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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 6 amending Regional Act No. 33 of 1985 on environmental protection

صدر في 2009-03-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 6: Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا · Veneto
الموضوعات
Air and atmosphere, Sea, Water, Environment
الكلمات المفتاحية
marine pollution, pollution control, effluent waste water/discharge, policy/planning, institution, sewerage, offences/penalties, freshwater pollution, governance, air quality/air pollution, emissions, environmental planning, noise pollution

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  1. LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 6 Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni. (GU n. 43 del 7-11-2009 ) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 24 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Introduzione dell'art. 5.1 nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni e' introdotto il seguente articolo: «Art. 51 (Disposizioni particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque depurate). - 1. La Regione e' l'autorita' competente alla autorizzazione allo scarico finale di acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: a) l'opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto caratterizzata da un valore strategico regionale; b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale opera di scarico. 2. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione prevista al comma 1, d'intesa con le province interessate. 3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non ottenga una o piu' intese previste entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dei una o piu' province competenti, convoca nei successivi otto giorni la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, per l'assunzione della determinazione conclusiva del procedimento. 4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 3 sono disciplinati dall'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed, in particolare, ai fini dell'assunzione della determinazione conclusiva del procedimento, dal comma 6-bis del medesimo art. 14-ter.». Art. 2 Clausola d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta. Venezia, 19 marzo 2009 GALAN

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