Regional Act No. 63 of 1996 on the establishment of the integrated water service and of ATOs and providing for cooperation measures between local authorities
صدر في 1996-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Basilicata
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- public water, effluent waste water/discharge, water resources management, priorities, water supply, sewerage, institution, pollution control, freshwater pollution, governance
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REGIONE BASILICATA LEGGE REGIONALE N. 63 DEL 23-12-1996 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. DELIMITAZIONE DELL' UNICO AMBITO OTTIMALE E DISCIPLINA DELLE FORME E DEI MODI DI COOPERAZIONE FRA GLI ENTI LOCALI. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N. 62 DEL 31 dicembre 1996 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: CAPO I GENERALITA' ARTICOLO 1 Finalità e oggetto della legge 1. La regione Basilicata promuove una politica generale di governo delle risorse idriche mirata alla loro tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo principi di solidarietà e di reciprocità , anche con le Regioni limitrofe. Promuove altresì la sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici; la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, nonchè di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso plurimo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione. 2. In attuazione della legge 5/ 1/ 1994 n. 36 ed in funzione degli obiettivi di cui al precedente comma, la presente legge ha per oggetto: a) la individuazione e la delimitazione, nel rispetto dell' art. 8 della legge 36/ 94, dell' ambito territoriale ottimale per la riorganizzazione dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, nonchè di fognatura e depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il servizio idrico integrato; b) la disciplina, ai sensi della legge 8/ 6/ 1990 n. 142 e del 3 comma dell' art. 9 della legge 36/ 94, delle forme e dei modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell' ambito territoriale di cui al precedente punto a), finalizzata alla riorganizzazione del servizio idrico integrato; c) il conseguimento di una gestione industriale secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità ; d) la definizione dei termini e delle procedure per l' organizzazione del servizio idrico integrato. 3. Il servizio idrico, nell' ambito territoriale, è affidato ad un unico soggetto gestore, salvo quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 36/ 94. CAPO II AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER L' ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ARTICOLO 2 Individuazione dell' ambito territoriale ottimale unico 1. In applicazione dei criteri indicati dal 1 comma dell' art. 8 della legge 36/ 94 e dal 2 comma lettera a) del precedente art. 1, il territorio della Regione Basilicata è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale, che, di seguito, sarà definito ATO Basilicata. 2. I confini dell' ambito territoriale di cui al precedente comma e gli enti locali in esso ricadenti sono quelli definiti dai confini regionali. ARTICOLO 3 Modifica dell' ambito territoriale ottimale 1. La delimitazione di cui al precedente articolo può essere modificata per armonizzare l' ATO Basilicata a seguito di sopravvenute intese con le Regioni interessate ai sensi del 3 comma dell' art. 8 della legge 36/ 94. 2. Alle modifiche di cui al comma precedente provvede il Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentiti gli Enti locali, le autorità di bacino regionali ed interregionali e l' Autorità d' Ambito di cui al successivo articolo 7. 3. Il provvedimento di modifica di cui al 2 comma del presente articolo detta inoltre le disposizioni per adeguare la convenzione tra gli Enti locali di cui al successivo articolo 5 al nuovo assetto dell' ATO Basilicata risultante dalla nuova delimitazione. CAPO III FORME E MODI DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI ARTICOLO 4 Esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazioni del servizio idrico integrato 1. I Comuni e le Province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legge 36/ 94 in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, così come di seguito identificate: a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del servizio idrico integrato da garantirsi agli utenti; b) adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari per l' adeguamento del servizio idrico integrato alla domanda dell' utenza; c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria e definizione del piano finanziario relativo ai programmi di intervento di cui alla precedente lettera b); d) scelta delle modalità di gestione del servizio idrico integrato, nell' ambito esclusivo degli istituti previsti dall' art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 142/ 90, come integrato dall' art. 12 della legge 23/ 12/ 1992 n. 498; e) salvaguardia degli organismi esistenti secondo quanto previsto dal 4 comma dell' artº 9 della legge 36/ 94; f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla precedente lettera d); g) vigilanza e controllo sulla gestione del servizio e sull' osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione del servizio di cui all' art. 11 della legge 36/ 94. 