Regional Act No. 6 of 1996 on the identification of ATO's (Optimal Territorial Areas) and on the integrated management of water resources in implementation of Act No. 36 of 1994
صدر في 1996-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1996, n. 6 (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.4 del 10 febbraio 1996) Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 * * Testo integrato con le modifiche introdotte dall’art.33 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11 e dell'art.6 della legge regionale 23 dicembre 1997, n.46, dall'art. 35 della legge regionale 18 maggio 1998 n° 14 e dall'art. 8 della legge regionale 16 febbraio 2000 n° 12. Art. 1 Finalità 1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) la Regione Lazio disciplina con la presente legge le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Art. 2 Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali 1. La Regione Lazio, in attuazione dell’articolo 8 della legge n. 36 del 1994, riguardante l’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonchè nell’ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge: Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone Art.3 Modifica degli ambiti territoriali 1. Alle modifiche della delimitazione di cui all’ articolo 2, che risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte programmatiche regionali, provvede il Consiglio Regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le Amministrazioni provinciali interessate. 2. Le proposte di modifica, prima dell’approvazione del Consiglio regionale, sono sottoposte alle Autorità di Bacino interessate ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge 36 del 1994. 3. Le Amministrazioni provinciali esprimono i propri pareri, le Autorità di Bacino le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri e le determinazioni si considerano favorevolmente espressi. 4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale procede alla verifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e propone al Consiglio le eventuali modifiche per le quali si applicano le procedure di cui ai commi precedenti. Art. 4 Modalità di cooperazione 1. Al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione: a) stipulare una Convenzione nella forma prevista dall’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) costituire un consorzio ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 142 del 1990. 2. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui al comma 1, lettera a), la Convenzione,denominata "Convenzione di cooperazione", è definita sulla base dello schema di convenzione di cooperazione, contenuto nell’allegato B e formante parte integrante della presente legge. 3. Nella "Convenzione di cooperazione" sono indicati: a) - le finalità; b) - la durata; c) - le forme di consultazione tra enti convenzionati; d) - l’ente locale responsabile del coordinamento e le modalità operative del coordinamento; e) - la delega all’ente responsabile del coordinamento dei poteri per la stipula con i soggetti gestori delle "Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato" di cui all’articolo 9; f) - i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie; g) - le forme per la gestione del servizio idrico integrato, le modalità per la sua organizzazione, per la vigilanza e per il controllo; h) - le procedure per l’assegnazione della gestione del servizio idrico integrato; i) - i parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale sulla base dei quali si può provvedere alla individuazione dei soggetti da salvaguardare. 4. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui al comma 1, lettera b) la convenzione di cui all’articolo 25 comma 2,della legge n. 142 del 1990 è definita sulla base dello schema di convenzione con annesso statuto tipo contenuti negli allegati C e C1 e formanti parte integrante della presente legge. Art. 5 Termini e poteri sostitutivi 1. I comuni e le province appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di consultazione definite nell’articolo 6, provvedono, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a definire ed approvare, nei rispettivi consigli, la "Convenzione di cooperazione" di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), dando mandato al rappresentante legale per la stipula della convenzione stessa, oppure a costituire il consorzio previsto dall’ articolo 4, comma 1, lettera b). 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione attua le procedure sostitutive previste dall’articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992 n. 26 e successive modifiche ai fini della stipula della convenzione di cooperazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a). Art. 6 Forme di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale 1. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale al fine della scelta delle modalità di cooperazione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5. 2. Il Presidente della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale di gestione provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 3. Ove venga attuata la forma di cooperazione prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera a), la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; la provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale è l’Ente responsabile del coordinamento. La "Convenzione di Cooperazione" definisce le modalità di funzionamento della conferenza dei sindaci e dei presidenti. 3bis. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine sono sottoposte all'esame della conferenza dei sindaci e dei presidenti tutte le questioni inerenti i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. In caso di mancata esecuzione da parte degli enti locali delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della provincia responsabile del coordinamento dell'autorità d'ambito, la provincia stessa ne dà comunicazione alla Regione ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente. 3ter. Le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative. Resta ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei consigli degli enti locali convenzione, ove espressamente prevista dalla presente legge. 4. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al presente comma nonchè per le attività di supporto, controllo e vigilanza viene costituita, presso l’ente responsabile del coordinamento, a servizio di tutti gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale, una apposita Segreteria tecnico-operativa. La convenzione di cooperazione di cui all’ articolo 4 stabilisce la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonchè le modalità per l’acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione ed il suo funzionamento. 5. Con l’avvenuta scelta della forma di cooperazione di cui all’articolo 4, ovvero con l’approvazione della convenzione di cooperazione di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 e con l’approvazione della convenzione di costituzione di un consorzio di cui alla lettera b) dello stesso comma, è formalmente costituita l’Autorità di Ambito. Art. 7 Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali 1. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti all’interno della Regione, sono disciplinati dalla Giunta regionale che definisce, con propria deliberazione, sentite le Autorità di Ambito, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori interessati. 2. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l’uso comune di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonchè quelle intercorrenti tra gli ambiti n. 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il mantenimento dell’unitarietà gestionale degli schemi medesimi. Art. 8 Convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato 1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti, approva la "convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 della legge n. 36 del 1994. 