimentare. 3. La Regione istituisce la figura del garante regionale della qualità per i prodotti agroalimentari lombardi, soggetto di rife rimento dei consumatori e del sistema agroalimentare lombar do, secondo procedure e con competenze e modalità operative da definirsi con deliberazioni della Giunta regionale. 4. Il garante regionale di cui al comma 3: a) definisce le misure per assicurare le migliori condizioni di informazione del consumatore riguardo ai prodotti agroali mentari lombardi ed alle loro modalità di raccolta e trasforma zione; INTERVENTI NELL’ECONOMIA ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE AGRICOLTURA L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 b) riferisce annualmente alla Giunta regionale in merito alle modalità con le quali i consumatori sono stati garantiti in ordi ne alla qualità dei prodotti agricoli consumati; c) è riferimento per i consumatori lombardi in ordine a ri chieste di informazioni riguardanti la qualità dei prodotti a groalimentari prodotti in Lombardia; d) si avvale quale supporto delle indagini permanenti attua te attraverso gli osservatori di cui all’articolo 11. Art. 8. — Trasformazione e commercializzazione. — 1. La pre sente legge interviene a sostegno degli interventi di migliora mento e razionalizzazione delle fasi di trasformazione e com mercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, ittici e orto florovivaistici, allo scopo di incrementarne la competitività ed il valore aggiunto. 2. In particolare, le misure di sostegno sono finalizzate: a) all’orientamento verso nuovi sbocchi di mercato; b) al miglioramento ed alla razionalizzazione dei processi di trasformazione e dei circuiti di commercializzazione, in par ticolare favorendo l’integrazione delle filiere; c) allo sviluppo di servizi connessi al miglioramento della qualità, salubrità, capacità di attrazione commerciale e orien tamento al mercato dei prodotti; d) all’incremento di nuove tecnologie e di investimenti a ca rattere innovativo; e) al miglioramento ed al controllo della qualità dei pro dotti; f) all’adeguamento delle condizioni sanitarie ed igieniche; g) alla protezione dell’ambiente. 3. Per l’attuazione di queste misure la Regione, privilegiando progetti di filiera o di area, interviene attraverso strumenti che integrano in modo sinergico gli interventi relativi a: a) investimenti nelle aziende agricole; b) investimenti nel settore della trasformazione e commer cializzazione; c) promozione e pubblicità dei prodotti agricoli; d) salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà; e) ingegneria finanziaria; f) formazione ed incremento dell’occupazione. L’intensità dell’aiuto regionale non può eccedere i limiti pre cisati per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari. 4. La Regione può concorrere negli oneri sostenuti dagli enti locali ed associazioni di produttori per la realizzazione, il com pletamento, la ristrutturazione o l’ammodernamento dei centri di commercializzazione all’ingrosso delle produzioni agricole e zootecniche di rilevante interesse regionale, con priorità per le azioni finalizzate all’adeguamento delle strutture alla norma tiva comunitaria. La misura del contributo regionale non può eccedere l’entità prevista dagli orientamenti comunitari in vi gore. Art. 9. — Promozione delle produzioni e del patrimonio enoga stronomico lombardo.— 1. Allo scopo di aiutare la conoscenza e l’informazione dei consumatori nei riguardi delle produzioni tipiche e di qualità, vengono sostenute iniziative riguardanti: a) il miglioramento qualitativo e la caratterizzazione delle produzioni; b) la diffusione della cultura della qualità e della sua certi ficazione; c) la valorizzazione, promozione e diffusione in Italia ed al l’estero delle produzioni; d) l’orientamento dei consumi alimentari. 2000 - Aggiornamento � CE0201ur37 VOCE E 2.1� LRG/XXXVII,3 2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi: a) alle CCIAA e ad altri enti pubblici, alle associazioni pro duttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi per la caratterizzazione dei prodotti, l’adozione di disciplinari di produzione e di marchi di origine e di qualità; b) alle CCIAA e ad altri enti pubblici, alle associazioni pro duttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi operanti nel settore agricolo ed agro-silvo-pastorale per la pro mozione dei prodotti. 3. È in ogni caso escluso il sostegno ad iniziative di pubblicità di specifici marchi aziendali e collettivi che non rientrano nel quadro di eleggibilità stabilito dalle norme dell’Unione euro pea. 4. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali, nonché quelle con particolare riferimento ai luoghi delle pro duzioni tipiche e caratterizzate da denominazione di origine controllata e garantita, viene incentivata la realizzazione di percorsi turistici a valenza enogastronomica e culturale. 5. Per le finalità di cui al comma 4 vengono, in particolare, concessi incentivi per la qualificazione e l’incremento dell’of ferta turistica enogastronomica, nell’ambito dei quali possono essere previsti: a) interventi di adeguamento o di miglioramento delle strut ture aziendali e dei punti di accoglienza e di degustazione; b) interventi di creazione o adeguamento di centri di infor mazione e divulgazione, anche a carattere museale, finalizzati ad una informazione specifica sull’area interessata; c) creazione di specifica segnaletica riferita al percorso rico nosciuto. 6. Le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione dei percorsi enogastronomici sono delegate alle province. Capo III Servizi di sviluppo Art. 10. — Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale. — 1. Allo scopo di migliorare l’ef ficienza e la professionalità delle aziende agricole, viene pro mosso un sistema integrato di servizi di supporto e di assisten za tecnica che in particolare: a) supporta il potenziamento delle strutture organizzative, nonché la rete delle istituzioni territoriali a carattere tecnico scientifico, dipendenti e collegate; b) promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione, l’assi stenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche; c) incentiva la formazione professionale degli operatori e dei tecnici agricoli; d) stabilisce idonee forme di collegamento tra le attività dei servizi di supporto alle aziende, nonché tra i vari enti, istituzio ni, associazioni ed organismi che vi operano. 