2. Nell' esercizio delle funzioni di cui al 1 comma del presente articolo, i Comuni e le Province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati dal successivo articolo 5, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio idrico integrato. ARTICOLO 5 Convenzione tra gli enti locali per l' esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato 1. In attuazione di quanto disposto dall' artº 4 della presente legge, i Comuni e le Province stipulano apposita convenzione entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge, attenendosi allo schema riportato come Allegato A alla presente legge. 2. Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma da parte di tutti gli enti locali ricadenti nell' ATO Basilicata, la provincia di Potenza assume ogni iniziativa necessaria ed esercita le relative funzioni di coordinamento. 3. Decorso inutilmente il termine fissato al 1 comma del presente articolo, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta giorni, dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui al 2 comma lettera d) dell' art. 32 della legge 142/ 90 e dal Presidente della Giunta Regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida. ARTICOLO 6 Costituzione dell' Autorità d' Ambito 1. Con la convenzione i Comuni e le Province dell' ATO Basilicata istituiscono un organismo comune, denominato Autorità d' Ambito, con sede a Potenza, inizialmente presso la provincia, per l' organizzazione del servizio idrico integrato. 2. L' Autorità d' Ambito, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, esercita attraverso i propri organi le funzioni elencate al precedente art. 4, in nome e per conto di tutti i Comuni e delle Province di Potenza e Matera. ARTICOLO 7 Organi dell' Autorità d' Ambito 1. Sono organi dell' Autorità d' Ambito: - l' Assemblea dei rappresentanti degli enti locali convenzionati; - il Consiglio esecutivo; il presidente ed il Vice Presidente. 2. Il funzionamento degli organi dell' Autorità d' Ambito è disciplinato da un apposito regolamento approvato dalla Assemblea. 3. La convenzione prevista dal precedente art. 5 contiene le ulteriori modalità di funzionamento degli Organi, nonchè l' organizzazione e i compiti degli uffici dell' Autorità d' Ambito; nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell' Autorità d' Ambito, provvedendosi alla copertura dei relativi costi inizialmente con fondo di dotazione erogato dalla Regione. ARTICOLO 8 Autorità d' Ambito: Assemblea L' Assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti locali convenzionati ed è composta: a) dai Sindaci, o assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza; b) dai Presidenti, o assessori delegati, delle Province di Potenza e Matera, senza diritto di voto. 2. In prima convocazione l' Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei voti espressi pro quota da ciascuno ai sensi della lettera a) del precedente comma; in seconda convocazione l' Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei voti espressi pro quota da ciascuno ai sensi della lettera a) del precedente comma. 3. L' Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell' Autorità d' Ambito ed in particolare: a) determina la tariffa unica di ambito, articolata come previsto all' art. 14 della presente legge; b) adotta il programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio; c) decide in merito alla salvaguardia degli organismi esistenti in applicazione del 4 comma dell' art. 9 della legge 36/ 94; d) individua la forma di gestione del servizio idrico integrato nell' ambito degli istituti di cui al 1 comma lettera d) dell' art. 4 della presente legge; e) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione; f) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell' Autorità d' Ambito; g) approva le modifiche alla convenzione istitutiva della Autorità d' Ambito; h) approva il regolamento che disciplina il funzionamento degli organi dell' Autorità d' Ambito; i) nomina e revoca la componente elettiva del Consiglio esecutivo; l) nomina e revoca anche disgiuntamente il presidente ed il Vice Presidente del Consiglio esecutivo; m) adotta gli atti che non sono attribuiti dalla presente legge al Consiglio esecutivo. ARTICOLO 9 Consiglio esecutivo 1. Il Consiglio esecutivo è eletto in seno all' Assemblea ed è composto da: a) Presidente; b) Vice Presidente; c) quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti; d) quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti; e) i componenti già designati in Assemblea da ciascuno dei Comuni capoluogo e da ciascuna delle Province. 2. Il Consiglio esecutivo delibera a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati. 3. Al Consiglio esecutivo competono: a) la predisposizione degli atti da sottoporre all' Assemblea; b) l' esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea ed in particolare di quella concernente il programma degli interventi necessari per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio come previsto dall' art. 11 punto 3 della legge 36/ 94; c) l' approvazione del piano finanziario relativo al programma di cui alla precedente lettera b); d) il compimento degli atti necessari per procedere all' affidamento della gestione del servizio; e) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull' operato del gestore e sulla gestione del servizio idrico integrato. 