Regional Act No. 52 amending Regional Act No. 7 of 1998 on the protection and development of fish population and regulating fishing in internal waters
صدر في 2005-12-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- العنوان الأصلي
- Legge Regionale n. 52: Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, avente ad oggetto “Norme per la protezione e l’incremento della fauna ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne”, come modificata dalle leggi regionali n. 5/2003, n. 16/2003 e n. 30/2003.
- اللغة
- Italian
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- إيطاليا · Molise
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- inland fisheries, fishery management and conservation, fishing authorization, authorization/permit
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LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 16-12-2005 REGIONE MOLISE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1998, N. 7, AVENTE AD OGGETTO: "NORME PER LA PROTEZIONE E L’INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA E PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE" COME MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI N. 5/2003, N. 16/2003 E N. 30/2003. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 41 del 31 dicembre 2005 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge ARTICOLO 1 1. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, come sostituito dal comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5, dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 16, e dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2003, n. 30, è sostituito dal seguente: "2. L’ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può avere un’estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km. 8 per le Associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella regione e di km. 4 per le Associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre Associazioni od Organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca. Per i bacini naturali o artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a 6 chilometri, fermo restando quanto previsto dal presente comma, non può essere rilasciata più di una concessione e la restante superficie deve essere destinata alla libera pesca". Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 16 Dicembre 2005