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قوانين إيطاليا

Regional Act No. 52 amending Regional Act No. 7 of 1998 on the protection and development of fish population and regulating fishing in internal waters

صدر في 2005-12-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
Legge Regionale n. 52: Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, avente ad oggetto “Norme per la protezione e l’incremento della fauna ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne”, come modificata dalle leggi regionali n. 5/2003, n. 16/2003 e n. 30/2003.
اللغة
Italian
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
إيطاليا · Molise
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
inland fisheries, fishery management and conservation, fishing authorization, authorization/permit

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  1. LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 16-12-2005 REGIONE MOLISE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1998, N. 7, AVENTE AD OGGETTO: "NORME PER LA PROTEZIONE E L’INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA E PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE" COME MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI N. 5/2003, N. 16/2003 E N. 30/2003. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 41 del 31 dicembre 2005 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 1. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, come sostituito dal comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5, dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 16, e dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2003, n. 30, è sostituito dal seguente: "2. L’ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può avere un’estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8 per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella regione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni od Organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca. Per i bacini naturali o artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a 6 chilometri, fermo restando quanto previsto dal presente comma, non può essere rilasciata più di una concessione e la restante superficie deve essere destinata alla libera pesca". Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 16 Dicembre 2005

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