2. Al fine della diffusione presso tutti gli operatori interessati, l’atto della Giunta Regionale di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 9 Organizzazione del servizio idrico integrato Approvazione della "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della convenzione-tipo per la gestione di cui all’ articolo 8 gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale definiscono l’organizzazione della gestione del servizio idrico integrato. 2. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso le forme di consultazione previste dall’ articolo 6 e con il coordinamento della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito, sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cooperazione di cui all’ articolo 4, gli enti locali definiscono ed approvano la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo. 3. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) agli adempimenti previsti dal comma 2 provvede il consorzio all’uopo costituito. 4. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo di cui all’ articolo 8. Art. 10 Poteri sostitutivi 1. Trascorso inutilmente il termine previsto dall’ articolo 9 per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato la Regione attua le procedure sostitutive previste dall’art. 30 della legge regionale n° 26 del 1992 e successive modifiche. Art. 11 Scelta dei Soggetti Gestori 1. In attuazione di quanto stabilito con le convenzioni definite in base all’articolo 4, relativamente alle forme per la gestione del servizio idrico integrato ed alle modalità per la sua organizzazione, il Presidente della provincia che svolge le funzioni di coordinamento dell’ambito territoriale con i poteri conferitigli attraverso la delega, o il consorzio costituito in base all’articolo 4, comma 1, lettera b), procedono alla formale stipula con i soggetti gestori delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all’articolo 9. 2. Con la sottoscrizione, da parte del soggetto gestore, della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell’articolo 10 della legge n. 36 del 1994, le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l’esclusione di quelle indicate dal comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 36 del 1994 e delle gestioni salvaguardate dall’articolo 12. della presente legge. Art. 12 Salvaguardia degli organismi di gestione esistenti 1. Gli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale provvedono, di norma, alla gestione del servizio idrico integrato mediante un unico soggetto gestore. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, della legge n. 36 del 1994 , gli enti locali possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In tal caso, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 36 del 1994, le convenzioni di cui all’articolo 4 della presente legge individuano i soggetti da salvaguardare e, contestualmente, il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio. 3. La individuazione dei soggetti da salvaguardare è subordinata ad una verifica condotta in base ai parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale definiti negli schemi di convenzione allegati alla presente legge in modo da garantire l’interesse generale dell’intero ambito ed in ogni caso assicurare la qualità del servizio e consentire risparmi nei costi di gestione, tenuto anche conto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f della legge n. 36 del 1994 Art. 13 Indirizzi e criteri per la formazione del programma di intervento 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, formula gli indirizzi ed i criteri per la formazione dei programmi di intervento, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, ai fini di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia ai programmi di intervento che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale debbono predisporre per la definizione dei contenuti della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato regolante i rapporti tra enti locali ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati di cui all’ articolo 9, nonchè per garantirne la coerenza con la programmazione regionale,. 2. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 definiscono anche le modalità per effettuare in modo omogeneo e coordinato la ricognizione delle opere di captazione, di distribuzione, di fognatura e depurazione esistenti. Art. 14 Ricognizione delle opere 1. Per la predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare regolanti i rapporti tra gli enti locali ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati ed al fine del rispetto del termine previsto all’articolo 9 della presente legge, i comuni procedono alla ricognizione delle opere di captazione, di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti sul proprio territorio entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Art. 15 Acquedotti ed opere di competenza regionale 1. Gli acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza regionale, comprese le pertinenze, attinenti il servizio idrico integrato, sono trasferite ai comuni. 2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle opere di cui al comma 1 per il loro trasferimento ai comuni da effettuare in relazione alla destinazione delle opere stesse e salvaguardandone l’integrità funzionale. 3. Al trasferimento provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto all’atto dell’affidamento della gestione ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della presente legge. Art. 16 Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche 1. E’ istituita, la Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, di seguito denominata Consulta, con sede presso l’Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità della Regione. 2. La Consulta costituisce organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi alla attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative agli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei servizi idrici integrati, alla regolamentazione delle interferenze tra ambiti territoriali ottimali, nonchè alla formazione ed all’aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali ed organizzativi. 3. Della Consulta fanno parte: a) il dirigente del settore 33 della Regione Lazio; b) il dirigente del settore 71 della Regione Lazio; c) 2 tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati dall’Assessore regionale alle Opere e reti di servizi e mobilità e dall’Assessore all’Ambiente; d) i segretari generali delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali interessanti il territorio regionale; e) i responsabili delle segreterie tecnico-operative o dei consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 6 della presente legge presso ciascun ambito territoriale ottimale; f) quattro esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici designati dal Presidente della Giunta Regionale; g) due esperti designati rispettivamente dall’Unione Provinciale Iitaliana (UPI) e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionali. 4. La Consulta è costituita dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto ed è presieduta dall’Assessore regionale alle Opere e reti di servizi e mobilità o da un suo delegato. 5. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 individua, fra i dipendenti regionali, il Segretario della Consulta ed il personale che svolge le funzioni di segreteria. 6. Ai membri della Consulta si applica la legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni. Art. 17 Rapporti economici e patrimoniali 1. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva specifiche direttive per regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra gli enti ed i soggetti che attualmente provvedono alla gestione dei servizi idrici ed i nuovi soggetti gestori. Art. 18 Personale 1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dall’articolo 12 comma 3 della legge n. 36 del 1994. Tale normativa si riferisce anche al personale addetto alla gestione delle opere di competenza regionale di cui all’articolo 15 della presente legge. 2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di organizzazione dei servizi idrici esistenti in modo particolare per individuare il personale adibito alle suddette gestioni. I comuni e gli altri enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro sessanta giorni dalla richiesta regionale. Art. 19 Programmazione degli interventi 1. La Regione, nella formazione dei programmi di intervento per l’utilizzazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, destinati allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi idrici, assicura priorità agli interventi localizzati negli ambiti territoriali ottimali strutturalmente più deboli anche sotto il profilo delle emergenze ambientali in modo da garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dei servizi idrici nel territorio regionale, con tariffe compatibili. Art. 20 Disposizioni finanziarie 1. Fino all’operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati di cui all’articolo 11 della presente legge, le spese connesse all’attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 4 gravano sui comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale in proporzione all’entità della popolazione residente. 2. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio viene istituito un apposito capitolo di spesa avente la denominazione "Spese per la prima attuazione della legge 5 gennaio 1994 n° 36". Con la legge di bilancio relativa all’anno 1996 si provvederà al finanziamento del suddetto capitolo. 3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese da sostenere in base al comma 1 del presente articolo per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da prevedersi negli ambiti territoriali ottimali. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto ed alla utilizzazione dei finanziamenti. Art. 21 Disposizioni finali 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma 22 gennaio 1996 BADALONI Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1996 Allegato A Ambito territoriale ottimale n.1 Lazio Nord-Viterbo N. COMUNE PR. Abitanti ISTAT '91 1 ACQUAPENDENTE VT 5.886 2 ARLENA DI CASTRO VT 920 3 BAGNOREGIO VT 3.857 4 BARBARANO ROMANO VT 897 5 BASSANO IN TEVERINA VT 1.125 6 BASSANO ROMANO VT 3.786 7 BLERA VT 3.193 8 BOLSENA VT 4.064 9 BOMARZO VT 1.463 10 CALCATA VT 886 11 CANEPINA VT 3.098 12 CANINO VT 5.251 13 CAPODIMONTE VT 1.693 14 CAPRANICA VT 4.776 15 CAPRAROLA VT 4.913 16 CARBOGNANO VT 2.012 17 CASTEL S.ELIA VT 1.935 18 CASTIGLIONE IN TEVERINA VT 2.321 19 CELLENO VT 1.271 20 CELLERE VT 1.437 21 CIVITA CASTELLANA VT 15.454 22 CIVITELLA D'AGLIANO VT 1.765 23 CORCHIANO VT 3.067 24 FABRICA DI ROMA VT 5.231 25 FALERIA VT 1.428 26 FARNESE VT 1.832 27 GALLESE VT 2.807 28 GRADOLI VT 1.548 29 GRAFFIGNANO VT 2.330 30 GROTTE DI CASTRO VT 3.187 31 ISCHIA DI CASTRO VT 2.609 32 LATERA VT 1.150 33 LUBRIANO VT 958 34 MARTA VT 3.372 35 MONTALTO DI CASTRO VT 7.063 36 MONTE ROMANO VT 1.950 37 MONTEFIASCONE VT 12.656 38 MONTEROSI VT 1.751 39 NEPI VT 6.346 40 ONANO VT 1.278 41 ORTE VT 7.820 42 PIANSANO VT 2.306 43 PROCENO VT 651 44 RONCIGLIONE VT 7.227 45 S.LORENZO NUOVO VT 2.059 46 SORIANO NEL CIMINO VT 7.767 47 SUTRI VT 4.334 48 TARQUINIA VT 14.020 49 TESSENNANO VT 472 50 TUSCANIA VT 7.721 51 VALENTANO VT 2.923 52 VALLERANO VT 2.446 53 VASANELLO VT 3.555 54 VETRALLA VT 11573 55 VIGNANELLO VT 4.724 56 VILLA S.GIOVANNI VT 1.147 57 VITERBO VT 58.380 58 VITORCHIANO VT 2.554 59 CAMPAGNANO DI ROMA RM 6.874 60 MAGLIANO ROMANO RM 1.096 61 MAZZANO ROMANO RM 2.182 TOTALE ABITANTI 284.397 Ambito territoriale ottimale n.2: Lazio Centrale-Roma Ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale-Roma