Regional Act No. 57 establishing the Regional Nature Park of Gola della Rossa and Frasassi
صدر في 1997-09-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Marche
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- protected area, policy/planning, zoning
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 57. Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. Il Consiglio regionale ha approvato; il Commissario del Governo ha apposto il visto; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 (Istituzione e scopo del Parco) 1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della l.r. 28 aprile 1994, n. 15, istituisce il Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. Art. 2 (Delimitazione) 1. Fino all'entrata in vigore del piano previsto dall'articolo 15 della l.r. 15/1994, il territorio del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi é delimitato dalla perimetrazione provvisoria riportata in allegato 1 alla presente legge, in scala 1:10.000. 2. L'area del Parco é suddivisa in: a) zona 1, ambito interno, in cui é prevalente l'interesse di protezione ambientale; b) zona 2, ambito periferico ed antropizzato in cui, al fine di conseguire uno sviluppo razionale e duraturo, sono promosse tutte le attività finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori. Art. 3 (Gestione del Parco) 1. Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 15/1994 la gestione del Parco é demandata alla Comunità montana dell'Esino-Frasassi zona "F". Art. 4 (Statuto) 1. Lo Statuto del Parco é approvato dalla Comunità montana ed ha i contenuti di cui all'articolo 14 della l.r. 15/1994. Art. 5 (Personale) 1. Il soggetto gestore del Parco fa fronte alle esigenze di personale con le modalità di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della l.r. 15/1994, utilizzando le risorse finanziarie di cui dispone. 2. Può altresì avvalersi di personale messo a disposizione dal Corpo forestale dello Stato sulla base di specifiche convenzioni. Art. 6 (Simbolo) 1. La Comunità montana approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il simbolo del Parco. Art. 7 (Strumenti di pianificazione) 1. Il soggetto gestore provvede: a) all'adozione del piano del Parco, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 15/1994; b) all'adozione ed all'approvazione del regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 15/1994; c) all'adozione del piano pluriennale economico-sociale, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 15/1994. Art. 8 (Norme provvisorie di salvaguardia) 1. Fino all'approvazione del piano del Parco e del relativo regolamento sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni del PPAR. 2. Sono comunque soggetti al parere preventivo obbligatorio del soggetto gestore del Parco: a) gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente legge; b) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti effettuati nel rispetto delle norme vigenti. 3. In tutto il territorio del Parco, fino all'approvazione del piano, sono vietati gli interventi che alterino le caratteristiche dell'ambiente ed in particolare: a) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Parco; sono invece consentiti, anche in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta dei funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle norme vigenti, degli usi civici e delle consuetudini locali; sono inoltre garantiti i diritti di legnatico; b) l'introduzione, in ambiente naturale non recintato, di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona. La pastorizia é consentita e attuata con le tradizionali specie domestiche di ovini, equini, bovini, caprini nel rispetto della normativa vigente; c) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche, escluse quelle per inerti; d) l'asportazione di minerali o di materiale d'interesse geologico o paleontologico, ad eccezione di quella eseguita per motivi di ricerca e studio, previa autorizzazione del Parco; e) la modificazione del regime delle acque; previa autorizzazione dell'ente di gestione sono ammessi gli interventi ricadenti in zona 2 e quelli di ristrutturazione degli impianti esistenti anche in zona 1, purché strettamente finalizzati ad assolvere le esigenze delle popolazioni comprese nel Parco; f) lo svolgimento, nella zona 1, delle attività sportive effettuate con veicoli a motore; g) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale e di quella informativa del Parco; h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; quando consentito dalla normativa vigente, il campeggio temporaneo può essere autorizzato unicamente nella zona 2; i) l'uso di fuochi da bivacco all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate; k) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private, fatte eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati per le attività agro-silvo-pastorali; l) la realizzazione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali e delle recinzioni temporanee; m) la realizzazione di nuove opere di mobilità nella zona 1 del Parco; sono sottoposte ad autorizzazione del soggetto gestore le nuove opere di mobilità ricadenti nella zona 2; é consentita l'eventuale realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche connesse all'esecuzione della variante alla strada statale 76 ed al raddoppio della linea ferroviaria Falconara-Orte; n) la realizzazione di opere tecnologiche nella zona 1 del Parco, ad eccezione di quelle di modesta entità realizzate per le esigenze delle popolazioni locali che sono sottoposte all'autorizzazione del soggetto gestore. 4. Sono comune fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle comunanze agrarie che siano esercitati secondo le consuetudini locali; sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione delle opere tecnologiche esistenti. Art. 9 (Autorizzazioni) 1. Le domande per il rilascio da parte del soggetto gestore delle autorizzazioni di cui alle lettere e), h), l) e m) dell'articolo 8 debbono essere corredate dagli elaborati tecnici eventualmente necessari; ai sensi della normativa vigente tutte le altre autorizzazioni, nulla osta, pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio, sono raccolte a cura dell'ente gestore. 2. Fino all'approvazione del piano del Parco, le autorizzazioni sono rilasciate entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta; decorsi i predetti termini l'autorizzazione s'intende rilasciata. 3. Con l'approvazione del piano del Parco subentra il regime del nulla osta di cui all'articolo 26 della l.r. 15/1994. Art. 10 (Norma finale) 1. Per quanto non specificato nella presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 394/1991 e alla l.r. 15/1994. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche. Data ad Ancona, addì 2 Settembre 1997 IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio) NOTE Nota all'art. 1, comma 1: La legge n. 394/1991 reca: "Legge quadro sulle aree protette". La L.R. n. 15/1994 reca: "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali". Nota all'art. 2, comma 1: Il testo dell'art. 15 della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 15 - (Piano del parco) - 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco é realizzata attraverso il piano del parco. 2. Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 394/1991 e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco. 3. Esso é adottato dall'organismo di gestione sentita la comunità del parco e il comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55 della L.R. 34/1992 entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'area protetta secondo gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed é depositato presso le sedi dei comuni, province e comunità montane interessate. 4. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può prendere visione e presentare osservazioni scritte sulle quali si esprime l'organismo di gestione del parco adottando definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito. 5. Il piano é trasmesso alla giunta regionale che acquisisce su di esso il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui alla presente legge. 6. Il piano del parco é approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Esso é pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano é depositata con gli allegati grafici presso la sede del parco regionale, delle comunità montane e dei comuni interessati ricompresi, anche solo in parte, nel territorio del parco stesso. 7. Il piano del parco ha anche valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: é immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati. 8. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi, in esso previsti. 9. Il piano é modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo. 10. In caso di mancata adozione del piano da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 3 la giunta regionale in sua sostituzione nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e adozione del piano nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo". Nota all'art. 3, comma 1: Il testo dell'art. 12 della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 12 - (Soggetti preposti alla gestione delle aree protette) - 1. La legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali o la provincia o la comunità montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli 139 - 160 del R.D. 3267/1923 e 7 e 10 della legge 984/1977 o costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Per le riserve naturali l'atto istitutivo può affidare la gestione: a) alle province o alle comunità montane o ai comuni, quando l'area interessata ricade integralmente nel territorio di tali enti; b) agli organismi di gestione di parchi già istituiti; c) ad organismi di carattere privato con particolare riferimento a quelli di riconosciuta capacità organizzativa e competenza; d) alle comunanze agrarie, università agrarie o altre associazioni agrarie, comunque denominate, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776 anche associate tra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni agro-silvo pastorali costituenti patrimonio delle stesse. 3. Le riserve naturali relative alle foreste demaniali sono gestite dalla regione secondo le modalità fissate nell'atto istitutivo, che può prevedere anche l'affidamento ad altro soggetto associativo già preposto alla gestione di aree e territori agro-silvo-pastorali". Nota all'art. 4, comma 1: Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 14 - (Statuto) - 1. L'organizzazione amministrativa di ciascuna area protetta é definita, anche in modo differenziato, dallo statuto della stessa. 2. Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, ha i contenuti di cui all'articolo 24 della legge 394/1991: nei parchi regionali esso può in particolare prevedere anche altri organi oltre quelli previsti dal precedente articolo e organismi di consultazione tecnico-scientifica, avendo comunque di mira la snellezza organizzativa e l'economicità della gestione. 3. Nello statuto deve essere in particolare prevista la partecipazione delle organizzazioni naturalistiche, sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio interessato alle scelte e alla vita del parco. 4. Lo Statuto prevede altresì la sede dell'ente di gestione. 5. L'atto istitutivo stabilisce l'organo componente e le altre modalità per l'approvazione dello statuto". Nota all'art. 5, comma 1: Il testo dell'art.13, commi 7 e 8, della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 13 - (Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali) (Omissis) 7. Gli enti di gestione delle aree protette possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici: possono altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato secondo la normativa valida per ciascun organismo di gestione. 8. Gli enti di gestione delle aree protette possono utilizzare personale inquadrato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai addetti ai lavori forestali e di sistemazione idraulica, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate". Nota all'art. 7, comma 1, lettera a): Per il testo dell'art. 15 della L.R. n. 15/1994 vedi nella nota all'art. 2, comma 1. Nota all'art. 7, comma 1, lett. b): Il testo dell'art. 16 della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 16 - (Regolamento del parco) - 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 394/1991. 2. Nel territorio del parco, in conformità a quanto previsto dalla legge 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguado alla flora e alla fauna protetta e ai rispettivi habitat nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 394/1991. 3. Nel territorio del parco sono in ogni caso ammessi gli interventi manutentivi di impianti tecnologici esistenti. 4. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/1991 sono previsti esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione che procederà mediante appositi piani. Prelievi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale dell'organismo di gestione del parco da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'arganismo di gestione del parco stesso o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle province secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa intesa con le province stesse. 5. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge 394/1991. 6. Il regolamento del parco é adottato dall'organismo di gestione previo parere della comunità del parco, anche contestualmente all'adozione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua adozione. 7. Quando il territorio dell'area protetta é compreso integralmente nel territorio di una provincia, il regolamento adottato é trasmesso alla provincia stessa che acquisisce su di esso il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette, di cui all'articolo 6 e degli enti locali interessati. Il parere degli enti locali deve essere espresso entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere. 8. Il regolamento é approvato dall'organismo di gestione del parco. 9. Quando il territorio di un'area protetta interessa il territorio di più province all'approvazione del regolamento provvede la Regione con le modalità di cui ai commi 7 e 8, intendendosi sostituiti agli organi provinciali i corrispondenti organi regionali. 10. Il regolamento é pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i comuni adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni che sono tenuti alla sua applicazione". Nota all'art. 8, comma 2, lett. b): Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 reca: "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765". Nota all'art. 8, comma 3, lett. a): Il testo dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 352/1993 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) é seguente: "Art. 6 - 1. La raccolta dei funghi epigei é vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione: (Omissis) b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione; (Omissis)". Nota all'art. 9, comma 3: Il testo dell'art. 26 della L.R. n. 15/1994 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 1, comma 1) é il seguente: "Art. 26 - (Nulla osta) - 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere all'interno del parco é sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 394/1991". Nota all'art. 10, comma 1: Per l'argomento della legge n. 394/1991 e della L.R. n. 15/1994 vedi nelle note all'art. 1, comma 1.