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Regional Act No. 66 making provision on marine fisheries and regulating interventions to promote marine fisheries and aquaculture

صدر في 2005-12-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

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عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 66: Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Toscana
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, aquaculture, subsidy/incentive, policy/planning, registration, non-commercial fishing, offences/penalties, fishing authorization, basic legislation, fishery management and conservation, authorization/permit

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  1. LEGGE REGIONALE N. 66 DEL 07-12-2005 REGIONE TOSCANA Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 45 del 16 dicembre 2005 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Oggetto della legge e finalità 1. La presente legge disciplina: a) gli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche rivolti alle imprese di pesca e di acquacoltura; b) il rilascio delle licenze di pesca; c) la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della regione. 2. Le politiche della Regione Toscana in materia di pesca professionale e di acquacoltura si ispirano ai principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell’ambiente e dei consumatori ed a tal fine: a) sostengono prioritariamente le produzioni sicure e di qualità; b) incentivano la multifunzionalità delle imprese di pesca e di acquacoltura; c) si avvalgono della concertazione con le province e le associazioni di categoria e della consultazione delle istituzioni della ricerca scientifica e delle proprie agenzie; d) favoriscono l’autonoma iniziativa delle associazioni di categoria per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. ARTICOLO 2 Competenze della regione 1. Sono riservate alla regione le funzioni concernenti: a) i rapporti con le altre regioni, con lo Stato e l’Unione europea; b) il programma regionale per la pesca e l’acquacoltura di cui all’articolo 7; c) il riconoscimento del distretto di pesca; d) gli interventi di cui all’articolo 6 per i quali il programma regionale di cui all’articolo 7 individua la necessità di un’attuazione unitaria sul territorio regionale; e) il rilascio dell’autorizzazione alla pesca a fini scientifici; f) il rilascio dell’autorizzazione alla pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro di cui all’articolo 18 commi 3 e 4. ARTICOLO 3 Competenze delle province 1. E’ competenza delle province quanto non espressamente riservato dalla presente legge alla regione ed alle sue agenzie. In particolare le province: a) approvano e trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale i piani annuali provinciali d’intervento nel settore della pesca e dell’acquacoltura in armonia con gli indirizzi impartiti dal programma regionale, nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal programma stesso; b) gestiscono i piani provinciali; c) esercitano i controlli tecnici ed amministrativi circa il corretto impiego delle risorse per l’attuazione degli interventi previsti dai piani provinciali; d) rilasciano, nei limiti determinati dal programma regionale, le licenze di pesca; e) trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull’attuazione dei rispettivi piani, riferita all’anno precedente. ARTICOLO 4 Competenze delle agenzie regionali 1. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) recante l’equiparazione degli imprenditori ittici agli imprenditori agricoli, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) esercita le competenze di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1993 n. 37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale) applicabili allo specifico settore della pesca e dell’acquacoltura. 2. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) esercita per il settore della pesca e dell’acquacoltura le competenze di cui all’articolo 8 comma 1 lettera a4) ed all’articolo 8bis della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana). ARTICOLO 5 Definizioni 1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni: a) attività di pesca: ogni azione diretta a catturare e prelevare organismi viventi nelle acque mediante attrezzi a ciò destinati; b) pesca marittima: ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale, all’esterno della congiungente i punti più foranei delle foci dei fiumi e degli sbocchi in mare degli altri corsi d’acqua, naturali ed artificiali. E’ considerata ad ogni effetto pesca marittima la pesca esercitata nelle lagune e nei bacini di acqua salsa o salmastra; c) pesca costiera: 1) pesca costiera locale: attività di pesca esercitata a fini economici da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa; 2) piccola pesca artigianale: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto, uguale o inferiore a 12 metri e di stazza inferiore alle 10 tonnellate, entro 12 miglia dalla costa; 3) pesca costiera ravvicinata: attività di pesca esercitata a fini economici con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa; d) pesca professionale marittima: le attività di cattura e prelievo, come definite alla lettera b) esercitate da soggetti abilitati che svolgono tale attività come esclusiva o prevalente in termini di reddito; e) pesca-turismo: l’attività di cattura e prelievo esercitata a fini economici, da imprenditori ittici singoli o associati in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l’imbarco di persone diverse dall’equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative; f) pesca sportiva in mare: l’attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro; g) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di specie animali e