2. Il sistema integrato di cui al comma 1 si compone delle seguenti articolazioni: a) la ricerca e la sperimentazione; b) l’assistenza tecnico-economica di base e specializzata, come definita dall’allegato A; c) l’informazione e divulgazione, di cui all’articolo 12; d) la formazione ed aggiornamento professionale dei tecnici preposti all’attuazione dei servizi di sviluppo, di cui al presente articolo; e) la formazione e qualificazione degli operatori agricoli; INTERVENTI NELL’ECONOMIA ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE AGRICOLTURA L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 f) la prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari, quali l’analisi e la consulenza finanziaria; g) la prestazione di consulenti; h) altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche di produzione, quali progetti pilota o progetti dimostrativi; i) i servizi di sostituzione durante l’assenza dell’agricoltore o dei suoi collaboratori; l) il supporto alle attività delle aziende agricole da parte di società di servizi. 3. Al fine di definire e conseguire adeguatamente gli obiettivi del sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tec nica, nel riconoscimento del principio di sussidiarietà, la Re gione si avvale dello strumento della concertazione con le orga nizzazioni professionali agricole, territorialmente più rappre sentative in ambito regionale e della collaborazione di altre realtà operanti nel settore agricolo. 4. La Regione attua direttamente le azioni in materia di ricer ca e sperimentazione, ovvero le affida, sulla base di specifici progetti, a propri enti dipendenti, ad università ed istituti tec nico-scientifici, ad altri organismi e realtà operanti nel settore agricolo; possono essere definite, con apposita convenzione, forme di compartecipazione regionale a progetti di ricerca e sperimentazione promossi da soggetti terzi. 5. Nell’ambito delle attività di assistenza tecnico-economica di base e specializzata, vengono promosse azioni di formazione ed aggiornamento di singoli imprenditori agricoli, prevedendo inoltre l’aggiornamento e la riqualificazione di personale delle strutture organizzative degli enti delegati e del personale di pendente da enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni pro fessionali agricole ed organismi pubblici e privati che collabo rano all’attuazione degli indirizzi di cui alla presente legge. 6. L’attività di formazione professionale si articola in corsi e tirocini diretti: a) alla formazione ed aggiornamento degli imprenditori a gricoli, dei loro coadiuvanti e dei salariati; b) alla formazione ed aggiornamento del personale delle as sociazioni dei produttori e delle cooperative agricole. 7. I corsi e tirocini di cui al comma 6, lettera a), hanno la finalità di migliorare la professionalità dei soggetti interessati con particolare riferimento al riorientamento qualitativo della produzione ed alla applicazione di metodi di produzione com patibili con le esigenze della protezione dello spazio rurale, con particolare riguardo al conveniente sfruttamento della super ficie agraria e forestale. 8. Alle iniziative regionali di formazione di cui alla presente legge viene assicurato finanziamento prioritario nel quadro delle azioni finanziate dal fondo sociale europeo, con particola re riguardo a quelle relative ad aree ad economia debole. 9. La Regione promuove i processi di certificazione o accredi tamento dei soggetti che attuano la formazione professionale in agricoltura. Art. 11.— Osservatorio agroalimentare ed osservatorio del com parto bosco-legno. — 1. A supporto della programmazione di settore, la Regione attiva un sistema di indagine permanente sui diversi comparti, sull’assetto strutturale del sistema agroa limentare lombardo, sugli effetti delle politiche per il settore poste in essere dalla Regione, denominato osservatorio agroali mentare. 2. A supporto della programmazione forestale di settore la Re gione attiva, per finalità analoghe a quelle dell’osservatorio a groalimentare di cui al comma 1, un osservatorio del comparto bosco-legno. 2000 - Aggiornamento � CE0201ur37 VOCE E 2.1� LRG/XXXVII,4 3. All’osservatorio agroalimentare ed all’osservatorio del com parto bosco-legno partecipano rappresentanti delle associazio ni di produttori, delle organizzazioni professionali agricole, delle imprese di trasformazione e commercializzazione, delle CCIAA ed esperti nominati dalla Giunta regionale. Art. 12.— Informazione e divulgazione.— 1. La Regione attua direttamente e promuove, anche attraverso le province, le co munità montane e le CCIAA, iniziative mirate alla raccolta, ela borazione e diffusione di dati e notizie di carattere tecnico scientifico, socioeconomico, statistico e promozionale, nonché inerenti all’attività dell’amministrazione, attraverso l’uso inte grato e coordinato di idonei strumenti di informazione e divul gazione, quali stampa, radio e televisione, informatica e tele matica. Capo IV Diversificazione dell’offerta Art. 13. — Sostegno allo sviluppo dell’agriturismo. — 1. Allo scopo di favorire la diversificazione e l’integrazione dei redditi aziendali, promuovere la conoscenza ed il consumo di prodotti tipici e la divulgazione dei metodi produttivi e della cultura rurale, vengono accordati incentivi per l’attuazione di piani a ziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a va lenza zonale, nell’ambito dei quali possono essere previsti: a) interventi sugli immobili; b) acquisti riguardanti le attrezzature; c) trasformazione dei prodotti aziendali destinati al consu mo nell’ambito dell’attività; d) la realizzazione di ricerche e guide specifiche, la predi sposizione di materiale divulgativo. 