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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 54 implementing article 9 of Council Directive 79/409/EEC concerning the protection of wild birds

صدر في 2006-11-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 54: Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Toscana
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
birds, dangerous animal/harmful animal, hunting/capture, total allowable catch, hunting gear/hunting methods

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  1. LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 16-11-2006 REGIONE TOSCANA Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 34 del 22 novembre 2006 Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Finalità 1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga dello storno, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221. 2. La presente legge ha anche il fine di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo prevista dall’articolo 4 della l. 157/1992. ARTICOLO 2 Condizioni per il prelievo in deroga 1. Per rispondere alle esigenze di salvaguardia delle produzioni agricole, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie storno, con le modalità di cui all’articolo 3 e nei periodi indicati all’articolo 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti al fine di ridurre la presenza dello storno sul territorio della Toscana. ARTICOLO 3 Modalità del prelievo in deroga dello storno 1. Per la tutela delle produzioni agricole, è consentito il prelievo della specie storno, con i mezzi di cui all’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori residenti in Toscana. 2. È ammesso il prelievo di venti esemplari al giorno con un massimo di cento capi complessivi per l’intera stagione venatoria. 3. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina. 4. Gli storni provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti. ARTICOLO 4 Tempi e luoghi del prelievo in deroga 1. Il prelievo dello storno è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2006. 2. Il prelievo non è consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia. ARTICOLO 5 Divieti 1. È vietata la vendita degli storni prelevati ai sensi della presente legge. ARTICOLO 6 Controlli 1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994. 2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla l. 157/1992 e dalla l.r. 3/1994. 3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga dello storno. ARTICOLO 7 Sospensione del prelievo 1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 della l.r. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni di numero o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo. ARTICOLO 8 Cattura di uccelli selvatici a fine di richiamo 1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l’anno 2006, di uccelli appartenenti alle specie cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo di impianto e per specie così come risulta dall’allegato A alla presente legge. 2. L’importo per la cessione degli esemplari catturati è di euro 15,00 a soggetto. 3. L’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal 18 novembre al 31 dicembre 2006. 4. Le province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da catturare assegnato, procedono a sospendere l’attività di cattura. ARTICOLO 9 Vigilanza e controllo 1. La vigilanza e il controllo sull’attività di cattura è affidata ai soggetti di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994. 2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2007 all’INFS e al competente ufficio della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta dai singoli impianti di cattura. ARTICOLO 10 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 16 novembre 2006 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14.11.2006. ALLEGATO 1 Impianti di cattura e contingente massimo di uccelli da catturare a scopo di richiamo suddivisi per specie, per impianto e per provincia, nella stagione 2006. PROVINCIA IMPIANTI LOCALITA’ COMUNE ALLODOLA CESENA COLOMBACCIO MERLO PAVONCELLA TORDO BOTTACCIO TORD AREZZO ROCCOLO “Cardi” Loc. Campo Agnese LORO CIUFFENNA 15 - 5 - 15 ROCCOLO “San Francesco” Loc. Casale CHIUSI DELLA VERNA 15 - 5 - 15 TOTALI PROV/LI = 30 = 10 - 30 FIRENZE ROCCOLO “Arnetoli“ Loc. Bocca di Lupo REGGELLO 20 - 5 - 30 ROCCOLO “Bindi” Loc. Santa Lucia VINCI 10 - 5 - 10 TOTALI PROV/LI = 30 = 10 = 40 LUCCA ROCCOLO “Al Vallino” Loc. Ai Moscheni – Frazione Massa Macinaia CAPANNORI 10 - 5 - 20 ROCCOLO “Freddanella” Loc. Freddanella Ponte a Moriano Fraz. Tramonte LUCCA 7 - 5 - 15 ROCCOLO “Boscacci” Loc. Monte Gallico CAPANNONI 13 - 5 - 40 TOTALI PROV/LI = 30 = 15 = 75 PISA ROCCOLO “Burenca” Loc. Moriolo SAN MINIATO 8 - 7 - 18 ROCCOLO ”Toiano” Loc.San Michele PALAIA 12 - 13 - 22 TOTALI PROV/LI = 20 = 20 = 40 PISTOIA ROCCOLO “Gelli” Loc. Fatini SAN MARCELLO P/SE 11 - 5 - 25 ROCCOLO “Prati Migliorati” Loc. Prati Migliorati Poggioli PISTOIA MONSUMMANO TERME 8 - 5 - 25 ROCCOLO “Uccelliera” Loc. Uccelliera ABETONE 11 - 5 - 25 TOTALI PROV/LI = 30 = 15 - 75 SIENA ROCCOLO “Cortonesi” Loc. Confine Campone di Romitorio MONTALCINO 7 - 5 - 25 ROCCOLO “Piero” Loc. Aiona RADICONDOLI 13 - 5 - 15 TOTALI PROV/LI = 20 = 10 = 40 RIEPILOGO AREZZO = 30 = 10 = 30 FIRENZE = 30 = 10 = 40 LUCCA = 30 = 15 = 75 PISA = 20 = 20 = 40 PISTOIA = 30 = 15 = 75 SIENA = 20 = 10 = 40 TOTALI GENERALI = 160 = 80 = 300 Le province, nel caso di deficienze di cattura di talune specie, possono effettuare fra i loro impianti come pure nell’ambito di uno stesso impianto l’eventuale scambio di alcuni uccelli da catturare, senza superare il contingente complessivo provinciale autorizzato.

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