N. COMUNE PR. Abitanti ISTAT '91 1 ORIOLO ROMANO VT 2.338 2 VEJANO VT 1.938 3 AFFILE RM 1.639 4 AGOSTA RM 1.450 5 ALBANO LAZIALE RM 31.399 6 ALLUMIERE RM 4.273 7 ANGUILLARA SABAZIA RM 10.083 8 ANTICOLI CORRADO RM 940 9 ARCINAZZO RM 1.379 10 ARDEA RM 16.854 11 ARICCIA RM 16.953 12 ARSOLI RM 1.582 13 BRACCIANO RM 11.160 14 CAMERATA NUOVA RM 486 15 CANALE MONTERANO RM 2.698 16 CANTERANO RM 401 17 CAPENA RM 4.875 18 CASAPE RM 812 19 CASTEL MADAMA RM 6.407 20 CASTEL S.PIETRO RM 698 21 CASTELGANDOLFO RM 6.843 22 CASTELNUOVO DI PORTO RM 5.897 23 CERRETO LAZIALE RM 1.077 24 CERVARA DI ROMA RM 495 25 CERVETERI RM 20.625 26 CIAMPINO RM 35.685 27 CICILIANO RM 1.073 28 CINETO ROMANO RM 537 29 CIVITAVECCHIA RM 51.201 30 CIVITELLA S.PAOLO RM 1.386 31 COLONNA RM 3.059 32 FIANO ROMANO RM 6.294 33 FILACCIANO RM 472 34 FIUMICINO RM 41.342 35 FORMELLO RM 7.574 36 FRASCATI RM 20.123 37 GALLICANO RM 3.528 38 GENZANO RM 20.570 39 GERANO RM 1.133 40 GROTTAFERRATA RM 16.361 41 GUIDONIA MONTECELIO RM 57.473 42 JENNE RM 553 43 LADISPOLI RM 19.319 44 LANUVIO RM 8.177 45 LARIANO RM 8.530 46 LICENZA RM 955 47 MANDELA RM 639 48 MANZIANA RM 5.228 49 MARANO EQUO RM 782 50 MARCELLINA RM 5.175 51 MARINO RM 32.903 52 MENTANA RM 30.360 53 MONTE PORZIO CATONE RM 7.452 54 MONTECOMPATRI RM 7.166 55 MONTEROTONDO RM 30.124 56 MORLUPO RM 5.611 57 NAZZANO RM 1.135 58 NEMI RM 1.586 59 PALESTRINA RM 15.802 60 PERCILE RM 271 61 PISONIANO RM 810 62 POLI RM 2.025 63 POMEZIA RM 37.512 64 PONZANO ROMANO RM 906 65 RIANO RM 6.017 66 RIGNANO FLAMINIO RM 5.809 67 RIOFREDDO RM 713 68 ROCCA CANTERANO RM 279 69 ROCCA DI PAPA RM 11.142 70 ROCCA PRIORA RM 8.456 71 ROCCA S.STEFANO RM 1.014 72 ROCCAGIOVINE RM 272 73 ROMA RM 2.733.908 74 ROVIANO RM 1.470 75 S.ANGELO ROMANO RM 2.525 76 S.CESAREO RM 8.022 77 S.GREGORIO DA SASSOLA RM 1.499 78 S.MARINELLA RM 11.819 79 S.ORESTE RM 3.329 80 S.POLO DEI CAVALIERI RM 2.125 81 SACROFANO RM 4.475 82 SAMBUCI RM 819 83 SARACINESCO RM 176 84 SUBIACO RM 9.004 85 TIVOLI RM 52.372 86 TOLFA RM 4.942 87 TORRITA TIBERINA RM 830 88 TREVIGNANO ROMANO RM 3.443 89 VALLEPIETRA RM 398 90 VELLETRI RM 43.423 91 VICOVARO RM 3.819 92 ZAGAROLO RM 10.047 93 FILETTINO FR 614 94 TREVI NEL LAZIO FR 1.951 TOTALE ABITANTI 3.578.846 Ambito Territoriale ottimale n.3: Lazio Centrale-Rieti Ambito Territoriale ottimale n.3 Lazio Centrale-Rieti N. COMUNE PR. Abitanti ISTAT '91 1 ACCUMOLI RI 758 2 AMATRICE RI 3.042 3 ANTRODOCO RI 3.011 4 ASCREA RI 318 5 BELMONTE IN SABINA RI 627 6 BORBONA RI 734 7 BORGO VELINO RI 845 8 BORGOROSE RI 4.630 9 CANTALICE RI 2.753 10 CANTALUPO SABINO RI 1.489 11 CASAPROTA RI 695 12 CASPERIA RI 1.032 13 CASTEL DI TORA RI 330 14 CASTEL S.ANGELO RI 1.320 15 CASTELNUOVO DI FARFA RI 823 16 CITTADUCALE RI 6.434 17 CITTAREALE RI 552 18 COLLALTO SABINO RI 539 19 COLLE DI TORA RI 412 20 COLLEGIOVE RI 201 21 COLLEVECCHIO RI 1.462 22 COLLI SUL VELINO RI 462 23 CONCERVIANO RI 461 24 CONFIGNI RI 752 25 CONTIGLIANO RI 3.142 26 COTTANELLO RI 597 27 FARA IN SABINA RI 9.319 28 FIAMIGNANO RI 1.864 29 FORANO RI 2.364 30 FRASSO SABINO RI 531 31 GRECCIO RI 1.504 32 LABRO RI 293 33 LEONESSA RI 2.877 34 LONGONE SABINO RI 699 35 MAGLIANO SABINA RI 3.702 36 MARCETELLI RI 182 37 MICIGLIANO RI 149 38 MOMPEO RI 581 39 MONTASOLA RI 380 40 MONTE S.GIOVANNI SABINO RI 665 41 MONTEBUONO RI 899 42 MONTELEONE SABINO RI 1.266 43 MONTENERO SABINO RI 373 44 MONTOPOLI RI 3.472 45 MORRO REATINO RI 367 46 NESPOLO RI 283 47 ORVINIO RI 456 48 PAGANICO SABINO RI 196 49 PESCOROCCHIANO RI 2.738 50 PETRELLA SALTO RI 1.608 51 POGGIO BUSTONE RI 2.159 52 POGGIO CATINO RI 1.103 53 POGGIO MIRTETO RI 4.942 54 POGGIO MOIANO RI 2.381 55 POGGIO NATIVO RI 1.801 56 POGGIO S.LORENZO RI 516 57 POSTA RI 919 58 POZZAGLIA SABINO RI 553 59 RIETI RI 43.095 60 RIVODUTRI RI 1.295 61 ROCCA SINIBALDA RI 943 62 ROCCANTICA RI 549 63 SALISANO RI 541 64 SCANDRIGLIA RI 2.097 65 SELCI SABINO RI 937 66 STIMIGLIANO RI 1.829 67 TARANO RI 1.141 68 TOFFIA RI 829 69 