2. Gli operatori agrituristici, per l’abilitazione all’esercizio del l’attività agrituristica, presentano domanda di autorizzazione al sindaco del comune ove è ubicato il centro aziendale desti nato all’attività agrituristica. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i contenuti ed i requisiti della domanda di cui al comma 2; il regolamento regionale 27 dicembre 1994, n. 3 (Attuazione del la L.R. 31 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina regionale dell’agrituri smo e valorizzazione del territorio rurale») (3) rimane in vigo re sino ad intervenuta approvazione della deliberazione di cui al presente comma. 4. Presso le CCIAA è istituito l’elenco provinciale degli opera tori agrituristici. Art. 14. — Sostegno al sistema agroalimentare biologico. — 1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei metodi di coltivazione dell’agricoltura sostenibile, vengono promosse la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di pro dotti ottenuti con i metodi dell’agricoltura e della zootecnia biologica ed integrata. 2. Nell’ambito dei suddetti sostegni sono altresı̀ concessi con tributi per la realizzazione di specifici programmi, relativi a: a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole, anche in fase di conversione; b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione; c) informazione e divulgazione sui metodi di produzione e trasformazione biologici; (3) Sta in E 2.10. INTERVENTI NELL’ECONOMIA ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE AGRICOLTURA L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 d) promozione e commercializzazione dei prodotti biolo gici; e) educazione alimentare; f) ricerche di mercato; g) riduzione dei costi sostenuti per le attività di controllo effettuate, a garanzia dei consumatori, secondo la normativa comunitaria. 3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 sono accor dati a enti pubblici, associazioni produttori, organizzazioni professionali agricole, cooperative, singole aziende agricole, al tri organismi e realtà operanti nel settore agricolo secondo cri teri determinati con deliberazione della Giunta regionale. 4. Con la finalità di consentire ai consumatori ed alle imprese di trasformazione e commercializzazione l’identificazione cer ta delle aziende agricole che adottano le metodologie dell’agri coltura biologica, sono istituiti presso la Giunta regionale: a) l’elenco regionale degli operatori biologici, articolato per province e suddiviso in sezioni; b) l’elenco regionale delle associazioni dei produttori e degli operatori biologici. 5. La Giunta regionale procede all’aggiornamento annuale de gli elenchi di cui al comma 4 e ne cura la diffusione e la pubbli cizzazione presso i consumatori e gli operatori del sistema a groalimentare. Capo V Azioni congiunturali Art. 15.— Interventi di mercato.— 1. La Regione, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di interventi nel mercato agricolo: a) assicura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiu ti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, ivi compresa la erogazione, contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti effettuati, quale organismo pagatore regionale; b) .................................................................................. (3 bis). c) .................................................................................. (3 bis). 2. ....................................................................................... (3 ter). Art. 16. — Sostegno alle imprese agricole in difficoltà. — 1. La presente legge dispone interventi idonei al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, in confor mità agli orientamenti comunitari e nazionali in materia. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, vengono disposti: a) l’individuazione dei settori produttivi oggetto degli inter venti di sostegno; b) la eventuale delimitazione territoriale delle aree geogra fiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale; c) la valutazione dell’impatto economico, ambientale e so ciale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli in terventi previsti; d) le priorità nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svan taggiate; (3 bis) La lettera è stata abrogata dall’art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1). (3 ter) Il comma è stato abrogato dall’art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1). 2000 - Aggiornamento � CE0201ur37 VOCE E 2.1� LRG/XXXVII,5 e) la misura e l’intensità degli aiuti erogabili nel rispetto dei limiti e degli inquadramenti comunitari; f) le condizioni particolari riguardanti l’associazionismo e le imprese cooperative, con privilegio per le azioni di ricapita lizzazione e di rafforzamento finanziario; g) le condizioni generali regolanti gli aiuti, i vincoli per le imprese beneficiarie, le modalità attuative e la procedura, nel rispetto delle intese intervenute attraverso il concerto preventi vo con gli organi statali e comunitari. Art. 17.— Interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimen ti. — 1. In coerenza con le linee d’orientamento comunitarie, vengono posti in essere aiuti idonei a sostenere: a) l’abbandono definitivo delle produzioni caratterizzate da eccesso di capacità produttiva a livello regionale, derivante dal la applicazione di norme nazionali ed orientamenti comuni tari; b) l’attuazione di programmi e misure di lotta contro epi zoozie, fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli agricoltori ed incentivi destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole a programmi di preven zione ed eradicazione. 2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dell’aiuto e di verifica dei danni di chiarati. Art. 18. — Accesso al fondo di solidarietà nazionale. — 1. La presente legge assicura tempestivo intervento finanziario, in coerenza con la legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova discipli na del fondo di solidarietà nazionale) (4), al fine di permettere una sollecita ripresa economica delle attività agricole danneg giate da calamità naturali o altri eventi eccezionali: a) nella fase di attivazione della normativa statale, ove fosse necessario realizzare l’anticipazione o l’integrazione delle provvidenze statali; b) nei casi in cui, pur a seguito di grave avversità atmosferi ca o di calamità naturale, non risulti possibile attivare la nor mativa statale per l’esiguità territoriale dell’area interessata. 2. Possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 17 le aziende agricole che abbiano subito danni ai sensi del comma 1. 3. Nel caso di perdite consecutive dovute ad eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, le perdite già indennizzate sono escluse dal calcolo delle inden nità delle calamità successive. Sono escluse dal computo dei danni e, quindi, dalle agevolazioni, i danni riferiti alle produ zioni assicurate. Art. 19. — Consorzi di difesa delle produzioni agricole. — 1. Al fine di agevolare il soddisfacimento degli impegni finanziari nei confronti delle compagnie assicurative, la Regione può concedere il concorso nel pagamento degli interessi a favore dei consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle calamità naturali, da eventi eccezionali e dalle avverse condizioni atmo sferiche, per le operazioni a breve termine che gli stessi assu mono in proposito, secondo le norme e le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 2. Per il finanziamento degli interventi di difesa delle produ zioni dai danni della grandine, dal gelo, dalla brina e dagli altri (4) Sta in E 2.8. INTERVENTI NELL’ECONOMIA ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE AGRICOLTURA L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 eventi riconducibili alla legge 185/1992 (4), la Regione può concedere contributi fino ad un ammontare per ciascun con sorzio stabilito annualmente con deliberazione della Giunta re gionale, da destinare a favore dei singoli imprenditori che rea lizzano strutture permanenti o semipermanenti di difesa, sulla base di progetti individuali dei soci dei consorzi compresi nel piano annuale redatto dal consorzio di appartenenza. 3. Il contributo viene corrisposto con priorità per le iniziative riguardanti la tutela delle colture di pregio o innovative. 4. Sono altresı̀ comprese nei benefici del presente articolo le iniziative assunte direttamente dai consorzi connesse all’attua zione dei programmi di agrometeorologia. 5. La Regione può concedere, a favore dei consorzi di difesa, una integrazione finanziaria idonea a riequilibrare la gestione della cassa sociale, nella ipotesi che la partecipazione dello Stato, prevista dall’articolo 19, comma 2, lettera b) della legge 25 maggio 1970, n. 364 (Istituzione del fondo di solidarietà na zionale) (4), cosı̀ come modificato dall’articolo 10 della l. 185/1992 (4), non raggiunga la soglia del 50% ivi prevista; tale contributo, da determinare sulla base dei parametri stabi liti dal Ministero per le politiche agricole entro il 31 dicembre di ogni anno, a norma dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 324 (Regolamento concernente norme sostitu tive dell’art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sull’assicu razione agricola agevolata), servirà ad alimentare la cassa so ciale. 6. Al fine della organizzazione e del coordinamento delle atti vità di competenza, i consorzi possono costituire una propria associazione regionale, che viene riconosciuta dalla Regione qualora rappresentativa della maggioranza dei consorzi ope ranti sul territorio. Art. 20. — Interventi sulle infrastrutture agricole. — 1. La Re gione interviene per la realizzazione o il ripristino delle se guenti tipologie di infrastrutture, qualora attinenti il settore agricolo: a) strade interpoderali; b) opere di approvvigionamento idrico e di energia elettrica; c) reti idrauliche e degli impianti irrigui. 2. Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli interventi previsti dal comma 1, comunità montane, pro vince, comuni, consorzi ed associazioni di aziende agricole. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assoggettati alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche. 4. Nel finanziamento degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è assicurata priorità a quelli previsti in area montana. Art. 21. — Programmazione negoziata. — 1. La Regione pro muove e sostiene, anche finanziariamente, la sottoscrizione, tra la Regione stessa, gli enti locali e persone fisiche o giuridi che esercenti attività agricole, di contratti territoriali riguar danti il settore agricolo. 2. Il contratto territoriale di cui al comma 1 consiste in un accordo volto ad attuare un programma d’intervento coordina to riguardante l’insieme delle attività agricole o di una filiera e, in particolare, condizioni concordate di produzione, il con tributo dell’attività agricola alla conservazione delle risorse na turali, la salvaguardia delle forme del paesaggio agricolo e del le relative strutture ed infrastrutture, la produzione di servizi collettivi, nonché lo sviluppo di progetti collettivi di produzio ne o di sviluppo del territorio. 2000 - Aggiornamento � CE0201ur37 VOCE E 2.1� LRG/XXXVII,6 3. L’accesso agli aiuti previsti dal presente articolo è garantito a tutti i produttori nel rispetto delle norme della concorrenza. Art. 22. — Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rura li.— 1. Al fine di promuovere la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali, vengono accordati contributi per la manutenzione ed il ripristino di elementi produttivi e non pro duttivi situati nelle aziende agricole, aventi interesse archeolo gico o storico. 2. Per i medesimi scopi vengono accordati contributi per gli interventi volti al mantenimento di attività tradizionali dell’a gricoltura lombarda, purché non comportino un aumento delle capacità produttive dell’azienda. Titolo III AZIONI PER LA MONTAGNA ED IL COMPARTO SILVO PASTORALE Capo I Azioni per la montagna Art. 23. — Interventi a sostegno dell’agricoltura in montagna. — 1. Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane, ed in coerenza con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizza zione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazio ne della legge 97/1994) (5), vengono promosse le seguenti linee di intervento: a) miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani; b) razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agri cole e zootecniche; c) adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per il lavoro nei campi e per le attività di stalla; d) introduzione di attività agricole e zootecniche che valo rizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica, e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco; e) riqualificazione e modernizzazione dei processi di tra sformazione, conservazione e commercializzazione delle pro duzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al setto re lattiero-caseario; f) promozione e valorizzazione delle produzioni; g) realizzazione, sistemazione ed adeguamento di acquedot ti rurali, eletrodotti e strade al servizio delle attività agro-silvo pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili; h) sviluppo delle attività agrituristiche o comunque legate alla fruizione degli ambienti naturali; i) manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di si stemazione idrualico-forestale. 2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1: a) le aziende agricole; b) le cooperative, i consorzi e le associazioni costituite tra proprietari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi; (5) Sta in I 7.3. INTERVENTI NELL’ECONOMIA ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE AGRICOLTURA L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 c) le amministrazioni separate di beni di uso civico; d) le comunità montane, i comuni, gli enti morali e senza fini di lucro. 3. Vengono riconosciuti e remunerati i servizi di interesse col lettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna, cosı̀ come definiti con deliberazione della Giunta regionale. 4. Le comunità montane e i comuni classificati montani pos sono stipulare con imprenditori agricoli singoli o associati con tratti di protezione territoriale e ambientale per l’esecuzione di piccole opere ed attività di sistemazione e manutenzione del territorio montano. 5. Le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono trasferite alle comunità montane. Capo II Azioni per il comparto forestale Art. 24. — Pronto intervento e sistemazioni idraulico forestali. — 1. La presente legge sostiene i lavori di pronto intervento in conseguenza a calamità naturali riguardanti il territorio agro forestale, nonché le sistemazioni idraulico forestali e la loro manutenzione. 2. Sono definiti di pronto intervento le opere ed i lavori neces sari per fronteggiare: a) situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da eventi calamitosi nel settore idraulico – agrario – forestale; b) interventi in aree montane per il recupero ed il ripristino dei territori compromessi da eventi eccezionali. Art. 25. — Protezione e valorizzazione delle superfici forestali. — 1. La presente legge incentiva gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzarne le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell’occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell’ambiente. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 gli enti competenti si avvalgono, ove possibile, delle aziende agri cole ubicate nel territorio di competenza, nonché dei consorzi di proprietari quali i consorzi forestali. 3. Sono ammissibili a finanziamento, con modalità che ver ranno precisate con deliberazione della Giunta regionale: a) gli interventi finalizzati alla protezione dei terreni boscati da danni di natura biotica ed abiotica, ed in particolare: a.1) il risanamento da attacchi da parte di insetti, animali, funghi ed altri agenti biotici; a.2) il risanamento da danni causati da eventi climatici di natura eccezionale o da incendi boschivi; a.3) le sistemazioni idraulico forestali; a.4) la difesa dagli incendi boschivi; b) gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle produ zioni forestali ed alla difesa dell’occupazione forestale, ed in particolare: b.1) la realizzazione della viabilità di servizio forestale, i rimboschimenti ed il miglioramento delle superfici forestali e sistenti qualora previsti da piani di assestamento generali o particolari; b.2) la realizzazione di piani di assestamento generali e particolari; b.3) l’ammodernamento delle dotazioni e delle strutture aziendali delle ditte di utilizzazione boschiva e delle imprese di prima trasformazione del legname; 2000 - Aggiornamento � CE0201ur37 VOCE E 2.1� LRG/XXXVII,7 b.4) le iniziative di valorizzazione delle produzioni fore stali minori (funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti ecc.); b.5) forme di assistenza tecnica destinate alla corretta e secuzione degli interventi di miglioramento e rimboschimento, delle utilizzazioni forestali, a favore dei proprietari pubblici e privati; c) gli interventi finalizzati alla difesa dell’ambiente e del pae saggio forestale, ed in particolare: c.1) le iniziative finalizzate alla fruizione a scopo turistico ricreativo degli spazi forestali ed alla valorizzazione degli a spetti culturali e storici riguardanti l’utilizzo antropico delle superfici forestali; c.2) gli interventi di riequipaggiamento arboreo dell’am biente rurale; c.3) la manutenzione di sentieri, mulattiere e di percorsi pedonali; c.4) le opere e gli interventi di supporto ed ausilio nei con fronti della fauna selvatica ed ittica; c.5) gli interventi per il recupero, il miglioramento ed il ripristino dei boschi e delle formazioni naturali degli alvei flu viali e golenali di pianura; c.6) la predisposizione di ricerche e guide specifiche, la realizzazione di materiale divulgativo. Titolo IV STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURE DI INTERVENTO Capo I Strumenti finanziari Art. 26. — Strumenti di intervento finanziario in agricoltura. — 1. Gli interventi e le iniziative previste dalla presente legge possono essere attuati attraverso i seguenti strumenti finan ziari: a) contributi in conto capitale; consistono nella erogazione di contributi concorrenti alla co pertura di spese di investimento, ad