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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 59 on waste disposal

صدر في 1995-08-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Basilicata
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
pollution control, waste prevention, waste disposal, offences/penalties, waste management

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النص

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  1. LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 31-08-1995 REGIONE BASILICATA NORMATIVA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 45 del 4 settembre 1995 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 1. In attuazione del principio di prossimità di cui alla direttiva 91/ 156 CEE nonchè dei poteri di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti attribuiti alla Regione dal DPR 915/ 83, dalla Legge 441/ 87 e dalla Legge 475/ 88 è fatto divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/ o di stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni. ARTICOLO 2 1. Il Dipartimento Regionale per l' Ambiente notificherà il divieto di cui al precedente articolo agli interessati entro 10 giorni dall' entrata in vigore della presente Legge. ARTICOLO 3 1. Al divieto di cui al precedente articolo si può derogare previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Provincia ed il Comune interessato e previo parere della Commissione Consiliare Competente. ARTICOLO 4 1. La deroga di cui al precedente articolo può essere concessa: 4.1. per l' attuazione di specifici accordi tra la Regione ed altre pubbliche Amministrazioni, Enti ed Imprese; 4.2. per determinazioni di Autorità Statali a ciò competenti nei casi previsti dalla Legge. 2. Le deroghe non si applicano alle discariche. ARTICOLO 5 1. La trasgressione del divieto di cui alla presente legge, comunque rilevata, è punibile con una sanzione amministrativa di minimo L. 50.000.000 e massimo di lire 500.000.000 stabilita con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del competente Ufficio in relazione alla gravità della trasgressione. ARTICOLO 6 1. La sanzione amministrativa dovrà essere versata, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione, di cui al precedente articolo, alla Regione nei modi e nelle forme stabiliti nella medesima deliberazione. ARTICOLO 7 1. La trasgressione del divieto di cui alla presente Legge comporta la revoca dell' autorizzazione all' esercizio dell' impianto. ARTICOLO 8 1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata. Potenza, 31 agosto 1995

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