4. Il Consiglio esecutivo è dotato di un ufficio di direzione tecnico - amministrativo che lo coadiuva nelle attività connesse alle funzioni di propria competenza e che risponde del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso. 5. L' ufficio di direzione è costituito da un direttore tecnico e da un direttore amministrativo nominati dal Consiglio esecutivo. La copertura dei posti degli uffici di direzione avviene mediante contratto di diritto privato o pubblico, a tempo determinato ai sensi del 5 comma dell' art. 51 della legge 5/ 6/ 90 n. 142. ARTICOLO 10 Presidente e Vice Presidente dell' Autorità d' Ambito 1. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell' Autorità d' Ambito. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza compete al Vice Presidente. 2. Il presidente convoca e presiede l' Assemblea ed il Consiglio esecutivo; predispone l' ordine del giorno dei lavori del Consiglio esecutivo. 3. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall' Assemblea, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta. ARTICOLO 11 Convenzione tra l' Autorità d' Ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato. Casi di pluralità di gestori 1. In attuazione dell' art. 11 della legge 36/ 94, i rapporti tra l' Autorità d' Ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione. 2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio Regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, l' Autorità d' Ambito procede agli adempimenti previsti dal 2 e 3 comma dell' art. 11 della legge 36/ 94, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui al 2 comma dell' art. 4 della presente legge. 4. Il gestore del servizio idrico integrato è unico per l' intero ambito. Tuttavia l' Autorità d' Ambito può provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, sia al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità , sia nel caso previsto dal 3 comma dell' art. 10 della legge 36/ 94; in tal caso il nuovo gestore del servizio idrico integrato svolge il compito di coordinamento del servizio. 5. L' individuazione dei soggetti che possono essere salvaguardati dall' Autorità d' Ambito è subordinata alla verifica del rispetto dell' interesse generale dell' intero ambito, della qualità del servizio e del risparmio dei costi di gestione, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione riportato come allegato " A" della presente legge. ARTICOLO 12 Funzioni regionali 1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull' attività dell' Autorità d' Ambito. 2. Il controllo di legittimità sugli atti di competenza dell' assemblea e sugli atti di cui al 3 comma lettera d) dell' art. 9 della presente legge è esercitato dall' Organo di controllo competente. 3. Le modalità e i tempi dell' esercizio del controllo sono disciplinati dalle norme regionali, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge. 4. Le funzioni di programmazione vengono esercitate sulla base degli indirizzi stabiliti dal Piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del Piano regionale di risanamento delle acque di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e, sul Piano finanziario, in sede di determinazione da parte della Giunta Regionale delle priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari. 5. Le funzioni di controllo attengono: a) alla verifica della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall' Autorità d' Ambito con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione; b) alla verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmatori sopra indicati; c) al controllo delle prestazioni del gestore unico nell' ATO Basilicata per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per gli investimenti. 6. Per permettere lo svolgimento di tali attività di programmazione e controllo, le Autorità di Ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest' ultima richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione. 7. Nell' ambito dell' espletamento delle predette funzioni, la Regione provvede: a) a svolgere le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal Comitato per la vigilanza sull' uso delle risorse idriche di cui all' art. 21 della legge 36/ 94; b) a promuovere periodicamente apposite conferenze di servizio tra il Presidente dell' Autorità d' Ambito e, in relazione alle loro competenze, le Province e le Autorità di bacino, al fine di conseguire l' obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l' azione amministrativa nell' ATO Basilicata; c) a promuovere progetti, studi e ricerche. Il relativo capitolo di spesa è istituito con legge di bilancio dell' esercizio finanziario 1997. ARTICOLO 13 Accordi di programma 1. In applicazione dell' art. 17 della legge 36/ 94, ai fini di pianificare l' utilizzo delle risorse idriche, per la definizione di programmi di intervento e per l' attuazione delle opere relative, che richiedano l' azione integrata della Regione Basilicata e di altra regione limitrofa, la Regione Basilicata ha facoltà di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalità di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e per ogni altro adempimento connesso. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all' art. 27 della legge 142/ 90. ARTICOLO 14 Tariffa d' Ambito 1. La tariffa di cui al 1 comma lettera c) dell' art. 4 della presente legge è unica per tutto l' Ambito e costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Il nuovo gestore del servizio idrico integrato provvede ad applicarla all' utenza, secondo quanto stabilito dall' art. 15 della legge 36/ 94. 