iniziative di capitalizzazio ne o alla partecipazione anche diretta della Regione ad iniziati ve o attività; b) premi ed aiuti; consistono in contributi finanziari, «una tantum» o periodi ci, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in rela zione all’adesione a specifici disciplinari; c) indennità, anche a valenza compensativa; consistono in aiuti finanziari che vengono corrisposti perio dicamente alle aziende agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali onde compensarne gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla colloca zione dell’impresa e supportarne la permanenza in detti terri tori, ovvero alle aziende che si impegnano in disciplinari e tec niche di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il mancato reddito; d) fondi di rotazione; consistono, con specifico riferimento alle finalità di cui all’ar ticolo 27, nella erogazione di prestiti a rimborso per investi menti aziendali; e) contributi in conto abbattimento interessi; consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle aziende agricole per inve stimenti presso gli istituti di credito che si convenzionino a tale fine con la Regione; INTERVENTI NELL’ECONOMIA ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE AGRICOLTURA L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 f) garanzie; consistono nella prestazione di aiuti, a favore di consorzi fidi e cooperative di garanzia, al fine della costituzione di fondi di garanzia e di fondi rischio utili ad integrare, presso il sistema bancario, le garanzie offerte dai soci per prestiti a medio e lungo termine. 2. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la Regione in particolare disciplina i propri rapporti con il siste ma creditizio e bancario, attraverso la stipula di convenzioni che abilitano gli enti sottoscrittori ad operare in relazione alle misure attivate con la presente legge ed atte ad assicurare: a) la costanza e consistenza dei flussi di credito; b) le entità creditizie necessarie a garantire l’attuazione di specifici programmi; c) la tempestività nella erogazione dei finanziamenti; d) la semplificazione delle procedure istruttorie di pertinen za degli enti creditizi e la uniformazione di queste, ogniqual volta possibile, alle corrispondenti procedure regionali; e) le modalità per il riscatto anticipato dei prestiti e dei mu tui; f) la possibilità di fruire del sistema creditizio al fine di acce dere ad anticipazioni sugli aiuti, provvidenze e sostegni previ sti da disposizioni comunitarie, dalla politica agricola comuni taria e dal fondo nazionale di solidarietà in agricoltura; g) la copertura finanziaria necessaria ad attivare con la mas sima tempestività ed anche in forma di anticipazione, sulla scorta dei riparti approvati, i processi di attribuzione finanzia ria da fondi di rotazione attivati sia in sede nazionale che re gionale; h) la disciplina dell’istituto delle garanzie, cui possono con correre interventi regionali di supporto; i) la definizione di norme attuative concernenti le operazio ni di factoring; j) la disciplina dei meccanismi e delle procedure di control lo, registrazione e rimborso agli enti creditizi delle quote di concorso nel pagamento degli interessi. Art. 27. — Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica. — 1. È costituito il fondo di rotazione pluriennale per l’innova zione tecnologica in agricoltura, finalizzato alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi di qualità immessi sul mercato, attra verso l’adozione da parte della Giunta regionale di un pro gramma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento impiantistico aziendale ed interaziendale, di razionalizzazione del parco di meccanizzazione e di adegua mento delle strutture relative alle fasi di produzione, trasfor mazione, condizionamento e commercializzazione delle pro duzioni agricole, zootecniche e forestali. 2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite le modalità per l’attivazione del fondo e le priorità per l’asse gnazione delle relative risorse. 3. Il fondo esplica le proprie finalità attraverso la concessione ad aziende agricole ed agroalimentari di produzione, trasfor mazione e commercializzazione, anche costituite in forma cooperativa, di finanziamenti in conto capitale soggetti a rim borso entro un arco quinquennale, con la corresponsione del l’interesse determinato nei limiti della normativa comunitaria. 4. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla annuali tà successiva a quella di erogazione del beneficio. 5. Le quote di capitale costituite dalla restituzione in annuali tà delle somme finanziate confluiscono nella dotazione del fon do e costituiscono contestuale disponibilità ad impegnare a fa vore di ulteriori beneficiari. 2000 - Aggiornamento � CE0201ur37 VOCE E 2.1� LRG/XXXVII,8 Capo II Procedure di intervento Art. 28. — Accesso alle misure d’intervento. — 1. Le richieste per l’accesso alle misure d’intervento di cui alla presente legge vengono presentate all’ente competente per materia ai sensi della L.R. 11/1998 (1), senza vincoli riguardo al periodo di pre sentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazio ne della Giunta regionale in relazione a singole misure. 2. La documentazione presentata a corredo dell’istanza viene registrata all’anagrafe regionale delle imprese costituita ai sen si dell’articolo 2 della presente legge, e contestualmente resa disponibile agli enti aderenti al SIARL, presso i quali ha pieno valore documentale, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza. 3. Gli enti competenti provvedono a redigere ed aggiornare, con cadenza almeno semestrale e comunque secondo calenda rio e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, le graduatorie delle istanze ricevute. 4. Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo, la Regione, di concerto con gli enti delegati, definisce modulistica e procedure unificate per la pre sentazione delle richieste di contributo presso gli enti compe tenti, nonché per le relative rendicontazioni tra gli enti locali e la Regione. 