vegetali, in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; j) pesca scientifica: l’attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata; k) imprenditore ittico: chi esercita un’attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l’attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici; l) associazioni di categoria: le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale ed operanti in Toscana. ARTICOLO 6 Azioni 1. Le azioni hanno per oggetto: a) il monitoraggio e l’identificazione dei fabbisogni di innovazione e di sviluppo del settore; b) la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo tecnologico e la divulgazione; c) la promozione, la pubblicità dei prodotti e dei consumi ittici e la promozione di nuovi sbocchi di mercato per gli stessi prodotti; d) gli interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza nel settore; e) il miglioramento della qualità dei prodotti; f) gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo della flotta, l’abbandono definitivo e riconversione delle attività di pesca e gli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo degli impianti di acquacoltura; g) gli interventi di ammodernamento, razionalizzazione e nuova realizzazione di strutture ed infrastrutture di servizio alla pesca ed all’acquacoltura, con particolare riguardo alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni locali; h) lo sviluppo della piccola pesca costiera anche attraverso il sostegno alle imprese esercitanti questa tipologia di pesca; i) l’incentivazione delle attività di pesca-turismo ed ittiturismo; j) l’assistenza e consulenza rivolte alle imprese di pesca e agli operatori del settore; k) la formazione professionale indirizzata agli imprenditori ed addetti ai settori della pesca e dell’acquacoltura; l) i contributi a parziale copertura dei danni a favore dei pescatori e degli acquacoltori singoli o associati che abbiano subito gravi danni a seguito di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale; m) il sostegno alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e le associazioni di categoria o le strutture che ne siano unitaria espressione o consorzi rappresentativi delle locali imprese di pesca volte: 1) alla promozione e sviluppo dell’associazionismo nel settore finalizzato a migliorare la gestione delle produzioni, migliorarne l’integrazione con la complessiva filiera agro-alimentare, la gestione delle strutture di servizio alla pesca ed all’acquacoltura, il trasferimento di innovazione alle imprese, l’informazione e la divulgazione; 2) all’incentivazione della conversione delle motorizzazioni marine a nuove motorizzazioni a più basso impatto ambientale con priorità per l’utilizzo di carburanti derivanti da produzioni agricole; 3) all’assistenza nella gestione amministrativa delle imprese finalizzata a conseguire la riduzione dei tempi procedurali e la semplificazione amministrativa; 4) alla messa a punto di sistemi di controllo e di tracciabilità della filiera ittica; 5) alla sperimentazione di pratiche di pesca responsabile e di attività integrative del reddito derivante dalla pesca, con particolare riguardo alle attività di tutela dell’ecosistema; 6) alla tutela e valorizzazione delle produzioni locali; 7) alla bonifica dell’ecosistema marino con particolare riferimento al recupero di rifiuti dispersi in mare; n) gli studi e le ricerche inerenti il settore, in particolare orientati a: 1) valutare la consistenza delle risorse biologiche marine interessanti la pesca professionale; 2) promuovere innovazioni tecniche e scientifiche per migliorare la sostenibilità del prelievo, per migliorare la gestione delle risorse, la salubrità dei prodotti, la loro trasformazione e commercializzazione, le condizioni della sicurezza a bordo e l’innovazione aziendale. ARTICOLO 7 Programma regionale per la pesca e l’acquacoltura 1. La Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) adotta e propone per l’approvazione al Consiglio regionale il programma regionale per la pesca e l’acquacoltura, di seguito denominato programma. 2. Il programma dispone l’attuazione delle politiche regionali in materia di pesca ed acquacoltura per un periodo corrispondente a quello del piano regionale di sviluppo e si coordina, per l’acquacoltura, con il programma di sviluppo dell’acquacoltura di cui all’articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 33 (Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica). 3. La Giunta regionale nella redazione del programma tiene conto degli indirizzi e delle proposte espressi dalla Commissione di cui all’articolo 9. 4. Per la redazione del programma, la Giunta regionale si avvale, altresì, delle agenzie regionali ARPAT ed ARSIA secondo le loro rispettive competenze. 5. Il programma, in coerenza con il modello analitico previsto dalla vigente normativa regionale: a) analizza la situazione del settore in ambito regionale; b) fissa gli obbiettivi che si intendono perseguire ed indica i beneficiari, nell’ambito di quelli individuati dall’articolo 8; c) descrive le tipologie di intervento finanziabili tra quelle descritte nell’articolo 6 e ne fissa le priorità; d) determina le risorse complessive da destinare all’attuazione del programma, specificando in particolare quelle relative alla sua prima annualità; e) determina la ripartizione delle risorse fra le province conseguente alla definizione di oggettivi criteri ed in relazione alle competenze loro trasferite e le relative procedure di assegnazione; f) determina il livello percentuale di co-finanziamento da parte dei beneficiari per le diverse tipologie di intervento; g) indica le fasi della procedura per attivare i diversi interventi e le modalità di monitoraggio del programma; h) definisce gli eventuali interventi sanzionatori e di revoca dei finanziamenti; i) definisce la tipologia e le modalità di controllo circa il corretto impiego delle risorse da parte dei soggetti beneficiari pubblici e privati; j) detta opportuni indirizzi e direttive alle agenzie regionali, in ordine alle loro rispettive competenze nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 6. Il programma indica il quadro finanziario, annualmente aggiornato, in relazione alle risorse regionali rese disponibili ed a quelle aggiuntive di provenienza comunitaria e nazionale per le quali si prevede l’iscrizione nel bilancio della Regione Toscana. 