2. In attuazione dell' art. 13 della legge 36/ 94, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base di criteri definiti anche dalla regione, articolazioni e modulazioni in riferimento a particolari situazioni territoriali, idrogeologiche, orografiche e di fasce sociali con particolare riferimento alle famiglie numerose e categorie di utenza. CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E NORME TRANSITORIE ARTICOLO 15 Addizionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica 1. La Regione Basilicata, ai sensi del 4 comma dell' art. 18 della legge 36/ 94, istituisce l' addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica. 2. L' ammontare della addizionale è determinato nella misura di una percentuale, stabilita annualmente mediante apposita deliberazione della Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, del canone per le utenze di acqua pubblica. 3. L' addizionale è dovuta dall' utente contestualmente e con le medesime modalità del canone per le utenze di acqua pubblica ed è riscossa, per conto della Regione, degli uffici competenti alla riscossione del canone stesso. ARTICOLO 16 Fondo integrato per la gestione di sistemi di monitoraggio e per il coofinanziamento di infrastrutture idriche 1. A partire dall' esercizio finanziario 1997 è istituito un " Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per il coofinanziamento di strutture idriche", finalizzato: a) alla realizzazione ed all' esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche; b) alla partecipazione finanziaria per la realizzazione di infrastrutture idriche di rilevante interesse sociale e collettivo. 2. Alla copertura finanziaria del " Fondo" si provvede, a partire dal 1997, destinando a tal fine: a) i proventi dell' addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica di cui al precedente art. 15; b) una quota, non superiore al dieci per cento, della tariffa del servizio idrico integrato di cui al precedente art. 14; c) eventuali risorse finanziarie regionali, statali e comunitari. 3. L' ammontare della quota della tariffa del servizio idrico integrato destinata al " Fondo" e la destinazione dei proventi del medesimo sono stabiliti annualmente mediante apposita deliberazione della Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare Permanente. 4. Il Bilancio 1997 prevederà i relativi capitoli di entrata e di uscita del movimento finanziario di cui ai commi precedenti. ARTICOLO 17 Conferenza regionale delle risorse idriche 1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di risorse idriche e ai fini della formulazione di proposte e pareri per il razionale espletamento del servizio idrico integrato, è istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Conferenza regionale delle risorse idriche. 2. Fanno parte della Conferenza regionale di cui al precedente 1 comma: - il Presidente della Giunta Regionale o l' Assessore del Dipartimento Assetto del Territorio, da lui delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza; i Presidenti delle Province di Potenza e di Matera; il Presidente dell' ATO Basilicata; i rappresentanti degli enti istituzionalmente preposti alla gestione del servizio idrico operanti sul territorio; il segretario dell' Autorità di bacino regionale e interregionale; due docenti universitari, esperti nel settore nominati dalla Giunta Regionale; tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative sul territorio regionale; tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale; un rappresentante designato dalle associazioni del consumatori; una rappresentanza dei servizi tecnici nazionali competenti. 3. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza sono assicurate dall' Ufficio OOPP e Difesa del Suolo della Regione. 4. La Conferenza dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale. 5. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente della Conferenza può sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia. ARTICOLO 18 Stanziamento per la prima organizzazione delle strutture e degli uffici dell' Autorità d' Ambito Per l' avvio e la prima organizzazione delle strutture e degli Uffici dell' Autorità d' Ambito di cui all' art. 7 è prevista la spesa di L. 300.000.000 che farà carico ad apposito capitolo del bilancio 1997 in corso di elaborazione. ARTICOLO 19 Acquedotti ed opere di competenza regionale 1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici, trasferiti alla Regione, ai sensi dell' art. 6 della legge 2/ 5/ 1976 n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, che si sviluppano interamente e internamente al territorio regionale, sono affidati in uso all' Autorità d' Ambito territoriale ai fini dell' istituzione del servizio idrico integrato. 2. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle opere di cui al precedente comma e alla successiva adozione degli atti di formale affidamento. ARTICOLO 20 Personale 1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dal 3 comma dell' art. 12 della legge 36/ 94. Tale normativa si riferisce anche al personale addetto alla gestione delle opere di competenza regionale di cui all' articolo precedente. 2. Ai fini di cui al 1 comma del presente articolo la Giunta Regionale provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di organizzazione dei servizi idrici esistenti in modo particolare per individuare il personale adibito alle suddette gestioni. I Comuni e gli altri enti sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro 60 giorni dalla richiesta regionale. ARTICOLO 21 Pubblicazione La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. ALLEGATO " A" SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE E LA COSTITUZIONE DELL' AUTORITA' D' AMBITO