5. Le istanze presentate mantengono validità per un periodo pari a ventiquattro mesi, anche in assenza di dotazione finan ziaria atta a garantirne il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della Giunta regionale. 6. La documentazione presentata per l’accesso ad una misura di intervento è accolta anche in forma autocertificativa in tutti i casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa, e si intende validamente presentata anche a corredo di altre istan ze promosse presso il medesimo ente, nonché presso gli enti che aderiscono alla anagrafe delle imprese. L’aggiornamento della documentazione soggetta a scadenza temporale viene ri chiesto a cura dell’ente competente contestualmente all’am missione a finanziamento dell’istanza; la mancata integrazione della documentazione entro il termine stabilito dagli uffici competenti e comunicato con lettera raccomandata comporta, fatti salvi casi di documentata forza maggiore, il rigetto dell’i stanza. 7. L’acquisto di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, nonché la realizzazione di strutture aziendali, avvenuti successivamente alla presentazione della richiesta di contribu to e nelle more di adozione dell’atto formale di accoglimento da parte dell’amministrazione competente, non precludono la concessione dei contributi, non costituendo comunque in al cun modo impegno al finanziamento da parte dell’amministra zione, né diritto a precedenze o priorità Art. 29.— Erogazione dei contributi.— 1. Ove non sia diversa mente previsto da leggi o provvedimenti specifici, i contributi oggetto della presente legge possono prevedere acconti, sino all’80% del contributo concesso previa richiesta supportata da idonea garanzia fidejussoria. 2. Possono essere altresı̀ erogati acconti su stati di avanza mento dei lavori, a partire dalla rendicontazione di un importo pari o superiore al 50% dell’investimento. 3. Il saldo dell’importo finanziato avviene ad avvenuto com pletamento dell’iniziativa ammessa a contributo, previo accer tamento delle spese sostenute risultanti da analitica rendicon INTERVENTI NELL’ECONOMIA ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE AGRICOLTURA L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 tazione ed entro data certa stabilita nel provvedimento di con cessione. Art. 30. — Revoca. — 1. L’ente competente revoca le agevola zioni ed i contributi finanziari concessi qualora: a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei ter mini stabiliti; b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previ sto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore; c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indur re la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo; d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministra tivi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi. 2. L’intervento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi; con l’at to di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma. Art. 31. — Acquisizione di servizi.— 1. Le facoltà di cui all’ar ticolo 8 della L.R. 11/1998 (1), in materia di affidamento a sog getti terzi di fasi istruttorie e procedimentali, si intendono ap plicabili con le modalità ivi indicate anche ai procedimenti re lativi agli interventi di cui alla presente legge. Titolo V ABROGAZIONI, NORME FINALI E DI PRIMA ATTUAZIONE Capo I Norme finali e di prima attuazione Art. 32. — Rinvio. — 1. Tutti gli atti applicativi ed esplicativi relativi alla attuazione delle specifiche misure d’intervento di cui alla presente legge, se la stessa non prevede diversamente, sono demandati alla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo dell’Unione europea, dà attuazione, mediante idonee disposizioni applicative, alla regolamentazione comu nitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell’agricol tura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla deter minazione dell’ammontare dei contributi, dei limiti qualitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge. 3. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. Art. 33. — Norma finanziaria. — 1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l’anno 2000 e successivi verranno iscritti i capitoli relativi alle spese derivanti dalla pre sente legge: a) spese d’investimento riguardanti il sostegno e lo sviluppo del sistema produttivo agricolo; b) spese d’investimento riguardanti la qualità e competitivi tà, per i servizi di sviluppo e per la diversificazione dell’offerta; c) spese di parte corrente per la qualità, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; d) spese d’investimento per le azioni congiunturali; e) spese di parte corrente per gli investimenti congiunturali; 2000 - Aggiornamento � CE0201ur37 VOCE E 2.1� LRG/XXXVII,9 f) spese d’investimento riguardanti la montagna ed il com parto silvo-pastorale; g) spese d’investimento per la protezione e la valorizzazione delle superfici forestali; h) spese di parte corrente per la protezione e la valorizzazio ne delle superfici forestali; i) spese di parte corrente per lo sviluppo dell’agricoltura; j) spese d’investimento per le infrastrutture; k) spese d’investimento per la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali; l) fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica. 2. Alle spese per il funzionamento dell’Osservatorio agroali mentare e dell’osservatorio regionale del comparto bosco-le gno di cui all’articolo 10 si provvede con le risorse annualmen te stanziate sul capitolo 1.2.7.1.322 «Spese per il funzionamen to di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi even tuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 e successivi. Capo II Abrogazioni Art. 34. — .............................................................................. (6). Allegato A DEFINIZIONI Le definizioni di cui ai successivi punti sono applicate a de correre dalla entrata in vigore della presente legge. 