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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 54 on criteria for the installation in the regional territory of plants using renewable energy sources

صدر في 2015-12-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 54 : Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio di impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010.
اللغة
Italian
النوع
قانون
الدولة
إيطاليا · Basilicata
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, renewable energy

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  1. Art. 1 Finalità 1. Fatte salve le disposizioni della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. L.R. n. 9/2007”, la Regione Basilicata recepisce i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010.

  2. Art. 2 Criteri e modalità di inserimento 1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), sono contenuti nelle Linee guida di cui all’allegato A) e C), nonché negli elaborati di cui all’allegato B) della presente legge. 2. Nel caso in cui l’impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza (buffer) più restrittiva.

  3. Art. 3 Aggiornamento, modifiche ed integrazioni 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ove necessario, provvede, all’aggiornamento, all’integrazione e a qualsiasi modificazione degli allegati indicati nell’art. 2. 2. I Comuni possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e siti da attenzionare per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi che si intendono tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilità riscontrate con la specifica installazione. L’individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purché univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare gli elaborati dell’allegato B) della presente legge. 3. Nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all’art. 135 del D.Lgs. 42/2004 e nel rispetto dell’Intesa stipulata, ai sensi dell’art. 145, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 tra Regione, Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida per il corretto inserimento degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del D. Lgs. n. 387/2003 e non superiori a 1 MW.

  4. Art. 4 Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso di cui all’art. 12 del D. Lgs. 387/2003 per i quali la Conferenza di servizi non si sia conclusa con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti.

  5. Art. 5 Pubblicazione 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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