7. Il programma, tenendo conto degli studi e ricerche di cui all’articolo 6 comma 1 lettera n), può definire le strategie di intervento e le relative modalità di attuazione anche in riferimento a: a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate; b) individuazione di aree marine e di aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento; c) determinazione di modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite. 8. Il programma stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di pesca, per ciascuna provincia, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono comunque complessivamente superare quelle rilasciate, alla stessa data, dal Ministero delle politiche agricole e forestali (MIPAF), alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, di cui all’articolo 11 della legge 14 luglio 1965 n. 963 (Disciplina della pesca marittima) tenuti dalle Capitanerie di porto della Toscana e che a tale data risultino in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato ad ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca. ARTICOLO 8 Beneficiari degli interventi 1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono: a) gli imprenditori ittici singoli ed associati e le associazioni di categoria; b) gli enti locali; c) le agenzie regionali. 2. Se i beneficiari sono enti locali o agenzie regionali e gli interventi rientrano fra i loro fini istituzionali, le risorse sono assegnate in forma diretta; negli altri casi sono assegnate a mezzo di bandi ad evidenza pubblica, conformemente alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 3. Le risorse finalizzate alla realizzazione, da parte delle associazioni di categoria, degli interventi descritti all’articolo 6 comma 1 lettere d), k) , m) sono assegnate a mezzo di specifiche convenzioni stipulate con le medesime associazioni. 4. Le quote di partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari alla realizzazione degli interventi sono determinate nel rispetto della normativa comunitaria vigente. ARTICOLO 9 Commissione consultiva per la pesca e l’acquacoltura 1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca e l’acquacoltura, di seguito denominata Commissione. 2. La Commissione è composta come segue: a) da un dirigente della direzione generale regionale competente in materia di pesca e di acquacoltura, o da un suo delegato, che la presiede; b) da tre docenti universitari designati dai rettori delle Università di Firenze, Pisa e Siena, esperti nelle tematiche attinenti il settore della pesca e dell’acquacoltura; c) da un rappresentante per ciascuna provincia costiera o nel cui territorio siano situati uno o più impianti di acquacoltura; d) da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria come definite all’articolo 5 lettera l) ; e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 3. La Commissione elabora proposte per la predisposizione del programma regionale per le attività di pesca e di acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura. 4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b). ARTICOLO 10 Distretto di pesca e di acquacoltura 1. Il distretto di pesca e di acquacoltura (di seguito denominato distretto) è costituito con accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati, che operano nel sistema produttivo regionale della pesca e dell’acquacoltura, al fine di consolidare e rafforzare l’aggregazione e il confronto degli interessi dei partners e di valorizzare lo sviluppo del settore. 2. La Giunta regionale riconosce il distretto, previo parere della Commissione di cui all’articolo 9. 3. L’accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano le province costiere e le province in cui sia situato almeno un impianto di acquacoltura della Toscana e le associazioni di categoria interessate. 4. La Giunta regionale determina: a) i criteri di organizzazione del distretto; b) i contenuti minimi della strategia di sviluppo del distretto, anche ai fini del suo riconoscimento; c) la procedura per il riconoscimento del distretto. 5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 3 e di mancata definizione, da parte del distretto, dei contenuti di cui al comma 4 lettera b) la Giunta revoca il riconoscimento. ARTICOLO 11 Attività del distretto 1. Il distretto, nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 10, svolge le seguenti funzioni: a) favorisce e rafforza il dialogo e l’interazione fra i diversi soggetti pubblici e privati che vi hanno aderito, creando le più favorevoli condizioni operative; b) sostiene e coordina iniziative di marketing promuovendo l’immagine del territorio, del mare e delle produzioni ittiche; c) promuove attività conoscitive ed informative finalizzate allo studio ed al monitoraggio di problemi a carattere economico, ambientale, territoriale, sociale e culturale; d) promuove al fine della massima valorizzazione delle risorse disponibili il coordinamento delle varie politiche di gestione del territorio, del mare e di sviluppo del settore; e) favorisce le iniziative di programmazione negoziata e di patti d’area interessanti l’ambito del distretto; f) favorisce la stipula di convenzioni fra province aderenti e consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l’attuazione di interventi di competenza delle province e di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto. 2. La competente struttura della Giunta regionale, con le risorse di cui all’articolo 7, partecipa al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6 proposti unitariamente dalle province che aderiscono al distretto volti a promuovere e rafforzare nell’ambito distrettuale la gestione delle risorse e le opportunità presenti. ARTICOLO 12 Rilascio delle licenze di pesca 1. Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell’articolo 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca professionale devono essere muniti di apposita licenza. 2. Le licenze di pesca, in considerazione del carattere sovracomunale del mare territoriale antistante il territorio regionale, sono rilasciate dalle province nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 comma 8 e dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera a). 3. Le licenze di pesca rilasciate ai sensi della presente legge sostituiscono ad ogni effetto le licenze già rilasciate ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima). 4. Le licenze hanno validità di otto anni dalla data di rilascio e sono rinnovabili a richiesta dell’interessato. Il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca sono subordinati al pagamento, alle province, degli oneri di concessione fissati dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera a). 5. Per l’esercizio della pesca professionale subacquea la provincia di residenza del pescatore rilascia la licenza annuale, nel rispetto del numero massimo fissato dal programma regionale di cui all’articolo 7 e con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera a). ARTICOLO 13 Registro della pesca professionale 1. Presso le province costiere è costituito il registro dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatarie di licenza di pesca, nel quale si iscrivono coloro che intendono esercitare la pesca professionale. 2. Le condizioni e le modalità generali dell’iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello dello stesso e le norme per la sua tenuta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all’articolo 14 comma 1 lettera a). 3. Le province provvedono, con periodicità semestrale, a trasmettere copie del registro alla Regione Toscana ed al MIPAF, ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di registrazione delle navi da pesca. ARTICOLO 14 Regolamenti di attuazione 1. La Regione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva i seguenti regolamenti di attuazione che disciplinano: a) le modalità del rilascio delle licenze di pesca e dell’iscrizione nel registro della pesca professionale, nonché il modello del registro e le norme per la sua tenuta; b) le modalità di esercizio delle attività di pesca professionale, di pesca-turismo, di pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro, di pesca sportiva, di pesca subacquea, di pesca a fini scientifici, nonché il funzionamento della Commissione di cui all’articolo 9 e gli oneri di concessione relativi al rilascio ed al rinnovo della licenza di pesca. ARTICOLO 15 Pesca sportiva 1. Il regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b) stabilisce le norme da osservarsi nell’esercizio della pesca sportiva in mare, che comunque è esercitata senza licenza. 2. E’ fatto divieto ai pescatori sportivi di commercio del pescato. ARTICOLO 16 Pesca subacquea 1. La pesca con il fucile subacqueo e con attrezzi similari è consentita ai maggiori di anni sedici. 2. Il regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b) stabilisce cautele e modalità da osservarsi nell’esercizio della pesca subacquea. ARTICOLO 17 Pesca-turismo 1. Nell’ attività di pesca-turismo sono ricomprese: a) lo svolgimento di pesca sportiva mediante impiego degli attrezzi da pesca e secondo i limiti previsti dal regolamento regionale; b) lo svolgimento della pesca con i sistemi ed attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell’imbarcazione usata; c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell’ambiente costiero, delle lagune costiere, dei laghi e delle acque interne, anche mediante l’offerta di posti letto sia sulle imbarcazioni che nelle abitazioni dei pescatori professionali. 2. L’attività di pesca-turismo è disciplinata dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b). ARTICOLO 18 Pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro 1. Il novellame è costituito dagli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nel regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b). 2. La pesca del novellame è consentita ai soli fini di ricerca con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b). 3. La pesca del novellame di sarda (bianchetto), in deroga a quanto previsto dal comma 2, può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per un periodo limitato di ciascun anno, previo parere vincolante del MIPAF rilasciato in conformità all’ordinamento comunitario in materia di permessi di pesca speciali. 4. La pesca di aphia minuta (rossetto) e di spicara smaris (zerro) può essere autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale per periodi e zone definiti dal programma regionale di cui all’articolo 7, con gli attrezzi e le modalità disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b). ARTICOLO 19 Pesca a fini scientifici 1. La struttura competente della Giunta regionale, su parere dell’ARPAT, può autorizzare le Università e gli istituti scientifici riconosciuti ad effettuare a scopo di studio e ricerca scientifica le catture degli organismi marini. 2. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca a fini scientifici sono disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b). ARTICOLO 20 Vigilanza 1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, alle province. 