1. Azienda agricola Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le aziende agricole titolari di partita IVA. 2. Attività agricola Si definiscono attività agricole: a) attività dirette alla coltivazione del terreno, alla floricol tura, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’apicoltura; b) allevamento di animali; c) attività dirette alla lavorazione, trasformazione, commer cializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, svolte diretta mente dall’azienda agricola, e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dalla stessa azienda. 3. Imprenditore agricolo È imprenditore agricolo colui che esercita una o più delle attività disciplinate dall’articolo 2135 del codice civile ovvero dalla normativa nazionale speciale in materia di funghicoltura, tartuficoltura, acquacoltura, attività agrituristica, attività cino tecnica, allevamenti equini. 4. Imprenditore agricolo a titolo principale a) è imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedi ca all’attività agricola, svolta in qualità di proprietario, affit tuario conduttore, coltivatore diretto, colono o mezzadro, coa (6) L’articolo abroga la L.R. 7 marzo 1991, n. 6. (Sta in questa stessa voce). INTERVENTI NELL’ECONOMIA ORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE AGRICOLTURA L.R. 7 febbraio 2000, n. 7 diuvante familiare in forma stabile e permanente, almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e che ricava dalla medesima almeno il 50% del proprio reddito globale. Vengono stralciati dal computo i redditi da capitale o da partecipazioni. b) ove l’imprenditore agricolo a titolo principale operi nei territori montani o svantaggiati, ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1974, sull’agricoltura di montagna e di talune zone disagiate, e successive modifiche e integrazioni, il limite di reddito contenuto alla precedente let tera a) è ridotto al 25%, relativamente al reddito di lavoro glo bale, sempreché il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all’azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale del l’imprenditore. c) sono, altresı̀, imprenditori agricoli a titolo principale: c.1) le società di fatto, le imprese familiari, le società sem plici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, quando almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. L’atto co stitutivo delle società in nome collettivo e delle società in acco mandita semplice, deve prevedere l’esercizio prevalente della attività agricola; c.2) le società cooperative agricole di conduzione e di ser vizi, nonché quelle di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, quando per l’esercizio di tali attività ricorrano, nor malmente ed in modo continuativo, ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non supe riore alla metà di quanto complessivamente trasformato. Al meno la metà dei soci della cooperativa deve essere comunque in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; c.3) le società di capitali aventi per oggetto l’attività agrico la di conduzione, di trasformazione, condizionamento e com mercializzazione della produzione agricola e zootecnica ed il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 50% da imprenditori agricoli a titolo principale. Il reddito derivante dalla parte agri cola deve essere almeno il 50% del reddito complessivo e l’ap provvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici da trasformare non può eccedere il limite quantitativo della metà di quelli complessivamente trasformati. 5. Giovane imprenditore agricolo Per giovane imprenditore agricolo si intende il titolare o il contitolare di impresa agricola che abbia meno di quaranta anni di età. 6. Operatore di agricoltura biologica Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica che produce, prepara o acquista da paesi ade renti all’Unione europea i prodotti di cui all’articolo 1 del rego lamento 2092/91 (CEE) della Commissione del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della loro commercializzazione, anche direttamente ef fettuata. 7. Attività agrituristica Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità, e sportivo-ricreative esercitate dagli imprenditori agricoli di cui al punto 3, siano essi singoli o associati, nonché dai loro familiari attraverso l’utilizzazione della azienda in conduzione, in rapporto di connessione con le attività agricole 2000 - Aggiornamento � CE0201ur37 VOCE E 2.1� LRG/XXXVII,10 tradizionali che comunque devono mantenere carattere princi pale secondo i criteri di cui al punto 2. 8. Turismo rurale Si identificano quale turismo rurale le attività turistiche svol te in ambiente rurale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. 9. Associazione di produttori agricoli Per associazione di produttori agricoli si intende l’organi smo, avente personalità giuridica, costituito al fine di porre in essere azioni comuni volte a concentrare l’offerta e ad adegua re la produzione agricola alle esigenze di mercato. 10. Assistenza tecnico-economica di base e specializzata L’assistenza tecnica in agricoltura e la consulenza all’impre sa, si intendono quali attività di supporto ed orientamento del le scelte imprenditoriali riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell’azienda agricola singola ed associata, e ven gono attuate attraverso: a) consulenza alla gestione aziendale; b) consulenza alla progettazione aziendale ed interazien dale; c) consulenza tecnico-produttiva; d) consulenza per l’attivazione e l’implementazione dei si stemi di qualità. 11. Servizi sostitutivi in agricoltura Si definiscono servizi sostitutivi in agricoltura quelli finaliz zati a: a) rimpiazzare temporaneamente il conduttore dell’azienda o un suo coadiuvante o dipendente fisso indisponibile per mo tivi di ordine sociale quali malattie, infortunio, maternità e pa ternità; b) rimpiazzare temporaneamente il conduttore dell’azienda o un suo coadiuvante o dipendente fisso assente per cure, for mazione professionale o cariche elettive o sindacali; c) rimpiazzare temporaneamente il conduttore dell’azienda o i suoi soci coadiuvanti familiari o i lavoratori dipendenti che usufruiscono di riposo settimanale o di uno o più periodi di ferie annuali; d) rispondere al fabbisogno supplementare di manodopera per cause di forza maggiore.