TORRI IN SABINA RI 1.146 70 TORRICELLA SABINA RI 1.181 71 TURANIA RI 281 72 VACONE RI 265 73 VARCO SABINO RI 250 74 MONTEFLAVIO RM 1.376 75 MONTELIBRETTI RM 4.846 76 MONTORIO ROMANO RM 1.847 77 MORICONE RM 2.307 78 NEROLA RM 1.380 79 PALOMBARA SABINA RM 8.726 80 VALLINFREDA RM 290 81 VIVARO ROMANO RM 242 TOTALE ABITANTI 165.956 Ambito territoriale ottimale n.4: Lazio Meridionale-Latina Ambito territoriale ottimale n.4 Lazio Meridionale-Latina N. COMUNE PR. Abitanti ISTAT '91 1 AMASENO FR 4.110 2 GIULIANO DI ROMA FR 2.239 3 VALLECORSA FR 3.489 4 VILLA S.STEFANO FR 1.731 5 APRILIA LT 47.037 6 BASSIANO LT 1.635 7 CASTELFORTE LT 6.344 8 CISTERNA DI LATINA LT 31.463 9 CORI LT 10.257 10 FONDI LT 31.169 11 FORMIA LT 34.957 12 GAETA LT 22.334 13 ITRI LT 7.949 14 LATINA LT 106.203 15 LENOLA LT 4.087 16 MAENZA LT 3.048 17 MINTURNO LT 17.298 18 MONTE S.BIAGIO LT 5.856 19 NORMA LT 3.600 20 PONTINIA LT 12.203 21 PONZA LT 3.315 22 PRIVERNO LT 13.289 23 PROSSEDI LT 1.302 24 ROCCA MASSIMA LT 1.135 25 ROCCAGORGA LT 4.386 26 ROCCASECCA DEI VOLSCI LT 1.201 27 S.FELICE CIRCEO LT 7.736 28 SABAUDIA LT 14.280 29 SERMONETA LT 6.587 30 SEZZE LT 21.457 31 SONNINO LT 6.953 32 SPERLONGA LT 3.400 33 SPIGNO SATURNIA LT 2.460 34 SS.COSMA E DAMIANO LT 4.831 35 TERRACINA LT 37.077 36 VENTOTENE LT 671 37 ANZIO RM 33.497 38 NETTUNO RM 33.827 TOTALE ABITANTI 554.413 Ambito territoriale ottimale n. 5: Lazio Meridionale-Frosinone Ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio Meridionale-Frosinone N. COMUNE PR. Abitanti ISTAT '91 1 ACQUAFONDATA FR 371 2 ACUTO FR 1.826 3 ALATRI FR 25.038 4 ALVITO FR 3.151 5 ANAGNI FR 19.314 6 AQUINO FR 5.386 7 ARCE FR 6.174 8 ARNARA FR 2.515 9 ARPINO FR 8.006 10 ATINA FR 4.692 11 AUSONIA FR 2.501 12 BELMONTE CASTELLO FR 781 13 BOVILLE ERNICA FR 8.773 14 BROCCOSTELLA FR 2.396 15 CAMPOLI APPENNINO FR 1.815 16 CASALATTICO FR 720 17 CASALVIERI FR 3.216 18 CASSINO FR 32.787 19 CASTELLIRI FR 3.521 20 CASTELNUOVO PARANO FR 845 21 CASTRO DEI VOLSCI FR 5.178 22 CASTROCIELO FR 3.710 23 CECCANO FR 22.121 24 CEPRANO FR 8.546 25 CERVARO FR 6.680 26 COLFELICE FR 1.917 27 COLLE S.MAGNO FR 895 28 COLLEPARDO FR 867 29 CORENO AUSONIO FR 1.876 30 ESPERIA FR 4.380 31 FALVATERRA FR 587 32 FERENTINO FR 19.149 33 FIUGGI FR 8.265 34 FONTANA LIRI FR 3.303 35 FONTECHIARI FR 1.287 36 FROSINONE FR 45.815 37 FUMONE FR 2.093 38 GALLINARO FR 1.159 39 GUARCINO FR 1.691 40 ISOLA DEL LIRI FR 12.794 41 MONTE S.GIOVANNI CAMPANO FR 12.727 42 MOROLO FR 2.994 43 PALIANO FR 7.372 44 PASTENA FR 1.715 45 PATRICA FR 2.738 46 PESCOSOLIDO FR 1.473 47 PICINISCO FR 1.261 48 PICO FR 3.194 49 PIEDIMONTE S.GERMANO FR 4.668 50 PIGLIO FR 4.734 51 PIGNATARO INTERAMNA FR 2.473 52 POFI FR 4.496 53 PONTECORVO FR 13.064 54 POSTA FIBRENO FR 1.365 55 RIPI FR 5.333 56 ROCCA D'ARCE FR 1.059 57 ROCCASECCA FR 7.327 58 S.AMBROGIO SUL GARIGLIANO FR 1.025 59 S.ANDREA DEL GARIGLIANO FR 1.705 60 S.APOLLINARE FR 2.038 61 S.BIAGIO SARACINESCO FR 438 62 S.DONATO VAL COMINO FR 2.316 63 S.ELIA FIUMERAPIDO FR 6.152 64 S.GIORGIO A LIRI FR 3.092 65 S.GIOVANNI INCARICO FR 3.642 66 S.VITTORE DEL LAZIO FR 2.442 67 SANTOPADRE FR 1.751 68 SERRONE FR 2.887 69 SETTEFRATI FR 874 70 SGURGOLA FR 2.463 71 SORA FR 26.089 72 STRANGOLAGALLI FR 2.536 73 SUPINO FR 4.749 74 TERELLE FR 706 75 TORRE CAJETANI FR 1.216 76 TORRICE FR 4.370 77 TRIVIGLIANO FR 1.349 78 VALLEMAIO FR 1.137 79 VALLEROTONDA FR 2.072 80 VEROLI FR 19.229 81 VICALVI FR 766 82 VICO NEL LAZIO FR 2.024 83 VILLA LATINA FR 1.354 84 VILLA S.LUCIA FR 2.386 85 VITICUSO FR 483 86 CAMPODIMELE LT 762 87 ARTENA RM 10.731 88 BELLEGRA RM 3.134 89 CAPRANICA PRENESTINA RM 307 90 CARPINETO ROMANO RM 5.189 91 CAVE RM 8.584 92 COLLEFERRO RM 20.392 93 GAVIGNANO RM 1.606 94 GENAZZANO RM 5.065 95 GORGA RM 778 96 LABICO RM 2.488 97 MONTELANICO RM 1.878 98 OLEVANO ROMANO RM 6.000 99 ROCCA DI CAVE RM 357 100 ROIATE RM 840 101 S.VITO ROMANO RM 3.268 102 SEGNI RM 8.306 103 VALMONTONE RM 11.649 TOTALE ABITANTI 556.759