2. Quando lo richiedano i soggetti preposti alla vigilanza, i pescatori e gli altri addetti alle attività di cui alla presente legge consentono l’ispezione delle navi, dei contenitori, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto di cui abbiano l’uso o la detenzione. ARTICOLO 21 Sanzioni amministrative 1. Si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3000,00 per chi esercita la pesca professionale in zone e tempi vietati dal programma e dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b), oppure detiene, trasporta o commercia il prodotto di tale pesca; b) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2500,00 per chi esercitando la pesca professionale pesca quantità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b); c) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3000,00 per chi esercita la pesca professionale con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti vietati o non espressamente permessi dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b), oppure detiene, trasporta o commercia il prodotto di tale pesca; d) sanzione amministrativa da euro 1000,00 a euro 4000,00 in caso di commercio del pescato da parte di soggetti diversi dai pescatori professionali ; e) sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3000,00 per chi esercita la pesca sportiva in violazione dell’articolo 15 e del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b); f) sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2000,00 per chi esercita la pesca subacquea in violazione di quanto disposto dall’articolo 16 e dal regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b); g) sanzione amministrativa da 600,00 a 3000,00 euro per chi esercita la pesca-turismo in violazione dell’articolo 17 e del regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b); h) sanzione amministrativa da 800,00 a 3500,00 euro per chi esercita la pesca e il commercio del novellame in violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 18 e del regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b); i) sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1000,00 per chi esercita la pesca a fini scientifici in violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 19 e del regolamento di cui all’articolo 14 comma 1 lettera b). 2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) ed alla legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 3. Gli enti competenti all’irrogazione delle sanzioni e all’introito delle somme riscosse sono le province rispettivamente competenti sulla fascia marina antistante il loro territorio. ARTICOLO 22 Confisca 1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del pescato, nonché degli attrezzi, esclusa l’imbarcazione, utilizzati per commettere la violazione. 2. La confisca di cui al comma 1 è disposta con l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza. ARTICOLO 23 Monitoraggio e valutazione 1. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce al Consiglio, entro il primo semestre di ciascun anno, sull’attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di sostegno e valorizzazione della pesca marittima e acquacoltura. 2. A tal fine la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l’altro: a) tempi e forme delle azioni intraprese per il coordinamento con Stato, Comunità europea e altre regioni; b) descrizione degli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 6 con particolare riferimento a quelli svolti tramite convenzioni con le associazioni di categoria; c) criteri e procedure adottati per il riconoscimento dei distretti di pesca e acquacoltura, numero dei distretti riconosciuti e descrizione di massima delle iniziative da loro intraprese; d) misura in cui i potenziali utenti hanno usufruito del rilascio o rinnovo della licenza di pesca e dell’iscrizione nel registro della pesca professionale; e) dati relativi alle autorizzazioni rilasciate per la pesca del novellame, del bianchetto, del rossetto e dello zerro o per la pesca a fini scientifici; f) suddivisione delle sanzioni irrogate per livello di importo, tipo di infrazione e localizzazione geografica. ARTICOLO 24 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, decorrenti dall’anno 2006, si fa fronte tramite l’utilizzo delle risorse allocate nei fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione 2005 alla unità previsionale di base (UPB) n. 741 “Fondi – spese correnti” per l’importo di euro 885.747,75 e alla UPB n. 743 “Fondi – spese di investimento” per l’importo di euro 2.213.332,25. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. 3. Le risorse provenienti dallo Stato finalizzate alle azioni previste dalla presente legge sono allocate in apposito fondo per gli interventi per la pesca professionale e l’acquacoltura e si aggiungono ai finanziamenti previsti dal presente articolo. ARTICOLO 25 Disposizioni transitorie e finali 1. L’efficacia delle disposizioni di cui al titolo III e titolo IV della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 14. 2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 14 cessano di avere applicazione in Toscana le discipline statali legislative e regolamentari che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi. 3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti. 4. In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7 comma 2, può proporre al Consiglio regionale l’approvazione di programmi annuali. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 7 dicembre 2005 La presente legge è promulgata a seguito della decisione positiva della Commissione Europea C(2005) 1317 del 22.04.2005 e dell’approvazione del Consiglio Regionale nella seduta del 24.11.2005.

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